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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1368/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MAURO Parte_1 C.F._1
PATERNO' , elettivamente domiciliato in CORSO GIOVECCA Controparte_1
N. 81 FERRARA presso il difensore avv. DE MAURO PATERNO' CP_1
.
[...]
APPELLANTE contro
IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDANTE CP_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 7 dell'avv. RIZZETTO SILVIO, elettivamente domiciliato in VIA TORINO 83 44029
LIDO DEGLI ESTENSI presso il difensore avv. RIZZETTO SILVIO.
IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDANTE DELLA Parte_2
(C.F. , con il Controparte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. RIZZETTO SILVIO, elettivamente domiciliato in VIA TORINO 83
44029 LIDO DEGLI ESTENSI presso il difensore avv. RIZZETTO SILVIO.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate, rispettivamente, in data 18/7/2023 e 7/10/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ex artt. 702 bis e segg. c.p.c., depositato in data 29/1/2021, Parte_1 quale socia accomandante della società chiedeva che Controparte_3
l'adìto Tribunale di Ferrara, dichiarasse “che il sig. è definitivamente Parte_2 decaduto dalla carica di amministratore provvisorio a far data dal giorno 8.09.2020 e per l'effetto ogni atto successivo a tale data è nullo;
e per l'effetto, − ORDINARE al sig.
il deposito delle chiavi dello stabilimento balneare “Ippopotamus”, Parte_2 illegittimamente detenute stante la decadenza dalla carica di amministratore provvisorio, presso un professionista terzo, quale ad esempio il rag. nominato dall'Ill.mo Per_1
Giudice delegando, affinché le custodisca sino alla nomina, legittima ed effettiva, di un nuovo amministratore;
− ACCERTARE E DICHIARARE che tanto la convocazione, quanto le delibere assunte alla riunione soci del 21.12.2020, sono nulle e comunque inefficaci per difetto assoluto di forma e per tutte le ragioni dedotte in narrativa, non ultima l'impossibilità di deliberare in assenza dell'unanimità dei consensi dei soci;
e per l'effetto − ORDINARE al Conservatore del Registro Imprese la cancellazione della notazione “amministratore provvisorio” dal frontespizio della visura camerale, poiché pagina 2 di 7 cessato dalla carica e poiché tale circostanza risulta foriera di ulteriore confusione circa l'attuale ed effettiva titolarità dei poteri gestori e di rappresentanza legale”.
Con separate memorie difensive ritualmente depositate, e Parte_2 CP_2 quali soci accomandanti della società si
[...] Controparte_3 costituivano in giudizio e, contestando la fondatezza delle domande formulate dalla ricorrente, concludevano chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, − Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande della sig.ra in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto dichiarare valida la delibera del 21/12/2021” (rectius, 21/12/2020).
Successivamente, il Tribunale di Ferrara, sulle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza resa in data 1/6/2021, rigettava le domande formulate dalla ricorrente, condannando quest'ultima al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, nella Parte_1 suddetta qualità, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, Pt_2
e anch'essi nella veste in precedenza indicata, e, proponendo
[...] CP_2 appello avverso la suddetta ordinanza, ha chiesto “IN VIA PR : In totale riforma dell'ordinanza di primo grado Repert. n. 665/2021 del 01.06.2021 emessa dal
Tribunale di Ferrara in persona del Giudice, Dott.ssa Marianna Cocca ACCERTARE E
DICHIARARE che il sig. è definitivamente decaduto dalla carica di Parte_2 amministratore provvisorio a far data dal giorno 8.09.2020 e per l'effetto ogni atto successivo a tale data è nullo;
e per l'effetto, - ACCERTARE E DICHIARARE che tanto la convocazione, quanto le delibere assunte alla riunione soci del 21.12.2020, sono nulle e comunque inefficaci per difetto assoluto di forma e per tutte le ragioni dedotte in narrativa, non ultima l'impossibilità di deliberare in assenza dell'unanimità dei consensi dei soci. e per l'effetto - ORDINARE al Conservatore del Registro Imprese la cancellazione della notazione "amministratore provvisorio" dal frontespizio della visura camerale, poiché cessato dalla carica e poiché tale circostanza risulta foriera di ulteriore pagina 3 di 7 confusione circa l'attuale ed effettiva titolarità dei poteri gestori e di rappresentanza legale. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN
VIA RD : In parziale riforma dell'ordinanza di primo grado Repert. n.
665/2021 del 01.06.2021 emessa dal Tribunale di Ferrara in persona del Giudice,
Dott.ssa Marianna Cocca, ACCERTARE e DICHIARARE che non è dovuto alcun aumento del 30% in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado e per l'effetto,
ORDINARE la restituzione del 30%, o della diversa percentuale che sarà ritenuta di giustizia, in favore dell'odierna appellante, di quanto incassato da controparte, IN OGNI
CASO Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Con separate comparse di risposta ritualmente depositate, e CP_2 Pt_2 si sono costituiti nel presente giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi di
[...] impugnazione ex adverso dedotti, hanno chiesto “rigettare nel merito il gravame perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare l'ordinanza di prima grado del 01/06/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara nel procedimento ex art. 702 bis R.G. 219/2021; − con vittoria di spese e compensi di causa, oltre alle spese generali, c.p.a. e iva come per legge”.
Nel corso del giudizio, la Corte, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da non sia ammissibile. Parte_1
Come agevolmente si evince dalle conclusioni rassegnate sin dall'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poi reiterate con il successivo atto di appello, la declaratoria di decadenza, a far data dall'8/9/2020, del resistente appellato Pt_2 dalla carica di amministratore provvisorio della società è stata
[...] CP_3 esplicitamente invocata da nella sua qualità di socia accomandante della Parte_1 menzionata società. pagina 4 di 7 Tale domanda, per causa petendi e petitum, presuppone inevitabilmente l'accertamento dell'invalidità/inefficacia della delibera con cui, in data 21/12/2020, gli altri due soci accomandanti odierni appellati hanno assunto, per conto della società, con modalità, forme e tempistiche asseritamente illegittime in quanto difformi dalle prescrizioni dettate, in materia, dalle norme statutarie e di legge e, inoltre, prospetta l'illegittimità di non meglio precisati atti gestori che l'amministratore provvisorio così nominato avrebbe compiuto in esecuzione della censurata delibera.
Orbene, inquadrato giuridicamente nei termini sopra esposti, il ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. depositato da il 29/1/2021 costituisce chiaramente Parte_1 un'impugnazione di delibera societaria, la quale (impugnazione) postula necessariamente la titolarità in capo a chi la propone della qualità di socio del sodalizio che l'ha adottata.
Infatti, l'invocata decadenza dell'amministratore provvisorio sarebbe la conseguenza dell'invalidità della suddetta delibera per inosservanza delle forme e modalità di convocazione della riunione, per difetto delle maggioranze richieste per la sua adozione dalle norme di legge e statutarie, nonché per difetto di forma tanto del relativo verbale, quanto della medesima determinazione sociale.
Tuttavia, dalla comparsa di costituzione in appello ritualmente depositata dagli appellati risulta che, medio tempore, la ricorrente/appellante è stata definitivamente Parte_1 esclusa dalla società che, con le modalità e forme sopra censurate, aveva assunto l'impugnata delibera (di nomina di amministratore provvisorio).
Tale circostanza, benchè oggetto di specifica e ripetuta allegazione avversaria, non è stata in alcun modo contestata e/o confutata dall'appellante neppure con le note difensive depositate in data 18/7/2023, le quali, peraltro, non sono state seguite dal deposito di scritti difensivi conclusionali.
Orbene, anche a non voler attribuire ad una siffatta condotta processuale dell'appellante il valore e il significato di una manifestazione di abbandono del gravame e di acquiescenza all'impugnata sentenza, in ogni caso, l'incontestata perdita della qualità di socia comporta, nel caso di specie, l'inammissibilità dell'esperita azione. pagina 5 di 7 Infatti, la titolarità della suddetta qualità di socia (nella specie, accomandante) in capo a chi agisce in via di impugnazione di delibera sociale costituisce, come noto, una condizione dell'azione de qua che deve sussistere e persistere fino alla fine del così promosso giudizio.
Ciò vale nel caso di impugnazione di delibera che, come nel caso di specie, sarebbe affetta da vizi di mera annullabilità e non anche di nullità ravvisabile, quest'ultima, solo nel caso di dedotta violazione di specifiche norme imperative ed inderogabili dettate a salvaguardia di interessi pubblici (ad es. falsità del bilancio approvato con l'impugnata delibera), rispetto alla quale (violazione) è legittimato ad agire in via di impugnazione non solo il socio ma anche chiunque alleghi e dimostri di avervi uno specifico interesse.
Ne consegue che l'incontestata e processualmente pacifica carenza sopravvenuta della qualità di socia, suscettibile di rilievo ex officio da parte del Giudice, nonché il difetto di allegazione e prova di cause di nullità assoluta dell'impugnata delibera, fanno venir meno la legittimazione attiva in capo alla parte impugnate, rendendo, per ciò, l'azione de qua inammissibile.
Le superiori argomentazioni assorbono altresì gli ulteriori profili sia di preliminare inammissibilità del gravame, rilevabili anch'essi d'ufficio, (difetto dei requisiti di specificità e determinatezza dei relativi motivi;
intempestività dell'impugnazione), sia di merito come già delibati in modo peraltro condivisibile dal Giudice di prime cure, sia ancora quelli in punto di spese processuali come correttamente liquidate in primo grado sulla base del criterio generale di sostanziale e complessiva soccombenza della ricorrente in favore di più parti distinte ma in modo unitario perchè portatrici di interessi comuni e, quindi, con la facoltà di operare la maggiorazione percentuale prevista dalla legge.
Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in esame e, per l'effetto, deve confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, devono essere liquidate a carico dell'appellante.
pagina 6 di 7 Infine, in considerazione dell'integrale reiezione dell'appello, nel caso di specie, ricorrono anche le condizioni per dichiarare l'appellante tenuta, ai sensi dell'art. 13 c.
1- quater DPR m. 115/2002, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
l'inammissibilità dell'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente l'ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., n. 665/2021, resa dal Tribunale di
Ferrara in data 1/06/2021.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.450,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi dell'art. 13 c.
1-quater DPR m. 115/2002, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 19/9/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1368/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MAURO Parte_1 C.F._1
PATERNO' , elettivamente domiciliato in CORSO GIOVECCA Controparte_1
N. 81 FERRARA presso il difensore avv. DE MAURO PATERNO' CP_1
.
[...]
APPELLANTE contro
IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDANTE CP_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 7 dell'avv. RIZZETTO SILVIO, elettivamente domiciliato in VIA TORINO 83 44029
LIDO DEGLI ESTENSI presso il difensore avv. RIZZETTO SILVIO.
IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDANTE DELLA Parte_2
(C.F. , con il Controparte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. RIZZETTO SILVIO, elettivamente domiciliato in VIA TORINO 83
44029 LIDO DEGLI ESTENSI presso il difensore avv. RIZZETTO SILVIO.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate, rispettivamente, in data 18/7/2023 e 7/10/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ex artt. 702 bis e segg. c.p.c., depositato in data 29/1/2021, Parte_1 quale socia accomandante della società chiedeva che Controparte_3
l'adìto Tribunale di Ferrara, dichiarasse “che il sig. è definitivamente Parte_2 decaduto dalla carica di amministratore provvisorio a far data dal giorno 8.09.2020 e per l'effetto ogni atto successivo a tale data è nullo;
e per l'effetto, − ORDINARE al sig.
il deposito delle chiavi dello stabilimento balneare “Ippopotamus”, Parte_2 illegittimamente detenute stante la decadenza dalla carica di amministratore provvisorio, presso un professionista terzo, quale ad esempio il rag. nominato dall'Ill.mo Per_1
Giudice delegando, affinché le custodisca sino alla nomina, legittima ed effettiva, di un nuovo amministratore;
− ACCERTARE E DICHIARARE che tanto la convocazione, quanto le delibere assunte alla riunione soci del 21.12.2020, sono nulle e comunque inefficaci per difetto assoluto di forma e per tutte le ragioni dedotte in narrativa, non ultima l'impossibilità di deliberare in assenza dell'unanimità dei consensi dei soci;
e per l'effetto − ORDINARE al Conservatore del Registro Imprese la cancellazione della notazione “amministratore provvisorio” dal frontespizio della visura camerale, poiché pagina 2 di 7 cessato dalla carica e poiché tale circostanza risulta foriera di ulteriore confusione circa l'attuale ed effettiva titolarità dei poteri gestori e di rappresentanza legale”.
Con separate memorie difensive ritualmente depositate, e Parte_2 CP_2 quali soci accomandanti della società si
[...] Controparte_3 costituivano in giudizio e, contestando la fondatezza delle domande formulate dalla ricorrente, concludevano chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, − Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande della sig.ra in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto dichiarare valida la delibera del 21/12/2021” (rectius, 21/12/2020).
Successivamente, il Tribunale di Ferrara, sulle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza resa in data 1/6/2021, rigettava le domande formulate dalla ricorrente, condannando quest'ultima al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, nella Parte_1 suddetta qualità, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, Pt_2
e anch'essi nella veste in precedenza indicata, e, proponendo
[...] CP_2 appello avverso la suddetta ordinanza, ha chiesto “IN VIA PR : In totale riforma dell'ordinanza di primo grado Repert. n. 665/2021 del 01.06.2021 emessa dal
Tribunale di Ferrara in persona del Giudice, Dott.ssa Marianna Cocca ACCERTARE E
DICHIARARE che il sig. è definitivamente decaduto dalla carica di Parte_2 amministratore provvisorio a far data dal giorno 8.09.2020 e per l'effetto ogni atto successivo a tale data è nullo;
e per l'effetto, - ACCERTARE E DICHIARARE che tanto la convocazione, quanto le delibere assunte alla riunione soci del 21.12.2020, sono nulle e comunque inefficaci per difetto assoluto di forma e per tutte le ragioni dedotte in narrativa, non ultima l'impossibilità di deliberare in assenza dell'unanimità dei consensi dei soci. e per l'effetto - ORDINARE al Conservatore del Registro Imprese la cancellazione della notazione "amministratore provvisorio" dal frontespizio della visura camerale, poiché cessato dalla carica e poiché tale circostanza risulta foriera di ulteriore pagina 3 di 7 confusione circa l'attuale ed effettiva titolarità dei poteri gestori e di rappresentanza legale. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN
VIA RD : In parziale riforma dell'ordinanza di primo grado Repert. n.
665/2021 del 01.06.2021 emessa dal Tribunale di Ferrara in persona del Giudice,
Dott.ssa Marianna Cocca, ACCERTARE e DICHIARARE che non è dovuto alcun aumento del 30% in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado e per l'effetto,
ORDINARE la restituzione del 30%, o della diversa percentuale che sarà ritenuta di giustizia, in favore dell'odierna appellante, di quanto incassato da controparte, IN OGNI
CASO Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Con separate comparse di risposta ritualmente depositate, e CP_2 Pt_2 si sono costituiti nel presente giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi di
[...] impugnazione ex adverso dedotti, hanno chiesto “rigettare nel merito il gravame perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare l'ordinanza di prima grado del 01/06/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara nel procedimento ex art. 702 bis R.G. 219/2021; − con vittoria di spese e compensi di causa, oltre alle spese generali, c.p.a. e iva come per legge”.
Nel corso del giudizio, la Corte, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da non sia ammissibile. Parte_1
Come agevolmente si evince dalle conclusioni rassegnate sin dall'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poi reiterate con il successivo atto di appello, la declaratoria di decadenza, a far data dall'8/9/2020, del resistente appellato Pt_2 dalla carica di amministratore provvisorio della società è stata
[...] CP_3 esplicitamente invocata da nella sua qualità di socia accomandante della Parte_1 menzionata società. pagina 4 di 7 Tale domanda, per causa petendi e petitum, presuppone inevitabilmente l'accertamento dell'invalidità/inefficacia della delibera con cui, in data 21/12/2020, gli altri due soci accomandanti odierni appellati hanno assunto, per conto della società, con modalità, forme e tempistiche asseritamente illegittime in quanto difformi dalle prescrizioni dettate, in materia, dalle norme statutarie e di legge e, inoltre, prospetta l'illegittimità di non meglio precisati atti gestori che l'amministratore provvisorio così nominato avrebbe compiuto in esecuzione della censurata delibera.
Orbene, inquadrato giuridicamente nei termini sopra esposti, il ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. depositato da il 29/1/2021 costituisce chiaramente Parte_1 un'impugnazione di delibera societaria, la quale (impugnazione) postula necessariamente la titolarità in capo a chi la propone della qualità di socio del sodalizio che l'ha adottata.
Infatti, l'invocata decadenza dell'amministratore provvisorio sarebbe la conseguenza dell'invalidità della suddetta delibera per inosservanza delle forme e modalità di convocazione della riunione, per difetto delle maggioranze richieste per la sua adozione dalle norme di legge e statutarie, nonché per difetto di forma tanto del relativo verbale, quanto della medesima determinazione sociale.
Tuttavia, dalla comparsa di costituzione in appello ritualmente depositata dagli appellati risulta che, medio tempore, la ricorrente/appellante è stata definitivamente Parte_1 esclusa dalla società che, con le modalità e forme sopra censurate, aveva assunto l'impugnata delibera (di nomina di amministratore provvisorio).
Tale circostanza, benchè oggetto di specifica e ripetuta allegazione avversaria, non è stata in alcun modo contestata e/o confutata dall'appellante neppure con le note difensive depositate in data 18/7/2023, le quali, peraltro, non sono state seguite dal deposito di scritti difensivi conclusionali.
Orbene, anche a non voler attribuire ad una siffatta condotta processuale dell'appellante il valore e il significato di una manifestazione di abbandono del gravame e di acquiescenza all'impugnata sentenza, in ogni caso, l'incontestata perdita della qualità di socia comporta, nel caso di specie, l'inammissibilità dell'esperita azione. pagina 5 di 7 Infatti, la titolarità della suddetta qualità di socia (nella specie, accomandante) in capo a chi agisce in via di impugnazione di delibera sociale costituisce, come noto, una condizione dell'azione de qua che deve sussistere e persistere fino alla fine del così promosso giudizio.
Ciò vale nel caso di impugnazione di delibera che, come nel caso di specie, sarebbe affetta da vizi di mera annullabilità e non anche di nullità ravvisabile, quest'ultima, solo nel caso di dedotta violazione di specifiche norme imperative ed inderogabili dettate a salvaguardia di interessi pubblici (ad es. falsità del bilancio approvato con l'impugnata delibera), rispetto alla quale (violazione) è legittimato ad agire in via di impugnazione non solo il socio ma anche chiunque alleghi e dimostri di avervi uno specifico interesse.
Ne consegue che l'incontestata e processualmente pacifica carenza sopravvenuta della qualità di socia, suscettibile di rilievo ex officio da parte del Giudice, nonché il difetto di allegazione e prova di cause di nullità assoluta dell'impugnata delibera, fanno venir meno la legittimazione attiva in capo alla parte impugnate, rendendo, per ciò, l'azione de qua inammissibile.
Le superiori argomentazioni assorbono altresì gli ulteriori profili sia di preliminare inammissibilità del gravame, rilevabili anch'essi d'ufficio, (difetto dei requisiti di specificità e determinatezza dei relativi motivi;
intempestività dell'impugnazione), sia di merito come già delibati in modo peraltro condivisibile dal Giudice di prime cure, sia ancora quelli in punto di spese processuali come correttamente liquidate in primo grado sulla base del criterio generale di sostanziale e complessiva soccombenza della ricorrente in favore di più parti distinte ma in modo unitario perchè portatrici di interessi comuni e, quindi, con la facoltà di operare la maggiorazione percentuale prevista dalla legge.
Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in esame e, per l'effetto, deve confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, devono essere liquidate a carico dell'appellante.
pagina 6 di 7 Infine, in considerazione dell'integrale reiezione dell'appello, nel caso di specie, ricorrono anche le condizioni per dichiarare l'appellante tenuta, ai sensi dell'art. 13 c.
1- quater DPR m. 115/2002, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
l'inammissibilità dell'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente l'ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., n. 665/2021, resa dal Tribunale di
Ferrara in data 1/06/2021.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.450,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi dell'art. 13 c.
1-quater DPR m. 115/2002, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 19/9/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7