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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ssa TE OL - Presidente Relatore-
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa TE di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 474/2021 del Tribunale di Torre Annunziata depositata il 5 marzo 2021 iscritto al n. 1621/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale Parte_1
), costituitasi in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in P.IVA_1 virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo rg 6938/2018 dall'avv.
Vincenzo Macchia (codice fiscale ) C.F._1
- appellante-
E
(codice fiscale ), costituitasi Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese (codice fiscale ) in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio Dott. C.F._2
, registrato a in data 10.07.2020 Persona_1 Pt_1
N. 1621/2021 R.G. c. Pag. 1 di 12 Parte_1 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20.11.2018 presso il Tribunale di Torre
Annunziata, la affermava che Parte_1 tramite la propria struttura il Centro “Kennedy Torre del Greco” nelle annualità 2010,
2011 e 2012 aveva erogato, in regime di accreditamento con l' (in Parte_2
Part prosieguo, l' ”) ed in virtù dei relativi contratti ex art.
8-quinquies, co. 2, D. Lgs.
502/1992, prestazioni di riabilitazione in favore degli assistiti del SSN, come dalle seguenti fatture così specificate:
1) Fattura n. 4/430 del 30 maggio 2018 per un importo di €57.765,69 riportante quale causale “interessi moratori maturati al 31.12.2017 relativi al ritardato pagamento del fatturato dell'anno 2010”;
2) Fattura n. 4/431 del 30 maggio 2018 per un importo di € 51.731,01 riportante quale causale “interessi moratori maturati al 31.12.2017 relativi al ritardato pagamento del fatturato dell'anno 2011”;
3) Fattura n. 4/432 del 30 maggio 2018 per un importo di € 22.029,42 riportante quale causale “interessi moratori maturati al 31.12.2017 relativi al ritardato pagamento del fatturato dell'anno 2012”.
Part Pertanto, chiedeva ingiungersi alla detta l pagamento della somma di € 131.526,12
“oltre interessi moratori successivi al 31.12.2017… calcolati dalle singole scadenze e fino all'effettivo pagamento”.
Con decreto ingiuntivo n. 1825/2018 del 28.11.2018, il Tribunale accoglieva il ricorso Part ingiungendo alla detta l pagamento in favore del Centro della somma richiesta “oltre gli interessi legali codicistici decorrenti dalla data di recezione dei singoli atti di messa in mora sino al soddisfo”.
Part Ricevutane la notificazione il 20.12.2018, l' , con una citazione notificata alla
Cooperativa il 29.1.2019, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo contestando la non debenza dell'importo ed eccepiva:
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale c. Pag. 2 di 12 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
1) la carenza di legittimazione passiva, individuando, nella Regione Campania il corretto legittimato passivo quale ente finanziatore delle aziende sanitarie;
2) la prescrizione quinquennale del credito;
3) l'illecito frazionamento del credito, stante il fatto che la aveva già Parte_1 ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata due decreti ingiuntivi con nn. “1824-2018”
e “1825-2018 al fine di ricevere il pagamento degli interessi per le medesime annualità;
4) l'inapplicabilità del decreto legislativo 231/2002.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo per illecito frazionamento del credito, la carenza di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto – in via Parte_3 subordinata in accoglimento del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, previa riunione dei procedimenti: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
in accoglimento di quanto richiesto, condannare la parte opposta al pagamento dei diritti, spese ed onorari del giudizio secondo legge”.
Costituendosi in giudizio il 26.6.2019 il Centro chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare:
Part
- negava il difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l' fosse l'unica legittimata passiva del giudizio in quanto controparte del contratto da cui derivava l'obbligazione di pagamento del credito reclamato;
- contestava la violazione di abuso d'ufficio per illegittimo frazionamento del credito, argomentando che gli importi pretesi in giudizio derivavano da differenti fonti contrattuali e che, in particolare, il decreto ingiuntivo n. 1824/2018 citato Part dall' atteneva a crediti derivanti da un diverso rapporto obbligatorio che coinvolgeva un struttura sanitaria diversa, denominata “Le Ginestre”;
- contestava la sussistenza della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. degli interessi ritenendo che il termine fosse decennale per assenza dei requisiti di periodicità e di durata previsti dalla normativa codicistica.
Pa N. 1621/2021 R.G. c. Pag. 3 di 12 Parte_1 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n.474/2021 il Tribunale di Torre Annunziata, omessa la pronuncia sull'eccepita carenza di legittimazione passiva e sull'abusivo esercizio del frazionamento del credito, accoglieva l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., così provvedendo: “1. Accoglie
l'opposizione e per l'effetto previa revoca del decreto ingiuntivo n.1825 del 28 novembre 2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiara non dovuta da parte dell in CP_2 favore della in per. del legale rapp.te Parte_1 Parte_4
p.t. la somma di euro. 131.152 6,12; 2) condanna la Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell' ,
[...] Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 410,00 per le spese ed € 12.200,00 per compensi oltre IVA e cpa, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi”.
In particolare, Tribunale, aderendo alla tesi secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, accertava che nella fattispecie in esame l'obbligazione principale, relativa al pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate dalla fosse Parte_1 configurabile non come un'unica obbligazione rateizzata, ma come un'obbligazione a carattere continuativo;
per cui l'accessoria obbligazione degli interessi moratori rivendicati dalla Cooperativa, avendo una causa debendi continuativa, soggiaceva alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c..
Infine, affermava che “l'interruzione della prescrizione è avvenuta ben oltre il termine prescrizionale breve fissato dall'art. 2948 n. 4 cc, né, peraltro, la parte opposta non ha versato in atti alcun atto interruttivo dell'intervenuta prescrizione”.
Inoltre, riscontrava che i rapporti contrattuali tra le parti rientravano nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, le cui prestazioni, lungi dal costituire transazioni commerciali, restavano escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2002.
Part
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Centro con una citazione notificata all' il 2.4.2021 formulando due motivi:
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale c. Pag. 4 di 12 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
1) con il primo lamenta che il Tribunale ha errato nel riconoscere la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. del credito azionato, posto che l'obbligazione principale a cui è connessa l'obbligazione accessoria degli interessi, lungi dall'essere connotata da periodicità, costituiva una obbligazione unitaria;
gli interessi moratori, dovuti a causa del ritardato pagamento di forniture o prestazioni, non sono assoggettabili alla prescrizione di cui all'art. 2948, c. 1, n. 4, c.c. “poiché gli stessi vanno versati in unica soluzione e sono esigibili al momento del pagamento della sorta capitale, con la conseguenza che l'esigibilità segna il dies a quo del relativo computo del decennio, ai fini della prescrizione (cfr. ex multis, Cass. n. 19487/2011 e n. 23746/2007)”.
2) Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale ha disconosciuto erroneamente la debenza degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 ritenendo che il contratto tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non costituisca una "transazione commerciale" rilevante ai fini di tale normativa.
Ha, inoltre, ribadito le contestazioni mosse in primo grado contro le eccezioni formulate Part dall' in merito al difetto di legittimazione passiva ed al frazionamento del credito, su cui, però, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
Con le proprie conclusioni ha chiesto alla Corte di: “respingere integralmente l'opposizione spiegata dall' , confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto, n. 1825/2018; condannare l' al pagamento delle spese Parte_2
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali di difesa, I.V.A. e C.P.A., come per legge, facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Part Si costituiva l' con comparsa di costituzione depositata in data 5.4.2024 evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello, reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dovendosi individuare nella Regione Campania il corretto legittimato passivo quale ente finanziatore delle aziende sanitarie ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. n. 423/1993 convertito in legge, così come modificato, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 e della legge della Regione Campania art. 6, della L.R. n. 28 del 6/12/2003 con cui ha istituito la nonché l'eccezione di abusivo Controparte_5
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale c. Pag. 5 di 12 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ frazionamento del credito richiamando il decreto 1824/2018 con il quale la Cooperativa aveva già richiesto altri compensi per le medesime prestazioni.
Concludeva chiedendo all'Ill.ma Corte di Appello adita “di dichiarare, inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello, si richiede l'integrale conferma della Sentenza appellata, in ogni sua parte, e nel merito
l'accoglimento delle istanze proposte dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata che si intendono trascritte dichiarando infondata la pretesa opposta in via subordinata rinviare il giudizio al
Tribunale di Torre Annunziata per l'integrazione del contradittorio nei confronti di CP_5
e affinché si esprima sulle eccezioni per le quali ha omesso qualsiasi pronuncia riproposte da parte appellate nel presente giudizio. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, così come per legge sono dovute all'avvocatura interna della pubblica amministrazione”.
All'udienza del 10.6.2025 il Collegio introitava il processo in decisione concedendo termini ordinari ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, stante il trasferimento ad altro Ufficio del Consigliere Relatore dr. Giovanni Galasso, l'appello era rimesso sul ruolo e trattenuto in decisione all'udienza del 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve preliminarmente revocarsi la declaratoria di contumacia resa all'esito Part dell'udienza di trattazione del 7.9.2021, stante la costituzione tardiva dell avvenuta il 5.4.2024.
2. Deve, inoltre, premettersi che erroneamente la evidenzia ( pag. 5 dell'atto Parte_1 di appello) che “ non si verte affatto di interessi, bensì di capitale residuo ancora dovuto Part dall' per effetto dell'imputazione di legge (ex artt. 1193 e 1194 cod. civ.) dei pagamenti effettuati (in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dalla deducente nel corso degli anni
2010-2012) oltre le scadenze contrattualmente stabilite” (pag. 5 dell'appello); ed infatti le fatture, come specificamente elencate e descritte nella narrativa, sono relative unicamente agli interessi su una sorta che verosimilmente era stata già liquidata, sia pure con ritardo.
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. Pag. 6 di 12 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Part 3. Si rappresenta, inoltre, che la , totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, ha correttamente riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. due questioni oggetto della opposizione a D.I. – carenza di legittimazione passiva e frazionamento abusivo del credito - sulle quali il Giudice di primo grado ha omesso radicalmente di pronunciarsi .
Sul tema delle eccezioni su cui si sia verificata una omissione di pronunzia, giova ricordare che in ordine alle stesse la parte vittoriosa non ha l'onere di proporre l'appello incidentale, potendo giovarsi del meccanismo predisposto dalla norma richiamata, come ritenuto dal consolidato indirizzo di legittimità ( Cass. Ord. 25876/2024, Cass. Sent.
21264/2018, Cass. SS.UU. 11799/2017).
Stante la loro rituale riproposizione, tali eccezioni vanno esaminate preliminarmente, tenuto conto anche del fatto che il loro eventuale accoglimento determinerebbe il rigetto dell'appello. Part In ordine alla prima questione, relativa al difetto di legittimazione passiva, l' ostiene che ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. n. 423/1993 il legittimato passivo deve essere individuato nella Regione – SO.RE.SA. l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo.
Sul tema questa Corte ha avuto già modo di pronunziarsi in armonia con diverse pronunce della S.C. (v. Cass. n. 21235/2019, Cass. Ord. n. 25159/2018, Cass. n.
23067/2016, Cass. n. 13333/2015,) in cui è stata affrontata l'interpretazione dell'art. 1, co. 10 della L. n. 423/1993.
Ebbene, premesso che per ente incaricato del pagamento si deve intendere l'ente finanziatore delle aziende sanitarie, ne deriva che, per identificare l'ente passivamente legittimato da convenire in giudizio per ottenere il pagamento delle prestazioni rese, bisogna verificare quale soggetto in concreto riceve il finanziamento delle somme destinate a regolare le obbligazioni rese dai Centri accreditati. Ciò detto, occorre considerare che la scissione tra ente incaricato all'erogazione del finanziamento ed era presente nel regime convenzionale precedente alla Controparte_6 implementazione dei contratti stipulati ai sensi del d.lgs. n 502/1992, ove esisteva un ente, diverso dall' , che veniva finanziato per provvedere al pagamento Parte_5 delle spettanze dovute agli erogatori. Con la progressiva applicazione del sistema di Part accreditamento istituzionale e la sottoscrizione dei contratti annuali tra e strutture Part sanitarie tale dicotomia è sparita in quanto è la stessa he contratta con gli erogatori dei servizi ed onora i pagamenti.
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. Pag. 7 di 12 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Part Ciò comporta che le incaricate del pagamento sono sole le non la Regione, non la Part
diversamente da quanto opinato dall' ( tra le pronunzie di questa Corte, CP_5
Corte di Appello di Napoli nn. 25/2024, 56/2024, 4204/2023).
Da quanto esposto emerge la chiara infondatezza della censura.
Infondata è altresì l'eccezione relativa all' illegittimo frazionamento del credito.
Va osservato che, dopo la prima sentenza su tale questione (Cass. SS.UU. 23726/2007), le SS.UU. hanno più compiutamente esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che provvede alla parcellizzazione della domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2,
c.p.c.” (Cass. SS.UU. 4090/2017).
Tali principi sono poi stati estesi anche al caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi (Cass. 24168/2023) nonché al processo esecutivo (Cass. 13606/2024).
Orbene, tutto quanto esposto non rileva in concreto nel caso in esame in quanto in realtà il decreto ingiuntivo opposto in questa sede ( D.I. n. 1825/2018 ) ed il decreto ingiuntivo opposto in altro giudizio ( D.I. 1824/2018) afferiscono a prestazioni rese da due centri di riabilitazione diversi, pur facenti parte dello stesso ambito cooperativistico, sulla base di contratti;
nel caso in esame si tratta del Centro Kennedy di Torre del Greco, per l'altro Part D.I. trattavasi del Centro Le Ginestre di Napoli. Né la potrebbe pretendere che la fosse tenuta a cumulare le richieste dei due diversi Centri, poiché in tal Parte_1 modo, come correttamente eccepito dall'opposta in primo grado ( comparsa di Part costituzione pag. 12), le eccezioni della rivolte ad uno dei prestatori del servizio
Pa N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. apoli 3 Sud Pag. 8 di 12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ avrebbero rischiato di paralizzare anche la posizione del Centro non destinatario delle eccezioni stesse.
4. Venendo all'esame dei motivi dell'appello principale, da un punto di vista logico occorre esaminare prima il secondo motivo con il quale il Centro censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Il motivo è fondato e va accolto.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso da questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - CP_7 successivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”.
Il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs.
n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus.
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. Pag. 9 di 12 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
5. Venendo al primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.p.c. del credito reclamato.
Il motivo è fondato e va accolto.
Ed infatti, per costante giurisprudenza di legittimità ( per tutte, Cass. SS.UU. 35092/23) nella fattispecie in esame il rapporto intercorso tra le parti ha natura contrattuale e, di conseguenza, la disciplina economica rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs.
231/2002. Al riguardo, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che “nel ricorso monitorio la società ricorrente agiva per ottenere la corresponsione degli interessi legali codicistici Par maturati per il tardivo pagamento, da parte dell' di fatture emesse dalla stessa nelle annualità dal 2010 sino al 2012”, in quanto la stessa Cooperativa nei propri atti ha domandato, sia pure con qualche incertezza espositiva, il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come risulta dalla lettura del ricorso per d.i. e della comparsa di costituzione in sede di opposizione nonché dalle fatture elettroniche ed elenco allegato Part prodotte in giudizio e non contestate in alcun modo dall' nel procedimento di opposizione.
In particolare, nella documentazione prodotta con il ricorso per d.i., la ha Parte_1 depositato, per le prestazioni rese i contratti e le fatture in cui si legge che gli importi erano richiesti per “ interessi moratori maturati al 31.12.2017”, dal che emerge che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il credito non era un credito per
“interessi legali” ma un credito in cui rientravano gli interessi moratori calcolati fino al
31.12.2017.
Ne consegue che la fattispecie in esame non rientra nell'ipotesi di prescrizione quinquennale ex art. 2948, c. 1, n. 4, c.c., erroneamente applicata dal Tribunale, che sembra aver confuso le espressioni verbali “continuativo” e “periodico”, che identificano concetti del tutto diversi.
Al riguardo la Corte di cassazione Civile, con la sentenza n. 4232/2023 ha affermato che
«quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. Pag. 10 di 12 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965,
n. 1546)».
Nel caso in esame il decorso della prescrizione decennale è stato interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 1825/2018 (cfr., ex multis, Cass. n. 27944/2022), avvenuta il 20 dicembre 2018.
In definita, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, l'opposizione a D.I. Part proposta dalla va integralmente rigettata, con ciò determinando la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sul cui complessivo importo vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla sua notifica, non essendo indicata dalle parti alcuna anteriore o diversa decorrenza conseguente ad un atto di messa in mora.
La riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole all'appellante comporta che il governo delle spese deve tener conto dell'esito complessivo della causa (cfr. Cass.
23.8.2021 n. 23297) e deve, quindi, investire anche le spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale ha addebitato interamente all'odierna appellante, avendo accolto Part l'opposizione della , decisione che viene riformata in questa sede.
Stante la mancanza di notule, alla liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi in favore del Centro deve provvedersi d'ufficio facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147), a partire da quello del valore della controversia (ricompreso nello scaglione € 52.000,01 – 260.000,00),
Per il giudizio di primo grado spettano € 7200,00 per compenso professionale oltre €
1080,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Per il giudizio di secondo grado spettano € 8.300,00 per compenso professionale oltre €
1245,00 per spese generali di rappresentanza e difesa nonché € 1.165,00 per spese vive documentate.
Per entrambi i gradi di giudizio vi è richiesta di distrazione, ex art. 93 c.p.c., da parte dell'Avv. Vincenzo Macchia, che va accolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 474/2021 emessa
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale c. Pag. 11 di 12 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ dal Tribunale di Torre Annunziata, proposto dalla Parte_1 con citazione notificata il 2.4.2021 all' ,
[...] Controparte_1 Pt_2 respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1) in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1825/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
2) condanna la al rimborso delle spese del doppio grado sostenute dalla Parte_2
, che liquida per il primo grado in € Parte_1
8280,00, oltre oneri diversi se dovuti, e per l'appello in € 10.710,00 oltre oneri diversi se dovuti;
3) dispone che le spese processuali del doppio grado come liquidate siano distratte in favore dell'Avv. Vincenzo Macchia, per anticipo fattone.
Così deciso in Napoli, 16 ottobre 2025
il Presidente
TE OL
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale c. Pag. 12 di 12 Parte_1 Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ssa TE OL - Presidente Relatore-
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa TE di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 474/2021 del Tribunale di Torre Annunziata depositata il 5 marzo 2021 iscritto al n. 1621/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale Parte_1
), costituitasi in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in P.IVA_1 virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo rg 6938/2018 dall'avv.
Vincenzo Macchia (codice fiscale ) C.F._1
- appellante-
E
(codice fiscale ), costituitasi Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese (codice fiscale ) in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio Dott. C.F._2
, registrato a in data 10.07.2020 Persona_1 Pt_1
N. 1621/2021 R.G. c. Pag. 1 di 12 Parte_1 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20.11.2018 presso il Tribunale di Torre
Annunziata, la affermava che Parte_1 tramite la propria struttura il Centro “Kennedy Torre del Greco” nelle annualità 2010,
2011 e 2012 aveva erogato, in regime di accreditamento con l' (in Parte_2
Part prosieguo, l' ”) ed in virtù dei relativi contratti ex art.
8-quinquies, co. 2, D. Lgs.
502/1992, prestazioni di riabilitazione in favore degli assistiti del SSN, come dalle seguenti fatture così specificate:
1) Fattura n. 4/430 del 30 maggio 2018 per un importo di €57.765,69 riportante quale causale “interessi moratori maturati al 31.12.2017 relativi al ritardato pagamento del fatturato dell'anno 2010”;
2) Fattura n. 4/431 del 30 maggio 2018 per un importo di € 51.731,01 riportante quale causale “interessi moratori maturati al 31.12.2017 relativi al ritardato pagamento del fatturato dell'anno 2011”;
3) Fattura n. 4/432 del 30 maggio 2018 per un importo di € 22.029,42 riportante quale causale “interessi moratori maturati al 31.12.2017 relativi al ritardato pagamento del fatturato dell'anno 2012”.
Part Pertanto, chiedeva ingiungersi alla detta l pagamento della somma di € 131.526,12
“oltre interessi moratori successivi al 31.12.2017… calcolati dalle singole scadenze e fino all'effettivo pagamento”.
Con decreto ingiuntivo n. 1825/2018 del 28.11.2018, il Tribunale accoglieva il ricorso Part ingiungendo alla detta l pagamento in favore del Centro della somma richiesta “oltre gli interessi legali codicistici decorrenti dalla data di recezione dei singoli atti di messa in mora sino al soddisfo”.
Part Ricevutane la notificazione il 20.12.2018, l' , con una citazione notificata alla
Cooperativa il 29.1.2019, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo contestando la non debenza dell'importo ed eccepiva:
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1) la carenza di legittimazione passiva, individuando, nella Regione Campania il corretto legittimato passivo quale ente finanziatore delle aziende sanitarie;
2) la prescrizione quinquennale del credito;
3) l'illecito frazionamento del credito, stante il fatto che la aveva già Parte_1 ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata due decreti ingiuntivi con nn. “1824-2018”
e “1825-2018 al fine di ricevere il pagamento degli interessi per le medesime annualità;
4) l'inapplicabilità del decreto legislativo 231/2002.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo per illecito frazionamento del credito, la carenza di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto – in via Parte_3 subordinata in accoglimento del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, previa riunione dei procedimenti: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
in accoglimento di quanto richiesto, condannare la parte opposta al pagamento dei diritti, spese ed onorari del giudizio secondo legge”.
Costituendosi in giudizio il 26.6.2019 il Centro chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare:
Part
- negava il difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l' fosse l'unica legittimata passiva del giudizio in quanto controparte del contratto da cui derivava l'obbligazione di pagamento del credito reclamato;
- contestava la violazione di abuso d'ufficio per illegittimo frazionamento del credito, argomentando che gli importi pretesi in giudizio derivavano da differenti fonti contrattuali e che, in particolare, il decreto ingiuntivo n. 1824/2018 citato Part dall' atteneva a crediti derivanti da un diverso rapporto obbligatorio che coinvolgeva un struttura sanitaria diversa, denominata “Le Ginestre”;
- contestava la sussistenza della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. degli interessi ritenendo che il termine fosse decennale per assenza dei requisiti di periodicità e di durata previsti dalla normativa codicistica.
Pa N. 1621/2021 R.G. c. Pag. 3 di 12 Parte_1 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n.474/2021 il Tribunale di Torre Annunziata, omessa la pronuncia sull'eccepita carenza di legittimazione passiva e sull'abusivo esercizio del frazionamento del credito, accoglieva l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., così provvedendo: “1. Accoglie
l'opposizione e per l'effetto previa revoca del decreto ingiuntivo n.1825 del 28 novembre 2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiara non dovuta da parte dell in CP_2 favore della in per. del legale rapp.te Parte_1 Parte_4
p.t. la somma di euro. 131.152 6,12; 2) condanna la Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell' ,
[...] Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 410,00 per le spese ed € 12.200,00 per compensi oltre IVA e cpa, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi”.
In particolare, Tribunale, aderendo alla tesi secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, accertava che nella fattispecie in esame l'obbligazione principale, relativa al pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate dalla fosse Parte_1 configurabile non come un'unica obbligazione rateizzata, ma come un'obbligazione a carattere continuativo;
per cui l'accessoria obbligazione degli interessi moratori rivendicati dalla Cooperativa, avendo una causa debendi continuativa, soggiaceva alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c..
Infine, affermava che “l'interruzione della prescrizione è avvenuta ben oltre il termine prescrizionale breve fissato dall'art. 2948 n. 4 cc, né, peraltro, la parte opposta non ha versato in atti alcun atto interruttivo dell'intervenuta prescrizione”.
Inoltre, riscontrava che i rapporti contrattuali tra le parti rientravano nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, le cui prestazioni, lungi dal costituire transazioni commerciali, restavano escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2002.
Part
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Centro con una citazione notificata all' il 2.4.2021 formulando due motivi:
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1) con il primo lamenta che il Tribunale ha errato nel riconoscere la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. del credito azionato, posto che l'obbligazione principale a cui è connessa l'obbligazione accessoria degli interessi, lungi dall'essere connotata da periodicità, costituiva una obbligazione unitaria;
gli interessi moratori, dovuti a causa del ritardato pagamento di forniture o prestazioni, non sono assoggettabili alla prescrizione di cui all'art. 2948, c. 1, n. 4, c.c. “poiché gli stessi vanno versati in unica soluzione e sono esigibili al momento del pagamento della sorta capitale, con la conseguenza che l'esigibilità segna il dies a quo del relativo computo del decennio, ai fini della prescrizione (cfr. ex multis, Cass. n. 19487/2011 e n. 23746/2007)”.
2) Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale ha disconosciuto erroneamente la debenza degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 ritenendo che il contratto tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non costituisca una "transazione commerciale" rilevante ai fini di tale normativa.
Ha, inoltre, ribadito le contestazioni mosse in primo grado contro le eccezioni formulate Part dall' in merito al difetto di legittimazione passiva ed al frazionamento del credito, su cui, però, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
Con le proprie conclusioni ha chiesto alla Corte di: “respingere integralmente l'opposizione spiegata dall' , confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto, n. 1825/2018; condannare l' al pagamento delle spese Parte_2
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali di difesa, I.V.A. e C.P.A., come per legge, facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Part Si costituiva l' con comparsa di costituzione depositata in data 5.4.2024 evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello, reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dovendosi individuare nella Regione Campania il corretto legittimato passivo quale ente finanziatore delle aziende sanitarie ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. n. 423/1993 convertito in legge, così come modificato, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 e della legge della Regione Campania art. 6, della L.R. n. 28 del 6/12/2003 con cui ha istituito la nonché l'eccezione di abusivo Controparte_5
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale c. Pag. 5 di 12 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ frazionamento del credito richiamando il decreto 1824/2018 con il quale la Cooperativa aveva già richiesto altri compensi per le medesime prestazioni.
Concludeva chiedendo all'Ill.ma Corte di Appello adita “di dichiarare, inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello, si richiede l'integrale conferma della Sentenza appellata, in ogni sua parte, e nel merito
l'accoglimento delle istanze proposte dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata che si intendono trascritte dichiarando infondata la pretesa opposta in via subordinata rinviare il giudizio al
Tribunale di Torre Annunziata per l'integrazione del contradittorio nei confronti di CP_5
e affinché si esprima sulle eccezioni per le quali ha omesso qualsiasi pronuncia riproposte da parte appellate nel presente giudizio. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, così come per legge sono dovute all'avvocatura interna della pubblica amministrazione”.
All'udienza del 10.6.2025 il Collegio introitava il processo in decisione concedendo termini ordinari ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, stante il trasferimento ad altro Ufficio del Consigliere Relatore dr. Giovanni Galasso, l'appello era rimesso sul ruolo e trattenuto in decisione all'udienza del 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve preliminarmente revocarsi la declaratoria di contumacia resa all'esito Part dell'udienza di trattazione del 7.9.2021, stante la costituzione tardiva dell avvenuta il 5.4.2024.
2. Deve, inoltre, premettersi che erroneamente la evidenzia ( pag. 5 dell'atto Parte_1 di appello) che “ non si verte affatto di interessi, bensì di capitale residuo ancora dovuto Part dall' per effetto dell'imputazione di legge (ex artt. 1193 e 1194 cod. civ.) dei pagamenti effettuati (in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dalla deducente nel corso degli anni
2010-2012) oltre le scadenze contrattualmente stabilite” (pag. 5 dell'appello); ed infatti le fatture, come specificamente elencate e descritte nella narrativa, sono relative unicamente agli interessi su una sorta che verosimilmente era stata già liquidata, sia pure con ritardo.
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. Pag. 6 di 12 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Part 3. Si rappresenta, inoltre, che la , totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, ha correttamente riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. due questioni oggetto della opposizione a D.I. – carenza di legittimazione passiva e frazionamento abusivo del credito - sulle quali il Giudice di primo grado ha omesso radicalmente di pronunciarsi .
Sul tema delle eccezioni su cui si sia verificata una omissione di pronunzia, giova ricordare che in ordine alle stesse la parte vittoriosa non ha l'onere di proporre l'appello incidentale, potendo giovarsi del meccanismo predisposto dalla norma richiamata, come ritenuto dal consolidato indirizzo di legittimità ( Cass. Ord. 25876/2024, Cass. Sent.
21264/2018, Cass. SS.UU. 11799/2017).
Stante la loro rituale riproposizione, tali eccezioni vanno esaminate preliminarmente, tenuto conto anche del fatto che il loro eventuale accoglimento determinerebbe il rigetto dell'appello. Part In ordine alla prima questione, relativa al difetto di legittimazione passiva, l' ostiene che ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. n. 423/1993 il legittimato passivo deve essere individuato nella Regione – SO.RE.SA. l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo.
Sul tema questa Corte ha avuto già modo di pronunziarsi in armonia con diverse pronunce della S.C. (v. Cass. n. 21235/2019, Cass. Ord. n. 25159/2018, Cass. n.
23067/2016, Cass. n. 13333/2015,) in cui è stata affrontata l'interpretazione dell'art. 1, co. 10 della L. n. 423/1993.
Ebbene, premesso che per ente incaricato del pagamento si deve intendere l'ente finanziatore delle aziende sanitarie, ne deriva che, per identificare l'ente passivamente legittimato da convenire in giudizio per ottenere il pagamento delle prestazioni rese, bisogna verificare quale soggetto in concreto riceve il finanziamento delle somme destinate a regolare le obbligazioni rese dai Centri accreditati. Ciò detto, occorre considerare che la scissione tra ente incaricato all'erogazione del finanziamento ed era presente nel regime convenzionale precedente alla Controparte_6 implementazione dei contratti stipulati ai sensi del d.lgs. n 502/1992, ove esisteva un ente, diverso dall' , che veniva finanziato per provvedere al pagamento Parte_5 delle spettanze dovute agli erogatori. Con la progressiva applicazione del sistema di Part accreditamento istituzionale e la sottoscrizione dei contratti annuali tra e strutture Part sanitarie tale dicotomia è sparita in quanto è la stessa he contratta con gli erogatori dei servizi ed onora i pagamenti.
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. Pag. 7 di 12 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Part Ciò comporta che le incaricate del pagamento sono sole le non la Regione, non la Part
diversamente da quanto opinato dall' ( tra le pronunzie di questa Corte, CP_5
Corte di Appello di Napoli nn. 25/2024, 56/2024, 4204/2023).
Da quanto esposto emerge la chiara infondatezza della censura.
Infondata è altresì l'eccezione relativa all' illegittimo frazionamento del credito.
Va osservato che, dopo la prima sentenza su tale questione (Cass. SS.UU. 23726/2007), le SS.UU. hanno più compiutamente esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che provvede alla parcellizzazione della domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2,
c.p.c.” (Cass. SS.UU. 4090/2017).
Tali principi sono poi stati estesi anche al caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi (Cass. 24168/2023) nonché al processo esecutivo (Cass. 13606/2024).
Orbene, tutto quanto esposto non rileva in concreto nel caso in esame in quanto in realtà il decreto ingiuntivo opposto in questa sede ( D.I. n. 1825/2018 ) ed il decreto ingiuntivo opposto in altro giudizio ( D.I. 1824/2018) afferiscono a prestazioni rese da due centri di riabilitazione diversi, pur facenti parte dello stesso ambito cooperativistico, sulla base di contratti;
nel caso in esame si tratta del Centro Kennedy di Torre del Greco, per l'altro Part D.I. trattavasi del Centro Le Ginestre di Napoli. Né la potrebbe pretendere che la fosse tenuta a cumulare le richieste dei due diversi Centri, poiché in tal Parte_1 modo, come correttamente eccepito dall'opposta in primo grado ( comparsa di Part costituzione pag. 12), le eccezioni della rivolte ad uno dei prestatori del servizio
Pa N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. apoli 3 Sud Pag. 8 di 12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ avrebbero rischiato di paralizzare anche la posizione del Centro non destinatario delle eccezioni stesse.
4. Venendo all'esame dei motivi dell'appello principale, da un punto di vista logico occorre esaminare prima il secondo motivo con il quale il Centro censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Il motivo è fondato e va accolto.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso da questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - CP_7 successivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”.
Il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs.
n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus.
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. Pag. 9 di 12 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
5. Venendo al primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.p.c. del credito reclamato.
Il motivo è fondato e va accolto.
Ed infatti, per costante giurisprudenza di legittimità ( per tutte, Cass. SS.UU. 35092/23) nella fattispecie in esame il rapporto intercorso tra le parti ha natura contrattuale e, di conseguenza, la disciplina economica rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs.
231/2002. Al riguardo, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che “nel ricorso monitorio la società ricorrente agiva per ottenere la corresponsione degli interessi legali codicistici Par maturati per il tardivo pagamento, da parte dell' di fatture emesse dalla stessa nelle annualità dal 2010 sino al 2012”, in quanto la stessa Cooperativa nei propri atti ha domandato, sia pure con qualche incertezza espositiva, il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come risulta dalla lettura del ricorso per d.i. e della comparsa di costituzione in sede di opposizione nonché dalle fatture elettroniche ed elenco allegato Part prodotte in giudizio e non contestate in alcun modo dall' nel procedimento di opposizione.
In particolare, nella documentazione prodotta con il ricorso per d.i., la ha Parte_1 depositato, per le prestazioni rese i contratti e le fatture in cui si legge che gli importi erano richiesti per “ interessi moratori maturati al 31.12.2017”, dal che emerge che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il credito non era un credito per
“interessi legali” ma un credito in cui rientravano gli interessi moratori calcolati fino al
31.12.2017.
Ne consegue che la fattispecie in esame non rientra nell'ipotesi di prescrizione quinquennale ex art. 2948, c. 1, n. 4, c.c., erroneamente applicata dal Tribunale, che sembra aver confuso le espressioni verbali “continuativo” e “periodico”, che identificano concetti del tutto diversi.
Al riguardo la Corte di cassazione Civile, con la sentenza n. 4232/2023 ha affermato che
«quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. c. Pag. 10 di 12 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965,
n. 1546)».
Nel caso in esame il decorso della prescrizione decennale è stato interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 1825/2018 (cfr., ex multis, Cass. n. 27944/2022), avvenuta il 20 dicembre 2018.
In definita, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, l'opposizione a D.I. Part proposta dalla va integralmente rigettata, con ciò determinando la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sul cui complessivo importo vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla sua notifica, non essendo indicata dalle parti alcuna anteriore o diversa decorrenza conseguente ad un atto di messa in mora.
La riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole all'appellante comporta che il governo delle spese deve tener conto dell'esito complessivo della causa (cfr. Cass.
23.8.2021 n. 23297) e deve, quindi, investire anche le spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale ha addebitato interamente all'odierna appellante, avendo accolto Part l'opposizione della , decisione che viene riformata in questa sede.
Stante la mancanza di notule, alla liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi in favore del Centro deve provvedersi d'ufficio facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147), a partire da quello del valore della controversia (ricompreso nello scaglione € 52.000,01 – 260.000,00),
Per il giudizio di primo grado spettano € 7200,00 per compenso professionale oltre €
1080,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Per il giudizio di secondo grado spettano € 8.300,00 per compenso professionale oltre €
1245,00 per spese generali di rappresentanza e difesa nonché € 1.165,00 per spese vive documentate.
Per entrambi i gradi di giudizio vi è richiesta di distrazione, ex art. 93 c.p.c., da parte dell'Avv. Vincenzo Macchia, che va accolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 474/2021 emessa
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale c. Pag. 11 di 12 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ dal Tribunale di Torre Annunziata, proposto dalla Parte_1 con citazione notificata il 2.4.2021 all' ,
[...] Controparte_1 Pt_2 respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1) in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1825/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
2) condanna la al rimborso delle spese del doppio grado sostenute dalla Parte_2
, che liquida per il primo grado in € Parte_1
8280,00, oltre oneri diversi se dovuti, e per l'appello in € 10.710,00 oltre oneri diversi se dovuti;
3) dispone che le spese processuali del doppio grado come liquidate siano distratte in favore dell'Avv. Vincenzo Macchia, per anticipo fattone.
Così deciso in Napoli, 16 ottobre 2025
il Presidente
TE OL
N. 1621/2021 R.G. Cooperativa sociale c. Pag. 12 di 12 Parte_1 Parte_2