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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2106/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Monica Carlin e Cristina Postal ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli avv.ti Daniela Botteri e Giulia Ancona convenuta E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24 aprile 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia On.le Tribunale: - pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e , ordinandosi le Parte_2 CP_1
relative annotazioni all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente;
- dichiarare che la signora dispone di redditi propri e sufficienti per far fronte alle proprie CP_1 necessità e che pertanto il signor nulla deve corrispondere all'attuale moglie a Parte_2
1 titolo di mantenimento e/o alimenti;
- respingere ogni diversa eccezione e domanda avversaria. Con vittoria di competenze e spese generali del 15% ed accessori di legge, anche del procedimento di reclamo R.G. 09/2022 V.G. innanzi alla Corte d'Appello di Trento, come da quest'ultima disposto nel decreto dd. 03.03.2022.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Nel merito: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi;
2) Disporre a
Par carico del sig. in favore della moglie il versamento entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno di mantenimento, il cui ammontare si quantifica in euro 700,00, o in quella diversa somma che apparirà di giustizia, rivalutabile in base agli indici ISTAT annualmente 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in data 10 agosto 2018 a Las Vegas Parte_2 CP_1
– Stati Uniti d'America e dalla loro unione matrimoniale non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi Parte_2
la separazione dei coniugi, senza ulteriori condizioni accessorie, rappresentando, da un lato, che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere;
dall'altro lato, che i coniugi non hanno mai convissuto in una casa coniugale, mantenendo ciascuno la residenza in due abitazioni distinte, deducendo altresì che gli stessi hanno sempre provveduto in modo autonomo alle rispettive esigenze economiche.
Egli ha rappresentato di svolgere la libera professione, di essere proprietario dell'immobile in cui risiede e di essere gravato mensilmente dal pagamento della rata del mutuo contratto per la casa in cui vive nonché dal pagamento dell'assegno divorzile all'ex moglie e dell'assegno di mantenimento per i due figli adottati durante il precedente matrimonio. Il ricorrente ha, inoltre, esposto che la sig.ra è funzionario quadro presso la Patrimonio CP_1
del Trentino SpA ed è proprietaria dell'immobile in cui risiede.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta aderendo alla domanda sullo status (pur rappresentando che la scelta di separarsi dipende dalla
2 decisione unilaterale del marito) e chiedendo porsi a carico del marito l'obbligo di corrisponderle, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 700,00.
A fondamento della pretesa, la sig.ra ha dedotto che i coniugi, prima del matrimonio, CP_1
avevano convissuto dal 2011 al 2016 e la convivenza era stata caratterizzata da un tenore di vita più che agiato, con frequenti e costosi viaggi all'estero. La convenuta ha, poi, esposto
Part che nel 2016 la convivenza era cessata per volontà del sig. il quale aveva nel frattempo intrapreso un'altra relazione sentimentale, dando atto che successivamente, nel 2018, il ricorrente le aveva chiesto di sposarla ed era stato organizzato il matrimonio a Las Vegas.
La convenuta ha, quindi, esposto che la coppia aveva ripreso lo stile agiato che già in passato aveva caratterizzato la convivenza.
All'udienza presidenziale sono comparse entrambe le parti;
all'esito, il Presidente ha autorizzato in coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta, a titolo di suo mantenimento, la somma mensile di euro 150,00; ha nominato il G.I., disponendo il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
L'ordinanza presidenziale è stata reclama e con decreto di data 3 marzo 2022 la Corte
d'Appello di Trento, in accoglimento del reclamo, ha revocato l'obbligo posto a carico del
Part sig. di corrispondere a la somma di euro 150,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testi ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del
24 aprile 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali, nonché dal contegno processuale delle parti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Passando alla domanda di mantenimento svolta dalla moglie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti di cui all'art. 156, co. 1 c.c. (a tenore del quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
3 qualora egli non abbia adeguati redditi propri”), come interpretati da costante orientamento giurisprudenziale
In particolare, giova evidenziare che, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, al fine del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione occorre, innanzitutto, accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e, quindi, verificare se i mezzi economici del coniuge che richiede l'assegno siano tali da consentirgli di mantenere quel tenore di vita anche senza la percezione dell'assegno: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. 13592/2006, Cass.
25618/2007).” (cfr. Cass. 14367/2024).
Nel caso che occupa, è pacifico che il matrimonio è stato caratterizzato da un tenore di vita agiato, concedendosi i coniugi viaggi, vacanze e pranzi/cene in alberghi e ristoranti rinomati, come riconosciuto da entrambe le parti.
Ciò posto, ritiene il Collegio, che i mezzi economici di cui dispone la sig.ra siano CP_1
tali da consentirle di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, anche senza la percezione di un assegno di mantenimento.
Va, infatti, considerato, da un lato, che il marito, in sede di ricorso, ha rappresentato che “I signori e hanno sempre provveduto in maniera autonoma alle loro Parte_2 CP_1
rispettive esigenze anche economiche, mantenendo conti correnti separati, suddividendo equamente eventuali spese comuni (come viaggi e vacanze), anche in ragione del fatto che entrambi hanno sempre svolto lavori ben remunerati e quindi non necessitavano di sostegno
4 economico da parte dell'altro coniuge.” (cfr. pag. 3). A fronte di tali deduzioni, la moglie non ha assolto l'onere di dimostrare, quale coniuge richiedente l'assegno, che le spese per i viaggi, le vacanze, le cene e, più in generale, per l'andamento agiato della vita matrimoniale furono sempre sostenute dal marito: al riguardo, va osservato che le prove orali articolate dalla convenuta in sede di II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non sono rilevanti a tal fine, non essendo idonee a dimostrate che per la moglie fu possibile godere di un tenore di vita agiato grazie alle disponibilità economiche del marito (cfr. in particolare capitoli 4, 6, 11 e
12). Dall'altro lato, va considerato che la sig.ra gode di una buona condizione CP_1
economica (in termini sia reddituali che patrimoniali), tale da permetterle di conservare l'agiato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la moglie, per l'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito imponibile di euro 55.175,00 (con imposta netta di euro 14.201,00 e addizionale reginale
Irpef di euro 705,00), disponendo, quindi, mensilmente della somma netta di euro 3.355,75.
La stessa, inoltre, è proprietaria dell'immobile in cui vive – e in cui aveva la residenza anche in costanza di matrimonio – e non risulta che la stessa sia attualmente gravata dal pagamento di rate di mutui o di finanziamenti (all'udienza del 16 dicembre 2021 la ricorrente ha dichiarato che il mutuo di cui era onerata scadeva dopo due anni).
Alla luce di quanto sopra, la domanda di mantenimento va rigettata.
Le spese di lite, comprensive della fase di reclamo, vanno liquidate come in dispositivo
(valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto dell'attività svolta e della natura e delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate;
valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per la fase del reclamo considerato che le questioni giuridiche affrontate in quella sede avevano la stessa natura e caratteristiche di quelle già oggetto del procedimento principale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
2) rigetta la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c.;
5 3) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 7.282,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2106/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Monica Carlin e Cristina Postal ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli avv.ti Daniela Botteri e Giulia Ancona convenuta E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24 aprile 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia On.le Tribunale: - pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e , ordinandosi le Parte_2 CP_1
relative annotazioni all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente;
- dichiarare che la signora dispone di redditi propri e sufficienti per far fronte alle proprie CP_1 necessità e che pertanto il signor nulla deve corrispondere all'attuale moglie a Parte_2
1 titolo di mantenimento e/o alimenti;
- respingere ogni diversa eccezione e domanda avversaria. Con vittoria di competenze e spese generali del 15% ed accessori di legge, anche del procedimento di reclamo R.G. 09/2022 V.G. innanzi alla Corte d'Appello di Trento, come da quest'ultima disposto nel decreto dd. 03.03.2022.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Nel merito: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi;
2) Disporre a
Par carico del sig. in favore della moglie il versamento entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno di mantenimento, il cui ammontare si quantifica in euro 700,00, o in quella diversa somma che apparirà di giustizia, rivalutabile in base agli indici ISTAT annualmente 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in data 10 agosto 2018 a Las Vegas Parte_2 CP_1
– Stati Uniti d'America e dalla loro unione matrimoniale non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi Parte_2
la separazione dei coniugi, senza ulteriori condizioni accessorie, rappresentando, da un lato, che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere;
dall'altro lato, che i coniugi non hanno mai convissuto in una casa coniugale, mantenendo ciascuno la residenza in due abitazioni distinte, deducendo altresì che gli stessi hanno sempre provveduto in modo autonomo alle rispettive esigenze economiche.
Egli ha rappresentato di svolgere la libera professione, di essere proprietario dell'immobile in cui risiede e di essere gravato mensilmente dal pagamento della rata del mutuo contratto per la casa in cui vive nonché dal pagamento dell'assegno divorzile all'ex moglie e dell'assegno di mantenimento per i due figli adottati durante il precedente matrimonio. Il ricorrente ha, inoltre, esposto che la sig.ra è funzionario quadro presso la Patrimonio CP_1
del Trentino SpA ed è proprietaria dell'immobile in cui risiede.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta aderendo alla domanda sullo status (pur rappresentando che la scelta di separarsi dipende dalla
2 decisione unilaterale del marito) e chiedendo porsi a carico del marito l'obbligo di corrisponderle, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 700,00.
A fondamento della pretesa, la sig.ra ha dedotto che i coniugi, prima del matrimonio, CP_1
avevano convissuto dal 2011 al 2016 e la convivenza era stata caratterizzata da un tenore di vita più che agiato, con frequenti e costosi viaggi all'estero. La convenuta ha, poi, esposto
Part che nel 2016 la convivenza era cessata per volontà del sig. il quale aveva nel frattempo intrapreso un'altra relazione sentimentale, dando atto che successivamente, nel 2018, il ricorrente le aveva chiesto di sposarla ed era stato organizzato il matrimonio a Las Vegas.
La convenuta ha, quindi, esposto che la coppia aveva ripreso lo stile agiato che già in passato aveva caratterizzato la convivenza.
All'udienza presidenziale sono comparse entrambe le parti;
all'esito, il Presidente ha autorizzato in coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta, a titolo di suo mantenimento, la somma mensile di euro 150,00; ha nominato il G.I., disponendo il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
L'ordinanza presidenziale è stata reclama e con decreto di data 3 marzo 2022 la Corte
d'Appello di Trento, in accoglimento del reclamo, ha revocato l'obbligo posto a carico del
Part sig. di corrispondere a la somma di euro 150,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testi ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del
24 aprile 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali, nonché dal contegno processuale delle parti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Passando alla domanda di mantenimento svolta dalla moglie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti di cui all'art. 156, co. 1 c.c. (a tenore del quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
3 qualora egli non abbia adeguati redditi propri”), come interpretati da costante orientamento giurisprudenziale
In particolare, giova evidenziare che, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, al fine del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione occorre, innanzitutto, accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e, quindi, verificare se i mezzi economici del coniuge che richiede l'assegno siano tali da consentirgli di mantenere quel tenore di vita anche senza la percezione dell'assegno: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. 13592/2006, Cass.
25618/2007).” (cfr. Cass. 14367/2024).
Nel caso che occupa, è pacifico che il matrimonio è stato caratterizzato da un tenore di vita agiato, concedendosi i coniugi viaggi, vacanze e pranzi/cene in alberghi e ristoranti rinomati, come riconosciuto da entrambe le parti.
Ciò posto, ritiene il Collegio, che i mezzi economici di cui dispone la sig.ra siano CP_1
tali da consentirle di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, anche senza la percezione di un assegno di mantenimento.
Va, infatti, considerato, da un lato, che il marito, in sede di ricorso, ha rappresentato che “I signori e hanno sempre provveduto in maniera autonoma alle loro Parte_2 CP_1
rispettive esigenze anche economiche, mantenendo conti correnti separati, suddividendo equamente eventuali spese comuni (come viaggi e vacanze), anche in ragione del fatto che entrambi hanno sempre svolto lavori ben remunerati e quindi non necessitavano di sostegno
4 economico da parte dell'altro coniuge.” (cfr. pag. 3). A fronte di tali deduzioni, la moglie non ha assolto l'onere di dimostrare, quale coniuge richiedente l'assegno, che le spese per i viaggi, le vacanze, le cene e, più in generale, per l'andamento agiato della vita matrimoniale furono sempre sostenute dal marito: al riguardo, va osservato che le prove orali articolate dalla convenuta in sede di II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non sono rilevanti a tal fine, non essendo idonee a dimostrate che per la moglie fu possibile godere di un tenore di vita agiato grazie alle disponibilità economiche del marito (cfr. in particolare capitoli 4, 6, 11 e
12). Dall'altro lato, va considerato che la sig.ra gode di una buona condizione CP_1
economica (in termini sia reddituali che patrimoniali), tale da permetterle di conservare l'agiato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la moglie, per l'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito imponibile di euro 55.175,00 (con imposta netta di euro 14.201,00 e addizionale reginale
Irpef di euro 705,00), disponendo, quindi, mensilmente della somma netta di euro 3.355,75.
La stessa, inoltre, è proprietaria dell'immobile in cui vive – e in cui aveva la residenza anche in costanza di matrimonio – e non risulta che la stessa sia attualmente gravata dal pagamento di rate di mutui o di finanziamenti (all'udienza del 16 dicembre 2021 la ricorrente ha dichiarato che il mutuo di cui era onerata scadeva dopo due anni).
Alla luce di quanto sopra, la domanda di mantenimento va rigettata.
Le spese di lite, comprensive della fase di reclamo, vanno liquidate come in dispositivo
(valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto dell'attività svolta e della natura e delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate;
valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per la fase del reclamo considerato che le questioni giuridiche affrontate in quella sede avevano la stessa natura e caratteristiche di quelle già oggetto del procedimento principale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
2) rigetta la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c.;
5 3) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 7.282,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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