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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/10/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.3183 del 2024 promossa da:
DA
(c. f. e P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via G. Grezar, 14, in persona del dott. in Controparte_2 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per Pt_1
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Controparte_1
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice
[...] fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto P.IVA_1
di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
, tra cui , svolgenti le funzioni della CP_3 CP_4 Controparte_5
riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, elettivamente domiciliata in Pozzuoli alla Via A. Artiaco, 7 presso lo studio dell'Avv. Fabio Internicola (cod. fisc. ) che la rappresenta e C.F._1
difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione . Pec:
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pagina 1 di 9 Attrice - Opponente
nato a [...] il [...], C.F. , in Controparte_6 C.F._2
proprio e quale procuratore di se stesso, con studio in Napoli al Centro Direzionale is.
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-
OPPOSTO
e codice fiscale in persona del suo Controparte_7 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale corrente in Piazza AN Carlo 156, 10121 Torino, domicilio digitale
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TERZA contumace CP_8
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
in forza della sentenza n. 4509/2019, del Giudice di Pace di Napoli –, Controparte_6
nonché in forza di precetto ritualmente notificato alla debitrice Controparte_1
intraprendeva procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso terzi
[...]
nei confronti della e del terzo pignorato NT AN Controparte_1
Paolo. In data 24/03/2023 procedeva alla iscrizione a ruolo del pignoramento che assumeva RGE 932/2023 e, successivamente, procedeva a notificare la comunicazione dei dati della procedura a mezzo pec alle parti debitore e terzo, ex art. 543, comma 5, c.p.c. Tale procedura si concludeva con ordinanza di assegnazione in favore del creditore e quest'ultimo provvedeva a Controparte_6
notificare l'ordinanza di assegnazione al terzo debitore, il quale ottemperava all'ordine del G.E., procedendo alla liquidazione delle somme in favore del creditore nonché procuratore di sé stesso. L , con ricorso depositato in Controparte_1
data 10.10.2023 proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, rappresentando di esserne venuto a conoscenza soltanto a seguito della comunicazione di tale provvedimento da parte del Terzo pignorato Controparte_7
pagina 2 di 9 avvenuta in data 21.9.2023. A sostegno dell'opposizione svolta,deduceva come il CP_5
creditore procedente, in aperta distonia con quanto previsto dal novellato art. 543, commi
5 e 6, c.p.c., avesse inviato tardivamente ad essa debitrice ed al Terzo la prescritta comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi laddove, a fronte dell'udienza di comparizione dinanzi al G.E. indicata nell'atto di pignoramento per il giorno 28.3.2023, il creditore aveva inviato la predetta comunicazione soltanto in data
4.4.2023. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il quale eccepiva Controparte_6
l'inammissibilità e l'infondatezza della svolta opposizione, della quale chiedeva il rigetto con vittoria delle spese e dei compensi di fase. Con ordinanza del 15.5.2024, comunicata in data 20.5.2024, il Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione. Con successivo decreto il GE fissava termine di giorni 60 per la proposizione de giudizio di merito.
Lo stesso veniva introdotto dall'attore con atto di citazione del 6.7.2024 . Ritualmente costituitasi l'avv. contumace la terza pignorata, la causa veniva rinviata per la CP_6
discussione ai sensi dell'art. 281sex
Occorre innanzi tutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'opposto nella propria comparsa di costituzione. Lo stesso ha, in primo luogo, rappresentato come l'opposizione debba considerarsi inammissibile per nullità della procura alle liti e conseguente carenza dello ius postulandi dell'avvocato difensore di
[...]
, in quanto la procura alle liti rilasciata dall' Controparte_1 Controparte_1
per il presente giudizio di merito risulterebbe essere priva di una
[...]
sottoscrizione autografa da parte del funzionario munito di potere di firma per il rilascio delle procure legali e/o di una sottoscrizione digitale mediante firma digitale. L'eccezione in analisi risulta infondata ed è, dunque, da rigettare. Dall'esame degli atti depositati in giudizio si rinviene, infatti, sia la procura speciale con la quale si è provveduto a conferire mandato ad quale Responsabile della struttura organizzativa riferibile alla Controparte_2
Direzione regionale Campania, sia la procura alle liti con la quale lo stesso CP_2
delegava l'avv. Internicola a rappresentare e difendere l' Controparte_1
in ogni fase nel presente giudizio e la stessa risulta firmata digitalmente (cfr.
[...]
produzione attore depositata in data 12.2.2025).
pagina 3 di 9 Quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. – con la quale l'opposto lamenta che l' avendo appreso tramite la comunicazione di avvenuta CP_1 iscrizione a ruolo della pendenza del procedimento esecutivo avrebbe dovuto ivi costituirsi, in mancanza derivandone la tardività della doglianza fatta valere.
Sul punto, può osservarsi come costituisca principio consolidato di diritto processuale quello per cui non spetta al giudice sindacare il merito delle scelte difensive effettuate dalle parti, purché esse si esplichino nei limiti di quanto loro consentito dall'ordinamento. Quale sia il miglior strumento per tutelare le ragioni della parte rappresentata costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del tutto rimessa al difensore della stessa. In tal senso, non risulta possibile censurare la scelta del difensore di costituirsi o meno in un certo procedimento, né ciò consente, di per sé, di valutare come tardiva un'opposizione evidentemente esercitata nei termini previsti dalla legge:
l'attore ha avuto conoscenza legale dell'ordinanza di. assegnazione pronunciata a conclusione del giudizio R.G.E 932/2023 in data 21.9.2023, quando la stessa gli è stata comunicata dal Terzo pignorato ed ha spiegato opposizione con Controparte_7 ricorso depositato in data 10.10.2023, dunque nei termini previsti dalla legge per esperire opposizione agli atti esecutivi.
D'altra parte l'ordinanza di assegnazione di un credito ex 553 c.p.c., una volta pronunciata, può essere opposta soltanto per vizi suoi propri o degli atti che l'hanno preceduta (oltre che per confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito:
Cass. n. 20310/12), ma, comunque, sempre e solamente con opposizione agli atti esecutivi
(Cass. n. 15822/23; n. 12690/22).
L'opposizione è dunque ammissibile.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, l'opposizione è fondata e merita accoglimento:
Con un unico motivo di opposizione ha Controparte_1
censurato la violazione e falsa applicazione dell'art. 543 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle Preleggi, rappresentando come l'art. 543, comma 5, c.p.c. imponga al creditore non già di comunicare tout court al debitore ed al terzo di aver pagina 4 di 9 iscritto a ruolo il pignoramento, ma, ben diversamente, di realizzare tale adempimento entro “la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”.
Tale adempimento non sarebbe stato effettuato nei termini e pertanto il pignoramento era inefficace .
L'opposto, dal canto suo, fa rilevare che l'adempimento era invece stato realizzato entro l'udienza di prima comparizione come successivamente individuata a seguito del rinvio d'ufficio di quella indicata in citazione e pertanto doveva ritenersi tempestivo.
VA anzitutto precisato che l'art. 1, comma 32, l. 26 novembre 2021, n. 206 ha aggiunto due commi dopo il comma 4 dell'art. 543 c.p.c., i quali pongono a carico del creditore, che abbia notificato l'atto di pignoramento presso terzi a decorrere dal 22 giugno 2022, nuovi ed ulteriori oneri: quello di notificare al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo con l'indicazione del relativo numero della procedura nonché quello di depositare nel fascicolo dell'esecuzione l'avviso notificato. La mancata notificazione dell'avviso o il mancato deposito nel fascicolo entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento determina l'inefficacia del pignoramento
(art. 543, 5° comma) e la cessazione degli obblighi conseguenti. Inoltre, qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica di tale avviso non sia effettuata al debitore e al terzo ovvero soltanto a uno di loro, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (art. 543, 6° comma).
La modifica dell'art. 543 c.p.c. è stata pensata come strumento per agevolare il terzo. Se ne scorge prova nella Relazione illustrativa al d.d.l. n. 1662, dove si legge che la modifica dell'art. 543 c.p.c. ha tenuto conto dell'esito dei lavori del tavolo in materia di pignoramenti – al quale hanno partecipato il Ministero della giustizia, dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e l'Avvocatura dello Stato – dal quale è emersa la difficoltà del terzo «di monitorare lo svolgimento della procedura esecutiva e di accertarne l'eventuale estinzione conseguente alla mancata iscrizione a ruolo»; dal che, si legge sempre nella relazione, è sorta la necessità di «intervenire sulla procedura di espropriazione presso terzi, obbligando il creditore a dare notizia, al debitore e al terzo pagina 5 di 9 pignorato, dell'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura e del relativo numero di ruolo, così da consentire al terzo pignorato l'immediato svincolo delle somme pignorate in caso di mancata iscrizione a ruolo o mancata notifica» Per raggiungere lo scopo di evitare che il vincolo del terzo di cui all'art. 546 c.p.c. si protragga sine die, il legislatore, si legge, ha ritenuto necessario colmare i vuoti della disposizione di cui all'art. 164-ter disp. att. c.p.c. che – pur prevedendo che il creditore, se non iscrive a ruolo entro cinque giorni dalla scadenza del termine deve darne comunicazione con atto notificato al debitore esecutato e al terzo pignorato – non sanziona l'eventuale omissione;
tale sanzione invece è stata ritenuta necessaria dalla Commissione Luiso per “pungolare” il creditore a informare in tempi certi e celeri il debitore e il terzo della liberazione dal vincolo di pignoramento.
Dunque scopo della norma era anche quello di non protrarre eccessivamente il processo esecutivo .
E' dunque alla luce della ragione della modifica legislativa dell'art 543 cpc che va indagata la natura perentoria o ordinatoria del quel termine ivi previsto per effettuare gli adempimenti a carico del creditore procedente .
VA altresì considerato che, la giurisprudenza ha affermato che nel silenzio della norma circa la natura ordinatoria o perentoria del termine, deve aversi riguardo alla funzione che ha in concreto il termine(cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 9 marzo 2000)
Orbene, stante la specifica caratteristica di speditezza dell'espropriazione presso terzi finalizzata a liberare il più velocemente possibile il terzo, specie se soggetto pubblico, dagli oneri della notifica dell'atto di pignoramento, nonché l'espressa previsione, scolpita nel 5° comma dell'art. 543 c.p.c., della sanzione di inefficacia del pignoramento nel caso di mancato assolvimento degli oneri entro il termine indicato dalla norma, appare chiara la perentorietà del termine. Del resto, le caratteristiche dell'espropriazione presso terzi, a fortiori dopo la riforma, poco o, anzi, per nulla si concilierebbero con la tesi della natura ordinatoria del termine, che finirebbe per frustrare l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo: e difatti, nel ragionare in termini di compatibilità della natura del termine con la ratio legis sottesa alla novella dell'art. 543 c.p.c., apparirebbe assai strano che il legislatore abbia previsto, da un lato, l'inefficacia per mancato assolvimento degli oneri di cui all'art. 543, 5° comma,
pagina 6 di 9 c.p.c e dall'altro lato, il carattere ordinario del termine, con slittamento, potenzialmente sine die, della liberazione del terzo dai vincoli di cui all'art. 546 c.p.c.
Peraltro, una diversa interpretazione della disposizione analizzata finirebbe non solo per confliggere con il dato letterale, bensì anche per legare l'applicazione della norma a circostanze non riconducibili al contegno o alle scelte processuali delle parti, bensì ad elementi quali il carico dell'Ufficio giudiziario, in virtù del quale concretamente verrà poi disposto il differimento dell'udienza indicata nell'atto di citazione dell'attore, confliggendo dunque con la necessità che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenti un limite temporale automatico per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo.
In ogni caso pur a voler qualificare il termine quale ordinatorio, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori, è consentita dall'art. 154, c.p.c., soltanto prima della loro scadenza ed il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga ha, pertanto, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività.
Diversamente argomentando, non solo si violerebbe il disposto normativo, ma si lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento, in contrasto con l'intenzione manifestata dal legislatore nel subordinare anche la possibilità di ottenere un'ulteriore proroga alla concorrenza di motivi particolarmente gravi, e le si consentirebbe di procrastinare ad libitum il tempo stabilito per il verificarsi dell'effetto preclusivo voluto dalla legge (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, ord. 6 maggio 2003, n.
6895; cass. civ., sez. 2^, sent. 10 gennaio 1998, n. 10174).
In altre e più chiare parole, appare corretto ritenere inapplicabile un sistema sanante che consenta di valutare la tempestività dell'assolvimento degli oneri guardando l'udienza differita ed effettivamente celebrata e non invece quella indicata nell'atto di pignoramento.
In definitiva l'interpretazione più aderente al dato normativo ed alla relativa ratio
è quella per cui, allorquando la norma menziona l'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento essa si riferisca alla data indicata nell'atto di citazione, quale pagina 7 di 9 atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti, non a quella individuata a seguito di suo eventuale rinvio d'ufficio.
Nel caso di specie, l'atto di pignoramento presso i terzi con il quale il creditore instaurava il processo esecutivo conteneva la citazione a comparire nei confronti di CP_9 dinnanzi al G.E. per la data del 28.3.2023, mentre l'avviso di iscrizione a ruolo del medesimo processo esecutivo avveniva in data 4.4.2023,; dunque, l'adempimento in parola veniva realizzato ben oltre il termine previsto dall'art. 543c c.p.c. co. 5 e 6, determinando inevitabilmente l'inefficacia del pignoramento
Alla luce dei suesposti rilievi l'opposizione deve dunque essere accolta, con la revoca della emessa ordinanza di assegnazione (atto esecutivo illegittimo oggetto della odierna opposizione).
Le spese vanno regolate in base alla soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con
D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore fino ad €. 1100,00), avuto riguardo al valore della causa ai sensi dell'art. 17 c.p.c., con riferimento ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita: in accoglimento dell'opposizione revoca l'ordinanza di assegnazione resa nel procedimento RG 932/2023 dal Dr Dentegattola;
- Condanna al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio CP_9 Controparte_6
nella misura di €. 662,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
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