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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 263/2025 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49;
- parte appellante -
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in , Piazza Marina n°39 “Palazzo Rostagno” e Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello;
- parte appellante -
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio dell'avv. DE NISCO VINCENZO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA
COLA DI RIENZO 92 00192 ROMA presso lo studio dell'avv. DE NISCO VINCENZO;
- parte appellata -
e nei confronti dei contumaci
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_6
pagina 1 di 7 in punto: appello avverso la sentenza n. 257/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
21.08.2024, non notificata causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 12/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 257/2024, depositata in data 21.08.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
02120210000097185 000 emessa dall' ; Controparte_5
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I Parte_1
grado (doc. 1 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” per la parte appellante : Parte_2
“Accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 257/2024 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Bolzano, e in totale riforma della stessa dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla o comune infondata, per i motivi tutti espressi in narrativa, Controparte_1 rigettare l'eccezione sollevata dall' di passaggio in giudicato della sentenza di primo CP_1
grado nei confronti del per le motivazioni espresse nel presente verbale ed in sede Parte_2
di discussione orale della causa, con vittoria di spese e accessori ( , CPDEL e spese generali)” CP_6
per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui all'atto di appello;
In via subordinata:
Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
rigetto altresì delle difese proposte dal Parte_2
, siccome infondate in fatto ed in diritto;
[...]
pagina 2 di 7 condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 257/2024 di data 06.09.2023 resa nel giudizio sub RG n. 5166/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da avverso la Controparte_1
cartella di pagamento nr. 02120210000097185/000 emessa nei suoi confronti dall'
[...]
: “accoglie l'atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e per l'effetto Controparte_2 annulla la cartella di pagamento n. 02120210000097185/000, emessa dall' Controparte_2
Provincia di Bolzano, relativa a sanzioni amministrative per violazione al codice Controparte_7
della strada e limitatamente ed esclusivamente per i soli capi da n. 1 a n. 172 e da n. 175 a n. 597 relativamente cioè ai ruoli facente capo agli enti convenuti;
compensa le spese di lite tra le parti”.
Con atto di citazione in appello dd. 27/1/2025 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c.. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81;
II Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis
C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta;
III Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 23/5/2025 , sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa dd. 8/5/2025 si è inoltre costituito in giudizio il chiedendo di Parte_2
pagina 3 di 7 “accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 257/2024 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Bolzano, e in totale riforma della stessa dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla o comun-que infondata, per i motivi tutti espressi in narrativa, Controparte_1 con vittoria di spese e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali)”.
2. In diritto.
2.1. Il secondo motivo di appello del è ammissibile e fondato, con assorbimento Parte_1
degli altri motivi di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1
grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il motivo di appello richiamato appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa,
l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs.
150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il secondo motivo di appello del risulta fondato per i seguenti Parte_1
motivi.
2.3.1. Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di CP_1
noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al
Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace, eventualmente in concomitanza agli effettivi trasgressori, effettivi titolari di quelle azioni”, pag. 4 della costituzione in appello).
pagina 4 di 7 2.3.2. A riguardo, è stato affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. inter alia sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
Peraltro ancora di recente la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire l'orientamento, qui condiviso ed applicato, “secondo il quale “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203
e 204-bis c.d.s. , per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 07/12/2024, n.
31454).
Quanto alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, “(l'art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g - ter, del
pagina 5 di 7 decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156), risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n.
1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 11/11/2024, n. 29015).
2.3.3. I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla
[...]
possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione. Controparte_1
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello del sì che, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione della in relazione ai soli Controparte_1
importi dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. Parte_1
02120210000097185/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. Il gravame proposto dal Parte_2
In accoglimento dell'eccezione espressamente avanzata da va ritenuta Controparte_1 invece tardiva e quindi inammissibile l'impugnazione proposta dal con specifico Parte_2
riferimento alla richiesta di “conferma della cartella esattoriale relativamente alle poste del Parte_2
”, proposta per la prima volta in sede di udienza di discussione orale della causa. Il
[...] Parte_2
, infatti, in sede di comparsa di costituzione nel giudizio d'appello concludeva per
[...]
l'accoglimento dell'appello proposto dal relativo in ultima analisi alla conferma Parte_1
“cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della
Strada di competenza del ” e non alle posizioni di competenza del Parte_1 Parte_2
.
[...]
Peraltro, il ben avrebbe potuto appellare in via principale, avendone interesse, la Parte_2 sentenza di primo grado senza necessità di attendere l'iniziativa del Parte_1
4. Spese di lite.
pagina 6 di 7 3.1. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia e, rispetto alla posizione del Parte_2
, della sostanziale fondatezza delle deduzioni da questo proposte, pur risultando tardivo
[...]
l'appello, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 257/2024 del Giudice di Pace di Bolzano di data 06.09.2023, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n.
[...]
02120210000097185/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3) dichiara inammissibile l'appello proposto dal , Parte_2
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
di e di;
[...] Pt_2 Controparte_1
5) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 12/6/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 263/2025 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49;
- parte appellante -
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in , Piazza Marina n°39 “Palazzo Rostagno” e Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello;
- parte appellante -
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio dell'avv. DE NISCO VINCENZO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA
COLA DI RIENZO 92 00192 ROMA presso lo studio dell'avv. DE NISCO VINCENZO;
- parte appellata -
e nei confronti dei contumaci
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_6
pagina 1 di 7 in punto: appello avverso la sentenza n. 257/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
21.08.2024, non notificata causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 12/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 257/2024, depositata in data 21.08.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
02120210000097185 000 emessa dall' ; Controparte_5
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I Parte_1
grado (doc. 1 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” per la parte appellante : Parte_2
“Accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 257/2024 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Bolzano, e in totale riforma della stessa dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla o comune infondata, per i motivi tutti espressi in narrativa, Controparte_1 rigettare l'eccezione sollevata dall' di passaggio in giudicato della sentenza di primo CP_1
grado nei confronti del per le motivazioni espresse nel presente verbale ed in sede Parte_2
di discussione orale della causa, con vittoria di spese e accessori ( , CPDEL e spese generali)” CP_6
per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui all'atto di appello;
In via subordinata:
Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
rigetto altresì delle difese proposte dal Parte_2
, siccome infondate in fatto ed in diritto;
[...]
pagina 2 di 7 condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 257/2024 di data 06.09.2023 resa nel giudizio sub RG n. 5166/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da avverso la Controparte_1
cartella di pagamento nr. 02120210000097185/000 emessa nei suoi confronti dall'
[...]
: “accoglie l'atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e per l'effetto Controparte_2 annulla la cartella di pagamento n. 02120210000097185/000, emessa dall' Controparte_2
Provincia di Bolzano, relativa a sanzioni amministrative per violazione al codice Controparte_7
della strada e limitatamente ed esclusivamente per i soli capi da n. 1 a n. 172 e da n. 175 a n. 597 relativamente cioè ai ruoli facente capo agli enti convenuti;
compensa le spese di lite tra le parti”.
Con atto di citazione in appello dd. 27/1/2025 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c.. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81;
II Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis
C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta;
III Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 23/5/2025 , sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa dd. 8/5/2025 si è inoltre costituito in giudizio il chiedendo di Parte_2
pagina 3 di 7 “accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 257/2024 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Bolzano, e in totale riforma della stessa dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla o comun-que infondata, per i motivi tutti espressi in narrativa, Controparte_1 con vittoria di spese e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali)”.
2. In diritto.
2.1. Il secondo motivo di appello del è ammissibile e fondato, con assorbimento Parte_1
degli altri motivi di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1
grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il motivo di appello richiamato appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa,
l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs.
150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il secondo motivo di appello del risulta fondato per i seguenti Parte_1
motivi.
2.3.1. Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di CP_1
noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al
Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace, eventualmente in concomitanza agli effettivi trasgressori, effettivi titolari di quelle azioni”, pag. 4 della costituzione in appello).
pagina 4 di 7 2.3.2. A riguardo, è stato affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. inter alia sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
Peraltro ancora di recente la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire l'orientamento, qui condiviso ed applicato, “secondo il quale “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203
e 204-bis c.d.s. , per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 07/12/2024, n.
31454).
Quanto alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, “(l'art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g - ter, del
pagina 5 di 7 decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156), risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n.
1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 11/11/2024, n. 29015).
2.3.3. I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla
[...]
possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione. Controparte_1
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello del sì che, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione della in relazione ai soli Controparte_1
importi dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. Parte_1
02120210000097185/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. Il gravame proposto dal Parte_2
In accoglimento dell'eccezione espressamente avanzata da va ritenuta Controparte_1 invece tardiva e quindi inammissibile l'impugnazione proposta dal con specifico Parte_2
riferimento alla richiesta di “conferma della cartella esattoriale relativamente alle poste del Parte_2
”, proposta per la prima volta in sede di udienza di discussione orale della causa. Il
[...] Parte_2
, infatti, in sede di comparsa di costituzione nel giudizio d'appello concludeva per
[...]
l'accoglimento dell'appello proposto dal relativo in ultima analisi alla conferma Parte_1
“cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della
Strada di competenza del ” e non alle posizioni di competenza del Parte_1 Parte_2
.
[...]
Peraltro, il ben avrebbe potuto appellare in via principale, avendone interesse, la Parte_2 sentenza di primo grado senza necessità di attendere l'iniziativa del Parte_1
4. Spese di lite.
pagina 6 di 7 3.1. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia e, rispetto alla posizione del Parte_2
, della sostanziale fondatezza delle deduzioni da questo proposte, pur risultando tardivo
[...]
l'appello, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 257/2024 del Giudice di Pace di Bolzano di data 06.09.2023, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n.
[...]
02120210000097185/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3) dichiara inammissibile l'appello proposto dal , Parte_2
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
di e di;
[...] Pt_2 Controparte_1
5) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 12/6/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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