TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2734/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 24.10.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e AR C.F._1 difeso dall'avv. dom. Lucia GALLETTA, come da procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con Controparte_1 C.F._2
l'avv. dom. Massimo Vittor, in forza di mandato unito alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi, poi divenuta consensuale.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e AR
1 alle seguenti condizioni: b) assegnare la casa Controparte_1 familiare con tutti i suoi arredi alla SI.ra , in quanto Controparte_1 proprietaria esclusiva;
c) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza anagrafica presso la madre e con diritto Per_1 di visita tra i due genitori secondo le sotto-riportate modalità: durante il periodo non festivo la prima settimana starà con la mamma dal Per_1 lunedì pomeriggio al mercoledì mattina e verrà prelevata lo stesso mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola o centro estivo dal papà, o per il suo tramite dai nonni, nonché dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando la SI.ra si preoccuperà di riaccompagnarla all'asilo/scuola/ centro estivo;
nella settimana seguente la bimba starà con il papà dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina, e verrà prelevata lo stesso mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola/centro estivo dalla mamma, nonché dal venerdì pomeriggio, quando verrà prelevata dal papà o per il suo tramite dai nonni, al lunedì mattina, quando il papà si preoccuperà di accompagnarla all'asilo/scuola/centro estivo;
nella settimana successiva verrà applicato il programma della prima settimana. Durante le vacanze natalizie ciascuno dei due genitori trascorrerà con una settimana Per_1 consecutiva, una dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi tra loro i periodi di anno in anno;
nelle vacanze pasquali ciascuno dei due genitori trascorrerà con la bambina metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare i giorni di Pasqua e Pasquetta, di modo che il genitore che è stato con la bimba a Pasqua, stia con lei il giorno di Pasquetta l'anno successivo. Nelle vacanze estive, ciascuno dei due genitori trascorrerà con tre Per_1 settimane anche non consecutive, che verranno reciprocamente comunicate entro il 31 maggio di ciascun anno. d) Anche in considerazione della rinunce di cui al punto successivo, stabilire che il SI. versi alla SInora per il mantenimento della Pt_1 CP_1 minore l'assegno di euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT con obbligo per ciascuno di provvedere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Udine;
e) darsi atto che il SI. rinuncia a qualsivoglia importo versato nel corso Pt_1 degli anni di matrimonio a titolo di mutuo ipotecario, o prezzo di acquisto
2 e/o lavori di ristrutturazione della casa di proprietà esclusiva della SInora (salvo quanto previsto al successivo punto f); CP_1
f) la SInora rimborserà al SI. metà CP_1 Pt_1 dell'importo relativo all'acquisto dei serramenti finanziato dal SInor mentre l'altra metà verrà versata su un libretto al risparmio Pt_1 intestato alla minore;
il SI. continuerà a sostenere le rate del Pt_1 prestito sino alla sua estinzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha adito l'intestato AR
Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dalla moglie , con la quale in data 9.6.2018, a Controparte_1
OL AP (UD), aveva contratto matrimonio concordatario poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di OL AP (UD) dell'anno 2018 al n. 1,
Parte II, Serie A, deducendo egli, al riguardo, che il rapporto coniugale
-da cui era nata, in data 9.2.2020, la figlia si era Persona_2 deteriorato poiché, sin dall'inizio dell'unione, la resistente manifestava un'instabilità caratteriale caratterizzata da momenti di sconforto e malumore, alternati a manifestazioni di affetto e di sincero pentimento per gli eccessi umorali e per le esternazioni offensive di cui spesso si rendeva protagonista nei suoi confronti. Ha quindi inizialmente insistito, il ricorrente medesimo, affinché, assieme alla separazione, il Tribunale disponesse l'assegnazione della casa familiare di OL
AP in favore della SI.ra , in Controparte_1 quanto esclusiva proprietaria dell'immobile, l'affidamento condiviso della minore, con diritto di visita di entrambi i genitori così come precisato in ricorso, nonché l'obbligo di mantenimento diretto di da parte di Per_1 ciascun genitore, più ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, , pur aderendo Controparte_1 alle domande di separazione personale avanzata da controparte e di affidamento condiviso della minore, con diritto di visita di ciascun genitore come individuato nella comparsa di risposta, ha richiesto al
Tribunale di porre a carico del SI. un contributo al Pt_1 mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, rivalutabile Per_1
3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, con attribuzione dell'assegno unico a ciascun genitore nella misura del 50%. Nel formulare le predette conclusioni, la resistente ha contestato le allegazioni in fatto del ricorrente, riconducendo la crisi coniugale alle responsabilità del marito, dimostratosi freddo, distante e del tutto indifferente alle eSIenze della moglie fin dai primi mesi del matrimonio.
Di seguito, in data 17.2.2025, le parti, avendo definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle questioni controverse, hanno rassegnato conclusioni congiunte, concludendo per la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni da loro concordate.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata, qui, la separazione tra e , essendosi AR Controparte_1 constatato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi (v., al riguardo, Cass civ. - Sez. 1,
Sentenza n. 1164 del 21/01/2014, secondo cui, appunto, “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, [e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione], dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.”). La separazione sarà conseguentemente regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi anche agli interessi morali e materiali della minore.
Le spese di lite trovano compensazione tra le parti ex art. 92, comma 3 cod. proc. civ., atteso che la separazione è divenuta consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente
4 decidendo:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e AR
, uniti in matrimonio in data 9.6.2018 Controparte_1
a OL AP (UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL
AP (UD) di procedere alla annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune al n. 1, Parte 2, Serie A, dell'anno 2018);
▪ DÀ ATTO che la separazione di cui trattasi è regolata dalle seguenti condizioni:
1) assegnazione della casa familiare con tutti i suoi arredi alla SI.ra
, in quanto proprietaria esclusiva;
Controparte_1
2) affidamento condiviso della figlia minore , con residenza Per_1 anagrafica presso la madre e con diritto di visita tra i due genitori secondo le sotto-riportate modalità: durante il periodo non festivo la prima settimana starà con la mamma dal lunedì Per_1 pomeriggio al mercoledì mattina e verrà prelevata lo stesso mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola o centro estivo dal papà, o per il suo tramite dai nonni, nonché dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando la SI.ra si preoccuperà di riaccompagnarla all'asilo/scuola/centro estivo;
nella settimana seguente la bimba starà con il papà dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina, e verrà prelevata lo stesso mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola/centro estivo dalla mamma, nonché dal venerdì pomeriggio, quando verrà prelevata dal papà o per il suo tramite dai nonni, al lunedì mattina, quando il papà si preoccuperà di accompagnarla all'asilo/scuola/centro estivo;
nella settimana successiva verrà applicato il programma della prima settimana.
Durante le vacanze natalizie ciascuno dei due genitori trascorrerà con una settimana consecutiva, una dal 23 dicembre al 30 Per_1 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi tra loro i periodi di anno in anno;
nelle vacanze pasquali ciascuno dei due genitori trascorrerà con la bambina metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare i giorni di
Pasqua e Pasquetta, di modo che il genitore che è stato con la
5 bimba a Pasqua, stia con lei il giorno di Pasquetta l'anno successivo. Nelle vacanze estive, ciascuno dei due genitori trascorrerà con tre settimane anche non consecutive, che Per_1 verranno reciprocamente comunicate entro il 31 maggio di ciascun anno;
3) anche in considerazione della rinunce di cui al punto successivo, il SI. verserà alla SInora per il Pt_1 CP_1 mantenimento della minore l'assegno di euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con obbligo per ciascuno di provvedere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Udine;
4) il SI. rinuncia a qualsivoglia importo versato nel corso Pt_1 degli anni di matrimonio a titolo di mutuo ipotecario, o prezzo di acquisto e/o lavori di ristrutturazione della casa di proprietà esclusiva della SInora (salvo quanto previsto al CP_1 successivo punto 5);
5) la SInora rimborserà al SI. metà CP_1 Pt_1 dell'importo relativo all'acquisto dei serramenti finanziato dal SInor mentre l'altra metà verrà versata su un libretto Pt_1 al risparmio intestato alla minore;
il SI. continuerà a Pt_1 sostenere le rate del prestito sino alla sua estinzione.
▪ COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 5.5.2025
Il Presidente
dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2734/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 24.10.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e AR C.F._1 difeso dall'avv. dom. Lucia GALLETTA, come da procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con Controparte_1 C.F._2
l'avv. dom. Massimo Vittor, in forza di mandato unito alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi, poi divenuta consensuale.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e AR
1 alle seguenti condizioni: b) assegnare la casa Controparte_1 familiare con tutti i suoi arredi alla SI.ra , in quanto Controparte_1 proprietaria esclusiva;
c) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza anagrafica presso la madre e con diritto Per_1 di visita tra i due genitori secondo le sotto-riportate modalità: durante il periodo non festivo la prima settimana starà con la mamma dal Per_1 lunedì pomeriggio al mercoledì mattina e verrà prelevata lo stesso mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola o centro estivo dal papà, o per il suo tramite dai nonni, nonché dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando la SI.ra si preoccuperà di riaccompagnarla all'asilo/scuola/ centro estivo;
nella settimana seguente la bimba starà con il papà dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina, e verrà prelevata lo stesso mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola/centro estivo dalla mamma, nonché dal venerdì pomeriggio, quando verrà prelevata dal papà o per il suo tramite dai nonni, al lunedì mattina, quando il papà si preoccuperà di accompagnarla all'asilo/scuola/centro estivo;
nella settimana successiva verrà applicato il programma della prima settimana. Durante le vacanze natalizie ciascuno dei due genitori trascorrerà con una settimana Per_1 consecutiva, una dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi tra loro i periodi di anno in anno;
nelle vacanze pasquali ciascuno dei due genitori trascorrerà con la bambina metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare i giorni di Pasqua e Pasquetta, di modo che il genitore che è stato con la bimba a Pasqua, stia con lei il giorno di Pasquetta l'anno successivo. Nelle vacanze estive, ciascuno dei due genitori trascorrerà con tre Per_1 settimane anche non consecutive, che verranno reciprocamente comunicate entro il 31 maggio di ciascun anno. d) Anche in considerazione della rinunce di cui al punto successivo, stabilire che il SI. versi alla SInora per il mantenimento della Pt_1 CP_1 minore l'assegno di euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT con obbligo per ciascuno di provvedere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Udine;
e) darsi atto che il SI. rinuncia a qualsivoglia importo versato nel corso Pt_1 degli anni di matrimonio a titolo di mutuo ipotecario, o prezzo di acquisto
2 e/o lavori di ristrutturazione della casa di proprietà esclusiva della SInora (salvo quanto previsto al successivo punto f); CP_1
f) la SInora rimborserà al SI. metà CP_1 Pt_1 dell'importo relativo all'acquisto dei serramenti finanziato dal SInor mentre l'altra metà verrà versata su un libretto al risparmio Pt_1 intestato alla minore;
il SI. continuerà a sostenere le rate del Pt_1 prestito sino alla sua estinzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha adito l'intestato AR
Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dalla moglie , con la quale in data 9.6.2018, a Controparte_1
OL AP (UD), aveva contratto matrimonio concordatario poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di OL AP (UD) dell'anno 2018 al n. 1,
Parte II, Serie A, deducendo egli, al riguardo, che il rapporto coniugale
-da cui era nata, in data 9.2.2020, la figlia si era Persona_2 deteriorato poiché, sin dall'inizio dell'unione, la resistente manifestava un'instabilità caratteriale caratterizzata da momenti di sconforto e malumore, alternati a manifestazioni di affetto e di sincero pentimento per gli eccessi umorali e per le esternazioni offensive di cui spesso si rendeva protagonista nei suoi confronti. Ha quindi inizialmente insistito, il ricorrente medesimo, affinché, assieme alla separazione, il Tribunale disponesse l'assegnazione della casa familiare di OL
AP in favore della SI.ra , in Controparte_1 quanto esclusiva proprietaria dell'immobile, l'affidamento condiviso della minore, con diritto di visita di entrambi i genitori così come precisato in ricorso, nonché l'obbligo di mantenimento diretto di da parte di Per_1 ciascun genitore, più ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, , pur aderendo Controparte_1 alle domande di separazione personale avanzata da controparte e di affidamento condiviso della minore, con diritto di visita di ciascun genitore come individuato nella comparsa di risposta, ha richiesto al
Tribunale di porre a carico del SI. un contributo al Pt_1 mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, rivalutabile Per_1
3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, con attribuzione dell'assegno unico a ciascun genitore nella misura del 50%. Nel formulare le predette conclusioni, la resistente ha contestato le allegazioni in fatto del ricorrente, riconducendo la crisi coniugale alle responsabilità del marito, dimostratosi freddo, distante e del tutto indifferente alle eSIenze della moglie fin dai primi mesi del matrimonio.
Di seguito, in data 17.2.2025, le parti, avendo definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle questioni controverse, hanno rassegnato conclusioni congiunte, concludendo per la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni da loro concordate.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata, qui, la separazione tra e , essendosi AR Controparte_1 constatato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi (v., al riguardo, Cass civ. - Sez. 1,
Sentenza n. 1164 del 21/01/2014, secondo cui, appunto, “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, [e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione], dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.”). La separazione sarà conseguentemente regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi anche agli interessi morali e materiali della minore.
Le spese di lite trovano compensazione tra le parti ex art. 92, comma 3 cod. proc. civ., atteso che la separazione è divenuta consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente
4 decidendo:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e AR
, uniti in matrimonio in data 9.6.2018 Controparte_1
a OL AP (UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL
AP (UD) di procedere alla annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune al n. 1, Parte 2, Serie A, dell'anno 2018);
▪ DÀ ATTO che la separazione di cui trattasi è regolata dalle seguenti condizioni:
1) assegnazione della casa familiare con tutti i suoi arredi alla SI.ra
, in quanto proprietaria esclusiva;
Controparte_1
2) affidamento condiviso della figlia minore , con residenza Per_1 anagrafica presso la madre e con diritto di visita tra i due genitori secondo le sotto-riportate modalità: durante il periodo non festivo la prima settimana starà con la mamma dal lunedì Per_1 pomeriggio al mercoledì mattina e verrà prelevata lo stesso mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola o centro estivo dal papà, o per il suo tramite dai nonni, nonché dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando la SI.ra si preoccuperà di riaccompagnarla all'asilo/scuola/centro estivo;
nella settimana seguente la bimba starà con il papà dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina, e verrà prelevata lo stesso mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola/centro estivo dalla mamma, nonché dal venerdì pomeriggio, quando verrà prelevata dal papà o per il suo tramite dai nonni, al lunedì mattina, quando il papà si preoccuperà di accompagnarla all'asilo/scuola/centro estivo;
nella settimana successiva verrà applicato il programma della prima settimana.
Durante le vacanze natalizie ciascuno dei due genitori trascorrerà con una settimana consecutiva, una dal 23 dicembre al 30 Per_1 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi tra loro i periodi di anno in anno;
nelle vacanze pasquali ciascuno dei due genitori trascorrerà con la bambina metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare i giorni di
Pasqua e Pasquetta, di modo che il genitore che è stato con la
5 bimba a Pasqua, stia con lei il giorno di Pasquetta l'anno successivo. Nelle vacanze estive, ciascuno dei due genitori trascorrerà con tre settimane anche non consecutive, che Per_1 verranno reciprocamente comunicate entro il 31 maggio di ciascun anno;
3) anche in considerazione della rinunce di cui al punto successivo, il SI. verserà alla SInora per il Pt_1 CP_1 mantenimento della minore l'assegno di euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con obbligo per ciascuno di provvedere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Udine;
4) il SI. rinuncia a qualsivoglia importo versato nel corso Pt_1 degli anni di matrimonio a titolo di mutuo ipotecario, o prezzo di acquisto e/o lavori di ristrutturazione della casa di proprietà esclusiva della SInora (salvo quanto previsto al CP_1 successivo punto 5);
5) la SInora rimborserà al SI. metà CP_1 Pt_1 dell'importo relativo all'acquisto dei serramenti finanziato dal SInor mentre l'altra metà verrà versata su un libretto Pt_1 al risparmio intestato alla minore;
il SI. continuerà a Pt_1 sostenere le rate del prestito sino alla sua estinzione.
▪ COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 5.5.2025
Il Presidente
dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
6