Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
20533/2024 R.G. instaurato da
( ) con l'avv. MILANA FRANCESCA e l'avv. Parte_1 C.F._1
LODA CARLA
e
( ) con l'avv. MILANA FRANCESCA e l'avv. CP_1 C.F._2
LODA CARLA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1) la figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori pur Persona_1 mantenendo residenza e dimora prevalente con la madre;
2) la responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia minore è regolamentata a norma dell'articolo 337 ter terzo comma c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia dovranno essere assunte di
1
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente;
3) la figlia minore starà con il padre secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì fine scuola alla domenica sera alle ore 19.30, fatti salvi diversi accordi fra i genitori sia in ordine ai giorni di frequentazione padre-figlia sia in ordine al fatto che il fine settimana con il padre si possa svolgere dal sabato mattina entro le ore 9 al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
quanto alla riconsegna di alle ore 19.30, vi sarà la R_ facoltà del padre, previo accordo, di riaccompagnarla più tardi presso la casa della madre, fatti salvi i casi di forza maggiore (ad es. problemi di traffico);
- due giorni al mese, infrasettimanali, da fine scuola al giorno successivo con riaccompagno a scuola da concordare di volta in volta con la madre (di regola il padre preavviserà almeno 10 giorni prima la sig.ra circa i giorni di disponibilità a tenere con sé ); CP_1 R_
- durante le vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua, rimarrà metà giorni di vacanza con R_ il padre e metà giorni con la madre avendo riguardo che le festività siano alternate;
i genitori concorderanno di volta in volta i giorni durante le vacanze in cui la minore starà con uno o con l'altro senza obbligo che i periodi siano consecutivi. Resta inteso che le date delle vacanze di
Natale saranno concordate entro la fine di settembre di ogni anno;
- per gli ulteriori giorni festivi nazionali (25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre), di regola saranno alternati fra i genitori. Se il giorno festivo cadrà di lunedì o di venerdì, di regola starà con il genitore con cui ha trascorso il fine settimana R_
(fatti salvi diversi accordi fra le parti). In ogni caso i genitori dovranno accordarsi di volta in volta;
il giorno della festa della mamma, rimarrà sempre con la sig.ra avendo R_ CP_1 riguardo a recuperare la giornata con il padre se detta festa cadrà nel fine settimana di pertinenza del sig. ; Pt_1
- quanto alle ulteriori vacanze scolastiche (Patrono del luogo di frequentazione della scuola della figlia, Carnevale e “ponti”), i genitori dovranno accordarsi di volta in volta;
- durante le vacanze scolastiche estive, il padre trascorrerà con la figlia due settimane di vacanza
(solitamente nel mese di agosto) anche non consecutive (non frazionabili in più di due periodi) concordandone le date con la madre entro fine febbraio di ogni anno. Nel mese estivo in cui il padre terrà per due settimane, lo stesso si riserva di comunicare in che tempi potrà R_ ulteriormente rimanere con la figlia nel medesimo mese;
per il resto delle vacanze estive, il diritto di visita del padre rimarrà uguale a quello degli altri periodi dell'anno, fatta salva la possibilità per le parti di accordarsi per ulteriori giorni di frequentazione padre-figlia;
- durante le settimane di giugno e di settembre di ogni anno in cui frequenta la scuola per R_ mezza giornata, i genitori si accorderanno di volta in volta sulla permanenza della figlia presso ciascuno di essi. Se il padre non avrà disponibilità a rimanere con la figlia per impegni di lavoro, contribuirà nella misura del 50% alle spese di babysitter;
- resta inteso che il diritto di visita del padre potrà variare in caso di visite mediche e/o di altre necessità collegate alla patologia di ÉL (es. visite mediche urgenti e/o difficilmente rinviabili), avendo cura di recuperare l'eventuale periodo non trascorso con il padre per tali ragioni;
- al fine di agevolare l'organizzazione, il sig. si impegna quanto più possibile a comunicare Pt_1 alla sig.ra nella prima settimana del mese la programmazione del proprio diritto di visita per CP_1 il relativo mese nonché a rispondere tempestivamente alla sig.ra per la determinazione dei CP_1 periodi di vacanze;
2 4) a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia, il sig. , entro il giorno 15 Pt_1 del mese, corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) alla sig.ra spetterà per intero l'Assegno Unico Universale nella misura che sarà via via CP_1 determinata ex lege;
6) le detrazioni per le singole voci di spesa spetteranno, allo stato attuale, al 100% alla sig.ra in considerazione del regime fiscale forfettario del sig. . Ove lo stesso dovesse aderire CP_1 Pt_1 al regime ordinario, dovrà tempestivamente comunicarlo alla sig.ra e da tale momento le CP_1 detrazioni spetteranno - come per legge - al 50%, per cui i sigg. e dovranno detrarre Pt_1 CP_1 in pari misura tutte le spese di ÉL detraibili per legge (ad esempio spese mediche, dentistiche, sportive, mensa scolastica etc.). Ove le detrazioni avvenissero da parte di uno solo dei due genitori nella propria dichiarazione dei redditi, andranno poi eseguiti i relativi conguagli entro 30 giorni dall'avvenuto conteggio;
7) i genitori concordano che per le spese eccedenti l'ordinario mantenimento necessarie per la figlia faranno riferimento a quanto previsto nel protocollo CNF («Linee guida per la R_ regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare» del
29/11/2017) che si allega sottoscritto dalle parti (doc. 07); le predette spese saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; in ogni caso le stesse dovranno essere concordate e, ove possibile, pagate in anticipo all'altro genitore, se superiori ad euro 100,00 per singola voce di spesa;
8) sino a quando , a causa della sua patologia, avrà diritto ad una pensione di invalidità R_
(come oggi), le parti concordano quanto segue: la pensione – ad oggi pari ad euro 531,76/mensili e accreditata su conto corrente intestato alla minore con vincolo pupillare – verrà accantonata mensilmente in favore di per la cifra eccedente i 400 euro. La parte restante verrà utilizzata R_ per tutte le spese dirette ed indirette connesse alla patologia di ÉL; inoltre, i genitori potranno accordarsi di utilizzare detta somma e la cifra che risulterà accantonata per le spese di babysitter e/o diverse spese straordinarie per la figlia. Ove la situazione dovesse mutare, i genitori dovranno trovare un nuovo accordo.
9) I genitori esprimono reciproco assenso/consenso i) al rilascio o al rinnovo dei documenti personali di validi per l'espatrio e ii) alla richiesta del certificato di nazionalità francese di R_
(acquisita per filiazione con la madre, cittadina francese) ove fosse necessario anche R_
l'assenso/consenso dell'altro genitore.
10) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese di mantenimento l'uno dall'altro;
11) con il deposito della presente domanda congiunta, le parti dichiarano altresì di impegnarsi a confrontarsi reciprocamente con correttezza e buona fede per tutte le esigenze di . R_
12) Spese legali interamente compensate con rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
13) Le parti rinunciano altresì all'impugnazione della sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SEPINO (atto n. 11 parte II serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
3 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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