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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Paola Demaria Presidente
Dott.ssa Silvia Semini Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7290/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata da Parte_2 [...]
in persona del procuratore speciale Parte_3 Parte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Massignani
RECLAMANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
RECLAMATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“In via pregiudiziale,
1 disporre inaudita altera parte, consolidando, poi, il provvedimento in contraddittorio, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di estinzione del pignoramento reclamata, nella parte in cui ordina alla competente
Conservatoria dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare seguito in favore di
contro
Parte_1
, presentata il 18/12/2023 con il n° 39, Reg. generale n° Controparte_1
52612, Reg. particolare n° 40831;
In via principale, accertato e dichiarato che il dies a quo di decorrenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 557, co.2, c.p.c. in caso di restituzione del plico in originale mediante spedizione in contrassegno decorre dalla data di ricezione della spedizione presso il domicilio eletto dal creditore procedente, Voglia disporre la revoca del provvedimento emesso in data 18.03.2025 ovvero dichiararne la relativa illegittimità e/o inefficacia e, per l'effetto, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 854/2023 del Tribunale di Torino, disponendo la prosecuzione del processo esecutivo e adottando ogni atto in rito ritenuto opportuno;
In via subordinata,
Senza pregiudizio per quanto sopra-esposto, si chiede all'Ill.mo Collegio, ex art.
153, comma 2, c.p.c., di disporre la rimessione in termini della creditrice procedente, considerando non imputabile alla stessa il ritardo nell'iscrizione a ruolo del presente procedimento esecutivo per le ragioni di cui in premessa, disponendo la prosecuzione del processo esecutivo immobiliare ed adottando ogni atto in rito ritenuto opportuno;
In ogni caso, con il riconoscimento delle spese del presente procedimento di reclamo, in caso di opposizione da parte del debitore esecutato”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.04.2025 come sopra Parte_1 rappresentata proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 18.03.2025, depositata
2 e comunicata il 19.03.2025, con la quale era stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo immobiliare R.G.E. n.
854/2023, esponendo, in sintesi,
- di essere creditrice procedente nei confronti di in qualità Controparte_1
di cessionaria del credito prima appartenuto alla in forza di Controparte_2
contratto di mutuo per surrogazione stipulato in data 14.01.2015 con il quale la si era surrogata nel mutuo fondiario stipulato da Controparte_2
in data 18.07.2008 con la Controparte_1 CP_3
- di avere inviato in data 02.11.2023 all' di Torino un plico Pt_5
contenente i titoli e l'atto di pignoramento da notificare, e che il pignoramento veniva notificato il 13.11.2023 e veniva restituito presso lo studio del procuratore in data 20.11.2023;
- di avere quindi iscritto a ruolo la procedura esecutiva in data 30.11.2023, e di avere depositato in seguito l'istanza di vendita, la documentazione ipocatastale e la nota di trascrizione del pignoramento;
- che con provvedimento del 6.10.2024 il Giudice dell'Esecuzione aveva fissato udienza per la comparizione delle parti rilevando che la consegna dell'atto di pignoramento al creditore procedente, effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario a mezzo servizio postale, era stata effettuata in data
14.11.2023;
- che veniva formulata istanza di revoca di tale ordinanza ovvero ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. e/o, comunque, istanza di rimessione in termini di cui all'art 153, co. 2, c.p.c.;
- che con ordinanza del 18.03.2025 il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'inefficacia del pignoramento immobiliare ed estingueva la procedura esecutiva a causa dell'asserito omesso rispetto del termine di cui all'art. 557 c.p.c.;
- di voler proporre reclamo avverso la citata ordinanza, rilevando che il termine di quindici giorni di cui all'art. 557 c.p.c. decorre dalla data in cui
3 il plico giunge nella effettiva disponibilità del creditore procedente, dunque nel caso di specie dal 20.11.2023;
- in via gradata che il GE non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini che era stata proposta;
e concludendo come indicato in epigrafe.
Il reclamo veniva comunicato all'esecutato presso la Cancelleria a norma dell'art. 492 c.p.c. unitamente al provvedimento con il quale il giudice designato, respinta l'istanza di provvedere inaudita altera parte, assegnava il termine di cui all'art. 178, comma 5, c.p.c. per depositare eventuale memoria di risposta, memoria che tuttavia non veniva depositata.
2. Il reclamo è ammissibile siccome proposto nelle forme di cui all'art. 630 c.p.c. entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata. Si tratta invero di una ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo che rientra tra i “casi espressamente previsti dalla legge” di cui all'art. 630 c.p.c., come è stato affermato dalla recente Cass. Sez. 3 n. 3494/2025.
3. Il reclamo è fondato.
A mente dell'art. 557 c.p.c. il termine di quindici giorni per l'iscrizione a ruolo del pignoramento decorre “dalla consegna dell'atto di pignoramento”.
Il riferimento alla consegna deve essere inteso quale materiale apprensione dell'atto da parte del creditore, come è stato affermato anche dalla recente Cass.
Sez. 3 n. 3494/2025 sopra citata, che, sebbene in una fattispecie diversa da quella qui in esame, ha osservato come l'art. 557 c.p.c. non stabilisce alcun termine per la suddetta consegna (ovvero per il ritiro dell'atto da parte del creditore, ai sensi dell'art. 555, ultimo comma, c.p.c.), limitandosi a stabilire che debba avvenire
“senza ritardo”, previsione, quest'ultima, coerente con la fissazione di un termine “esterno” di efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.), e ha ritenuto, sulla base di tale constatazione, irrilevante finanche la condotta del creditore che, dopo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, abbia atteso oltremodo prima di ritirarne una copia dall'ufficiale giudiziario, posto che, considerato che i
4 successivi atti dovranno essere compiuti nel termine di 45 giorni (art. 497 c.p.c.,
e, a seguito della riforma c.d. Cartabia, anche art. 567 c.p.c.), il tardivo ritiro nuoce semmai al creditore e non al debitore.
Nell'ipotesi in cui, come nella specie, il creditore procedente per la consegna dell'atto di pignoramento si sia avvalso del servizio postale mediante spedizione
“in contrassegno”, il termine di quindici giorni per l'iscrizione a ruolo non può che decorrere da quando l'atto viene consegnato dall'agente postale al creditore procedente, poiché è solo da quel momento che il creditore ha la disponibilità dell'originale dell'atto di pignoramento notificato.
Qualora si interpretasse la sopra citata disposizione nel senso di cui all'ordinanza impugnata, secondo la quale l'agente postale dovrebbe considerarsi quale delegato del procedente, e dunque il termine dovrebbe decorrere dalla consegna dell'atto all'agente postale da parte dell'ufficiale giudiziario, ne deriverebbe l'arbitraria riduzione del termine effettivo a disposizione del creditore. Questi, infatti, giammai potrebbe procedere alla iscrizione a ruolo prima di ricevere l'originale dell'atto di pignoramento notificato, posto che all'atto della iscrizione a ruolo il creditore deve depositare anche la copia conforme dell'atto di pignoramento (art. 557 c.p.c.). Non si vede come il creditore procedente possa iscrivere a ruolo la procedura esecutiva prima di aver materialmente ricevuto l'atto di pignoramento, posto che non avendo materialmente l'atto a sue mani non potrebbe in alcun modo realizzare una copia conforme dello stesso ai fini della iscrizione a ruolo.
L'interpretazione della norma adottata dal G.E. e qui non condivisa avrebbe poi quale ulteriore conseguenza che se per ipotesi il servizio postale impiegasse più di quindici giorni a recapitare l'atto al creditore procedente, questi non potrebbe in alcun modo procedere tempestivamente all'iscrizione a ruolo del pignoramento, neppure operando l'iscrizione a ruolo immediatamente al ricevimento materiale dell'atto.
5 La circostanza, pacifica, che il servizio di restituzione dell'atto mediante spedizione in contrassegno non faccia parte del procedimento notificatorio non conduce a conclusioni diverse da quelle sopra esposte, atteso che il momento di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento non determina la decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo, che coincide invece secondo l'art. 557 c.p.c. con il momento della consegna dell'atto di pignoramento (già notificato) al procedente. Solo a partire da quel momento, lo si ribadisce, egli è posto nelle condizioni di procedere alla iscrizione a ruolo.
Infine, è condivisibile quanto affermato dal G.E. circa la non operatività nella fattispecie del principio di scissione degli effetti della notifica sancito dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 477/2002 ed altre), posto che tale principio è volto ad anticipare il momento del perfezionamento della notifica per il notificante rispetto al momento in cui risultino compiute tutte le formalità prescritte dal procedimento notificatorio di cui si discute al fine di evitare che il notificante incorra in decadenze in ragione della maggiore o minore durata del procedimento notificatorio stesso, che dipende da fattori esterni e comunque non imputabili al notificante, reputando irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questi), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Non può però omettersi di rilevare che la giurisprudenza sopra citata, seppure relativa a fattispecie diversa, costituisce espressione di un principio più generale e come tale offre ulteriori argomentazioni di natura sistematica a sostegno dell'interpretazione qui condivisa per cui non possono ricadere sul creditore che si avvale del servizio di restituzione dell'atto a mezzo posta gli eventuali ritardi nella consegna dell'atto a lui non imputabili.
6 Infine, non si condivide l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che diversamente opinando, ossia accogliendo l'interpretazione che il Collegio intende fare propria, si verificherebbe una disparità di trattamento a favore del creditore che abbia chiesto la restituzione dell'atto mediante il servizio postale rispetto al creditore che si reca personalmente o tramite un soggetto delegato a ritirare l'atto notificato presso l' Si tratta di argomentazione che può Pt_5
essere facilmente confutata osservando che per coloro che si recano personalmente o tramite soggetto delegato a ritirare l'atto presso l' la Pt_5
disponibilità materiale dell'atto notificato ha inizio nel momento in cui avviene il ritiro dell'atto, risultando giustificata la decorrenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 557 c.p.c. da tale momento, mentre il creditore che si avvale della restituzione dell'atto mediante servizio postale non ha la disponibilità materiale dell'atto fino al momento in cui questo non gli viene consegnato dall'agente postale, e ciò giustifica la decorrenza successiva del termine, decorrenza che è stata espressamente ancorata dal legislatore al momento della consegna (da intendersi quale consegna effettiva) al creditore.
A ben guardare, è l'interpretazione fatta propria dall'ordinanza impugnata a determinare una disparità di trattamento ingiustificata, posto che da essa discende che il creditore che ritira l'atto presso l' dispone di quindici giorni effettivi Pt_5 dall'apprensione dell'atto per l'iscrizione a ruolo, mentre il creditore che legittimamente si avvale del servizio di restituzione dell'atto a mezzo posta dispone inevitabilmente di un termine inferiore.
In conclusione, con riferimento al caso di specie, essendo l'atto stato materialmente consegnato al creditore in data 20.11.2023, pur essendo stato spedito in data 14.11.2023, deve ritenersi tempestiva l'iscrizione a ruolo in data
30.11.2023, derivandone che il reclamo va accolto e l'ordinanza impugnata va revocata.
4. In ordine alle spese di lite, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere dichiarate irripetibili, considerato che si tratta di reclamo avverso un
7 provvedimento fondato su un rilievo officioso del G.E. e che l'esecutato non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa nel procedimento RGE
854/2023 in data 18.03.2025 e depositata in data 19.03.2025;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Aloj Dott.ssa Paola Demaria
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