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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2119/2025 R.G. promossa da
, , e (avv. Carlo Maria Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5
Severini)
ATTORI contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e (contumaci) Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti attrici hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori sono comproprietari, in via non totalitaria, dei seguenti immobili siti a
Villachiara (L923) (BS), Località Villabuona 2/4, costituiti da un terreno con soprastante edificio indipendente destinato a casa di civile abitazione sviluppantesi su due piani (terra e primo) con corte esclusiva e rustici pertinenziali così identificati catastalmente: Sez. Urb.,
N.C.T., F.7, Part. nn. 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 31 graffato con 117/2, 32 graffato con
117/1, 34 subalterno 7. Le restanti quote sono intestate ai convenuti. Gli istanti hanno esercitato azione di usucapione di tali quote.
I convenuti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
La domanda attorea è fondata, atteso che il possesso ultraventennale si ricava:
a) dalla documentazione attestante i lavori di manutenzione straordinaria effettuati dagli attori;
1 b) dalle dichiarazioni di adesione alla domanda rese da ciascuno dei convenuti, che, coerentemente con tali manifestazioni di volontà, hanno poi scelto di non costituirsi in giudizio.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la mancata opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che gli attori hanno acquistato, per usucapione ultraventennale, la piena proprietà, per quota paritaria indivisa, delle restanti quote degli immobili siti a
Villachiara (L923) (BS), Località Villabuona 2/4, costituiti da un terreno con soprastante edificio indipendente destinato a casa di civile abitazione sviluppantesi su due piani (terra e primo) con corte esclusiva e rustici pertinenziali così identificati catastalmente: Sez. Urb.,
N.C.T., F.7, Part. nn. 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 31 graffato con 117/2, 32 graffato con
117/1, 34 subalterno 7;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Brescia, 11 luglio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2119/2025 R.G. promossa da
, , e (avv. Carlo Maria Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5
Severini)
ATTORI contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e (contumaci) Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti attrici hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori sono comproprietari, in via non totalitaria, dei seguenti immobili siti a
Villachiara (L923) (BS), Località Villabuona 2/4, costituiti da un terreno con soprastante edificio indipendente destinato a casa di civile abitazione sviluppantesi su due piani (terra e primo) con corte esclusiva e rustici pertinenziali così identificati catastalmente: Sez. Urb.,
N.C.T., F.7, Part. nn. 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 31 graffato con 117/2, 32 graffato con
117/1, 34 subalterno 7. Le restanti quote sono intestate ai convenuti. Gli istanti hanno esercitato azione di usucapione di tali quote.
I convenuti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
La domanda attorea è fondata, atteso che il possesso ultraventennale si ricava:
a) dalla documentazione attestante i lavori di manutenzione straordinaria effettuati dagli attori;
1 b) dalle dichiarazioni di adesione alla domanda rese da ciascuno dei convenuti, che, coerentemente con tali manifestazioni di volontà, hanno poi scelto di non costituirsi in giudizio.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la mancata opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che gli attori hanno acquistato, per usucapione ultraventennale, la piena proprietà, per quota paritaria indivisa, delle restanti quote degli immobili siti a
Villachiara (L923) (BS), Località Villabuona 2/4, costituiti da un terreno con soprastante edificio indipendente destinato a casa di civile abitazione sviluppantesi su due piani (terra e primo) con corte esclusiva e rustici pertinenziali così identificati catastalmente: Sez. Urb.,
N.C.T., F.7, Part. nn. 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 31 graffato con 117/2, 32 graffato con
117/1, 34 subalterno 7;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Brescia, 11 luglio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
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