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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 52488 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2021 vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pompeo Parte_1
Trogo n. 21, presso lo studio dell'avv. Mario Faramondi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E mandataria di in persona del Controparte_1 Controparte_2
procuratore generale, sig.ra elettivamente domiciliata in Controparte_3
Grosseto, alla via Cesare Battisti n. 85, presso lo studio dell'avv. Giada Isidori che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Grosseto del 23.5.2014, rep. n. 41200 Persona_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… in via preliminare in accoglimento della suesposta istanza fissare l'udienza di comparizione in cui disporre la sospensione del precetto impugnato stante la mancata efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo . Vista sia l'esistenza di fumus boni iuris per come già esposto in narrativa ( IL DECRETO INGIUNTIVO DE QUO NON PUO' RITENERSI
1 MUNITO DI VIS ESECUTIVA IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCATA
NOTIFICA DELLO STESSO) , sia l'esistenza in re ipsa del pericolo nel ritardo del provvedimento di sospensione, atteso che la parte opposta potrebbe dar corso ad una procedura esecutiva nei confronti dell'opponente.
Dalle naturali e gravissime conseguenze negative. - nel merito: piaccia al
Tribunale adito revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto inammissibile oltre che illegittimo, per i motivi e le causali di cui in narrativa.
In particolare, in via preliminare, per prescrizione e/o decadenza di tutti i crediti nei confronti di esso opponente, per i motivi di cui in narrativa. Per
l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve esso opponente alla
[...]
. Conseguentemente piaccia dichiarare nullo e/o inefficace il CP_1
precetto opposto in quanto illegittimo per non essere fondato su valido titolo esecutivo […] Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara formalmente antistatario”.
Per l'opposta: “… In via preliminare - dichiarare la improcedibilità della opposizione spiegata per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare la inammissibilità della opposizione spiegata per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c.; - rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del decreto ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
Nel merito: - in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto e il precetto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte e documentate, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente, dell'importo di euro 28.584,61 o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora contrattualmente previsti sino al saldo;
In ogni caso, - condannare per lite temeraria parte attrice al pagamento di una somma determinata in via
2 equitativa nei confronti di per tutte le ragioni esposte in Controparte_1
narrativa; - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 13 agosto 2021, Parte_1
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n. 3312/2015, emesso da questo Tribunale in data 12 febbraio 2025 su istanza della Controparte_4
con il quale gli era stato ingiunto, quale fideiussore della Egolab
[...]
S.r.l., il pagamento della somma di €28.584,61#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di rate insolute di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un autoveicolo nonché a titolo di penale per anticipata risoluzione del contratto dovuta ad inadempimento del mutuatario;
• che con il medesimo atto ha proposto opposizione Parte_1
all'atto di precetto notificatogli in data 2 agosto 2021 dalla soc.
[...]
cessionaria del credito dell'ingiungente, sulla base del CP_1
predetto decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
• che a sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto che: a) il decreto ingiuntivo non gli era mai stato notificato ed egli aveva acquisito conoscenza dello stesso solo a seguito di notificazione del conseguente atto di precetto, ciò che legittimava la proposizione dell'opposizione tardiva;
b) non aveva mai assunto alcuna obbligazione di garanzia verso la avendo egli Controparte_4
sottoscritto, quale legale rappresentante della Egolab S.r.l., il solo contratto di finanziamento;
c) il credito azionato dall'ingiungente era estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre dieci anni tra la stipulazione del contratto di finanziamento e il primo atto potenzialmente interruttivo, costituito dalla notificazione del precetto;
d) la società ingiungente era comunque decaduta dalla garanzia nei confronti di
3 eventuali fideiussori, avendo omesso di insinuarsi al passivo del
Fallimento della Egolab S.r.l., dichiarato con sentenza del 2013; e) la società mutuante aveva dolosamente aggravato la posizione della debitrice principale poiché, iniziata la morosità di quest'ultima, non aveva tempestivamente agito per la restituzione del veicolo o per il pagamento delle rate residue;
f) il precetto era poi nullo anche perché
“sfornito di delega” e non riportante il numero di ruolo generale del decreto ingiuntivo;
• che la costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e ne ha comunque dedotto l'infondatezza nel merito;
• considerato che, come si evince dalla documentazione versata in atti, il decreto ingiuntivo qui opposto è stato invalidamente notificato presso un luogo in cui il non era più residente da almeno un anno (v. il Parte_1 doc. B della produzione dell'opposta, contenente la documentazione comprovante la notificazione del decreto, nel febbraio 2025, presso l'indirizzo di via Francesco Filomusi Guelfi n. 6 in Roma, nonché il documento allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'opponente, costituito da un certificato storico anagrafico da cui risulta che dal 21 gennaio 2014 ha cambiato la propria Parte_1
residenza, fissandola in via Leonardo Umile n. 32);
• che la notificazione dell'atto presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto è nulla e può senz'altro legittimare, ricorrendone le ulteriori condizioni, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (v. Cass., 15.2.2019,
n. 4529);
• che peraltro nella specie può ragionevolmente presumersi che, a causa dell'irregolarità della notificazione, non abbia avuto Parte_1
tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo poiché, da un lato, la notificazione dell'atto presso la sua precedente residenza, eseguita a mezzo del servizio postale, si è (invalidamente) perfezionata a seguito di compiuta giacenza del plico depositato presso l'ufficio postale, dall'altro,
4 proponendo la presente opposizione pochi giorni dopo la notificazione del precetto, egli ha dimostrato di aver avuto effettiva conoscenza del decreto soltanto a seguito del menzionato atto preannunciante l'esecuzione forzata (v. Cass., 7.5.2013, n. 14444, secondo cui deve essere l'ingiunto a provare che la nullità della notificazione gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto, nonché Cass., 12.5.2005, n.
9938 secondo cui la prova della non tempestiva conoscenza del decreto, trattandosi di fatto negativo, può essere fornita anche mediante presunzioni);
• ritenuto pertanto che, alla luce delle superiori considerazioni,
l'opposizione tardiva qui proposta sia ammissibile;
• considerato, venendo al merito, che la contestazione inerente alla mancata assunzione di un'obbligazione di garanzia da parte del Parte_1
è smentita per tabulas dal contratto di fideiussione depositato dalla
[...]
(v. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta), contratto che, CP_1
dopo un primo disconoscimento, è stato poi espressamente riconosciuto dall'opponente nel prosieguo del giudizio;
• che l'eccezione di prescrizione del credito è infondata giacché, anche volendo per ipotesi ammettere, come affermato dall'opponente, che il termine prescrizionale inizi a decorrere dal momento della conclusione del contratto di mutuo, nel marzo 2009, (anche se così non è: v. Cass.,
30.8.2011, n. 17798, nonché Cass., 10.2.2023, n. 4232), tale termine decennale sarebbe stato senz'altro tempestivamente interrotto, dapprima, con la notificazione, sia pure invalida, del decreto ingiuntivo nel febbraio
2015 (v. Cass., 25.5.2018, n. 13070 secondo la quale la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione), poi, con la notificazione del precetto nell'agosto 2021;
• che è altresì infondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia, e ciò sia perché il creditore non ha alcun onere di proporre previa domanda contro il debitore principale al fine di poter agire nei confronti del fideiussore
5 (onere che il sembra invece avere implicitamente evocato nel Parte_1
suo motivo di opposizione), sia perché l'art. 3 della fideiussione contiene un'espressa deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., consentendo così al creditore di intraprendere le iniziative giudiziarie di recupero anche oltre il termine decadenziale ivi previsto;
• che le contestazioni attoree in merito ad un doloso (o negligente) aggravamento della posizione della debitrice principale – contestazioni che sembrano in certo senso richiamare l'istituto della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. – vanno pure disattese sia perché non risulta in alcun modo che la Controparte_4
abbia fatto ulteriore credito oltre a quello derivante dal finanziamento per cui è causa, sia perché, anche ove la creditrice si fosse attivata in modo più sollecito per il recupero del credito, la posizione dei debitori non sarebbe affatto mutata (invero, un più rapido esercizio dell'azione giudiziaria, se da un lato avrebbe diminuito l'entità dell'obbligazione avente ad oggetto le rate da restituire, dall'altro avrebbe incrementato l'entità della penale/indennità ex art. 11 del contratto, invero pari all'importo attualizzato delle rate non ancora scadute);
• ritenuto pertanto che l'opposizione tardiva, sebbene ammissibile, debba essere rigettata;
• ritenuto che, invece, in relazione all'opposizione a precetto debba dichiararsi l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del
Tribunale di Grosseto (nella comparsa di costituzione la società opposta ha infatti sottolineato che il giudice dell'opposizione esecutiva non è lo stesso giudice che emesso il decreto ingiuntivo);
• che, invero, sebbene sia possibile il simultaneus processus dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dell'opposizione a precetto ove il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sia anche competente, in base ai criteri di legge, sull'opposizione esecutiva, nel caso di specie non ricorra questa condizione poiché, avendo il precettante eletto domicilio in
Grosseto e non avendo il debitore contestato l'esistenza di suoi beni
6 staggibili in quel luogo, è proprio il Tribunale di quel Comune ad essere competente sull'opposizione preventiva all'esecuzione (v., al riguardo, le ampie argomentazioni svolte da Cass., 22.3.2021, n. 8024);
• e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3312/2015 nonché avverso il Parte_1
precetto notificatogli il 2 agosto 2021, così provvede:
1. - rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
2. - dichiara la propria incompetenza a decidere sull'opposizione a precetto, essendo competente il Tribunale di Grosseto;
3. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €4.500,00# per
[...]
compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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