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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7981 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 40576/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/11/2023 promossa da 1) Parte_1
Nata il 25/07/1975 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 19, MILANO assistita e difesa dall'avv.to MANGANIELLO CAROLINA e dall'avv.to MINOLA SIMONE con studio in VIA SANT'ORSOLA, 2, BERGAMO, presso il quale ha eletto domicilio telematico Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nato il 27/07/1972 a VIGEVANO (PV) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 19, MILANO assistito e difeso dall'avvocato PESCINA ROBERTO con studio in VIA CESAREA, 3, VIGEVANO, presso il quale ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 5.12.2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 14 ottobre 2025: 1. disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso e con la Persona_1 mamma, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. disporre che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà: a fine Persona_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio ore 18 circa alla domenica sera prima di cena oltre ad un giorno infra settimanale (tendenzialmente il mercoledì) dalle 18 circa fino al giovedì mattina;
durante il periodo di sospensione scolastica legato al Natale il minore starà con ciascun genitore per pari tempo alternando su base annuale Natale/capodanno; trascorrerà ad anni alterni con ciascun Persona_1 genitore le vacanze di Pasqua quelle di Carnevale;
i cc.dd. ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. dare atto del consenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
Persona_2
4. dare atto dell'impegno dei genitori a proseguire il percorso di mediazione in essere e del papà ad attivare un supporto psicologico individuale;
5. porre a carico di , con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, Controparte_1
l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 mensili (soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici IS), oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
4.diporre che assegno unico universale venga percepito dalla mamma in ragione del 100%;
5. spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 18.02.2026 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, A. 2006 - N.41 - P. II - S.A) Dall'unione coniugale è nato in data [...]. Persona_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 17.11.2023 Parte_1
ha chiesto la pronuncia di separazione nonché l'affido condiviso del figlio minore ad
[...] Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso e con la mamma e frequentazioni padre/figlio come dettagliate in ricorso. Parte attrice ha, altresì, domandato di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento dell'importo mensile di euro Per_1
1.500,00, oltre al 70% delle spese extra assegno. Parte convenuta si è costituita in giudizio e, dopo aver aderito alla domanda in ordine allo status, ha domandato: l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso e con il padre e frequentazioni madre/figlio come dettagliate in memoria, nonché di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. celebrata in data 2.04.2024 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. All'esito, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il Giudice delegato anche sull'accordo delle parti, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.dispone l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso e con la mamma Per_1 nell'abitazione di Milano Via WOLF FERRARI ERMANNO N. 19
2.in attuazione degli assetti spontaneamente adottati dalle parti a far data dal settembre 2023, dispone che starà con il papà un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena Per_1 (indicativamente il giovedì) nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina indicativamente ore 10 alla domenica sera prima di cena;
il papà, previ accordi assunti direttamente con la mamma, si occuperà di andare a prendere il figlio minore a scuola e di accompagnarlo nelle diverse attività anche in altri giorni della settimana
3. durante le vacanze estive (giugno-agosto) trascorrerà con il papà tre settimane di cui due Per_1 anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio.
4.incarica i SS del Comune di Milano di:
-assumere informazioni dalle insegnanti, dal pediatra, dai terapeuti di (logopedia e Per_1 psicomotricità), dall'educatore e dall'allenatore di al fine di verificare lo stato di Per_3 Per_4 benessere psico fisico del minore, la natura della relazione con i pari e con gli adulti nonché di verificare l'effettività e l'adeguatezza della partecipazione di entrambi i genitori alla vita scolastica, sanitaria e ludico ricreativa di;
Per_1
-effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi con le parti e con gli altri adulti di riferimento all'interno del nucleo famigliare;
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori al fine di osservare la relazione di con ciascun genitore, segnalando punti di forza e fragilità ed evidenziando eventuali profili di Per_1 inidoneità che impongano una modifica del collocamento del minore ovvero una diversa organizzazione dei tempi di permanenza;
-attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore delle parti;
5.pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore versando in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili oltre al 100% delle spese extra assegno. I procuratori delle parti, quindi, hanno congiuntamente chiesto di differire la discussione e la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate, una volta terminati gli approfondimenti delegati ai SS e verificata l'evoluzione della situazione. Con istanza depositata il 24.07.2024 (a soli tre mesi dall'adozione sull'accordo dei provvedimenti temporanei) il convenuto ha depositato istanza ex art. 473bis. 23 cpc per la modifica dei provvedimenti in essere quanto all'aspetto economico della vicenda. Il Giudice, integrato il contraddittorio, si è riservato di decidere all'udienza già calendarizzata del 3.10.2024. All'udienza del 3.10.2024 il Giudice delegato ha dato atto della comunicazione pervenuta dai SS che hanno rappresentato la necessità di disporre di maggior tempo per ottemperare al mandato conferito dal Tribunale. Il difensore di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 473 bis. 23 cpc;
il difensore di parte attrice ne ha chiesto il rigetto, riportandosi alle note autorizzate depositate in atti nel termine assegnato. Il Giudice delegato, quindi, ha così provveduto: Quanto alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori rileva che la stessa deve essere rigettata stante l'assenza di fatti sopravvenuti. Invero la situazione di rappresentata assenza di redditi e risorse da parte del convenuto è già stata valutata dal giudice in sede di adozione dei provvedimenti di cui oggi si chiede la modifica. A ciò si aggiunga che, come espressamente oggi riferito dal convenuto, anche i prestiti di denaro ad amici e parenti evidenziati in atti costituiscono somme nella disponibilità del che ha preferito allocarli CP_1 presso persone di fiducia per scongiurarne l'aggressione a qualsiasi titolo. All'udienza del 22.01.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione trasmessa dai SS. Entrambi i difensori hanno aderito alle indicazioni rassegnate dai SS. Il difensore di parte convenuta ha reiterato l'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei in punto economico, per le medesime ragioni già evidenziate nell'istanza deposita a luglio 2024. Il difensore di parte attrice ne ha chiesto il rigetto. Entrambi i difensori hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status. La causa, trattenuta in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025. In data 29.1.2025 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione n. 1182/2025 e, con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale ha così provveduto: rilevato che in data odierna è stata pronunciata ex art. 4 co 12 L. 898/70 sentenza non definitiva di separazione;
ritenuto che
la causa deve proseguire in relazione alle ulteriori domande accessorie alla pronuncia di status formulate dalle parti;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 22.01.2025 all'esito della quale, esaminata nel contraddittorio la relazione trasmessa in data 10.01.2025 dai SS del Comune di Milano, i difensori di entrambe le parti hanno aderito alle indicazioni rassegnate dai SS che, al fine di completare la valutazione delegata, hanno chiesto di:
-effettuare un approfondimento, per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, in ordine alle competenze genitoriali e alla qualità della relazione genitori/figlio;
-attivare un supporto alla genitorialità in favore delle parti;
Rilevato, quanto alla richiesta del difensore di parte convenuta che ha reiterato – senza allegare alcun fatto nuovo -l'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei già formulata e rigettata a luglio 2024, che la stessa deve nuovamente essere rigettata per le stesse motivazioni di cui al verbale dell'udienza del 3.10.2024 da intendersi in questa sede richiamate e trascritte
P. Q. M.
1.rigetta l'istanza ex art. 473 bis. 23 cpc formulata da parte convenuta;
2.incarica i SS del Comune di Milano di:
-effettuare un approfondimento, per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, in ordine alle competenze genitoriali e alla qualità della relazione genitori/figlio
-attivare un supporto alla genitorialità in favore delle parti
3.assegna ai SS del comune di Milano termine fino al 20.06.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento
4.rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti all'uopo fissando udienza per il giorno 2.07.2025 ore 10.15. Con decreto del 30.6.2025 il Giudice delegato, letta l'istanza congiunta delle parti depositata in data 28.6.2025 e la relazione trasmessa dai SS incaricati in data 23.6.2025, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, ha revocato l'udienza del 2.7.2025 e ha fissato nuova udienza per i medesimi incombenti per il giorno 14.10.2025. A tale udienza, esaminate nel contraddittorio delle parti la relazione dei SS del Controparte_2 depositata in data 3.10.2025, le parti e i loro difensori hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e, previa rinuncia alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno chiesto di essere autorizzati a precisare congiuntamente le conclusioni come trascritte in epigrafe, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc. Il Giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
******* Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori, in adesione alle conclusioni dei Servizi Sociali del di Milano rassegnate nella relazione depositata in data 3.10.2025, debba CP_2 essere confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori perché del tutto rispondente alle Per_1 valutazioni sulle competenze genitoriali acquisite in corso di causa, di cui danno conto le relazioni trasmesse dai SS incaricati. Invero, entrambi i genitori, pur con le loro fragilità, hanno saputo collaborare con gli operatori dei SS partecipando ad un percorso di mediazione famigliare, con la mediatrice Dott.ssa “che li incontra CP_3 in sessioni congiunte con l'obiettivo di facilitare la comunicazione sui bisogni del minore a fronte di posizioni divergenti e recriminazioni ancora in essere rispetto alle vicende passate” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano depositata in data 23.6.2025). Inoltre, dalla lettura della relazione dei SS del Comune di Milano da ultimo depositata in data 6.10.2025 emerge che, al netto delle differenze individuali e di aspetti meritevoli di opportuni rinforzi, entrambi i genitori appaiono adeguati dal punto di vista delle competenze genitoriali, non si ravvede alcun pregiudizio nell'esecuzione da parte degli stessi della funzione genitoriale e che, pertanto, il regime di affidamento maggiormente rispondente alle necessità del nucleo è quello condiviso, pur ritenendosi comunque necessaria la prosecuzione del percorso di mediazione familiare e che il signor si CP_1 impegni in un percorso di psicoterapia volto a mettere a fuoco il suo funzionamento relazionale e a favorire un avvicinamento affettivo al figlio. Anche il collocamento prevalente del minore presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni padre – figlio concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse del minore, considerato che la madre costituisce per il principale punto di riferimento affettivo e che il minore mantiene una buona Per_1 relazione con entrambi i genitori. Dalla relazione dei Servizi sociali del Comune di Milano del 6.10.2025, inoltre, emerge che – come suggerito anche dalla madre – è opportuno che il padre trascorra più tempo con al fine di rafforzare il legame affettivo tra i due. Tale scelta appare coerente con le risorse Per_1 genitoriali del padre, che, se da un lato ha dimostrato notevoli capacità organizzativo/normative, avendo saputo costruire e mantenere un'ampia rete di supporto intorno al figlio e garantendogli un contesto stabile, prevedibile e rassicurante, dall'altro ha dimostrato di essere poco in grado di riconoscere e comprendere i bisogni affettivi del figlio.
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
Con riferimento alle spese di lite Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta
[...] Controparte_1 così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne con collocamento dello Per_1 stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre;
2. Dispone, sull'accordo delle parti, che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà Persona_1 con il papà: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio ore 18 circa alla domenica sera prima di cena oltre ad un giorno infra settimanale (tendenzialmente il mercoledì) dalle 18 circa fino al giovedì mattina;
durante il periodo di sospensione scolastica legato al Natale il minore starà con ciascun genitore per pari tempo alternando su base annuale Natale/capodanno; trascorrerà ad anni alterni con Persona_1 ciascun genitore le vacanze di Pasqua quelle di Carnevale;
i cc.dd. ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. Dà atto del consenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore
[...]
; Persona_2
4. Dà atto dell'impegno dei genitori a proseguire il percorso di mediazione in essere e dell'impegno del papà ad attivare un supporto psicologico individuale;
5. Pone, sull'accordo delle parti, a carico di , l'obbligo di contribuire, Controparte_1 con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica IS (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 70% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (per come modificate a giugno 2025), qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre;
7. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/11/2023 promossa da 1) Parte_1
Nata il 25/07/1975 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 19, MILANO assistita e difesa dall'avv.to MANGANIELLO CAROLINA e dall'avv.to MINOLA SIMONE con studio in VIA SANT'ORSOLA, 2, BERGAMO, presso il quale ha eletto domicilio telematico Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nato il 27/07/1972 a VIGEVANO (PV) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 19, MILANO assistito e difeso dall'avvocato PESCINA ROBERTO con studio in VIA CESAREA, 3, VIGEVANO, presso il quale ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 5.12.2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 14 ottobre 2025: 1. disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso e con la Persona_1 mamma, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. disporre che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà: a fine Persona_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio ore 18 circa alla domenica sera prima di cena oltre ad un giorno infra settimanale (tendenzialmente il mercoledì) dalle 18 circa fino al giovedì mattina;
durante il periodo di sospensione scolastica legato al Natale il minore starà con ciascun genitore per pari tempo alternando su base annuale Natale/capodanno; trascorrerà ad anni alterni con ciascun Persona_1 genitore le vacanze di Pasqua quelle di Carnevale;
i cc.dd. ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. dare atto del consenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
Persona_2
4. dare atto dell'impegno dei genitori a proseguire il percorso di mediazione in essere e del papà ad attivare un supporto psicologico individuale;
5. porre a carico di , con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, Controparte_1
l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 mensili (soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici IS), oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
4.diporre che assegno unico universale venga percepito dalla mamma in ragione del 100%;
5. spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 18.02.2026 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, A. 2006 - N.41 - P. II - S.A) Dall'unione coniugale è nato in data [...]. Persona_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 17.11.2023 Parte_1
ha chiesto la pronuncia di separazione nonché l'affido condiviso del figlio minore ad
[...] Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso e con la mamma e frequentazioni padre/figlio come dettagliate in ricorso. Parte attrice ha, altresì, domandato di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento dell'importo mensile di euro Per_1
1.500,00, oltre al 70% delle spese extra assegno. Parte convenuta si è costituita in giudizio e, dopo aver aderito alla domanda in ordine allo status, ha domandato: l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso e con il padre e frequentazioni madre/figlio come dettagliate in memoria, nonché di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. celebrata in data 2.04.2024 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. All'esito, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il Giudice delegato anche sull'accordo delle parti, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.dispone l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso e con la mamma Per_1 nell'abitazione di Milano Via WOLF FERRARI ERMANNO N. 19
2.in attuazione degli assetti spontaneamente adottati dalle parti a far data dal settembre 2023, dispone che starà con il papà un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena Per_1 (indicativamente il giovedì) nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina indicativamente ore 10 alla domenica sera prima di cena;
il papà, previ accordi assunti direttamente con la mamma, si occuperà di andare a prendere il figlio minore a scuola e di accompagnarlo nelle diverse attività anche in altri giorni della settimana
3. durante le vacanze estive (giugno-agosto) trascorrerà con il papà tre settimane di cui due Per_1 anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio.
4.incarica i SS del Comune di Milano di:
-assumere informazioni dalle insegnanti, dal pediatra, dai terapeuti di (logopedia e Per_1 psicomotricità), dall'educatore e dall'allenatore di al fine di verificare lo stato di Per_3 Per_4 benessere psico fisico del minore, la natura della relazione con i pari e con gli adulti nonché di verificare l'effettività e l'adeguatezza della partecipazione di entrambi i genitori alla vita scolastica, sanitaria e ludico ricreativa di;
Per_1
-effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi con le parti e con gli altri adulti di riferimento all'interno del nucleo famigliare;
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori al fine di osservare la relazione di con ciascun genitore, segnalando punti di forza e fragilità ed evidenziando eventuali profili di Per_1 inidoneità che impongano una modifica del collocamento del minore ovvero una diversa organizzazione dei tempi di permanenza;
-attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore delle parti;
5.pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore versando in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili oltre al 100% delle spese extra assegno. I procuratori delle parti, quindi, hanno congiuntamente chiesto di differire la discussione e la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate, una volta terminati gli approfondimenti delegati ai SS e verificata l'evoluzione della situazione. Con istanza depositata il 24.07.2024 (a soli tre mesi dall'adozione sull'accordo dei provvedimenti temporanei) il convenuto ha depositato istanza ex art. 473bis. 23 cpc per la modifica dei provvedimenti in essere quanto all'aspetto economico della vicenda. Il Giudice, integrato il contraddittorio, si è riservato di decidere all'udienza già calendarizzata del 3.10.2024. All'udienza del 3.10.2024 il Giudice delegato ha dato atto della comunicazione pervenuta dai SS che hanno rappresentato la necessità di disporre di maggior tempo per ottemperare al mandato conferito dal Tribunale. Il difensore di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 473 bis. 23 cpc;
il difensore di parte attrice ne ha chiesto il rigetto, riportandosi alle note autorizzate depositate in atti nel termine assegnato. Il Giudice delegato, quindi, ha così provveduto: Quanto alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori rileva che la stessa deve essere rigettata stante l'assenza di fatti sopravvenuti. Invero la situazione di rappresentata assenza di redditi e risorse da parte del convenuto è già stata valutata dal giudice in sede di adozione dei provvedimenti di cui oggi si chiede la modifica. A ciò si aggiunga che, come espressamente oggi riferito dal convenuto, anche i prestiti di denaro ad amici e parenti evidenziati in atti costituiscono somme nella disponibilità del che ha preferito allocarli CP_1 presso persone di fiducia per scongiurarne l'aggressione a qualsiasi titolo. All'udienza del 22.01.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione trasmessa dai SS. Entrambi i difensori hanno aderito alle indicazioni rassegnate dai SS. Il difensore di parte convenuta ha reiterato l'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei in punto economico, per le medesime ragioni già evidenziate nell'istanza deposita a luglio 2024. Il difensore di parte attrice ne ha chiesto il rigetto. Entrambi i difensori hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status. La causa, trattenuta in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025. In data 29.1.2025 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione n. 1182/2025 e, con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale ha così provveduto: rilevato che in data odierna è stata pronunciata ex art. 4 co 12 L. 898/70 sentenza non definitiva di separazione;
ritenuto che
la causa deve proseguire in relazione alle ulteriori domande accessorie alla pronuncia di status formulate dalle parti;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 22.01.2025 all'esito della quale, esaminata nel contraddittorio la relazione trasmessa in data 10.01.2025 dai SS del Comune di Milano, i difensori di entrambe le parti hanno aderito alle indicazioni rassegnate dai SS che, al fine di completare la valutazione delegata, hanno chiesto di:
-effettuare un approfondimento, per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, in ordine alle competenze genitoriali e alla qualità della relazione genitori/figlio;
-attivare un supporto alla genitorialità in favore delle parti;
Rilevato, quanto alla richiesta del difensore di parte convenuta che ha reiterato – senza allegare alcun fatto nuovo -l'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei già formulata e rigettata a luglio 2024, che la stessa deve nuovamente essere rigettata per le stesse motivazioni di cui al verbale dell'udienza del 3.10.2024 da intendersi in questa sede richiamate e trascritte
P. Q. M.
1.rigetta l'istanza ex art. 473 bis. 23 cpc formulata da parte convenuta;
2.incarica i SS del Comune di Milano di:
-effettuare un approfondimento, per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, in ordine alle competenze genitoriali e alla qualità della relazione genitori/figlio
-attivare un supporto alla genitorialità in favore delle parti
3.assegna ai SS del comune di Milano termine fino al 20.06.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento
4.rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti all'uopo fissando udienza per il giorno 2.07.2025 ore 10.15. Con decreto del 30.6.2025 il Giudice delegato, letta l'istanza congiunta delle parti depositata in data 28.6.2025 e la relazione trasmessa dai SS incaricati in data 23.6.2025, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, ha revocato l'udienza del 2.7.2025 e ha fissato nuova udienza per i medesimi incombenti per il giorno 14.10.2025. A tale udienza, esaminate nel contraddittorio delle parti la relazione dei SS del Controparte_2 depositata in data 3.10.2025, le parti e i loro difensori hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e, previa rinuncia alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno chiesto di essere autorizzati a precisare congiuntamente le conclusioni come trascritte in epigrafe, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc. Il Giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
******* Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori, in adesione alle conclusioni dei Servizi Sociali del di Milano rassegnate nella relazione depositata in data 3.10.2025, debba CP_2 essere confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori perché del tutto rispondente alle Per_1 valutazioni sulle competenze genitoriali acquisite in corso di causa, di cui danno conto le relazioni trasmesse dai SS incaricati. Invero, entrambi i genitori, pur con le loro fragilità, hanno saputo collaborare con gli operatori dei SS partecipando ad un percorso di mediazione famigliare, con la mediatrice Dott.ssa “che li incontra CP_3 in sessioni congiunte con l'obiettivo di facilitare la comunicazione sui bisogni del minore a fronte di posizioni divergenti e recriminazioni ancora in essere rispetto alle vicende passate” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano depositata in data 23.6.2025). Inoltre, dalla lettura della relazione dei SS del Comune di Milano da ultimo depositata in data 6.10.2025 emerge che, al netto delle differenze individuali e di aspetti meritevoli di opportuni rinforzi, entrambi i genitori appaiono adeguati dal punto di vista delle competenze genitoriali, non si ravvede alcun pregiudizio nell'esecuzione da parte degli stessi della funzione genitoriale e che, pertanto, il regime di affidamento maggiormente rispondente alle necessità del nucleo è quello condiviso, pur ritenendosi comunque necessaria la prosecuzione del percorso di mediazione familiare e che il signor si CP_1 impegni in un percorso di psicoterapia volto a mettere a fuoco il suo funzionamento relazionale e a favorire un avvicinamento affettivo al figlio. Anche il collocamento prevalente del minore presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni padre – figlio concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse del minore, considerato che la madre costituisce per il principale punto di riferimento affettivo e che il minore mantiene una buona Per_1 relazione con entrambi i genitori. Dalla relazione dei Servizi sociali del Comune di Milano del 6.10.2025, inoltre, emerge che – come suggerito anche dalla madre – è opportuno che il padre trascorra più tempo con al fine di rafforzare il legame affettivo tra i due. Tale scelta appare coerente con le risorse Per_1 genitoriali del padre, che, se da un lato ha dimostrato notevoli capacità organizzativo/normative, avendo saputo costruire e mantenere un'ampia rete di supporto intorno al figlio e garantendogli un contesto stabile, prevedibile e rassicurante, dall'altro ha dimostrato di essere poco in grado di riconoscere e comprendere i bisogni affettivi del figlio.
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
Con riferimento alle spese di lite Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta
[...] Controparte_1 così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne con collocamento dello Per_1 stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre;
2. Dispone, sull'accordo delle parti, che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà Persona_1 con il papà: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio ore 18 circa alla domenica sera prima di cena oltre ad un giorno infra settimanale (tendenzialmente il mercoledì) dalle 18 circa fino al giovedì mattina;
durante il periodo di sospensione scolastica legato al Natale il minore starà con ciascun genitore per pari tempo alternando su base annuale Natale/capodanno; trascorrerà ad anni alterni con Persona_1 ciascun genitore le vacanze di Pasqua quelle di Carnevale;
i cc.dd. ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. Dà atto del consenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore
[...]
; Persona_2
4. Dà atto dell'impegno dei genitori a proseguire il percorso di mediazione in essere e dell'impegno del papà ad attivare un supporto psicologico individuale;
5. Pone, sull'accordo delle parti, a carico di , l'obbligo di contribuire, Controparte_1 con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica IS (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 70% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (per come modificate a giugno 2025), qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre;
7. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato