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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.1987 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Paola
Prima composta dai magistrati: dott. Luigi Varrecchione Presidente dott. Alberto Caprioli Giudice relatore. dott. Matteo Torretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa nel procedimento R.G. n.1987 2019
TRA
(C.F. ) in qualità di procuratrice giusta procura Parte_1 C.F._1 speciale in atti di (C:F: ), Parte_2 C.F._2 [...]
(C:F: ), (C:F: ), Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C:F: ), (C:F: Parte_5 C.F._5 Parte_6
); rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo De Bernardo, come da mandato in C.F._6 atti;
attori
E
, nata ad [...], il [...], C.F.: , CP_1 C.F._7 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Filice, come da mandato in atti convenuta
OGGETTO: azione di riduzione e lesione di legittima.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato Con atto di citazione notificato il 04.12.2020, gli attori in qualità di figli legittimi del Sig. , deceduto in Amantea (Cs) il 18.07.2013, Persona_1 convenivano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la Sig.ra per sentire accertare l CP_1 aloro qualità di eredi pretermessi del proprio genitore avendo il de cuius disposto per l'intero in favore della convenuta dell'unico bene immobile e per l'effetto accertare la lesione della quota di legittima nonché disporre lo scioglimento della comunione ricadente sull'immobile – meglio indicato in atti – ed assegnazione alla convenuta della disponibile quantificata in € 11.250,00 con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
A fondamento della domanda assumevano;
di essere eredi legittimari, in quanto figli, del Sig.
[...]
deceduto in Amantea il 18.07.2013; che il Sig. con testamento pubblico del Per_1 Per_1
23.04.2013 disponeva, in favore della convenuta, della metà della quota di proprietà sull'unico cespite ereditario a lui appartenuto (l'altra metà si apparteneva alla moglie, Sig.ra CP_2
), ossia fabbricato sito in Amantea in catasto al fg.33 particella 83 sub 1, nulla lasciando ai
[...] predetti figli;
che, conseguentemente, gli attori risultano pretermessi, in quanto, pur avendo diritto a una quota di eredità, sono stati completamente esclusi dal testamento del defunto e quindi dalla successione;
- che in forza di quanto precede, con l'odierno giudizio gli attori rivendicano il diritto a percepire la quota di eredità che loro spetta sull'individuato fabbricato mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, la loro qualità di eredi, lo scioglimento della comunione e la divisione dell'immobile caduto in successione con attribuzione loro dell'intero immobile, stante l'accertata indivisibilità, e conseguente rilascio.
Si costituiva in giudizio la convenuta che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale acquisita idonea documentazione, assunta prova testi nonché disposta consulenza tecnica d'ufficio ed estimative, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare occorre considerare che la precedente azione definita con Sentenza dell'intestato
Tribunale del 23.4.2019 nr. 535/19 non era un'azione di riduzione per non essere stata così qualificata dal giudice, del resto non è stata pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, e non può quindi ritenersi formato il giudicato;
l'azione ivi esplicata di petizione ereditaria era volta ad ottenere la restituzione di un bene immobile sull'assunto, rivelatosi infondato, dell'assenza di un valido titolo della convenuta a fronte della qualità di erede legittimo degli attori e dell'eccepita sussistenza, da parte della convenuta, di un valido titolo quale la disposizione testamentaria. Ciò posto l'odierna convenuta non ha fornito prova né dell'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile atteso che appare verosimile che gli stessi siano stati sostenuti dal de cuius essendoci stati nel periodo di esecuzione prelievi anche consistenti di cifre di denaro dal di lui conto evidentemente finalizzate al sostenimento di ingenti spese (cfr. documentazione allegata).
Parimenti destituito di fondamento deve ritersi l'assunto di parte convenuta in virtù del quale n precedenza sarebbe intercorsa tra le parti divisione e scioglimento della comunione attraverso la corresponsione della stessa nei confronti degli eredi legittimi di complessive € 10.000,00 tramite bonifici bancari;
come eccepito dalla parte e riscontrato dalle evidenze documentali in atti, la stessa non effettuava emissione di bonifici di bensì di assegni circolari che tuttavia venivano successivamente dichiarati dalla convenuta come smarriti e non posti all'incasso; di talchè, e lo si afferma in via incidentale, anche qualora fosse intercorso un negozio divisorio lo stesso a fronte del mancato pagamento non ha avuto ulteriore corso.
Ed ancora deve sottolinearsi che l'odierna domanda non riguarda la validità o meno del testamento olografo del de cuius del 23.4.2013 atteso che con Sentenza dell'intestato Tribunale del 23.4.2019 nr. 535/19 veniva accertata la validità di tale titolo testamentario siccome assunto a titolo di scrittura privata non contestata in giudizio dagli attori.
Parimenti non risulta contestata la qualità di eredi legittimi del de cuius degli odierni attori;
ciò posto, atteso che gli stessi venivano completamento estromessi, ai sensi dell'art. 542, I comma c.c. vista la totale pretermissione dell'erede legittimario, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Premesso in via generale che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass. 92/11432).
Al fine di ricostruire correttamente la massa ereditaria veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio; il consulente accertava che “Il valore dell'asse ereditario conseguente alla morte del de cuius
[...]
riguarda solo l'immobile oggetto di causa. Tengo a precisare che il de cuius era Per_1 proprietario solo del 50% dell'immobile de quo, in quanto il restante 50% apparteneva alla ex moglie (ora deceduta). Quindi il valore dell'asse ereditario è di € 44.955,00, che CP_2 equivale al 50%. Gli eredi legittimi del de cuius sono solo i cinque figli, , Parte_2
, , e in quanto il defunto era divorziato dalla moglie Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Persona_1
con sentenza definitiva. Quindi la quota legittima spettante ai cinque figli è di 2/3 CP_2 divisi equamente tra loro, mentre la quota disponibile è di 1/3 (art. 537 Cod. Civ.), relativamente sempre al solo 50%. Quota legittima spettante ad ogni figlio, accresciuta del 50% di proprietà della loro madre ( ), 5/30 ciascuno.”. CP_2
Per quanto concerne il valore dell'immobile il medesimo consulente stimava “€ 94.905,00 valore attuale a fronte di un valore di € Valore complessivo € 31.690,00 anteriore ai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2004, da come si evince dalla comunicazione di inizio lavori a firma del de cuius del 28/06/2004, protocollo n. 7432 e che il vecchio corpo di fabbrica (rurale) esistente prima dei lavori, si trovava in un pessimo stato di manutenzione e conservazione il cui valore era stimabile in € € 31.690,00.”. Ed infine “L'immobile per cui è causa non è suscettibile di divisione, in quanto non comodamente divisibile (art. 720 Cod. Civ.).”.
Orbene prendendo a riferimento il valore dell'asse ereditario indicato dal CTU in €.44.955,00 la quota spettante agli attori è €.29.970,00 (2/3 di €.44.955,00) individualmente €.5.994,00; la quota disponibile di cui poteva disporre il de cuius è di 1/3 di €.44.955,00 (ossia il 50%, caduto in successione del valore dell'immobile) e quindi di €.14.985,00. Dunque gli attori hanno diritto a vedersi riconosciuto la quota sul 50% di proprietà di , in €. 29.970,00 (€.5.994,00 Persona_1 cadauno) oltre quella del 50% di proprietà della madre in €.44.955,00.
Atteso che “l'immobile non è comodamente divisibile” occorre dare atto che nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, l'unico criterio indicato dalla legge risulta quello di preferire il condividente “avente diritto alla quota maggiore”; afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “In tema di divisione giudiziale, l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia
“comodamente” divisibile, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. 06/22833, 07/3635).
Ed ancora “Il concetto di comoda divisione di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e sotto l'aspetto economico-funzionale che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso” (Cass. 02/1738); è un concetto che, sostanzialmente, postula che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero (Cass. 01/12998).
Né al riguardo può trovare accoglimento quanto domandato in via subordinata dalla convenuta in ordine al diritto di abitazione sull'immobile stante il rapporto di convivenza more uxorio con il de cuius;
al riguardo preliminarmente deve rilevarsi che dalle emergenze istruttorie in atti, il cui onere incombeva evidentemente sulla convenuta medesima, non è emerso in maniera univoca l'effettiva sussitenza di un rapporto affettivo;
invero le dichiarazioni testimoniali, generiche, non hanno trovato riscontro in alcuna evidenza documentale dalle quale dedurre, appunto, l'effettiva sussistenza di una convivenza more uxorio. Alzi tali conclusioni risultano ancor più suffragata dalla circostanza che nel periodo in cui il de cuius era in vita l'odierna convenuta svolgeva la mansione di badante di talchè appare verosimile ritenere che la pur riferita coabitazione fosse appunto estrinsecazione di tale rapporto in essere tra le parti.
In ogni caso afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune, un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, ma non incide, salvo diversa disposizione di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicchè tale detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il relativo diritto;
ne deriva che, in assenza di una istituzione testamentaria, ovvero della costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario, non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente superstite (già detentore qualificato), restando a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza.”
(Cass. n. 10377/2017).
Ne deriva che, alla luce delle sopra esposte considerazioni, ed avendo gli attori avanzato domanda di assegnazione dell'immobile in sede di discussione del progetto divisionale – udienza ex art. 789
c.p.c. tale dovendosi qualificare l'udienza di trattazione successiva al deposito dell'elaborato peritale – deve essere accertata l'invalidità della disposizione testamentaria del siccome lesiva della quota di legittima degli odierni istanti, va altresì pronunciata lo scioglimento della comunione sul fabbricato sito in Amantea in catasto al fg.33 particella 83 sub 1 con assegnazione dello stesso agli attori e corresponsione alla convenuta di € 14.985,00 ovvero corrispondente ad 1/3 del patrimonio disponibile del de cuius come valutato dal ctu.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, mentre quelle occorse per l'espletamento della ctu, siccome estimativa, vengono poste a carico solidale delle parti nella misura del 50% agli attori e 50% alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la qualità di erede legittimari degli attori avente diritto alla quota di riserva, ex art. 537 c.c.;
2. dichiara conseguentemente appartenente all'asse ereditario l'immobile sito in fabbricato sito in Amantea in catasto al fg.33 particella 83 sub 1;
3. dispone lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile, con assegnazione della piena proprietà su detto bene agli attori con un conguaglio a debito di € 14.985,00 da versare alla convenuta;
4. condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.616,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
5. pone le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico solidale delle parti.
Così deciso in Paola il 11/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alberto Caprioli dott Luigi Varrecchione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Paola
Prima composta dai magistrati: dott. Luigi Varrecchione Presidente dott. Alberto Caprioli Giudice relatore. dott. Matteo Torretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa nel procedimento R.G. n.1987 2019
TRA
(C.F. ) in qualità di procuratrice giusta procura Parte_1 C.F._1 speciale in atti di (C:F: ), Parte_2 C.F._2 [...]
(C:F: ), (C:F: ), Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C:F: ), (C:F: Parte_5 C.F._5 Parte_6
); rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo De Bernardo, come da mandato in C.F._6 atti;
attori
E
, nata ad [...], il [...], C.F.: , CP_1 C.F._7 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Filice, come da mandato in atti convenuta
OGGETTO: azione di riduzione e lesione di legittima.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato Con atto di citazione notificato il 04.12.2020, gli attori in qualità di figli legittimi del Sig. , deceduto in Amantea (Cs) il 18.07.2013, Persona_1 convenivano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la Sig.ra per sentire accertare l CP_1 aloro qualità di eredi pretermessi del proprio genitore avendo il de cuius disposto per l'intero in favore della convenuta dell'unico bene immobile e per l'effetto accertare la lesione della quota di legittima nonché disporre lo scioglimento della comunione ricadente sull'immobile – meglio indicato in atti – ed assegnazione alla convenuta della disponibile quantificata in € 11.250,00 con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
A fondamento della domanda assumevano;
di essere eredi legittimari, in quanto figli, del Sig.
[...]
deceduto in Amantea il 18.07.2013; che il Sig. con testamento pubblico del Per_1 Per_1
23.04.2013 disponeva, in favore della convenuta, della metà della quota di proprietà sull'unico cespite ereditario a lui appartenuto (l'altra metà si apparteneva alla moglie, Sig.ra CP_2
), ossia fabbricato sito in Amantea in catasto al fg.33 particella 83 sub 1, nulla lasciando ai
[...] predetti figli;
che, conseguentemente, gli attori risultano pretermessi, in quanto, pur avendo diritto a una quota di eredità, sono stati completamente esclusi dal testamento del defunto e quindi dalla successione;
- che in forza di quanto precede, con l'odierno giudizio gli attori rivendicano il diritto a percepire la quota di eredità che loro spetta sull'individuato fabbricato mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, la loro qualità di eredi, lo scioglimento della comunione e la divisione dell'immobile caduto in successione con attribuzione loro dell'intero immobile, stante l'accertata indivisibilità, e conseguente rilascio.
Si costituiva in giudizio la convenuta che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale acquisita idonea documentazione, assunta prova testi nonché disposta consulenza tecnica d'ufficio ed estimative, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare occorre considerare che la precedente azione definita con Sentenza dell'intestato
Tribunale del 23.4.2019 nr. 535/19 non era un'azione di riduzione per non essere stata così qualificata dal giudice, del resto non è stata pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, e non può quindi ritenersi formato il giudicato;
l'azione ivi esplicata di petizione ereditaria era volta ad ottenere la restituzione di un bene immobile sull'assunto, rivelatosi infondato, dell'assenza di un valido titolo della convenuta a fronte della qualità di erede legittimo degli attori e dell'eccepita sussistenza, da parte della convenuta, di un valido titolo quale la disposizione testamentaria. Ciò posto l'odierna convenuta non ha fornito prova né dell'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile atteso che appare verosimile che gli stessi siano stati sostenuti dal de cuius essendoci stati nel periodo di esecuzione prelievi anche consistenti di cifre di denaro dal di lui conto evidentemente finalizzate al sostenimento di ingenti spese (cfr. documentazione allegata).
Parimenti destituito di fondamento deve ritersi l'assunto di parte convenuta in virtù del quale n precedenza sarebbe intercorsa tra le parti divisione e scioglimento della comunione attraverso la corresponsione della stessa nei confronti degli eredi legittimi di complessive € 10.000,00 tramite bonifici bancari;
come eccepito dalla parte e riscontrato dalle evidenze documentali in atti, la stessa non effettuava emissione di bonifici di bensì di assegni circolari che tuttavia venivano successivamente dichiarati dalla convenuta come smarriti e non posti all'incasso; di talchè, e lo si afferma in via incidentale, anche qualora fosse intercorso un negozio divisorio lo stesso a fronte del mancato pagamento non ha avuto ulteriore corso.
Ed ancora deve sottolinearsi che l'odierna domanda non riguarda la validità o meno del testamento olografo del de cuius del 23.4.2013 atteso che con Sentenza dell'intestato Tribunale del 23.4.2019 nr. 535/19 veniva accertata la validità di tale titolo testamentario siccome assunto a titolo di scrittura privata non contestata in giudizio dagli attori.
Parimenti non risulta contestata la qualità di eredi legittimi del de cuius degli odierni attori;
ciò posto, atteso che gli stessi venivano completamento estromessi, ai sensi dell'art. 542, I comma c.c. vista la totale pretermissione dell'erede legittimario, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Premesso in via generale che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass. 92/11432).
Al fine di ricostruire correttamente la massa ereditaria veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio; il consulente accertava che “Il valore dell'asse ereditario conseguente alla morte del de cuius
[...]
riguarda solo l'immobile oggetto di causa. Tengo a precisare che il de cuius era Per_1 proprietario solo del 50% dell'immobile de quo, in quanto il restante 50% apparteneva alla ex moglie (ora deceduta). Quindi il valore dell'asse ereditario è di € 44.955,00, che CP_2 equivale al 50%. Gli eredi legittimi del de cuius sono solo i cinque figli, , Parte_2
, , e in quanto il defunto era divorziato dalla moglie Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Persona_1
con sentenza definitiva. Quindi la quota legittima spettante ai cinque figli è di 2/3 CP_2 divisi equamente tra loro, mentre la quota disponibile è di 1/3 (art. 537 Cod. Civ.), relativamente sempre al solo 50%. Quota legittima spettante ad ogni figlio, accresciuta del 50% di proprietà della loro madre ( ), 5/30 ciascuno.”. CP_2
Per quanto concerne il valore dell'immobile il medesimo consulente stimava “€ 94.905,00 valore attuale a fronte di un valore di € Valore complessivo € 31.690,00 anteriore ai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2004, da come si evince dalla comunicazione di inizio lavori a firma del de cuius del 28/06/2004, protocollo n. 7432 e che il vecchio corpo di fabbrica (rurale) esistente prima dei lavori, si trovava in un pessimo stato di manutenzione e conservazione il cui valore era stimabile in € € 31.690,00.”. Ed infine “L'immobile per cui è causa non è suscettibile di divisione, in quanto non comodamente divisibile (art. 720 Cod. Civ.).”.
Orbene prendendo a riferimento il valore dell'asse ereditario indicato dal CTU in €.44.955,00 la quota spettante agli attori è €.29.970,00 (2/3 di €.44.955,00) individualmente €.5.994,00; la quota disponibile di cui poteva disporre il de cuius è di 1/3 di €.44.955,00 (ossia il 50%, caduto in successione del valore dell'immobile) e quindi di €.14.985,00. Dunque gli attori hanno diritto a vedersi riconosciuto la quota sul 50% di proprietà di , in €. 29.970,00 (€.5.994,00 Persona_1 cadauno) oltre quella del 50% di proprietà della madre in €.44.955,00.
Atteso che “l'immobile non è comodamente divisibile” occorre dare atto che nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, l'unico criterio indicato dalla legge risulta quello di preferire il condividente “avente diritto alla quota maggiore”; afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “In tema di divisione giudiziale, l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia
“comodamente” divisibile, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. 06/22833, 07/3635).
Ed ancora “Il concetto di comoda divisione di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e sotto l'aspetto economico-funzionale che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso” (Cass. 02/1738); è un concetto che, sostanzialmente, postula che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero (Cass. 01/12998).
Né al riguardo può trovare accoglimento quanto domandato in via subordinata dalla convenuta in ordine al diritto di abitazione sull'immobile stante il rapporto di convivenza more uxorio con il de cuius;
al riguardo preliminarmente deve rilevarsi che dalle emergenze istruttorie in atti, il cui onere incombeva evidentemente sulla convenuta medesima, non è emerso in maniera univoca l'effettiva sussitenza di un rapporto affettivo;
invero le dichiarazioni testimoniali, generiche, non hanno trovato riscontro in alcuna evidenza documentale dalle quale dedurre, appunto, l'effettiva sussistenza di una convivenza more uxorio. Alzi tali conclusioni risultano ancor più suffragata dalla circostanza che nel periodo in cui il de cuius era in vita l'odierna convenuta svolgeva la mansione di badante di talchè appare verosimile ritenere che la pur riferita coabitazione fosse appunto estrinsecazione di tale rapporto in essere tra le parti.
In ogni caso afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune, un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, ma non incide, salvo diversa disposizione di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicchè tale detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il relativo diritto;
ne deriva che, in assenza di una istituzione testamentaria, ovvero della costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario, non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente superstite (già detentore qualificato), restando a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza.”
(Cass. n. 10377/2017).
Ne deriva che, alla luce delle sopra esposte considerazioni, ed avendo gli attori avanzato domanda di assegnazione dell'immobile in sede di discussione del progetto divisionale – udienza ex art. 789
c.p.c. tale dovendosi qualificare l'udienza di trattazione successiva al deposito dell'elaborato peritale – deve essere accertata l'invalidità della disposizione testamentaria del siccome lesiva della quota di legittima degli odierni istanti, va altresì pronunciata lo scioglimento della comunione sul fabbricato sito in Amantea in catasto al fg.33 particella 83 sub 1 con assegnazione dello stesso agli attori e corresponsione alla convenuta di € 14.985,00 ovvero corrispondente ad 1/3 del patrimonio disponibile del de cuius come valutato dal ctu.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, mentre quelle occorse per l'espletamento della ctu, siccome estimativa, vengono poste a carico solidale delle parti nella misura del 50% agli attori e 50% alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la qualità di erede legittimari degli attori avente diritto alla quota di riserva, ex art. 537 c.c.;
2. dichiara conseguentemente appartenente all'asse ereditario l'immobile sito in fabbricato sito in Amantea in catasto al fg.33 particella 83 sub 1;
3. dispone lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile, con assegnazione della piena proprietà su detto bene agli attori con un conguaglio a debito di € 14.985,00 da versare alla convenuta;
4. condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.616,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
5. pone le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico solidale delle parti.
Così deciso in Paola il 11/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alberto Caprioli dott Luigi Varrecchione