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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 183 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, vertente: TRA:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Michela Farina;
(ricorrente) E:
(in atti generalizzata); Controparte_1 (resistente, contumace) NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/06/2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 31/08/1996, con CP_1 Per_
, dal quale sono nati i figli (18/09/1997) e (26/10/2002).
[...] Per_2 Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologazione n. 2697/2016 emesso, in data 07/04/2016, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 287/2016, conclusosi:
o con la rinuncia, da parte di entrambi i coniugi, al mantenimento reciproco;
o con l'assegnazione al marito, odierno ricorrente, della casa coniugale;
o con l'affidamento dell'unico figlio (all'epoca) ancora minore, ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione flessibile del diritto di visita e di frequentazione del minore stesso da parte del padre;
o con la previsione dell'obbligo, posto a carico del padre, di versare un assegno mensile pari ad € 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli;
- che la separazione dal coniuge si è protratta ininterrottamente sino all'attualità, senza alcuna possibilità di riconciliazione della coppia;
- che il figlio nelle more, è divenuto maggiorenne e che lo stesso vive e lavora in Per_2 Per_ Svizzera, mentre la figlia , benché maggiorenne già da diversi anni e benché studentessa universitaria ormai prossima alla conclusione del suo percorso di studi, non è, tuttavia, ancora, allo stato, economicamente indipendente. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con , con previsione dell'obbligo, a carico del ricorrente Controparte_1 Per_ stesso, di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia , e direttamente in suo favore mediante accredito sul conto corrente a lei intestato, un assegno mensile pari ad € 300,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) e con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra entrambi i genitori, con conseguente revoca, quindi, dell'obbligo di versare un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e con conferma, invece, per il Per_2 resto, di tutte le restanti statuizioni già disposte in sede di separazione. Radicatosi il contraddittorio con la resistente e dichiarata la contumacia della stessa – non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata – la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 25/06/2025, il giudice ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole alla domanda.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione giudiziale (decreto di omologa del 07/04/2016).
Sulle condizioni di divorzio. Deve, del pari, essere accolta la domanda del ricorrente volta alla revoca dell'obbligo di versare un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio atteso che lo stesso è Per_2 ormai maggiorenne. È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, dal momento della maggiore età dei figli cessa l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, in concomitanza, del resto, con l'acquisto, da parte dei figli stessi, della piena capacità lavorativa, intesa come adeguatezza ed idoneità a svolgere un lavoro remunerato;
ciò, salva l'allegazione e la prova, con onere a carico della parte richiedente, in merito alla sussistenza di specifiche circostanze che giustifichino il permanere, a carico dei genitori, dell'obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti economicamente (così: Cass. civ. n. 17183/2020). Nel caso di specie, tuttavia, la parte resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha assolto l'onere di allegazione e di prova su di sé gravante in merito alla sussistenza di specifiche circostanze tali da giustificare il permanere, in capo al ricorrente, dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio con conseguente revoca dell'obbligo medesimo. Per_2 Deve, invece, essere confermato l'obbligo del ricorrente di versare un assegno mensile a titolo di Per_ contributo per il mantenimento della sola figlia da determinarsi nell'importo pari ad € 300,00 (rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.), stante l'espressa richiesta del ricorrente stesso in tal senso. L'assegno dovrà essere versato, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente in favore della ragazza sul conto corrente a lei intestato, stante il consenso, in tal senso, del genitore obbligato e della figlia maggiorenne, così come desumibile dalla dichiarazione di quest'ultima (in atti). Le spese straordinarie da sostenersi per il mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non indipendente seguono, poi, la stessa regolamentazione del mantenimento ordinario e, pertanto, devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Le stesse – classificate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano – dovranno, peraltro, essere previamente concordate tra la figlia maggiorenne e i genitori. Sulle spese di lite del presente giudizio. Le spese di lite devono, infine, essere poste a carico della resistente, in applicazione del principio di causalità. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata (anche tenuto conto del fatto che il presente giudizio si è esaurito nell'ambito di due sole udienze).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 183 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 31/08/1996, tra e (come da atto di matrimonio Parte_1 Controparte_1 iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelbottaccio, CB, dell'anno 1996, n. 1, parte I, serie);
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Revoca l'obbligo, posto a carico di , di versare un assegno mensile Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
• Conferma l'obbligo, posto a carico di , di versare un assegno Parte_1 Per_ mensile a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia da determinarsi nell'importo pari ad € 300,00 (rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.), da corrispondersi, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente in favore di Parte_2 sul conto corrente a lei intestato;
• Conferma integralmente, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le statuizioni pronunciate in sede di separazione con il decreto di omologazione n. 2697/2016 emesso, in data 07/04/2016, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 287/2016;
• Condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite sostenute per l'odierno giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 183 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, vertente: TRA:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Michela Farina;
(ricorrente) E:
(in atti generalizzata); Controparte_1 (resistente, contumace) NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/06/2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 31/08/1996, con CP_1 Per_
, dal quale sono nati i figli (18/09/1997) e (26/10/2002).
[...] Per_2 Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologazione n. 2697/2016 emesso, in data 07/04/2016, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 287/2016, conclusosi:
o con la rinuncia, da parte di entrambi i coniugi, al mantenimento reciproco;
o con l'assegnazione al marito, odierno ricorrente, della casa coniugale;
o con l'affidamento dell'unico figlio (all'epoca) ancora minore, ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione flessibile del diritto di visita e di frequentazione del minore stesso da parte del padre;
o con la previsione dell'obbligo, posto a carico del padre, di versare un assegno mensile pari ad € 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli;
- che la separazione dal coniuge si è protratta ininterrottamente sino all'attualità, senza alcuna possibilità di riconciliazione della coppia;
- che il figlio nelle more, è divenuto maggiorenne e che lo stesso vive e lavora in Per_2 Per_ Svizzera, mentre la figlia , benché maggiorenne già da diversi anni e benché studentessa universitaria ormai prossima alla conclusione del suo percorso di studi, non è, tuttavia, ancora, allo stato, economicamente indipendente. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con , con previsione dell'obbligo, a carico del ricorrente Controparte_1 Per_ stesso, di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia , e direttamente in suo favore mediante accredito sul conto corrente a lei intestato, un assegno mensile pari ad € 300,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) e con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra entrambi i genitori, con conseguente revoca, quindi, dell'obbligo di versare un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e con conferma, invece, per il Per_2 resto, di tutte le restanti statuizioni già disposte in sede di separazione. Radicatosi il contraddittorio con la resistente e dichiarata la contumacia della stessa – non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata – la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 25/06/2025, il giudice ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole alla domanda.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione giudiziale (decreto di omologa del 07/04/2016).
Sulle condizioni di divorzio. Deve, del pari, essere accolta la domanda del ricorrente volta alla revoca dell'obbligo di versare un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio atteso che lo stesso è Per_2 ormai maggiorenne. È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, dal momento della maggiore età dei figli cessa l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, in concomitanza, del resto, con l'acquisto, da parte dei figli stessi, della piena capacità lavorativa, intesa come adeguatezza ed idoneità a svolgere un lavoro remunerato;
ciò, salva l'allegazione e la prova, con onere a carico della parte richiedente, in merito alla sussistenza di specifiche circostanze che giustifichino il permanere, a carico dei genitori, dell'obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti economicamente (così: Cass. civ. n. 17183/2020). Nel caso di specie, tuttavia, la parte resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha assolto l'onere di allegazione e di prova su di sé gravante in merito alla sussistenza di specifiche circostanze tali da giustificare il permanere, in capo al ricorrente, dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio con conseguente revoca dell'obbligo medesimo. Per_2 Deve, invece, essere confermato l'obbligo del ricorrente di versare un assegno mensile a titolo di Per_ contributo per il mantenimento della sola figlia da determinarsi nell'importo pari ad € 300,00 (rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.), stante l'espressa richiesta del ricorrente stesso in tal senso. L'assegno dovrà essere versato, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente in favore della ragazza sul conto corrente a lei intestato, stante il consenso, in tal senso, del genitore obbligato e della figlia maggiorenne, così come desumibile dalla dichiarazione di quest'ultima (in atti). Le spese straordinarie da sostenersi per il mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non indipendente seguono, poi, la stessa regolamentazione del mantenimento ordinario e, pertanto, devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Le stesse – classificate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano – dovranno, peraltro, essere previamente concordate tra la figlia maggiorenne e i genitori. Sulle spese di lite del presente giudizio. Le spese di lite devono, infine, essere poste a carico della resistente, in applicazione del principio di causalità. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata (anche tenuto conto del fatto che il presente giudizio si è esaurito nell'ambito di due sole udienze).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 183 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 31/08/1996, tra e (come da atto di matrimonio Parte_1 Controparte_1 iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelbottaccio, CB, dell'anno 1996, n. 1, parte I, serie);
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Revoca l'obbligo, posto a carico di , di versare un assegno mensile Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
• Conferma l'obbligo, posto a carico di , di versare un assegno Parte_1 Per_ mensile a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia da determinarsi nell'importo pari ad € 300,00 (rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.), da corrispondersi, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente in favore di Parte_2 sul conto corrente a lei intestato;
• Conferma integralmente, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le statuizioni pronunciate in sede di separazione con il decreto di omologazione n. 2697/2016 emesso, in data 07/04/2016, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 287/2016;
• Condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite sostenute per l'odierno giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda