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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
RG 13503 /2024
VERBALE D'UDIENZA (discussione ex art. 281 sexies c.p.c.)
All'udienza del 29/05/2025 , innanzi al Giudice designato, dott.ssa R. Vaccaro, è presente: per parte opponente, l'avv. Balzano;
Parte_1
per parte opposta, l'avv. GUARALDI;
Controparte_1
Le parti, all'esito della precedente udienza ed interlocuzione con il GI nonché delle circostanze sopravvenute all'introduzione del presente giudizio, chiedono congiuntamente dichiararsi “cessata la materia del contendere a spese compensate”.
IL GI
Dato atto della congiunta dichiarazione delle parti di cessazione della materia del contendere a spese compensate, dunque escluso ogni sindacato nel merito;
precisato che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, viene in rilievo una ipotesi di estinzione atipica, come tale definibile con sentenza, tuttavia, meramente dichiarativa di cessazione della materia del contendere a spese compensate. si ritira in camera di consiglio per la conforme definizione con sentenza;
IL Giudice Roberta Vaccaro
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.50, nessuna parte presente, il Giudice da lettura del dispositivo e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.
IL Giudice Roberta Vaccaro
1 ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 29 maggio 2025 RG 13503 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Vaccaro, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13503 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa contestualmente, all'esito della camera di consiglio, all'udienza odierna, e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, per procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione (all. A), dagli avv.ti MICHELE PETRELLA e GIUSY BALZANO, presso il cui studio, in BOLOGNA,
PIAZZA CALDERINI 5 è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
CF , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
BRUNO GUARALDI, – per procura in atti;
Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c./616 c.p.c. (merito)
CONCLUSIONI: cfr. verbale cui è allegata la presente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito ex artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c., tempestivamente notificato alla controparte in data 30.09.2024, l'opponente in epigrafe
, già debitrice esecutata nell'esecuzione immobiliare RGE n. 160/2023, ha Parte_1
chiesto, in riforma dell'ordinanza del GE resa in sede endo-esecutiva il 24.4.2024 ( all. B):
“verificata la conformità del contenuto della fideiussione rilasciata in favore della sig.ra CP_1
(ns. docc. 6 e 15) al disposto dell'ordinanza di sospensione della corte d'Appello di Bologna in
[...]
2 data 19-27.7.2022 (ns. doc. 3), accertare l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del capo di
condanna in favore della sig.ra contenuto nella Sentenza n° 385/2022 del Tribunale di Controparte_1
Bologna (ns. doc. 1) per l'intera durata della fideiussione e, per l'effetto, dichiarare che la sig.ra
in pendenza dell'efficacia della fideiussione rilasciata in suo favore, non ha il diritto Controparte_1
di procedere a esecuzione forzata nei confronti della sig.ra in forza della sentenza n° Parte_1
385/2022 del Tribunale di Bologna;
Con integrale vittoria di compensi e spese anche della precedente
fase cautelare, compreso il 15% per spese forfettarie e oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, da liquidarsi
direttamente in favore degli scriventi avvocati, che si dichiarano sin da ora antistatari”.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 13.04.2024 parte opponente ha precisato “che il presente giudizio di merito è stato introdotto, attesa (altrimenti) la scadenza dei termini assegnati, prima dell'esito del
reclamo” (favorevole; cfr. doc. 16 ordinanza collegiale dell'1.10.2024 R.G. n° 6611/2024 ) “sulla cui base si è poi provveduto ad avanzare nuova istanza ex art. 623 c.p.c. al GE, accolta da quest'ultimo; è dunque cessata la materia del contendere nel merito, essendo intervenuta la sospensione dell'esecuzione per le ragioni di cui alle conclusioni nel merito del presente giudizio in data 10.10.2024 (doc. 17)”.
Dato atto di quanto sopra il Giudice, preliminarmente, ha invitato le parti, in via conciliativa, a valutare la sussistenza dei presupposti della sopravvenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza odierna, fissata per la discussione orale e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., i difensori delle parti, aderendo all'invito del GI, hanno congiuntamente chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la“cessazione della materia del contendere a spese compensate”.
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra e precisato che viene in rilievo una ipotesi di estinzione atipica del processo, come tale non definibile con ordinanza (consentita nelle sole ipotesi di estinzione tipica ex artt. 306 e ss. c.p.c.), provvede in conformità (in rito) con la presente sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite, compensate per accordo tra le parti.
Così deciso in Bologna, 29/05/2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
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