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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 12.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1788 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
, ivi residente, alla Via Ofanto, n. 9, rappresentato e difeso – giusta C.F._1
procura allegata al ricorso - dall'avv. Anna Cerrone, ed elettivamente domiciliato in
NO AN (SA) alla via Torino n. 3, presso lo studio del predetto difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Roma in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Salerno in C.so Garibaldi, n. 38
presso la sede dell' in uno al suo procuratore e difensore Avv. Francesco Bove, che CP_1
lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PEC: t Email_2
1 Resistente
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.3.2024 , in qualità di rappresentante legale Parte_1
della ditta individuale “ ”, proponeva opposizione avverso n. 3 ordinanze Parte_1
CP_ ingiunzioni emesse dall di Salerno, notificate in data 23.02.2024, e segnatamente:
- n. OI – 000360573, relativa ad atto di accertamento n. 0310368 del 10.10.2017 riferito all'anno 2016 per la somma di euro 2.674,78;
- n. OI – 00128606, relativa ad atto di accertamento n. 0309695 del 29.08.2018 riferito all'anno 2017 per la somma di euro 11.172,87;
- n. OI – 001827989, relativa ad atto di accertamento n. 0323625 del 29.08.2019 riferito all'anno 2018 per la somma di euro 10.165,72;
asseritamente dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1
bis, del decreto legge n. 463/83, originate dal mancato versamento, nei termini di legge,
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le annualità 2016, 2017 e 2018.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzioni impugnate, la violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981, la sproporzione delle sanzioni inflitte nonché l'intervenuta prescrizione
CP_ quinquennale del credito vantato dall' .
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo CP_1
l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto.
2 Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte, si addiveniva all'udienza di discussione del 25.3.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'esito della trattazione scritta, infine, la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante deposito telematico e comunicata alle parti a cura della Cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato e va pertanto accolto, a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati, per il solo e preminente rilievo dell'avvenuta violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Più precisamente, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l. n.
689/1981 sollevata da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio,
occorre evidenziare che, diversamente dall'assetto disciplinare cui vanno ritenute assoggettate le omissioni contributive datoriali riferibili ad epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, per quelle successive (come quelle in rilievo nel caso di specie),
difettando una normativa ad hoc nel corpo del d.lgs. n. 8/2016, trova applicazione – anche in forza del richiamo operato dall'art. 6 del predetto decreto alle disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 689/1981 – l'art. 14 della medesima legge n. 689/1981, con la correlativa sanzione decadenziale da essa prevista. Segnatamente secondo detto articolo
3 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa” (così il primo comma) “Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento” (così il secondo comma) “L'obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata
omessa la notificazione nel termine prescritto” (così l'ultimo comma).
L'applicabilità di tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione qui impugnate.
Vero è che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del
02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24
novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica,
tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie. Il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, 2 comma, l. n. 689/81 va, dunque, individuato allora nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione, cioé quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi - a tal fine - tener conto, oltre che della complessità della materia,
4 delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.
Sennonché nel caso di specie l , pur a fronte della specifica eccezione di tardività CP_1
sollevata da parte ricorrente sin dal suo ricorso, non ha provato, prim'ancora dedotto, quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date e per quale ragione essi si sarebbero protratti nel tempo, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse realmente necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore CP_2
dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il CP_1
monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Né costituiscono circostanze notorie da tener in conto a prescindere dalla prova specifica sul punto prassi amministrative di organizzazione del lavoro e di attività d'indagine all'interno dell' che avrebbero potuto in ipotesi giustificare i tempi per la notifica dell'accertamento. CP_1
Ecco allora che questo Giudicante reputa opportuno far decorrere il dies a quo del calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione dal compimento stesso dell'omissione contributiva in assenza, appunto, di deduzioni e prove dell' sull'attività di indagine CP_1
svolta e sulla sua articolazione temporale. A sua volta, l'omissione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi così come disposto dall'art. 2,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 con la precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
5 Orbene, nel caso in esame, come detto, l contesta al il mancato versamento CP_1 Pt_1
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2016 (segnatamente con l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000360573), per l'anno
2017 (con l'ordinanza ingiunzione n. OI – 00128606) e per l'anno 2018 (con l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001827989), sicché quando l ha notificato al ricorrente i verbali di CP_1
accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzioni qui opposte (rispettivamente il n.
.7200.10/10/2017.0310368, notificato in data 03.11.2017; il n. CP_1
.7200.29/08/2018.0309695, notificato in data 27.09.2018; il n. CP_1
.7200.26/08/2019.0323625, notificato in data 26.09.2019) – come risulta CP_1
documentalmente dalle relate agli atti – il predetto termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 698/1981 era già ampiamente spirato.
Tanto determina l'illegittimità degli atti di accertamento, come delle successive ordinanze-
ingiunzioni su di essi fondate, per avvenuta estinzione del potere sanzionatorio ai sensi del succitato dell'art. 14 della l. n. 689/81, rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze pur sollevate in ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto per tale assorbente e preminente rilievo.
Le rilevanti incertezze applicative suscitate dalla normativa in tema di depenalizzazione della condotta oggetto delle ingiunzioni opposte, che hanno determinato l'adozione di pronunce di segno opposto, nella giurisprudenza di merito degli uffici giudiziari del distretto,
proprio in tema di applicabilità dell'art. 14 l. 689/81 al caso di specie e di compatibilità della previsione de qua con la specifica materia dell'omissione contributiva ex art. 2 comma 1 bis,
del decreto legge n. 463/83, oltre che in punto di individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di 90 giorni, giustificano la necessità di pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1788 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da , in Parte_1
qualità di rappresentante legale della ditta individuale “ ”, nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Salerno, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Antonio Cantillo
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