Articolo 38 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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Versione
15 gennaio 1954
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Versione
12 novembre 1967
Art. 38. Beni relativi ad attivita' agricole

Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge per immobili e mobili relativi all'esercizio di una attivita' agricola si riferiscono:
a) alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e di provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; alle strade poderali e interpoderali ovvero alle teleferiche che le sostituiscono: al fabbricati rurali; alle opere per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; alle opere fondiarie dei pascoli montani; alle cabine di trasformazione ed alle linee fisse e mobili di, distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo; nonche' ai macchinari elettrici di utilizzazione di energia ed agli impianti adibiti alla conservazione e lavorazione di prodotti dell'azienda;
b) alle colture arboree e piantagioni in genere;
c) alle macchine, veicoli ed altri attrezzi agricoli
d) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione, ai
bestiame ovino, suino e caprino; al bestiame equino, limitatamente a non piu' di quattro capi;
e) alle scorte morte del fondo.
L'indennizzo e' altresi' corrisposto, ai sensi del presente articolo, per il bestiame da latte, o destinato a necessita' di famiglia.
Per le opere indicate alle lettere a) e b) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo e' concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33 , il contributo stesso puo' essere elevato fino al 60 per cento.
((Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dello indennizzo o del contributo puo' essere effettuato separatamente, su domanda di uno degli interessati, per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro.
Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, puo' essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta.
Gli effetti del ricorso sono limitati alla quota del ricorrente.
Le detrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario.))
Entrata in vigore il 12 novembre 1967