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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7609/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere estensore Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 7609 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Tivoli, Viale Mannelli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Simone Ariano che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E (già C.F. ), in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Vincenzo Tizzani n. 15, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Longobardi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1319/2021
– servitù di passaggio.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. , in qualità di proprietario di un terreno sito in Parte_1
Tivoli, Strada S. Gregorio Km.
1.500 e civico n. 2, di complessivi 17.000,00 mq, rappresentava che il suo fondo era attraversato da n. 15 pali conduttori della linea telefonica di Controparte_2
Concludeva chiedendo di “costituire giudizialmente la servitù di
1 passaggio della linea telefonica a favore di Controparte_2 presente sul fondo dell'istante stabilendo le modalità di esercizio della servitù nonché determinare, tramite C.T.U., l'indennizzo spettante all'attore proporzionato al danno da questo sofferto”. Con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio (già , CP_1 Controparte_2 rappresentando che la linea telefonica che passava per il terreno Pt_1
era un servizio di pubblica utilità. Chiedeva il rigetto delle
[...] domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del giudizio. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 1319/2021, dichiarava l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore, “stante l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi con riferimento alla individuazione del terreno di proprietà dell'attore, sul quale la costituenda servitù di passaggio di linee telefoniche dovrebbe insistere” (cfr. pag. 2 sentenza di primo grado). Condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava le Pt_1 conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) la violazione dell'art. 115 c.p.c. Il Giudice di prime cure avrebbe mancato di indicare alle parti le eventuali lacune probatorie da colmare. Piuttosto che ritenere le domande inammissibili, avrebbe dovuto invitare le parti ad una precisazione e/o integrazione;
2.b) la motivazione apparente. Il Giudice di prime cure sarebbe incorso in vizio di motivazione laddove sosteneva che la mancata indicazione dei confini avrebbe comportato una carente individuazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda;
2.c) violazione dell'art. 116 c.p.c. Il Giudice di prime cure non avrebbe valutato le prove documentali depositate, specificamente: la nota di trascrizione dell'atto di proprietà del fondo, dalla quale poter individuare il terreno sul quale la costituenda servitù di passaggio di linee telefoniche di fatto insisteva;
la copia dell'atto pubblico con il quale veniva istituita la servitù di passaggio della linea Enel presente sul fondo, dal quale era possibile estrapolare i dati per individuare il terreno oggetto della servitù. Peraltro, partendo dagli scritti difensivi di parte attrice, sarebbe stato possibile ricavare i riferimenti catastali completi del fondo servente. Concludeva chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di
“costituire giudizialmente la servitù di passaggio della linea telefonica
2 a favore di presente sul fondo dell'istante sito in Tivoli, CP_1 distino al C.T. foglio 23 part. 1 sub A di mq. 7375 occupata di tre pali della linea e foglio 7 part. 42 sub A, part. 145 sub B, part. 146 sub C part. 147 sub D, complessivamente di mq. 11.710, occupata da 12 pali, stabilendo le modalità di esercizio della servitù nonché determinare, previa nomina di C.T.U., l'indennizzo spettante all'attore proporzionato al danno da questo sofferto”. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio hiedendo, in via preliminare, di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi di gravame ovvero ex art. 345 c.p.c. per proposizione di domanda nuova. Nel merito, chiedeva di rigettare integralmente l'appello poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza del 31.3.2022 la Corte rinviva la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8.5.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello va rigettato, in quanto le tre doglianze formulate da Pt_1
- esaminate unitariamente per la loro stretta connessione- sono
[...] tutte infondate. Con atto di citazione notificato a a mezzo pec in Controparte_2 data 23 aprile 2018, il Signor conveniva in giudizio Parte_1 la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:“ costituire giudizialmente la servitù di passaggio della linea telefonica a favore di presente sul fondo Controparte_2 dell'istante stabilendo le modalità di esercizio della servitù nonché determinare, tramite C.T.U., l'indennizzo spettante all'attore proporzionato al danno da questo sofferto, con vittoria delle spese di lite”(citazione pag. 2), dopo aver individuato (a pag. 1) il terreno in questione nei seguenti termini “sito in Tivoli, Strada di S. Gregorio Km 1,500 e civico n. 2”, “di 17.000 di mq”. Dall'esame dello (stringato) atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge che agiva per l'accertamento della servitù Pt_1 Con gravante sul proprio fondo sul quale , già dal 1990, aveva collocato 15 pali per il passaggio della rete telefonica. Come già rilevato dal Giudice di prime cure, , nell'esercitare Pt_1
l'azione ex art. 1079 c.c. (cd. confessoria servitutis, rispetto alla quale
3 l'attore agiva quale titolare del fondo servente: v. Cassazione sent. n. 18011 del 23 giugno 2021) non individuava, in modo certo e compiuto, il terreno oggetto dell'azione reale. Ciò in quanto parte attrice tralasciava i dovuti richiami, nell'atto introduttivo e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., ai confini del terreno (dato decisivo, come già rilevato dal Giudice di prime cure: v. in tema di servitù, Cass., sent. n. 5208 del 16.3.2016, nella quale si afferma che i confini, concernendo punti oggettivi di riferimento esterni, consentono la massima precisione;
v. anche Cass. sent. n. 9857 del 24.4.2007). Al contempo, il riferimento ai dati catastali (in ogni caso, insufficienti, trattandosi di elementi dalla natura sussidiaria aventi, tra l'altro, finalità di natura tributaria,) avveniva solo in sede di conclusioni (dove era descritto il terreno come “sito in Tivoli, distino al C.T. foglio 23 part. 1 sub A di mq. 7375 e foglio 7 part. 42 sub A, part. 145 sub B, part. 146 sub C part. 147 sub D”), senza il rispetto delle preclusioni processuali. Peraltro, le indicazioni fornite risultavano, oltre che parziali, contraddittorie, divergendo l'estensione del terreno de quo come indicata in citazione, rispetto a quella riportata nelle memorie conclusionali (come di seguito meglio spiegato). Tali circostanze sono chiaramente esposte nella decisione impugnata, il cui percorso motivazionale appare chiaro e completo (con rigetto della censura sub 2.b). Né il Giudice avrebbe potuto sostituirsi alle parti (doglianza 2.a), stante il principio ex art. 112 c.p.c. che gli impone di individuare il contenuto e la portata delle domande della parte attrice pronunciandosi entro i margini delimitati dalla parte. In appello, contestava la ritenuta indeterminatezza Pt_1 dell'oggetto richiamando anche la posizione assunta dal convenuto nel costituirsi innanzi al Tribunale. Tale doglianza non è meritevole di condivisione. Premesso che non si può verificare l'inversione dell'onere della prova in caso di ammissioni del convenuto trattandosi dell'esistenza di un diritto reale (Cass. sent. n. 8527 del 27.9.1996), in Con concreto, la comparsa di risposta della si limitava a dare atto che i pali oggetto di contenzioso erano destinati alla pubblica utilità da anni, servendo “al servizio di telefonia nella zona” in base alla normativa di rango primario, assumendo la parte convenuta, in tal modo, una posizione del tutto generica a difesa delle attività istituzionali dell'Ente. Con In particolare, non forniva alcuna indicazione aggiuntiva rispetto ai dati forniti da ai fini dell'identificazione del fondo e Pt_1 concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice per
“insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto”. Né potrebbe ritenersi integrata la domanda di dai documenti Pt_1 prodotti (tanto più che la nota di trascrizione e l'atto di costituzione di
4 servitù non sembrerebbero riguardare il terreno oggetto di causa per il quale chiedeva la costituzione della servitù in via giudiziale), Pt_1 essendo onere della parte individuare negli atti processuali, in modo non equivoco, il bene della vita al quale aspira. Oltre alla sostanziale indeterminatezza del fondo, si segnala che, mentre nella citazione notificata il 23.4.2018 il terreno oggetto dell'azione era indicato come avente estensione di “17.000 mq” (v. citazione pag. 1), nelle conclusioni presentate nel 2021 da il terreno era diversamente Pt_1 individuato come “complessivamente di mq. 11.710”, circostanza che rende non solo incompleta, ma anche confusa l'identificazione dell'immobile da parte dell'interessato. Pertanto, non vi sono le condizioni per il positivo vaglio dell'azione confessoria, in assenza dei dati essenziali per la corretta individuazione della causa petendi.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo senza calcolare la fase istruttoria e secondo i valori medi, con riguardo alle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 1100,00 e inferiore a euro 5.200,00.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Tivoli n. 1319/2021 nei confronti di CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario Avv. Gaetano Longobardi. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 4.8.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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