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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3035/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. e nato ad [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Formica C.F._2 ed elettivamente domiciliati in Montoro (Av) alla via Roma n. 56;
RICORRENTI
Con parere del PM del 3.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. In punto di fatto i ricorrenti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 29.09.2008 e che dalla loro unione sono nati due figli, l'11.12.2008 e il 27.10.2012, hanno esposto che l'unione Per_1 Per_2 coniugale è venuta meno a causa di incomprensioni ed incompatibilità rendendo impossibile il protrarsi della convivenza.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 10.03.2025, hanno integrato le condizioni indicate in ricorso con riferimento al diritto di visita del padre e la causa è stata rimessa in decisione.
La domanda congiunta volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. Nel caso di specie, le condizioni di separazione non risultano in contrasto con l'interesse dei figli e con le norme imperative.
1/2 Sulle suesposte considerazioni il Collegio omologa gli accordi intervenuti tra le parti contenuti nel ricorso introduttivo del presente procedimento ed integrati all'udienza del 10.03.2025.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
Va disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, come integrate all'udienza del 10.03.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2