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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16376/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16376/2021
Il Giudice lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa. Il Giudice Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
il Tribunale ,in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16376/2Q del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, nata a [...], il [...] (cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Emanuele Greco E dell'Avv. Debora Zaccaria che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione
Attrice contro
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1 carica in Piazza Marina n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina
Grasso giusta procura alle liti in atti;
Convenuto
e
(cf/ p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_2 P.IVA_2
, piazzetta Benedetto Cairoli, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa CP_1 dall'avv. Geltrude Bonura del Foro di Gela(cod.Fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Gela C.so Vittorio Emanuele 161
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di 48.905,69 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In particolare, parte attrice deduceva, che:
- in data 30 settembre 2020 alle ore 19:45 circa, a , mentre stava attraversando la via Pagano , CP_1
all'altezza del civico n 22 , era inciampata su una buca, non segnalata, cadendo al suolo e subendo lesioni;
- trasportata a mezzo 118 all'ospedale Policlinico di , le veniva diagnosticato una frattura CP_1
scomposta del malleolo peronale dx , subendo , in data 03.10.2020, un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti (cfr. cartella clinica nr. 16150/2020 Ospedali Riuniti “Villa Sofia-
Cervello” );
- ella, in conseguenza del sinistro, aveva riportato “esiti di frattura dell'epifisi distale del perone destro,
trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi (placca e viti)”, con danno biologico pari al 15%,
con gg. 40 di I.T.T., gg. 30 di I.T.P. al 75%, gg. 20 di I.T.P. al 50% ed ulteriori gg. 10 di I.T.P. al 25%,
come da CTP che allegava.
Sulla base di tali premesse, adducendo la responsabilità del convenuto, proprietario e custode CP_1
della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali nonché di quello patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, rispetto alla sua attività di casalinga,
concludendo “- Ritenere e dichiarare la responsabilità del , in persona del Sindaco Controparte_1
pro-tempore, per il sinistro accaduto alla SI.ra , il 30.09.2020, per le motivazioni Parte_1
dedotte in narrativa. - Conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
pro-tempore, al pagamento, in favore della SI.ra , della complessiva somma di € Parte_1
48.905,69 per i danni fisici patiti nell'occorso come distinti in narrativa (€ 40.450,00 a titolo di danno
biologico nella misura del 15%; € 3.960,00 per gg. 40 di I.T.T.; € 2.227,50 per gg. 30 di I.T.P. al 75%;
€ 990,00 per gg. 20 di I.T.P. al 50%; € 247,50 per. gg. 10 di I.T.P al 25%; € 1.030,69 per spese
mediche documentate) oltre la personalizzazione del danno da quantificarsi in misura non inferiore al
3 25%, ed oltre al danno da riduzione della capacità lavorativa specifica da casalinga, in misura non
inferiore al 20%, ovvero al pagamento di quelle, maggiori o minori, somme che saranno determinate in
corso di causa a seguito della espletanda C.T.U. medico-legale, il tutto oltre la rivalutazione monetaria
e gli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa del 13.2.22 si costituiva il deducendo l'infondatezza della domanda Controparte_1
attorea e chiedendone il rigetto o, in subordine, la riduzione di quanto dovuto per colpa concorrente dell'attrice. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio , richiamando il contratto CP_2
di servizio intercorrente tra le parti, avente ad oggetto la custodia e gestione dei servizi di manutenzione della rete viaria urbana , per essere da questa manlevato.
Con comparsa del 29.9.22 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio, atteso, peraltro, che il tratto di strada teatro dell'asserito sinistro non rientrava tra quelli demandati al proprio monitoraggio e controllo.
Doveva, quindi, ritenersi la sua estraneità rispetto al rapporto controverso e la conseguente infondatezza della domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti. CP_1
Quanto alla domanda attorea, deduceva l'infondatezza della stessa, chiedendone conseguentemente il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c..
Quindi, all'udienza del 23.4.25 la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
***
Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del – inerente in realtà al merito, CP_1
sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio- tesa a indicare in , unico soggetto CP_2
titolare dell'obbligo di custodia.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte –
4 condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo,
tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima
responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee
create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di
Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008,
n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011,
n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora , assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere CP_1
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S..,
il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del servizio CP_1
nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e la Controparte_1
Con e non fa venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che ne è Controparte_1
proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
5 Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva dei Controparte_1
danni subiti dalla . Pt_1
Va poi precisato che quest'ultima non ha alcuna azione diretta nei confronti di non CP_2
sussistendo alcun rapporto contrattuale tra l'attrice e le predette società né avendo le stesse alcun obbligo di garanzia diretta nei confronti dei cittadini;
ne consegue che sono inammissibili le domande formulate dalla nei confronti della terza chiamata con la memoria 183 cpc e con le note Pt_1
conclusive.
Passando al merito della domanda, va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare ,da un lato , che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c .
Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad
interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno,
può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con
conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del
danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
6 Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro sono state confermate dalle convergenti dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, della cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare.
Il teste , escusso all'udienza del 6.10.23 ha, infatti, riferito :, e confermo di aver Testimone_1
visto la caduta della stessa in quanto la attrice ed io attraversavamo la stessa strada via Pagano, ma in
direzione opposta, ed ho visto la sua caduta, H o visto che la sig.ra ha infila to un piede destro in una
buca , ed è caduta in avanti. P oi è arrivato il fratello ad aiutarla. La buca comunque non era visibile ,
c'era poca luce naturale e nessuna illuminazione pubblica. Il teste riconosce le foto mostrategli
La documentazione fotografica in atti consente poi di apprezzare le cattive condizioni del manto stradale.
Converge con le dichiarazioni del teste testi escusso, infine, anche quanto emergente dal verbale di Ps
dell'Ospedale Policlinico le cui note riportano: “ trauma caviglia cx dissesto nato stradale via Pagano”
(cfr cartella di PS in produzione parte attrice).
Nel caso di specie, risulta, dunque certamente, provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata nè delimitata. Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attrice che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
Circa tale ultimo aspetto (nesso causale tra evento e danno) nella relazione di CTU a firma del Dott.
pag. 6 si legge “Esiste nesso di causalità tra il sinistro in questione (caduta per Persona_1
dissesto del manto stradale) e le lesioni riportate (frattura del malleolo peroneale dx). Alla
documentazione agli atti e dall'anamnesi riferita, appaiono rispettati il criterio cronologico,
topografico e l'entità qualitativa e quantitativa dell'evento lesivo”.
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo
Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera
anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno,
rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con
7 immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).
Non è stato, infatti, provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, sussiste tuttavia come allegato dal convenuto, un concorso colposo dell'attore nel verificarsi del sinistro, quantificabile nel 30%.
A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di
pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di
pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile
di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto
più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere” o
diminuire come nel caso di specie “ il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento
dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Ora, nel caso di specie, è pacifico che la donna ha attraversato la strada in un tratto privo di strisce pedonali e quindi non riservato normalmente al passaggio dei pedoni;
tale condotta , sebbene non possa dirsi anomala e abnorme ( e quindi non è interruttiva del nesso eziologico) rileva certamente in termini di concorso di colpa del danneggiato
La prova della sussistenza di strisce pedonali si trae , inoltre , dalle stesse immagini tratte da google map del 2019 depositate da parte attrice ( cfr strisce ritratte vicino al lampione dell'illuminazione : tali
8 strisce per altro erano poste a distanza di curva 50 metri dal luogo della caduta , sicché era certamente esigibile per il pedone spostarsi sino al luogo delle strisce e ivi procedere all'attraversamento ).
Conseguentemente va riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice pari al pari a 30% .
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio,
supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno permanente del 6 % , oltre ITT per Pt_1
giorni 6 ed ITP per giorni 30 al 75%, per giorni 20 al 50% e per giorni 10 al 25%; il CTU ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate per € 406,59.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice – “ , “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed
omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a
qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte
le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di
evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione , si
deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del
danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di
esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non
patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno
morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione)
rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni
di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del
predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia
pervenuti.
9 Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata
ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata
rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo
l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di
una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano,
peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022)
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Dette
tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c.
(vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n.
14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano), con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di Euro ad € 4.715,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
10 Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (52 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
€ 10.704,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” ( 1.915,76) incrementato del 25% per danno morale - valore punto complessivo pari a € 2.394,70 - da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente (0,745) corrispondente all'età della persona danneggiata (52 anni).
Quanto alla componente morale deve valorizzarsi l'iter clinico della donna, che ha subito un intervento chirurgico, cui sono residuate due viti, e si è sottoposta a due cicli di fisioterapia;
ed ancora la sede della frattura va presumere che la stessa abbia dovuto sopportare anche un considerevole dolore fisico .
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 15.419 in valori attuali.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche, per un importo pari ad euro € 1.030,69 per un totale di Euro 16.449,69.
La somma così ottenuta va ridotta del 30% per effetto del riconosciuto concorso di colpa della danneggiata pervenendosi alla somma di euro 11.514,79
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995).
11 Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€€ 9.692,58 ) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo ( tenuto conto della non rilevante durata della IT) , si perviene all'importo di euro di Euro
€ 12.546,19 ( di cui € 2.853,61 per rivalutazione + Interessi)
Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per riduzione della capacità
lavorativa specifica non avendo l'attrice affatto dimostrato che ella, prima del sinistro, si occupava delle attività domestiche e del coordinamento della vita familiare.
*****
La domanda di manleva proposte dal nei confronti di è fondata e va accolta CP_1 CP_2
Occorre evidenziare, infatti, che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della degli obblighi assunti Controparte_1
Con ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio (sezione “altri servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare “il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di
Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede
stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica
12 incolumità”, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (Allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Con Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la programmazione degli interventi estesi e al servizio di pronto intervento per i dissesti CP_1
particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito, altresì, che il non ha fornito CP_1
prova che il tratto di strada luogo del sinistro rientrasse tra quelli oggetto di monitoraggio.
Con Ora, in proposito a ciò, deve osservarsi che la in base al contratto di servizio dell'11.07.2020, è
obbligata, per un verso, ad una attività di monitoraggio su tutto il territorio comunale (vedi, in
riferimento a ciò, la scheda del contratto di servizio dedicata al “servizio di monitoraggio della rete
stradale”, sezione denominata “ambito territoriale”, in cui si precisa che l'ambito territoriale è
costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci del aperte/i al pubblico Controparte_1
transito di veicoli e pedoni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale. L'ambito territoriale viene
aggiornato dalla con i dati forniti dall'Amministrazione comunale relativi agli Uffici CP_2
Toponomastica, Patrimonio e Mobilità Urbana”) e, per altro verso, ad una attività di pronto intervento
sempre su tutto il territorio comunale (vedi scheda del contratto di servizio dedicata al “Servizio di
Pronto intervento per il ripristino di inefficienze circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione delle
superfici viarie e pedonali” sezione denominata “ambito territoriale” in cui in si precisa che l'ambito
territoriale è costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci di proprietà del Controparte_1
o comunque aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni“).
Il servizio di monitoraggio è propedeutico alla successiva segnalazione al di dei CP_1 CP_1
degradi rilevati al fine di permettere la programmazione annuale degli interventi “estesi” in funzione
dei gradi di ammaloramento accertati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità (interventi
“estesi” che restano espressamente a cura dell'amministrazione comunale) e, per altro verso, ad una
attività di intervento “in emergenza” per i dissesti classificati di gravità 3, volta alla riparazione o,
quantomeno, al transennamento del degrado stesso.
13 Come si legge nell'allegato 1 del contratto di servizio (vedi capo dedicato al “servizio di monitoraggio
della rete stradale”, sezione denominata “oggetto del servizio”, nonché capo dedicato al “servizio di
emergenza per il ripristino di inefficienze puntuali e/o di modesta entità su qualsiasi tipo di
pavimentazione delle superfici viarie e pedonali”, con particolare riferimento alle sezioni “oggetto del
servizio”, “modalità di erogazione del servizio” e “organizzazione del servizio”), infatti, in caso di
pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società deve intervenire mediante il
servizio di emergenza – pronto intervento, per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e
circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede); ciò su segnalazione
proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio.
Con Ora, a fronte di ciò, la non ha fornito prova, né di avere espletato il servizio di monitoraggio con la
trasmissione del relativo report o della relazione annuale al Comune per la programmazione di un
intervento esteso, né di essere intervenuta in emergenza a seguito del proprio monitoraggio, ove avesse
valutato il degrado di gravità 3. ( Tribunale di Palermo – sezione terza civile – dott.ssa Notaro sentenza n 6083/24 del 12.12.24)
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie le caratteristiche del dissesto - profondo e ubicato nel centro di una carreggiata – in zono poca illuminata ( cfr testimone escusso), fanno ritenere la sussistenza di un obbligo di pronti intervento, pacificatemene non svolto
Con Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attrice per capitale, interessi e spese. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto va CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva,
di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
14 Con Per quanto attiene alle spese di lite tra il e la anche queste seguono la soccombenza e CP_1
vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG
147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività in concreto svolta
PQM
Il tribunale di Palermo – sezione terza civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 12.546,19, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia Parte_1
fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite dalla stessa sostenute che liquida in € 545,00 (€ 518,00 c.u. + € Parte_1
27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 5.077,00 0 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente le spese di ctu per intero a carico del convenuto;
CP_1
Con 4) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la condanna Controparte_1
Con la a tenere indenne il di quanto sarà tenuto a pagare in favore dell'attrice per Controparte_1
capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza;
Con 5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che CP_1
liquida in liquida in € 545,00 (€ 518,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 5.077,00 0 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge,
Palermo il 23.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
15
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16376/2021
Il Giudice lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa. Il Giudice Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
il Tribunale ,in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16376/2Q del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, nata a [...], il [...] (cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Emanuele Greco E dell'Avv. Debora Zaccaria che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione
Attrice contro
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1 carica in Piazza Marina n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina
Grasso giusta procura alle liti in atti;
Convenuto
e
(cf/ p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_2 P.IVA_2
, piazzetta Benedetto Cairoli, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa CP_1 dall'avv. Geltrude Bonura del Foro di Gela(cod.Fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Gela C.so Vittorio Emanuele 161
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di 48.905,69 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In particolare, parte attrice deduceva, che:
- in data 30 settembre 2020 alle ore 19:45 circa, a , mentre stava attraversando la via Pagano , CP_1
all'altezza del civico n 22 , era inciampata su una buca, non segnalata, cadendo al suolo e subendo lesioni;
- trasportata a mezzo 118 all'ospedale Policlinico di , le veniva diagnosticato una frattura CP_1
scomposta del malleolo peronale dx , subendo , in data 03.10.2020, un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti (cfr. cartella clinica nr. 16150/2020 Ospedali Riuniti “Villa Sofia-
Cervello” );
- ella, in conseguenza del sinistro, aveva riportato “esiti di frattura dell'epifisi distale del perone destro,
trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi (placca e viti)”, con danno biologico pari al 15%,
con gg. 40 di I.T.T., gg. 30 di I.T.P. al 75%, gg. 20 di I.T.P. al 50% ed ulteriori gg. 10 di I.T.P. al 25%,
come da CTP che allegava.
Sulla base di tali premesse, adducendo la responsabilità del convenuto, proprietario e custode CP_1
della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali nonché di quello patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, rispetto alla sua attività di casalinga,
concludendo “- Ritenere e dichiarare la responsabilità del , in persona del Sindaco Controparte_1
pro-tempore, per il sinistro accaduto alla SI.ra , il 30.09.2020, per le motivazioni Parte_1
dedotte in narrativa. - Conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
pro-tempore, al pagamento, in favore della SI.ra , della complessiva somma di € Parte_1
48.905,69 per i danni fisici patiti nell'occorso come distinti in narrativa (€ 40.450,00 a titolo di danno
biologico nella misura del 15%; € 3.960,00 per gg. 40 di I.T.T.; € 2.227,50 per gg. 30 di I.T.P. al 75%;
€ 990,00 per gg. 20 di I.T.P. al 50%; € 247,50 per. gg. 10 di I.T.P al 25%; € 1.030,69 per spese
mediche documentate) oltre la personalizzazione del danno da quantificarsi in misura non inferiore al
3 25%, ed oltre al danno da riduzione della capacità lavorativa specifica da casalinga, in misura non
inferiore al 20%, ovvero al pagamento di quelle, maggiori o minori, somme che saranno determinate in
corso di causa a seguito della espletanda C.T.U. medico-legale, il tutto oltre la rivalutazione monetaria
e gli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa del 13.2.22 si costituiva il deducendo l'infondatezza della domanda Controparte_1
attorea e chiedendone il rigetto o, in subordine, la riduzione di quanto dovuto per colpa concorrente dell'attrice. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio , richiamando il contratto CP_2
di servizio intercorrente tra le parti, avente ad oggetto la custodia e gestione dei servizi di manutenzione della rete viaria urbana , per essere da questa manlevato.
Con comparsa del 29.9.22 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio, atteso, peraltro, che il tratto di strada teatro dell'asserito sinistro non rientrava tra quelli demandati al proprio monitoraggio e controllo.
Doveva, quindi, ritenersi la sua estraneità rispetto al rapporto controverso e la conseguente infondatezza della domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti. CP_1
Quanto alla domanda attorea, deduceva l'infondatezza della stessa, chiedendone conseguentemente il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c..
Quindi, all'udienza del 23.4.25 la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
***
Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del – inerente in realtà al merito, CP_1
sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio- tesa a indicare in , unico soggetto CP_2
titolare dell'obbligo di custodia.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte –
4 condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo,
tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima
responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee
create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di
Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008,
n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011,
n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora , assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere CP_1
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S..,
il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del servizio CP_1
nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e la Controparte_1
Con e non fa venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che ne è Controparte_1
proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
5 Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva dei Controparte_1
danni subiti dalla . Pt_1
Va poi precisato che quest'ultima non ha alcuna azione diretta nei confronti di non CP_2
sussistendo alcun rapporto contrattuale tra l'attrice e le predette società né avendo le stesse alcun obbligo di garanzia diretta nei confronti dei cittadini;
ne consegue che sono inammissibili le domande formulate dalla nei confronti della terza chiamata con la memoria 183 cpc e con le note Pt_1
conclusive.
Passando al merito della domanda, va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare ,da un lato , che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c .
Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad
interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno,
può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con
conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del
danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
6 Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro sono state confermate dalle convergenti dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, della cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare.
Il teste , escusso all'udienza del 6.10.23 ha, infatti, riferito :, e confermo di aver Testimone_1
visto la caduta della stessa in quanto la attrice ed io attraversavamo la stessa strada via Pagano, ma in
direzione opposta, ed ho visto la sua caduta, H o visto che la sig.ra ha infila to un piede destro in una
buca , ed è caduta in avanti. P oi è arrivato il fratello ad aiutarla. La buca comunque non era visibile ,
c'era poca luce naturale e nessuna illuminazione pubblica. Il teste riconosce le foto mostrategli
La documentazione fotografica in atti consente poi di apprezzare le cattive condizioni del manto stradale.
Converge con le dichiarazioni del teste testi escusso, infine, anche quanto emergente dal verbale di Ps
dell'Ospedale Policlinico le cui note riportano: “ trauma caviglia cx dissesto nato stradale via Pagano”
(cfr cartella di PS in produzione parte attrice).
Nel caso di specie, risulta, dunque certamente, provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata nè delimitata. Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attrice che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
Circa tale ultimo aspetto (nesso causale tra evento e danno) nella relazione di CTU a firma del Dott.
pag. 6 si legge “Esiste nesso di causalità tra il sinistro in questione (caduta per Persona_1
dissesto del manto stradale) e le lesioni riportate (frattura del malleolo peroneale dx). Alla
documentazione agli atti e dall'anamnesi riferita, appaiono rispettati il criterio cronologico,
topografico e l'entità qualitativa e quantitativa dell'evento lesivo”.
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo
Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera
anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno,
rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con
7 immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).
Non è stato, infatti, provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, sussiste tuttavia come allegato dal convenuto, un concorso colposo dell'attore nel verificarsi del sinistro, quantificabile nel 30%.
A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di
pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di
pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile
di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto
più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere” o
diminuire come nel caso di specie “ il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento
dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Ora, nel caso di specie, è pacifico che la donna ha attraversato la strada in un tratto privo di strisce pedonali e quindi non riservato normalmente al passaggio dei pedoni;
tale condotta , sebbene non possa dirsi anomala e abnorme ( e quindi non è interruttiva del nesso eziologico) rileva certamente in termini di concorso di colpa del danneggiato
La prova della sussistenza di strisce pedonali si trae , inoltre , dalle stesse immagini tratte da google map del 2019 depositate da parte attrice ( cfr strisce ritratte vicino al lampione dell'illuminazione : tali
8 strisce per altro erano poste a distanza di curva 50 metri dal luogo della caduta , sicché era certamente esigibile per il pedone spostarsi sino al luogo delle strisce e ivi procedere all'attraversamento ).
Conseguentemente va riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice pari al pari a 30% .
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio,
supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno permanente del 6 % , oltre ITT per Pt_1
giorni 6 ed ITP per giorni 30 al 75%, per giorni 20 al 50% e per giorni 10 al 25%; il CTU ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate per € 406,59.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice – “ , “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed
omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a
qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte
le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di
evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione , si
deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del
danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di
esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non
patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno
morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione)
rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni
di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del
predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia
pervenuti.
9 Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata
ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata
rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo
l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di
una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano,
peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022)
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Dette
tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c.
(vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n.
14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano), con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di Euro ad € 4.715,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
10 Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (52 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
€ 10.704,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” ( 1.915,76) incrementato del 25% per danno morale - valore punto complessivo pari a € 2.394,70 - da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente (0,745) corrispondente all'età della persona danneggiata (52 anni).
Quanto alla componente morale deve valorizzarsi l'iter clinico della donna, che ha subito un intervento chirurgico, cui sono residuate due viti, e si è sottoposta a due cicli di fisioterapia;
ed ancora la sede della frattura va presumere che la stessa abbia dovuto sopportare anche un considerevole dolore fisico .
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 15.419 in valori attuali.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche, per un importo pari ad euro € 1.030,69 per un totale di Euro 16.449,69.
La somma così ottenuta va ridotta del 30% per effetto del riconosciuto concorso di colpa della danneggiata pervenendosi alla somma di euro 11.514,79
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995).
11 Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€€ 9.692,58 ) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo ( tenuto conto della non rilevante durata della IT) , si perviene all'importo di euro di Euro
€ 12.546,19 ( di cui € 2.853,61 per rivalutazione + Interessi)
Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per riduzione della capacità
lavorativa specifica non avendo l'attrice affatto dimostrato che ella, prima del sinistro, si occupava delle attività domestiche e del coordinamento della vita familiare.
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La domanda di manleva proposte dal nei confronti di è fondata e va accolta CP_1 CP_2
Occorre evidenziare, infatti, che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della degli obblighi assunti Controparte_1
Con ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio (sezione “altri servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare “il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di
Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede
stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica
12 incolumità”, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (Allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Con Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la programmazione degli interventi estesi e al servizio di pronto intervento per i dissesti CP_1
particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito, altresì, che il non ha fornito CP_1
prova che il tratto di strada luogo del sinistro rientrasse tra quelli oggetto di monitoraggio.
Con Ora, in proposito a ciò, deve osservarsi che la in base al contratto di servizio dell'11.07.2020, è
obbligata, per un verso, ad una attività di monitoraggio su tutto il territorio comunale (vedi, in
riferimento a ciò, la scheda del contratto di servizio dedicata al “servizio di monitoraggio della rete
stradale”, sezione denominata “ambito territoriale”, in cui si precisa che l'ambito territoriale è
costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci del aperte/i al pubblico Controparte_1
transito di veicoli e pedoni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale. L'ambito territoriale viene
aggiornato dalla con i dati forniti dall'Amministrazione comunale relativi agli Uffici CP_2
Toponomastica, Patrimonio e Mobilità Urbana”) e, per altro verso, ad una attività di pronto intervento
sempre su tutto il territorio comunale (vedi scheda del contratto di servizio dedicata al “Servizio di
Pronto intervento per il ripristino di inefficienze circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione delle
superfici viarie e pedonali” sezione denominata “ambito territoriale” in cui in si precisa che l'ambito
territoriale è costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci di proprietà del Controparte_1
o comunque aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni“).
Il servizio di monitoraggio è propedeutico alla successiva segnalazione al di dei CP_1 CP_1
degradi rilevati al fine di permettere la programmazione annuale degli interventi “estesi” in funzione
dei gradi di ammaloramento accertati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità (interventi
“estesi” che restano espressamente a cura dell'amministrazione comunale) e, per altro verso, ad una
attività di intervento “in emergenza” per i dissesti classificati di gravità 3, volta alla riparazione o,
quantomeno, al transennamento del degrado stesso.
13 Come si legge nell'allegato 1 del contratto di servizio (vedi capo dedicato al “servizio di monitoraggio
della rete stradale”, sezione denominata “oggetto del servizio”, nonché capo dedicato al “servizio di
emergenza per il ripristino di inefficienze puntuali e/o di modesta entità su qualsiasi tipo di
pavimentazione delle superfici viarie e pedonali”, con particolare riferimento alle sezioni “oggetto del
servizio”, “modalità di erogazione del servizio” e “organizzazione del servizio”), infatti, in caso di
pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società deve intervenire mediante il
servizio di emergenza – pronto intervento, per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e
circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede); ciò su segnalazione
proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio.
Con Ora, a fronte di ciò, la non ha fornito prova, né di avere espletato il servizio di monitoraggio con la
trasmissione del relativo report o della relazione annuale al Comune per la programmazione di un
intervento esteso, né di essere intervenuta in emergenza a seguito del proprio monitoraggio, ove avesse
valutato il degrado di gravità 3. ( Tribunale di Palermo – sezione terza civile – dott.ssa Notaro sentenza n 6083/24 del 12.12.24)
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie le caratteristiche del dissesto - profondo e ubicato nel centro di una carreggiata – in zono poca illuminata ( cfr testimone escusso), fanno ritenere la sussistenza di un obbligo di pronti intervento, pacificatemene non svolto
Con Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attrice per capitale, interessi e spese. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto va CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva,
di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
14 Con Per quanto attiene alle spese di lite tra il e la anche queste seguono la soccombenza e CP_1
vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG
147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività in concreto svolta
PQM
Il tribunale di Palermo – sezione terza civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 12.546,19, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia Parte_1
fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite dalla stessa sostenute che liquida in € 545,00 (€ 518,00 c.u. + € Parte_1
27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 5.077,00 0 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente le spese di ctu per intero a carico del convenuto;
CP_1
Con 4) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la condanna Controparte_1
Con la a tenere indenne il di quanto sarà tenuto a pagare in favore dell'attrice per Controparte_1
capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza;
Con 5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che CP_1
liquida in liquida in € 545,00 (€ 518,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 5.077,00 0 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge,
Palermo il 23.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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