Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N° 882/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'11 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 882/23 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...]ò (ME) il 20/07/1955 e residente in Parte_1
Pace del Mela (ME) via Calderone 41, c.f. elettIVmente domi- C.F._1 ciliato in Pace del Mela (ME) via Libertà 63, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Cernuto, c.f. , fax 090.9384538, pec che C.F._2 Email_1 lo rappresenta e difende -Appellante
CONTRO
P. IV , in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Contrada Girotta, Barcellona P.G (ME), elettIVmente domiciliata in
Barcellona Pozzo di Gotto –ME- Via Umberto I 51 presso lo studio dell'avv.
Antonino Presti, C.F. , pec - da cui C.F._3 Email_2
è rappresentata e difesa–Appellata
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 397 pubblicata in data 14 giugno 2023
CONCLUSIONI
Runcio: A) dichiarare che è stato assunto alle dipendenze della Parte_1 ditta UM Srl con sede legale in Barcellona P.G. (ME) C/da Girotta e presso lo stabilimento locato nella medesima sede, dove svolge attività di produzione di derIVti dagli agrumi, in quattro periodi: dal 24/05/2010 al 24/09/2010 con contratto a tempo determinato e tempo pieno;
Dal 25/10/2010 al 25/02/2011 con contratto a tempo determinato e pieno;
Dal 22/03/2011 al 30/09/2011 con contratto a tempo indeterminato e pieno, Dal 14/11/2012 al 23/04/2015 con contratto a tempo indeterminato e pieno, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla macchina produzione-conduttore di impianti, Livello 4 C.C.N.L. Alimentari Industria, occupandosi degli impianti di concentrazione, centrifugazione e pastorizzazione del prodotto lavorato, oltre che delle caldaie e dello scarico della produzione, e rispettando, durante tutti i suddetti periodi lavorativi, il seguente orario di lavoro:
dal lunedì al sabato in tre turni avvicendati: dalle ore 07:00 alle ore 17:00, dalle ore
13:00 alle ore 22:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00; oltre, in media una settimana al mese, lavoro di domenica;
B) dichiarare che svolgeva dunque regolarmente non meno di 9 ore giornaliere su 6 giorni lavorativi, corrispondenti a 54 ore settimanali e, almeno 2 giorni alla settimana, anche 16 ore consecutive di lavoro, anche durante le festività, senza pausa pranzo/cena; C) in subordine dichiarare che ha lavorato secondo i periodi ed il livello sopra indicati, dal lunedì al venerdì per 9 ore giornaliere in tre turni avvicendati dalle ore 07:00 alle ore 17:00, dalle ore 13:00 alle ore 22:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00 ed il sabato dalle ore 07:00 alle ore
17:00 oltre a 9 ore per una domenica al mese nel periodo tra gennaio e maggio di ogni anno e 14 ore in due giorni al mese nel periodo compreso tra gennaio e maggio di ogni anno, o in quella diversa misura che si riterrà di giustizia e comunque superiore all'orario ordinario contrattualmente previsto;
D) dichiarare che
[...]
per l'attività lavoratIV svolta ha percepito le somme risultanti dalle buste Parte_1 paga prodotte, mai coincidenti con le effettive ore di lavoro svolte, e non ha ricevuto le differenze relative al lavoro festivo, 13/esima e 14/esima mensilità, insieme alle altre voci retributive ed indennitarie, oltre alle differenze sul trattamento di fine rapporto, anch'esso da calcolarsi sulla base del lavoro straordinario svolto con regolarità, e come specificate nei conteggi analitici prodotti, avendo ricevuto solo la somma di circa € 200,00 mensili ulteriori rispetto a quanto riportato nei prospetti paga quale superminimo individuale e premio obiettivi e/o comunque quale corrispettivo per il lavoro straordinario;
E) condannare UM al pagamento in favore del ricorrente di 89.908,50, come da prospetto allegato, o quella somma minore o maggiore che verrà quantificata in corso di giudizio a mezzo di consulenza della quale si chiede l'ammissione, oltre interessi e rIVlutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
F) in subordine condannare UM al pagamento in favore del ricorrente, delle somme come già accertate nella CTU disposta nel giudizio di primo grado;
G) condannare la resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente, discendenti dal colpevole mancato versamento dei relativi contributi e sulle somme accertate;
H) in via istruttoria, oltre alla CP_2 CP_3 chiesta CTU, se utile, disporre l'audizione degli ulteriori testi indicati già indicati in ricorso al punto E) del ricorso di primo grado ( , Controparte_4 [...]
, ) e sulle circostanze articolate: 1) “Vero o no” che CP_5 Controparte_6 il sig. ha prestato attività lavoratIV, alle dipendenze della ditta Parte_1
MI SR già , con sede Controparte_7 legale in Barcellona P.G. C/da Girotta e presso lo stesso stabilimento, dal 24/05/2010 al 24/09/2010 con contratto a tempo determinato e tempo pieno;
Dal
25/10/2010 al 25/02/2011 con contratto a tempo determinato e pieno;
Dal
22/03/2011 al 30/09/2011 con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno, Dal
14/11/2012 al 23/04/2015 con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno con qualifica di operaio e mansioni di Addetto alla macchina Produzione e Conduttore di impianti. Liv. 4 CCNL di categoria, osservando durante tutto il periodo lavorativo, il seguente orario di lavoro: Dal Lunedì al Sabato in tre turni avvicendati: Dalle ore 07:00 alle ore 17:00, dalle ore 13:00 alle ore 22:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, e svolgendo in media una volta al mese anche lavoro nella giornata di domenica;
2) Vero o no che il sig. effettuava, almeno Parte_1
2 giorni alla settimana, anche 16 ore consecutive di lavoro, perchè il Datore di lavoro pretendeva che il lavoratore si congedasse dal lavoro solo alla fine del ciclo produttivo, che poteva richiedere molte ore in più rispetto al normale orario? 3)
Vero o no che il ricorrente per l'attività lavoratIV svolta ha percepito solo le somme risultanti dalle buste paga prodotte? 4) Vero o no che al venIV corrisposta Pt_1 N° 882/23 r.g.l.
una somma ulteriore pari a circa € 200 mensili quale superminimo individuale e premio obiettivo atteso che per la sua pregressa esperienza aveva maturato una specializzazione superiore rispetto al suo inquadramento e che svolgeva le mansioni di Responsabile della produzione? I) vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
Confermare la sentenza appellata con rigetto dell'appello e Controparte_1 adozione di qualsiasi altra statuizione di legge anche in mancanza di specifica domanda/conclusione. Vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori, da distrarre in favore del procuratore che rende le dichiarazione di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., narrava Parte_1 di avere lavorato a tempo pieno e determinato alle dipendenze di Controparte_1
(già , che di seguito sarà indicata come Controparte_7 Con
, dal 24 maggio al 24 settembre 2010, dal 25 ottobre 2010 al 25 febbraio 2011
e dal 22 marzo al 30 settembre 2011, per poi essere assunto a tempo pieno e indeterminato dal 14 novembre 2012, il rapporto definitIVmente terminando il 23 aprile 2015. Assunto con qualifica di operaio addetto alla macchina produzione – conduttore di impianti (liv. 4 CCNL alimentari industria), deduceva di avere Pt_1 osservato orario ampiamente superiore a quello contrattuale, lavorando anche nei giorni festivi, anche se il maggior impegno non risultava dalle buste paga.
evidenziava inoltre di avere svolto mansioni di responsabile degli im- Pt_1 Con pianti, superiori a quelle per le quali era stato assunto, tant'è che gli riconosceva un superminimo individuale di 200,00 euro mensili fuori busta.
Aggiungeva di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa consistente nel mancato pagamento di quanto dovutogli in ragione dell'orario e delle mansioni.
Chiedeva dunque la condanna della controparte al pagamento delle differenze per straordinario e festivo, anche ai fini del ricacolo del trattamento di fine rapporto, con riconoscimento delle ulteriori differenze dovute al miglior inquadramento, previa detrazione del fuori busta, per un importo complessivo di 89.908,50 euro.
Allegava i relativi conteggi, precisando di avere già ottenuto decreto ingiuntivo per il trattamento di fine rapporto, ma per il solo importo risultante dal modello CUD. Con Chiedeva inoltre la condanna di al versamento della maggiore contribuzione previdenziale. Con Resistendo che eccepIV la prescrizione quinquennale e contestava nel merito, eccependo fra l'altro l'incompatibilità di alcuni testimoni dei quali Pt_1 aveva chiesto l'audizione, all'udienza del 24 aprile 2018 il tribunale formulava pro- posta transattIV per 30.000,00 euro oltre 1.500,00 per spese legali. aderIV Pt_1 all'udienza successIV del 7 gennaio 2019, fissata per dar modo alle parti di esami- Con narla. dopo avere chiesto ulteriori rinvii per consentire agli organi societari competenti di vagliarla, non ha mai formulato risposta positIV. N° 882/23 r.g.l.
All'udienza del 3 dicembre 2021 venIV espletato l'interrogatorio formale del le- gale rappresentante della convenuta, a quella del 15 marzo 2022 venIVno sentiti i testimoni e , a quella del 21 giugno 2022 Testimone_1 Testimone_2 [...]
e . Tes_3 Testimone_4
Con ordinanza del 6 dicembre 2022 il tribunale disponeva consulenza contabile,
In esito al deposito, con sentenza n° 397 pubblicata in data 14 giugno 2023 il giu- dice di primo grado ha tuttavia rigettato le domande ponendo a carico del ricorrente le spese di consulenza e compensando le altre spese di lite.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023. Pt_1 Con Nella resistenza di depositate note di trattazione scritta entro l'11 marzo 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, riguardo alle assunte omissioni previdenziali, il aveva Pt_1 Con CP_ in primo grado chiesto la condanna di "al versamento dei relativi contributi ed , e che la domanda è stata rigettata nel merito in ragione del rigetto di quella CP_3 retributIV, senza che venisse instaurato il contraddittorio nei confronti dell'istituto previdenziale. Con In questa sede il chiede invece la condanna di al "risarcimento dei Pt_1 danni… discendenti dal colpevole mancato versamento dei… contributi". Si tratta di domanda diversa e nuova che non può essere pertanto valutata nel merito. Inoltre, CP_ visto che il non insiste nella domanda originaria nella quale l sarebbe Pt_1 stato litisconsorte necessario, non v'è luogo a disporre l'annullamento con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
1- Il tribunale ha escluso che il abbia fornito la prova del maggior orario Pt_1 osservato rispetto a quello contrattualmente previsto e del lavoro prestato di dome- nica e nei giorni destinati alle ferie, ritenendo che quanto riferito dai testimoni
[...] Tes_ e autori di "analogo contenzioso" nei confronti dell'impresa, avrebbe Tes_3 dovuto trovare riscontri in altri elementi emergenti dall'istruzione, e ciò non è acca- duto perché né né hanno dato notizie precise. Tes_2 Tes_4
Il Giudice a quo ha poi ritenuto non compresa nel thema decidendum la questione della sufficienza della retribuzione rispetto all'orario ordinario contrattuale, rile- vando che "la domanda di condanna è stata formulata sul presupposto del ricono- scimento del maggior orario di lavoro svolto, come dimostra l'avverbio conseguen- temente utilizzato al n. 3 delle conclusioni".
ha dedotto nella narratIV del ricorso art. 414 c.p.c. di avere osservato Parte_2 turni avvicendati dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 o dalle 13 alle 22 o dalle 22 alle 7, per un totale di 54 ore ordinarie oltre a numerose occasioni in cui sforava, effettuando, almeno due giorni la settimana, anche sedici ore consecutive per la N° 882/23 r.g.l.
necessità di attendere che il ciclo produttivo iniziato fosse portato a termine. Egli ha anche precisato di non avere mai goduto della pausa pranzo, consumando il pasto sul luogo di lavoro per garantire il ciclo produttivo. Ha aggiunto di avere lavorato mediamente una domenica al mese e di non avere goduto di festività.
Tale allegazione viene tuttavia contraddetta al punto 2 (pag. 2) dello stesso ri- corso, in cui egli indicava specificamente “gli orari di lavoro rispettati” con rimando all'allegato 5, costituito da un prospetto giorno per giorno nell'intero arco dei rap- porti (dal 20 marzo 2011 alla chiusura del rapporto fino a pag. 37, per i periodi anteriori a partire da pag. 38). Nel prospetto si individua, per tutti i rapporti a tempo determinato e per quello a tempo indeterminato (fino a gennaio 2014), un turno costante di undici ore giornaliere dalle 7 alle 18 dal lunedì al sabato con alcune domeniche e "ferie" conteggiate invece a otto ore.
Da febbraio 2014 a febbraio 2015 il prospetto indica lo stesso orario giornaliero, ma con lavoro anche tutte le domeniche (sempre oltre a giorni di "ferie" conteggiate a 8 ore), tranne tranne mercoledì 22 ottobre 2014 (sette ore dalle 7 alle 14). Solo da marzo 2015 alla fine del rapporto vengono invece indicati turni variabili, che però variano fra le sette e le undici ore senza una cadenza precisa, con prestazioni not- turne ma senza lavoro domenicale.
L'allegazione era dunque in radice contraddittoria (anche senza considerare quanto infra sulla deposizione del quale teste nella causa intentata dal Pt_1
testimone reciproco). Tes_3
Il ha anche allegato le proprie mansioni ma non al fine di invocare un Pt_1 inquadramento superiore, ma solo per evidenziare che egli di fatto era responsabile degli impianti di concentrazione, centrifugazione e pastorizzazione del prodotto la- vorato, delle caldaie e della produzione, perché provenIV da esperienze analoghe alle dipendenze di imprese concorrenti, e che a questo si deve l'erogazione da parte Con di di un superminimo mensile fuori busta di 200,00 euro.
ha resistito eccependo la prescrizione quinquennale (rispetto alla quale CP_9
ha allegato atti interruttivi dell'11 aprile e 15 settembre 2015) e, nel merito, Pt_1 ha sostenuto di avere pagato tutto quanto attestato dalle buste paga. È facile consta- tare come tale difesa sia irrilevante dato che non solo non ha mai negato di Pt_1 avere ricevuto quanto in busta paga, ma ha addirittura ammesso di avere ricevuto di più. Con Più centratamente, ha negato che svolgesse lavoro straordinario e che Pt_1 le sue mansioni fossero di particolare pregio. DivenIV pertanto decisIV l'istru- Con zione, rispetto alla quale ha fin dall'inizio contestato che potessero essere am- messi i testimoni indicati dalla controparte perchè avevano in corso cause analoghe Con contro o avrebbero potuto promuoverle o aderirvi, paventando una sorta di ac- cordo informale dei propri ex dipendenti teso a rendere reciproche testimonianze N° 882/23 r.g.l.
favorevoli per supportare pretese infondate.
Il tribunale non ha riconosciuto l'interesse "personale, concreto e attuale" rilevante ai sensi del codice di rito che la convenuta aveva eccepito, e ha ammesso l'audizione di e due dei colleghi indicati dal , spostando tuttavia il pro- Tes_1 Tes_3 Pt_1 blema al merito. Con la sentenza impugnata, il tribunale ha infatti valutato le loro dichiarazioni come "assolutamente inattendibili, in assenza di altri riscontri" pro- prio "in ragione dell'analogo contenzioso dagli stessi instaurato nei confronti del medesimo datore di lavoro che, inevitabilmente, rivela un coinvolgimento nella res controversa e nei relativi esiti”. Il tribunale ha poi rilevato che gli altri due testi,
e , non avevano offerto alcun elemento di ri- Testimone_2 Testimone_4 scontro. Il relativo punto di motIVzione (pag. 4 della sentenza impugnata) è mani- festamente incompleto nella parte in cui esamina la deposizione , perché Tes_4 la frase termina con “ma si è limitata a riferire” senza alcun complemento oggetto, ma il concetto espresso dal tribunale è comunque chiaro.
Il Giudice a quo, richiamando la consolidata giurisprudenza in tema di onere della prova sul lavoro straordinario, che deve essere completa e non consente integrazioni in via equitatIV, ha dunque escluso che questo fosse stato assolto in esito all'istru- zione.
Nulla il tribunale ha detto riguardo le differenze per mansioni superiori, ritenendo che il non avesse formulato alcuna pretesa se non quelle derIVnti dal mag- Pt_1 giore impegno orario dedotto.
2.1- Con il primo motivo di appello il censura la valutazione dell'esito Pt_1 della prova per testi.
Quanto all'orario, premesso di avere dedotto straordinario continuativo e che per- tanto bastava dimostrare i turni indicati in ricorso, segnala che: Pt_1
- li ha confermati integralmente essendone a conoscenza diretta in quanto Tes_1 erano i propri stessi turni, compreso il lavoro domenicale e l'ulteriore impegno fuori turno per non meno di due ore e due giorni la settimana per consentire la conclu- sione della lavorazione del prodotto e per la pulitura dei macchinari;
Con
- lo stesso legale rappresentante di ha ammesso quantomeno un turno normale di dieci ore dalle 7 alle 17 o nove ore dalle 14 alle 22 o dalle 22 alle 7, e persino, implicitamente, il lavoro nella mattina del sabato, avendo escluso solo quello po- meridiano;
- responsabile della produzione, ha asseverato l'orario indicato in ricorso, Tes_3 comprese le ore ulteriori rispetto a quelle previste e che da dicembre a giugno "per
2/3 volte al mese" svolgeva due turni consecutivi come addetto alla gestione Pt_1 degli impianti e alla produzione;
- ha detto che il lavoro si svolgeva normalmente da lunedì a sabato, Tes_4 specie durante il periodo di massima attività (campagna agrumaria), e che alcune N° 882/23 r.g.l.
lavorazioni si potevano protrarre oltre le 22.
Quanto alle mansioni, l'appellante fa presente che:
- ha confermato la di lui pregressa esperienza e professionalità per la quale Tes_1 era stato incaricato come responsabile del reparto;
- ha definito l'attore "conduttore degli impianti" e addetto alla lavorazione Tes_3 Con del prodotto finito, e ha detto di essere a conoscenza che gli riconosceva il fuori busta sia per il maggior lavoro sia "quale riconoscimento per la specializzazione lavoratIV".
Nell'insieme, il sostiene che l'insieme delle deposizioni, compresi i riscon- Pt_1 tri sulla sua particolare esperienza professionale che ne giustificava l'impiego oltre orario, siano sufficienti ad una riforma della sentenza impugnata.
, nell'aderire convintamente alle conclusioni del tribunale, evidenzia nuo- CP_9 vamente in questa sede l'inattendibilità dei testimoni e evidenziando Tes_1 Tes_3 anche che è stato testimone per quest'ultimo in causa analoga. Rappresenta Pt_1 inoltre l'incongruenza fra le deposizioni e in particolare:
- , deponendo nella causa diceva di lavorare normalmente nel po- Pt_1 Tes_3 meriggio e più di rado la mattina, lavorando di notte saltuariamente e solo nei pe- riodi di massima produzione fra novembre ed aprile-maggio, e il fatto che l'appel- lante in quella sede abbia posto l'accento sulla prevalenza del lavoro pomeridiano Con sarebbe, ad avviso di , funzionale a rendere più attendibile la propria conferma dell'orario lavorativo allegato dal nella propria causa;
Tes_3
- ha detto che non lavorava mai dalle 17 alle 7 del mattino (salvo Tes_1 Tes_3 Con problemi estemporanei) e quindi, conclude , non poteva dire alcunché su quel che faceva dopo le 17; Pt_1
- sempre aveva affermato che l'appellante faceva il turno di notte tutto Tes_1
l'anno tranne luglio e agosto, invece che solo da novembre alla primavera come lo stesso aveva detto di sé quale teste di Pt_1 Tes_3
- ha approfittato della propria deposizione nella causa per dichia- Tes_3 Pt_1 Con rare di lavorare fino alle 19, così contraddicendo e tentando, sostiene , Tes_1 di predisporsi una condizione favorevole per la propria causa. Con
insiste dunque sulla necessità di assegnare massimo rilievo alle deposizioni e , negando che ne siano emerse circostanze che confermino i fatti Tes_6 Tes_4 posti a fondamento delle domande dell'avversario, perché essi hanno riferito dei turni di lavoro in azienda senza indicarlo reparto per reparto e senza parlare pun- tualmente della prestazione dell'appellante. Con 2.3- Le argomentazioni spese da in tema di interpretazione della prova per testi trovano piena conferma nell'esame dei relativi verbali, e completano la moti- vazione contenuta nella sentenza, inficiata dall'essere basata su mere affermazioni di principio. N° 882/23 r.g.l.
Ciò che tuttavia, sopra ogni altra cosa, non consente di dare ragione al ricorrente in punto di orario, di lavoro notturno e di ferie non godute, è la goffa contraddizione in cui egli cade quando descrive i propri turni. Egli, come visto, nel proprio ricorso introduce due ricostruzioni incompatibili fra loro, e una terza ricostruzione ha fatto in qualità di teste, con macroscopiche divergenze rispetto a entrambe le versioni contenute nel ricorso. È vero che il teste non risulta aver mai intentato cause Tes_1 Con contro e che egli ha reso una deposizione che collima con alcune allegazioni del , ma così facendo inevitabilmente nega quelle contrastanti. La deposi- Pt_1 CP_1 zione del è poi non solo incompatibile con alcune delle allegazioni del Tes_3
[...
, ma addirittura in parte con quanto riferito da Tes_1
Non si può chiedere a questa Corte di scegliere fra una versione o un'altra, e ciò sia in punto di orari, sia in punto di lavoro domenicale, sia a fortiori riguardo alle giornate destinate alle ferie in cui egli avrebbe lavorato, per le quali addirittura nes- sun testimone, nemmeno e dicono niente di specifico. Tes_3 Tes_1
Vero è che persino dalla deposizione emergono spunti sul possibile im- Tes_4 piego del (peraltro nel solo periodo novembre – aprile) anche in turni not- Pt_1 turni, quando riferisce che vi erano lavorazioni che si protraevano oltre le 22, ma ella ha parlato dell'organizzazione complessIV del lavoro nell'azienda e non della specifica prestazione dell'appellato.
Questa Corte non nega la seria probabilità che il abbia talvolta osservato Pt_1 turni maggiori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non è possibile individuare quanti né ove fossero collocate le ore supplementari. È d'altro canto ragionevole che il fuori busta di 200,00 euro andasse proprio a compensare tali spo- radiche prestazioni ulteriori, oltre che la maggior professionalità dell'appellante Con (questa, sì, riconosciuta implicitamente persino da , ma nulla consente di infe- rire che detto superminimo non coprisse integralmente la maggior quantità e qualità della prestazione.
Nemmeno può sostenersi che almeno le nove ore giornaliere siano state confes- Con sate dal legale rappresentante in sede di interrogatorio formale. Questi ha rispo- sto non per conoscenza diretta, essendo egli rappresentante legale solo dall'1 giugno
2021, ma per avere visionato i documenti presenti in azienda, il che, se non rende inammissibile l'interrogatorio, impedisce di attribuire pieno valore confessorio alle sue dichiarazioni, potendo queste essere semmai valutate come "principio di prova"
(Cass. Sez. I 18079/2013). In ogni caso egli, rispondendo a una domanda che ri- guardava innanzitutto i periodi in cui aveva lavorato per l'azienda e anche Pt_1
l'esistenza di turni avvicendati e di un turno domenicale al mese, ha detto che era vera la circostanza, ma specificando che egli non lavorava né la domenica né il sabato pomeriggio, e per quanto riguarda i turni avvicendati si è visto come sia lo stesso ad avere formulato questa ipotesi assieme ad altre due affatto diverse. Pt_1 N° 882/23 r.g.l.
L'appello è pertanto infondato.
Permangono le condizioni che hanno consentito in primo grado la compensazione delle spese. Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitIVmente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023 da
[...]
, contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Parte_1 Controparte_1
Barcellona P.G. n° 397 pubblicata in data 14 giugno 2023, rigetta l'appello e con- ferma la sentenza impugnata compensando le spese e dando atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)