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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4441 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4441/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SPADAFORA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/10/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Pellezzano (Sa) il 24.04.1994 (come Controparte_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994, parte II, serie A, Uff. 1, n. 5 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative al mantenimento della prole , e , nati rispettivamente in data Per_1 Per_2 CP_2
23/02/1995, 09/10/1996 e 01/08/2001, maggiorenni, ma economicamente non indipendenti ed alle questioni economiche, chiedendo nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile alla madre.
In particolare, sul presupposto dei propri problemi di salute (invalido civile, con pensione di circa euro 700,00 mensili, giusta documentazione agli atti di causa) che ne ridurrebbero la capacità lavorativa, ha chiesto nulla prevedersi a titolo di mantenimento per i figli, né per la moglie.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 11.10.2023, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e rinviando per la decisione all'udienza del 19.06.2024, anche tenuto conto dell'assenza di richieste istruttorie e di memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata pagina 2 di 6 consensualmente e poi omologata dal Tribunale di Salerno con decreto collegiale del 02.05.2007),
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l.
n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole.
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione consensualizzata, con le precisazioni che seguono.
Preliminarmente si rappresenta come parte ricorrente, invero, abbia dato atto della non indipendenza economica della prole che, tuttavia, secondo le statuizioni di cui all'omologa, è domiciliata presso la madre nella casa coniugale e, peraltro, titolare di un mantenimento in quella sede previsto.
Sennonché, nel superiore e preminente interesse dei figli (non autonomi, giacché dichiarati tali dal ricorrente), verrà ugualmente disposto in ordine al loro mantenimento ed all'affidamento.
A tale riguardo, infatti, “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum"” (Cass. Civ. n. 25055/2017).
Sotto tale profilo, infatti, non sono emersi motivi sopravvenuti tali da giustificare l'adozione di statuizioni diverse da quelle emesse in via provvisoria dal giudice delegato, il quale, invero, ha confermato le condizioni di cui alla separazione consensualizzata tra le parti in causa, all'uopo, tuttavia, riducendo il mantenimento per i figli ad euro 150,00 mensili e prevendo una diversa ripartizione delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 A tal fine, tuttavia, va precisato come detta somma va imputata ai tre figli che, pertanto, beneficeranno di euro 50,00 mensili ciascuno a titolo del proprio mantenimento ordinario, fermo restando la ripartizione delle spese straordinarie.
Le condizioni di salute del ricorrente, pertanto, inducono a ridurre sensibilmente detto mantenimento (che, in sede di separazione, ammontava ad euro 1500,00 mensili), ma, tuttavia, non possono consentirne l'esclusione, tant'è che lo stesso ricorrente precisa come la prole, non ancora autonoma, non abbia concluso gli studi universitari.
Per l'effetto, per quanto concerne il mantenimento dei figli, si ritiene congruo, alla luce della comparata situazione reddituale delle parti e, in particolare, della domiciliazione dei figli presso la madre (la quale, notoriamente, comporta esborsi maggiori rispetto a quelli sostenuti dal genitore non domiciliatario) e delle condizioni di salute del padre, confermare l'assegno provvisorio di €
150,00 (di cui € 50,00 cadauno), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Detto assegno, peraltro, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis n. 49, comma IV c.p.c. decorrerà dalla data della domanda giudiziale.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 30% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
pagina 4 di 6 Sull'assegno divorzile
L'assenza della costituzione di controparte che, per l'effetto, non ha proposto domanda di previsione dell'assegno divorzile, ne preclude il riconoscimento in tal sede e, a monte, la pronuncia stessa.
De residuo, poi, vanno confermate le statuizioni di cui all'omologa e, in particolare, l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove vi vivrà in uno alla prole maggiorenne, ma economicamente non indipendente, nulla prevedendo, tuttavia, in ordine al diritto di visita, tenuto conto della maggiore età dei figli.
Sul regime delle spese processuali
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande del ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, dando atto che è parte ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 25.07.2023.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: ato il 05/05/1968 in PELLEZZANO (SA) Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Pellezzano (Sa) il 24.04.1994 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994, parte II, serie A, Uff. 1, n. 5);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
pagina 5 di 6
- pone a carico di titolo di assegno di mantenimento dei figli , Parte_1 Per_1
e la somma di € 150,00 (di cui € 50,00 per ciascun figlio), annualmente ed Per_2 CP_2 automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre,
, a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di l 30% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Parte_1 dei figli, ponendo, altresì, il residuo 70% a carico della madre;
conferma, per il resto, le statuizioni di cui alla separazione consensuale, non incompatibili con il presente decisum.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 20.06.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4441/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SPADAFORA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/10/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Pellezzano (Sa) il 24.04.1994 (come Controparte_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994, parte II, serie A, Uff. 1, n. 5 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative al mantenimento della prole , e , nati rispettivamente in data Per_1 Per_2 CP_2
23/02/1995, 09/10/1996 e 01/08/2001, maggiorenni, ma economicamente non indipendenti ed alle questioni economiche, chiedendo nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile alla madre.
In particolare, sul presupposto dei propri problemi di salute (invalido civile, con pensione di circa euro 700,00 mensili, giusta documentazione agli atti di causa) che ne ridurrebbero la capacità lavorativa, ha chiesto nulla prevedersi a titolo di mantenimento per i figli, né per la moglie.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 11.10.2023, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e rinviando per la decisione all'udienza del 19.06.2024, anche tenuto conto dell'assenza di richieste istruttorie e di memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata pagina 2 di 6 consensualmente e poi omologata dal Tribunale di Salerno con decreto collegiale del 02.05.2007),
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l.
n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole.
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione consensualizzata, con le precisazioni che seguono.
Preliminarmente si rappresenta come parte ricorrente, invero, abbia dato atto della non indipendenza economica della prole che, tuttavia, secondo le statuizioni di cui all'omologa, è domiciliata presso la madre nella casa coniugale e, peraltro, titolare di un mantenimento in quella sede previsto.
Sennonché, nel superiore e preminente interesse dei figli (non autonomi, giacché dichiarati tali dal ricorrente), verrà ugualmente disposto in ordine al loro mantenimento ed all'affidamento.
A tale riguardo, infatti, “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum"” (Cass. Civ. n. 25055/2017).
Sotto tale profilo, infatti, non sono emersi motivi sopravvenuti tali da giustificare l'adozione di statuizioni diverse da quelle emesse in via provvisoria dal giudice delegato, il quale, invero, ha confermato le condizioni di cui alla separazione consensualizzata tra le parti in causa, all'uopo, tuttavia, riducendo il mantenimento per i figli ad euro 150,00 mensili e prevendo una diversa ripartizione delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 A tal fine, tuttavia, va precisato come detta somma va imputata ai tre figli che, pertanto, beneficeranno di euro 50,00 mensili ciascuno a titolo del proprio mantenimento ordinario, fermo restando la ripartizione delle spese straordinarie.
Le condizioni di salute del ricorrente, pertanto, inducono a ridurre sensibilmente detto mantenimento (che, in sede di separazione, ammontava ad euro 1500,00 mensili), ma, tuttavia, non possono consentirne l'esclusione, tant'è che lo stesso ricorrente precisa come la prole, non ancora autonoma, non abbia concluso gli studi universitari.
Per l'effetto, per quanto concerne il mantenimento dei figli, si ritiene congruo, alla luce della comparata situazione reddituale delle parti e, in particolare, della domiciliazione dei figli presso la madre (la quale, notoriamente, comporta esborsi maggiori rispetto a quelli sostenuti dal genitore non domiciliatario) e delle condizioni di salute del padre, confermare l'assegno provvisorio di €
150,00 (di cui € 50,00 cadauno), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Detto assegno, peraltro, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis n. 49, comma IV c.p.c. decorrerà dalla data della domanda giudiziale.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 30% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
pagina 4 di 6 Sull'assegno divorzile
L'assenza della costituzione di controparte che, per l'effetto, non ha proposto domanda di previsione dell'assegno divorzile, ne preclude il riconoscimento in tal sede e, a monte, la pronuncia stessa.
De residuo, poi, vanno confermate le statuizioni di cui all'omologa e, in particolare, l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove vi vivrà in uno alla prole maggiorenne, ma economicamente non indipendente, nulla prevedendo, tuttavia, in ordine al diritto di visita, tenuto conto della maggiore età dei figli.
Sul regime delle spese processuali
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande del ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, dando atto che è parte ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 25.07.2023.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: ato il 05/05/1968 in PELLEZZANO (SA) Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Pellezzano (Sa) il 24.04.1994 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994, parte II, serie A, Uff. 1, n. 5);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
pagina 5 di 6
- pone a carico di titolo di assegno di mantenimento dei figli , Parte_1 Per_1
e la somma di € 150,00 (di cui € 50,00 per ciascun figlio), annualmente ed Per_2 CP_2 automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre,
, a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di l 30% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Parte_1 dei figli, ponendo, altresì, il residuo 70% a carico della madre;
conferma, per il resto, le statuizioni di cui alla separazione consensuale, non incompatibili con il presente decisum.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 20.06.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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