TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1166/2024
All'udienza del 4.6.25 ore 10.03 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
PAGNANELLI FRANCESCO in sostituzione dell'avv. NANNIZZI LUCA. Per parte resistente è presente l'Avv. QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza. Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. sono presenti ai fini del tirocinio ex art. 73 dl.69/2013 il dott. e la d.ssa Persona_1
Persona_2
I procuratori chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuto provvedimento in autotutela di annullamento dell'indebito. L'avv. Quarta insiste per la compensazione delle spese come da memoria;
l'avv. Pagnanelli chiede dichiararsi la soccombenza virtuale. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.30, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI LUCA Parte_2 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_1 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti della metà, alla luce del comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio;
il residuo - CP_1 liquidato come precisato in dispositivo - va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
1 2) compensa - nei limiti della metà - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.900,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell' in favore del procuratore CP_1 anticipatario.
Lucca, 4.6.25 Il Giudice del Lavoro
D.ssa Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1166/2024
All'udienza del 4.6.25 ore 10.03 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
PAGNANELLI FRANCESCO in sostituzione dell'avv. NANNIZZI LUCA. Per parte resistente è presente l'Avv. QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza. Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. sono presenti ai fini del tirocinio ex art. 73 dl.69/2013 il dott. e la d.ssa Persona_1
Persona_2
I procuratori chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuto provvedimento in autotutela di annullamento dell'indebito. L'avv. Quarta insiste per la compensazione delle spese come da memoria;
l'avv. Pagnanelli chiede dichiararsi la soccombenza virtuale. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.30, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI LUCA Parte_2 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_1 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti della metà, alla luce del comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio;
il residuo - CP_1 liquidato come precisato in dispositivo - va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
1 2) compensa - nei limiti della metà - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.900,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell' in favore del procuratore CP_1 anticipatario.
Lucca, 4.6.25 Il Giudice del Lavoro
D.ssa Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
2