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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
IU RA
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
106/2020
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in contrada Cazzei n.
53,
C.F.: , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuseppe Cormio
Opponente
Contro
CP_1
nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...],
Pag. 1 a 6 C.F.: , C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sisto
Opposto
Ricostruzione del fatto.
Con decreto ingiuntivo n. 1276/2019, dell'11.11.2019, reso nel procedimento con
R.G. n. 4362/19 il IU designato del Tribunale di Brindisi ingiungeva a Parte_1 il pagamento, in favore di della somma di € 164.549,44, oltre
[...] CP_1 agli interessi legali dalla domanda ed alle spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.135,00 per compensi oltre oneri accessori come per legge. Su richiesta del ricorrente il IU designato autorizzava l'esecuzione provvisoria del decreto emesso.
Con atto di citazione in opposizione dell'08.01.2020, Parte_1 proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo emesso chiedendone la revoca ed assumendo che nulla è dovuto dall'odierno opponente.
Richiedeva, altresì, la sospensione della esecuzione provvisoria del decreto
“ricorrendo gravi motivi”.
Con comparsa, depositata, telematicamente, in data 29.10.2020, si costituiva il convenuto che concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.
All'esito della fase istruttoria, i difensori delle parti, alla udienza del 19.5.2025, dopo avere precisato le conclusioni, chiedevano la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., con decorrenza dall'1.9.2025.
Concessi e decorsi detti termini la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
La domanda di ingiunzione presentata da trova fondamento in una CP_1 sentenza di condanna – in via solidale – al pagamento della somma di cui al decreto/ sentenza n. 550/2014 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Puglia, a seguito di Giudizio di Responsabilità con R.G. n. 31799/2013 che condannava e a risarcire al CP_1 Parte_1 Controparte_2 il danno erariale di € 263.899,14 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e spese di giudizio.
Pag. 2 a 6 Tale sentenza veniva confermata dalla Sezione II Giurisdizionale Centrale
d'Appello con sentenza n. 24/2018, depositata il 16.01.2018 nel procedimento con R.G.
48426/2014.
In conseguenza di detta condanna ed a seguito di nota del 12.10.2018 a richiesta del , provvedeva al pagamento di Controparte_2 CP_1 cui alle condanne ed estingueva interamente il debito solidale versando, in favore della
Tesoreria dello Stato, la somma di € 329.098,88 a mezzo bonifico bancario dell'08.11.2018 depositato in atti.
I motivi di opposizione come illustrati dall' appaiono, assolutamente, Parte_1 infondati.
Ed invero, la difesa del predetto, fonda la opposizione sulle vicende societarie della della quale l' ed l' erano amministratori: società che CP_3 CP_1 Parte_1 non presenta alcun collegamento con il credito – certo, liquido ed esigibile - che l' vanta personalmente nei confronti dell'odierno opponente. CP_1
A riguardo, deve convenirsi, come evidenziato dalla difesa dell'opposto che la condanna di cui alle sentenze della Corte dei Conti è personale in virtù dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 e della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei Conti.
Difatti la giurisdizione contabile condannava – come si legge nelle allegate sentenze - a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà i sigg.ri ed a Parte_1 CP_1 risarcire al un danno erariale causato Controparte_2 personalmente dagli stessi.
Nel caso di specie e sin dall'invito a dedurre e nel successivo atto di citazione, la
Corte dei Conti ha riconosciuto il ruolo determinante nell'attività volta al conseguimento dei non dovuti ingenti fondi pubblici, dei sigg.ri ed CP_1 Parte_1 ed ha individuato con chiarezza la loro solidale e personale responsabilità per le condotte di sperpero, sotto il profilo della percezione e dell'evidente sviamento dal fine cui era destinato, del pubblico denaro.
A nulla rilevano, pertanto, le vicende societarie della né il ruolo di CP_3 amministratori degli stessi nella predetta società sussistendo, nel caso di specie, una responsabilità personale per fatto illecito.
Pag. 3 a 6 Ed invero, “ in tema di danno erariale, sono soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti i privati destinatari di fondi pubblici, concessi per attuare interventi di loro interesse ma rientranti in un piano o programma che la P.A. si propone di realizzare, che distolgano le risorse ottenute dalle finalità cui erano preordinate così arrecando all'amministrazione stessa un danno corrispondente al mancato conseguimento degli obiettivi da essa perseguiti”.
( cfr. ordinanza Cass. 23897/2015)
Con successiva sentenza Cass. Sez. Unite ha ribadito che “ in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento statale ed i legali rappresentanti di società persone giuridiche private percettrici dei medesimi, ovvero coloro che con quelle intrattengano un rapporto organico, che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dalla P.A., distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, senza, peraltro, che una eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, al più operando il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'art. 2055 c.c., né ostandovi la possibilità di costituzione di parte civile, sia perché l'art. 75, comma 3, c.p.p. non si applica al giudizio contabile, sia perché
l'art. 538 c.p.p. può essere interpretato nel senso che al giudice contabile è riservata in via esclusiva la giurisdizione in punto di condanna specifica al risarcimento del danno”.
Tornando al caso che ci occupa, la corresponsabilità dei sigg.ri ed CP_1
e il ruolo determinante delle loro condotte nello sviamento del pubblico Parte_1 denaro trova conforto, non solo nelle sentenze della Corte dei Conti, ma altresì nel decreto penale di condanna n. 805/2006 del 24.06.2006 mai opposto che condannava, in concorso tra loro, i sigg.ri e per il reato di cui CP_1 Parte_1 all'art. 316 ter c.p. per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
In definitiva, è stato accertato che la condotta degli stessi, benché nella loro qualità di amministratori della società formalmente destinataria dei fondi pubblici, è stata articolata dallo dolosa predisposizione in proprio, di documentazione inaffidabile o falsa in ordine alle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di investimento.
Pag. 4 a 6 La circostanza che, al momento della commissione del fatto, gli stessi abbiano agito pur nella la qualità di legali rappresentanti e amministratori della , CP_3 appare – nell'odierno giudizio – assolutamente irrilevante così come appaiono assolutamente irrilevanti le vicende societarie, peraltro successive, sulle quali la difesa fonda – in maniera oltremodo generica – l'unico motivo di opposizione.
Si deve ribadire che i rapporti societari intercorsi tra le odierne parti di giudizio, difatti, sono del tutto irrilevanti ed inidonei a provare la paventata insussistenza del credito vantato personalmente dall'odierno opposto nei confronti del sig. a Parte_1 titolo di rivalsa ex artt. 1299 e 2055 c.c. per quanto già versato alla Tesoreria dello Stato.
Parte opponente ha sostenuto che trattasi di un debito societario fondando l'opposizione su quanto riportato nell'atto di scissione della dove si indica che CP_3
“nella valutazione aziendale si è tenuto conto di una debito della determinato CP_3 in euro 84.000,00 per la chiusura finale della pratica di investimento ai sensi della
Legge n. 488/92”.
Ma tale indicazione appare assolutamente irrilevante oltre che generica ed incongruente.
L'importo di € 84.000,00 posto a fondamento dell'opposizione, appare inoltre contraddittorio ed incongruente con la situazione patrimoniale societaria della società al 31.12.2008 e con l'atto di scissione che si deposita integralmente.
L'assunto dell'opponente, peraltro, contrasta con i seguenti dati temporali: la comunicazione di revoca del finanziamento avvenuta con decreto n.3807 dal
[...]
del 02.12.2013 così come l'instaurazione del giudizio dinanzi Controparte_2 alla Corte dei Conti a seguito di atto di citazione notificato in data 22.07.2014 sono successivi alla data di scissione della avvenuta in data 04.05.2009 CP_3
Alla luce di quanto sopra, appare, pertanto, incontestabile la sussistenza del credito vantato dall'odierno opposto, per cui il decreto ingiuntivo n. 1276/2019 emesso nei confronti di deve essere confermato, con derivante rigetto Parte_1 della proposta opposizione.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opposto ed a carico dell'opponente, come in dispositivo.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il IU RA
Dott. Antonio Sardiello
definitivamente decidendo
sull'atto in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1276/2019, dell'11.11.2019, reso, nel procedimento con R.G. n. 4362/19 dal IU designato del Tribunale di Brindisi, con cui si ingiungeva a il pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 164.549,44 oltre agli interessi legali dalla domanda ed alle spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.135,00 per compensi oltre oneri accessori come per legge, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e conferma il d.i. opposto.
2) Condanna l'opponente a pagare, in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre CP_1 accessori come per legge.
Brindisi 15 dicembre 2025. Il IU RA
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
IU RA
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
106/2020
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in contrada Cazzei n.
53,
C.F.: , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuseppe Cormio
Opponente
Contro
CP_1
nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...],
Pag. 1 a 6 C.F.: , C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sisto
Opposto
Ricostruzione del fatto.
Con decreto ingiuntivo n. 1276/2019, dell'11.11.2019, reso nel procedimento con
R.G. n. 4362/19 il IU designato del Tribunale di Brindisi ingiungeva a Parte_1 il pagamento, in favore di della somma di € 164.549,44, oltre
[...] CP_1 agli interessi legali dalla domanda ed alle spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.135,00 per compensi oltre oneri accessori come per legge. Su richiesta del ricorrente il IU designato autorizzava l'esecuzione provvisoria del decreto emesso.
Con atto di citazione in opposizione dell'08.01.2020, Parte_1 proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo emesso chiedendone la revoca ed assumendo che nulla è dovuto dall'odierno opponente.
Richiedeva, altresì, la sospensione della esecuzione provvisoria del decreto
“ricorrendo gravi motivi”.
Con comparsa, depositata, telematicamente, in data 29.10.2020, si costituiva il convenuto che concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.
All'esito della fase istruttoria, i difensori delle parti, alla udienza del 19.5.2025, dopo avere precisato le conclusioni, chiedevano la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., con decorrenza dall'1.9.2025.
Concessi e decorsi detti termini la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
La domanda di ingiunzione presentata da trova fondamento in una CP_1 sentenza di condanna – in via solidale – al pagamento della somma di cui al decreto/ sentenza n. 550/2014 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Puglia, a seguito di Giudizio di Responsabilità con R.G. n. 31799/2013 che condannava e a risarcire al CP_1 Parte_1 Controparte_2 il danno erariale di € 263.899,14 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e spese di giudizio.
Pag. 2 a 6 Tale sentenza veniva confermata dalla Sezione II Giurisdizionale Centrale
d'Appello con sentenza n. 24/2018, depositata il 16.01.2018 nel procedimento con R.G.
48426/2014.
In conseguenza di detta condanna ed a seguito di nota del 12.10.2018 a richiesta del , provvedeva al pagamento di Controparte_2 CP_1 cui alle condanne ed estingueva interamente il debito solidale versando, in favore della
Tesoreria dello Stato, la somma di € 329.098,88 a mezzo bonifico bancario dell'08.11.2018 depositato in atti.
I motivi di opposizione come illustrati dall' appaiono, assolutamente, Parte_1 infondati.
Ed invero, la difesa del predetto, fonda la opposizione sulle vicende societarie della della quale l' ed l' erano amministratori: società che CP_3 CP_1 Parte_1 non presenta alcun collegamento con il credito – certo, liquido ed esigibile - che l' vanta personalmente nei confronti dell'odierno opponente. CP_1
A riguardo, deve convenirsi, come evidenziato dalla difesa dell'opposto che la condanna di cui alle sentenze della Corte dei Conti è personale in virtù dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 e della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei Conti.
Difatti la giurisdizione contabile condannava – come si legge nelle allegate sentenze - a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà i sigg.ri ed a Parte_1 CP_1 risarcire al un danno erariale causato Controparte_2 personalmente dagli stessi.
Nel caso di specie e sin dall'invito a dedurre e nel successivo atto di citazione, la
Corte dei Conti ha riconosciuto il ruolo determinante nell'attività volta al conseguimento dei non dovuti ingenti fondi pubblici, dei sigg.ri ed CP_1 Parte_1 ed ha individuato con chiarezza la loro solidale e personale responsabilità per le condotte di sperpero, sotto il profilo della percezione e dell'evidente sviamento dal fine cui era destinato, del pubblico denaro.
A nulla rilevano, pertanto, le vicende societarie della né il ruolo di CP_3 amministratori degli stessi nella predetta società sussistendo, nel caso di specie, una responsabilità personale per fatto illecito.
Pag. 3 a 6 Ed invero, “ in tema di danno erariale, sono soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti i privati destinatari di fondi pubblici, concessi per attuare interventi di loro interesse ma rientranti in un piano o programma che la P.A. si propone di realizzare, che distolgano le risorse ottenute dalle finalità cui erano preordinate così arrecando all'amministrazione stessa un danno corrispondente al mancato conseguimento degli obiettivi da essa perseguiti”.
( cfr. ordinanza Cass. 23897/2015)
Con successiva sentenza Cass. Sez. Unite ha ribadito che “ in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento statale ed i legali rappresentanti di società persone giuridiche private percettrici dei medesimi, ovvero coloro che con quelle intrattengano un rapporto organico, che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dalla P.A., distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, senza, peraltro, che una eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, al più operando il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'art. 2055 c.c., né ostandovi la possibilità di costituzione di parte civile, sia perché l'art. 75, comma 3, c.p.p. non si applica al giudizio contabile, sia perché
l'art. 538 c.p.p. può essere interpretato nel senso che al giudice contabile è riservata in via esclusiva la giurisdizione in punto di condanna specifica al risarcimento del danno”.
Tornando al caso che ci occupa, la corresponsabilità dei sigg.ri ed CP_1
e il ruolo determinante delle loro condotte nello sviamento del pubblico Parte_1 denaro trova conforto, non solo nelle sentenze della Corte dei Conti, ma altresì nel decreto penale di condanna n. 805/2006 del 24.06.2006 mai opposto che condannava, in concorso tra loro, i sigg.ri e per il reato di cui CP_1 Parte_1 all'art. 316 ter c.p. per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
In definitiva, è stato accertato che la condotta degli stessi, benché nella loro qualità di amministratori della società formalmente destinataria dei fondi pubblici, è stata articolata dallo dolosa predisposizione in proprio, di documentazione inaffidabile o falsa in ordine alle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di investimento.
Pag. 4 a 6 La circostanza che, al momento della commissione del fatto, gli stessi abbiano agito pur nella la qualità di legali rappresentanti e amministratori della , CP_3 appare – nell'odierno giudizio – assolutamente irrilevante così come appaiono assolutamente irrilevanti le vicende societarie, peraltro successive, sulle quali la difesa fonda – in maniera oltremodo generica – l'unico motivo di opposizione.
Si deve ribadire che i rapporti societari intercorsi tra le odierne parti di giudizio, difatti, sono del tutto irrilevanti ed inidonei a provare la paventata insussistenza del credito vantato personalmente dall'odierno opposto nei confronti del sig. a Parte_1 titolo di rivalsa ex artt. 1299 e 2055 c.c. per quanto già versato alla Tesoreria dello Stato.
Parte opponente ha sostenuto che trattasi di un debito societario fondando l'opposizione su quanto riportato nell'atto di scissione della dove si indica che CP_3
“nella valutazione aziendale si è tenuto conto di una debito della determinato CP_3 in euro 84.000,00 per la chiusura finale della pratica di investimento ai sensi della
Legge n. 488/92”.
Ma tale indicazione appare assolutamente irrilevante oltre che generica ed incongruente.
L'importo di € 84.000,00 posto a fondamento dell'opposizione, appare inoltre contraddittorio ed incongruente con la situazione patrimoniale societaria della società al 31.12.2008 e con l'atto di scissione che si deposita integralmente.
L'assunto dell'opponente, peraltro, contrasta con i seguenti dati temporali: la comunicazione di revoca del finanziamento avvenuta con decreto n.3807 dal
[...]
del 02.12.2013 così come l'instaurazione del giudizio dinanzi Controparte_2 alla Corte dei Conti a seguito di atto di citazione notificato in data 22.07.2014 sono successivi alla data di scissione della avvenuta in data 04.05.2009 CP_3
Alla luce di quanto sopra, appare, pertanto, incontestabile la sussistenza del credito vantato dall'odierno opposto, per cui il decreto ingiuntivo n. 1276/2019 emesso nei confronti di deve essere confermato, con derivante rigetto Parte_1 della proposta opposizione.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opposto ed a carico dell'opponente, come in dispositivo.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il IU RA
Dott. Antonio Sardiello
definitivamente decidendo
sull'atto in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1276/2019, dell'11.11.2019, reso, nel procedimento con R.G. n. 4362/19 dal IU designato del Tribunale di Brindisi, con cui si ingiungeva a il pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 164.549,44 oltre agli interessi legali dalla domanda ed alle spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.135,00 per compensi oltre oneri accessori come per legge, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e conferma il d.i. opposto.
2) Condanna l'opponente a pagare, in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre CP_1 accessori come per legge.
Brindisi 15 dicembre 2025. Il IU RA
Dott. Antonio Sardiello
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