Versione
3 febbraio 1950
3 febbraio 1950
Art. 2.
Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalita' italiana, nonche', nella misura della partecipazione italiana, quelli delle societa' e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nell'antico territorio jugoslavo.
Le partecipazioni straordinarie nelle societa' e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengono a cittadini ex nemici della Repubblica federale popolare jugoslava e/o cittadini di Paesi coi quali la Repubblica federale popolare jugoslava abbia concluso accordi regolanti l'indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi.
Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalita' italiana, nonche', nella misura della partecipazione italiana, quelli delle societa' e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nell'antico territorio jugoslavo.
Le partecipazioni straordinarie nelle societa' e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengono a cittadini ex nemici della Repubblica federale popolare jugoslava e/o cittadini di Paesi coi quali la Repubblica federale popolare jugoslava abbia concluso accordi regolanti l'indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2004, n. 17207Provvedimento: […] Conseguentemente, è certamente errato il riferimento, nell'impugnata sentenza, agli articoli 1 e 2 della legge n. 1064/1949: questa considera, effettivamente, anche i beni posseduti da cittadini italiani nell'antico territorio iugoslavo, ma alla esplicita condizione, enunciata nell'art. 1, che fossero stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà. […]Leggi di più...
- azienda agricola·
- fondamento·
- successiva domanda di indennizzo per l'avviamento agricolo, ex art. 1 della legge n. 98 del 1994·
- richiesta di indennizzo ex legge n. 1064 del 1949·
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