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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 265/2016
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Gozza Parte_1 C.F._1
Antonio, giusta procura in atti;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to Di Nardo Clelia Giovanna Elena Controparte_1
Resistente
Controparte_2
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Mazzarella Giuseppe
[...] P.IVA_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, rilevato che dall'estratto di ruolo aggiornato al 13/03/24 risulta la sospensione per le cartelle n.
10020110021596281000 e n. 10020140009597008000, nonché lo sgravio per le cartelle n.
10020050042127155000, n. 10020060048037183000, n. 10020070053922450000, n.
10020080049234324000 e n. 10020100019961627000.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 18.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 265/2016
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Gozza Parte_1 C.F._1
Antonio, giusta procura in atti;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to Di Nardo Clelia Giovanna Elena Controparte_1
Resistente
Controparte_2
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Mazzarella Giuseppe
[...] P.IVA_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, rilevato che dall'estratto di ruolo aggiornato al 13/03/24 risulta la sospensione per le cartelle n.
10020110021596281000 e n. 10020140009597008000, nonché lo sgravio per le cartelle n.
10020050042127155000, n. 10020060048037183000, n. 10020070053922450000, n.
10020080049234324000 e n. 10020100019961627000.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 18.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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