Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4359
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Sentenza 26 marzo 2001

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In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimonio canonico non trascritto, il requisito della "conoscenza" della relativa istanza e della "non opposizione" alla medesima da parte dell'altro coniuge - imposto dall'art. 8 della legge 121 del 1985 - postula lo specifico riferimento all'istanza di siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione stessa, di consentire la trascrizione o dal consenso alla trascrizione dato da uno dei coniugi con un atto destinato ad operare dopo la sua morte.

La trascrizione "post mortem" del matrimonio canonico non pregiudica i diritti successori personali e patrimoniali anteriormente acquisiti dagli eredi del coniuge defunto, avendo la trascrizione effetto retroattivo soltanto nei confronti dei coniugi, come risulta dalla chiara lettera del terzo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale: "qualora la trascrizione sia richiesta, trascorsi cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legalmente acquisiti dai terzi". "Terzo" è chiunque non sia parte di un determinato rapporto giuridico e poiché per il citato art. 14, con riguardo agli effetti civili prodotti dalla trascrizione tardiva del matrimonio, "terzo" è colui che a tale rapporto sia estraneo, rivestono detta qualità gli eredi sia legittimi, sia testamentari, essendo soggetti diversi a quelli legati dal vincolo matrimoniale non ancora costituito per l'ordinamento giuridico positivo al momento dell'apertura della successione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4359
    Data del deposito : 26 marzo 2001

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