Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 1988 |
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- 1. Assegno socialeDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 5 ottobre 2024
Cos'è l'assegno sociale Chi ha diritto all'assegno sociale Assegno sociale: limiti di reddito Assegno sociale come fare domanda Importo dell'assegno sociale Pignoramento dell'assegno sociale La giurisprudenza sull'assegno sociale Norme sull'assegno sociale Cos'è l'assegno sociale [Torna su] L'assegno sociale consiste essenzialmente in una prestazione economica che viene erogata a seguito di domanda, a favore di coloro i quali si trovino in condizioni di particolare indigenza. E' stato introdotto dalla riforma Dini (l. n. 335/1995) e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996 la vecchia pensione sociale. Ovviamente la presentazione della domanda è seguita dall'accertamento della …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ancona, sentenza 01/10/2024, n. 510Provvedimento: N. R.G. 1374/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De AB, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 1374/23 RG Lav TRA Parte_1 rappresentato dall'avv. R. Gasparrini e CP_1 rappresentato dall'avv. F. Flori RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente rivendica il diritto di percepire per intero la maggiorazione sociale» goduta «secondo quanto previsto dalla L.544/88» sulla propria pensione di invalidità, contestando il diritto dell CP_1 di detrarre quanto …Leggi di più...
- art. 1 comma 4 L.544/1988·
- indebito percettivo·
- art. 152 norme di attuazione cpc·
- pensione di invalidità·
- art. 118 norme di attuazione cpc·
- maggiorazione sociale·
- detrazione indennità tirocinio sociale·
- compensazione spese di lite·
- art. 127 ter cpc
Versioni del testo
- Art. 1. (Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici) 1. Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilita', a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legelmente ed effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenera la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materie di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l' articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140 .
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1, comma 8:
La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Il testo del relativo art. 26 e' il seguente:
"Art. 26-ex (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 6 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge". - Art. 2. (Aumento della pensione sociale) 1. Con effetto dal 1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento e' pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilita' di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di redditto di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
6. L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e' corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
10. Il presente articolo sostituisce l' articolo 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140 .
Nota all' art. 2, comma 1:
La legge n. 153/1969 concerne la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Il testo dell'art. 26 e' il seguente:
"Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente articolo 19 (27/a).
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazine resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni".
Nota all'art. 2, comma 7:
Per il testo dell' art. 26 della legge n. 15/1968 (v. nota all'art. 1, comma 8).
Nota all' art. 2, comma 10:
La legge n. 140/1985 reca miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale. Il relativo art. 2 concerneva l'aumento della pensione sociale. - Art. 3. (Miglioramenti delle pensioni superiori al
trattamento minimo) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianita' conributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1 gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1 gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.
Nota all'art. 3, comma 1:
Gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (per il titolo vedere nota precedente) sono i seguenti:
"Art. 5 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982".