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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1657/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Bonanni giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.03.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di prestare attività lavorativa, dal 01.10.1991 al momento della proposizione del ricorso, alle dipendenze della (precedentemente Controparte_2 [...]
poi con la qualifica di operaio addetto alla produzione-fine CP_3 Controparte_4
linea produzione;
che ha svolto le sue mansioni lavorative quale addetto al confezionamento dei prodotti alimentari, carico e scarico delle celle frigo, smaltimento/svuotamento del latte macero, delle pulizie delle macchine da
1 confezionamento e reparto di fine linea con scopa e detersivi, con un orario di 40 ore settimanali, “il tutto in assenza di dispositivi di prevenzione e protezione” (come, ad esempio, mascherine protettive e tute monouso) “e in ambienti privi di separazione” e di confinamento;
di avere prestato la sua opera presso lo stabilimento sito in Catania, c.da
Torrazze, “in esposizione” a fibre e polveri di TO e ad altre sostanze tossico-nocive e cancerogene, come cloruro di vinile, radiazioni ionizzanti, acidi organici, anidriti e derivati, cadmio, berillio, ecc.; che i macchinari, le attrezzature (come le celle frigorifere, le caldaie,
i forni) e le strutture edilizie del capannone (intonaci, coperture in lastre ondulate in cemento TO o eternit, tubolature, coibentazioni, ecc.) erano composti da TO o da materiali contenenti TO;
che, in particolare, i macchinari utilizzati all'interno dello stabilimento contenevano materiale in TO nelle tubazioni, nei nastri isolanti, nei rivestimenti, nelle guarnizioni, etc., con aerodispersione di polveri e fibre di TO, che sono state inalate dal ricorrente per tutto il periodo lavorativo (dal 01.10.1991 ad oggi), con esposizione diretta, per manipolazione di macchinari, ed indiretta, per contaminazione dell'ambiente lavorativo;
che, a partire dal novembre del 2015, gli sono stati diagnosticati un tumore al colon destro, un adenocarcinoma polmonare e un tumore maligno di bronchi e polmoni, con versamenti e ispessimenti pleurici, venendo sottoposto, tra l'altro, in data
29.07.2019 ad intervento chirurgico “di resezione atipica nodulo del lobo inferiore di sinistra in videotoracoscopia”, a cui hanno fatto seguito drenaggio pleurico ed esami tecnico-strumentali con terapia farmacologica;
che in data 10.05.2021 e 24.05.2021 egli ha chiesto all' il riconoscimento delle malattie professionali asbesto correlate;
che le CP_1 relative domande sono state rigettate dall' CP_1
Tanto premesso e ritenuta la sussistenza del nesso causale tra le patologie neoplastiche riscontrate a suo carico e l'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di: accertare e dichiarare di essere affetto da patologie di origine occupazionale per esposizione professionale ad TO e plurimi cancerogeni cui è stato esposto dall'01.06.2021 a tutt'oggi, con grado invalidante del 100%, ovvero, in subordine, nei termini di cui alla CTU medico legale, di cui ha chiesto l'ammissione, con diritto alla costituzione della rendita diretta dal 01.06.2021, ovvero dal diverso termine, che fosse accertato e ritenuto, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ai sensi dell'art. 1 co. 241/246 della L. 244/07, ovvero, in subordine, nel caso in cui la lesione all'integrità psicofisica, fosse ritenuta inferiore al 100%, chiedendo che sia liquidato
2 l'indennizzo del danno biologico, comunque non inferiore al 6%, in ogni caso con accertamento e declaratoria della riconducibilità causale delle infermità ad esposizione professionale a polveri e fibre di TO (malattia asbesto correlata) e ad altri agenti cancerogeni, ciò ai fini delle prestazioni previdenziali tutte, comunque dovute, anche nel caso di grado invalidante inferiore al 6%, e comunque ai fini del rilascio della certificazione di esposizione ad TO, ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, utile ad ottenere CP_1 dall' l'accredito delle maggiorazioni contributive, ai fini della relativa ricostruzione CP_5 previdenziale, e riliquidazione della pensione in godimento;
condannare l a CP_5 CP_1
liquidare in suo favore la rendita con il grado invalidante del 100%, ovvero con l'eventuale diverso grado, che fosse accertato dal CTU medico legale, anche per effetto dei successivi aggravamenti, e/o con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ai sensi dell'art. 1 co. 241/246 della L. 244/07, con decorrenza dal 01.06.2021, con la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati, fino al dì della costituzione della relativa prestazione;
in subordine, nella non creduta ipotesi che il CTU medico legale ovvero il
Tribunale accertasse e dichiarasse un grado inferiore al 100%, disporre la costituzione della rendita, ovvero comunque con l'indennizzo del danno biologico, e ogni altra prestazione comunque richiesta e dovuta;
in ulteriore subordine, anche nella non creduta ipotesi che il danno biologico fosse ritenuto inferiore al 6%, condannare l ad erogare le CP_1 prestazioni, comunque dovute, oltre all'accertamento dell'origine professionale asbesto correlata delle infermità tutte, al fine di ottenere la certificazione ex art. 13 comma 7 L.
257/1992, ovvero per far valere tale accertamento a carico di , per l'accredito delle CP_5
maggiorazioni contributive, ai fini della relativa ricostruzione previdenziale, e riliquidazione della pensione in godimento;
condannare l' al pagamento delle CP_5 CP_1
spese processuali, con distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, spiegando sintetiche CP_1
difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U.; all'esito dell'udienza del 07.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
3 Va innanzitutto evidenziato che, in virtù dell'onere di specifica contestazione gravante sull' resistente ex art. 115 c.p.c., comma 1, rimasto del tutto inadempiuto, le CP_1 circostanze di fatto poste a base del ricorso (quanto alla pericolosità dell'ambiente lavorativo e all'esposizione del lavoratore a fonti di TO e ad altri agenti cancerogeni durante tutto l'arco della vita lavorativa) devono ritenersi assodate e dimostrate.
L' invero, pur avendo allegato copiosa documentazione proveniente dalla società CP_1
datrice e dalla direzione sanitaria del medesimo , non ha in alcun modo esplicitato CP_1
le ragioni per le quali ha contestato la fondatezza delle domande attrici.
Ciò posto, il C.T.U. nominato nel corso dell'odierno procedimento, dott. sia Persona_1 nella relazione che all'esito dei successivi supplementi di indagine, con argomentazioni apprezzabili sotto il profilo logico e pienamente condivise dall'organo giudicante, sulla scorta dell'esame della documentazione presenti in atti, della visita del periziando e delle informazioni dallo stesso rese in sede anamnestica, ha concluso che il sig. soggetto Pt_1 non fumatore, è affetto da “ esiti di carcinoma al colon, esiti di adenocarcinoma polmonare in follow up per sospetta recidiva, interstiziopatia in soggetto esposto a polveri sottili..”, che è “altamente probabile la correlazione tra l'insorgenza delle neoplasie polmonari e intestinale e l'esposizione lavorativa alle polveri di TO” e che la conseguente menomazione deve essere riconosciuta con un grado complessivo del 30%.
Al riguardo, il C.T.U. ha osservato che “il lavoratore era affetto da esiti di carcinoma con resezione intestinale (danno anatomico) operato nel 2016 e per un adenocarcinoma con resezione del lobo polmonare sinistro (danno anatomico) operato nel 2019. Il lavoratore svolge in atto e svolgeva attività di lavoro con qualifica di operaio addetto alla produzione dal 1991 nelle ditte che si sono succedute nello stesso ambiente di lavoro inquinato
(TO) presso la SPA , la SPA e la SPA In data CP_3 CP_4 CP_2
11/09/20 (e dunque successivamente agli interventi demolitivi al colon e al lobo del polmone sinistro), il sig. veniva sottoposto a visita dal medico competente su Pt_1 incarico del datore di lavoro ( e ritenuto idoneo all'attività di operaio alla CP_2
produzione con limitazioni lievi che apparivano comprensibili per un operaio di 53 anni con 32 anni di attività lavorativa “esclusione dai turni notturni e dalla movimentazione di carichi superiori ai Kg.10 e esposizione a basse temperatura solo se sporadica e con DPI”.
Il lavoratore in atto non pratica alcuna cura medica e/o necessita di dieta e/o assistenza
4 medica particolare. Il lavoratore riferisce solo periodici controlli oncologici che fino alla visita del CTU sono risultati negativi”.
Pertanto, deve ritenersi acclarata l'esistenza del nesso causale tra le neoplasie da cui è affetto il ricorrente e l'attività lavorativa dallo stesso espletata alle dipendenze della e delle altre società che si sono succedute nella conduzione dello Controparte_2
stabilimento industriale.
Peraltro, la patologia tumorale ai polmoni da cui è affetto il ricorrente, in relazione all'esposizione ad TO, è prevista in tabella dal DPR 336/1994 e ss. ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per cui deve applicarsi il principio secondo cui “l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia CP_1
della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.” (così ex multis
Cass. Sez. lav. 21.11.2016, n. 23653).
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Dall'accertamento della dipendenza delle malattie asbesto correlate dall'attività lavorativa discende il riconoscimento, in favore del ricorrente, esposto ad TO per circa 32 anni, del diritto alla rendita diretta di cui agli artt. 66 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1956, del beneficio, ai fini delle prestazioni pensionistiche, della moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo per il coefficiente di 1,5 ex art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, del diritto alla prestazione economica aggiuntiva ex art. 1, comma 243, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e degli altri benefici previsti per i casi di malattie professionali derivanti da esposizione ad TO, con correlativa condanna dell' resistente ad CP_1
erogare le relative prestazioni a decorrere dal 01.06.2021, primo giorno del mese
5 successivo a quello (maggio 2021) nel quale sono state presentate in via amministrativa le domande di riconoscimento della malattia professionale.
A quest'ultimo proposito, invero, l'art. 135 del d.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che “se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico”.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria con riferimento alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'istituto resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1530/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara che è affetto da patologie di origine occupazionale per esposizione Parte_1
professionale ad TO e plurimi cancerogeni cui è stato esposto dal 01.10.1991 al momento della proposizione del presente ricorso, con grado invalidante del 30%; dichiara il diritto del ricorrente alla rendita diretta di cui agli artt. 66 e ss. del d.P.R. n.
1124 del 1956, alla moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 ex art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e alla prestazione economica aggiuntiva ex art. 1, comma 243, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e agli altri benefici previsti per i casi di malattie professionali derivanti da esposizione ad TO;
condanna l' ad erogare le relative prestazioni in favore del ricorrente a decorrere dal CP_1
01.06.2021; condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che CP_1
si liquidano in complessivi euro 4,638,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Ezio Bonanni che se ne è dichiarato antistatario.
Catania, 7 maggio 2025
6 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1657/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Bonanni giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.03.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di prestare attività lavorativa, dal 01.10.1991 al momento della proposizione del ricorso, alle dipendenze della (precedentemente Controparte_2 [...]
poi con la qualifica di operaio addetto alla produzione-fine CP_3 Controparte_4
linea produzione;
che ha svolto le sue mansioni lavorative quale addetto al confezionamento dei prodotti alimentari, carico e scarico delle celle frigo, smaltimento/svuotamento del latte macero, delle pulizie delle macchine da
1 confezionamento e reparto di fine linea con scopa e detersivi, con un orario di 40 ore settimanali, “il tutto in assenza di dispositivi di prevenzione e protezione” (come, ad esempio, mascherine protettive e tute monouso) “e in ambienti privi di separazione” e di confinamento;
di avere prestato la sua opera presso lo stabilimento sito in Catania, c.da
Torrazze, “in esposizione” a fibre e polveri di TO e ad altre sostanze tossico-nocive e cancerogene, come cloruro di vinile, radiazioni ionizzanti, acidi organici, anidriti e derivati, cadmio, berillio, ecc.; che i macchinari, le attrezzature (come le celle frigorifere, le caldaie,
i forni) e le strutture edilizie del capannone (intonaci, coperture in lastre ondulate in cemento TO o eternit, tubolature, coibentazioni, ecc.) erano composti da TO o da materiali contenenti TO;
che, in particolare, i macchinari utilizzati all'interno dello stabilimento contenevano materiale in TO nelle tubazioni, nei nastri isolanti, nei rivestimenti, nelle guarnizioni, etc., con aerodispersione di polveri e fibre di TO, che sono state inalate dal ricorrente per tutto il periodo lavorativo (dal 01.10.1991 ad oggi), con esposizione diretta, per manipolazione di macchinari, ed indiretta, per contaminazione dell'ambiente lavorativo;
che, a partire dal novembre del 2015, gli sono stati diagnosticati un tumore al colon destro, un adenocarcinoma polmonare e un tumore maligno di bronchi e polmoni, con versamenti e ispessimenti pleurici, venendo sottoposto, tra l'altro, in data
29.07.2019 ad intervento chirurgico “di resezione atipica nodulo del lobo inferiore di sinistra in videotoracoscopia”, a cui hanno fatto seguito drenaggio pleurico ed esami tecnico-strumentali con terapia farmacologica;
che in data 10.05.2021 e 24.05.2021 egli ha chiesto all' il riconoscimento delle malattie professionali asbesto correlate;
che le CP_1 relative domande sono state rigettate dall' CP_1
Tanto premesso e ritenuta la sussistenza del nesso causale tra le patologie neoplastiche riscontrate a suo carico e l'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di: accertare e dichiarare di essere affetto da patologie di origine occupazionale per esposizione professionale ad TO e plurimi cancerogeni cui è stato esposto dall'01.06.2021 a tutt'oggi, con grado invalidante del 100%, ovvero, in subordine, nei termini di cui alla CTU medico legale, di cui ha chiesto l'ammissione, con diritto alla costituzione della rendita diretta dal 01.06.2021, ovvero dal diverso termine, che fosse accertato e ritenuto, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ai sensi dell'art. 1 co. 241/246 della L. 244/07, ovvero, in subordine, nel caso in cui la lesione all'integrità psicofisica, fosse ritenuta inferiore al 100%, chiedendo che sia liquidato
2 l'indennizzo del danno biologico, comunque non inferiore al 6%, in ogni caso con accertamento e declaratoria della riconducibilità causale delle infermità ad esposizione professionale a polveri e fibre di TO (malattia asbesto correlata) e ad altri agenti cancerogeni, ciò ai fini delle prestazioni previdenziali tutte, comunque dovute, anche nel caso di grado invalidante inferiore al 6%, e comunque ai fini del rilascio della certificazione di esposizione ad TO, ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, utile ad ottenere CP_1 dall' l'accredito delle maggiorazioni contributive, ai fini della relativa ricostruzione CP_5 previdenziale, e riliquidazione della pensione in godimento;
condannare l a CP_5 CP_1
liquidare in suo favore la rendita con il grado invalidante del 100%, ovvero con l'eventuale diverso grado, che fosse accertato dal CTU medico legale, anche per effetto dei successivi aggravamenti, e/o con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ai sensi dell'art. 1 co. 241/246 della L. 244/07, con decorrenza dal 01.06.2021, con la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati, fino al dì della costituzione della relativa prestazione;
in subordine, nella non creduta ipotesi che il CTU medico legale ovvero il
Tribunale accertasse e dichiarasse un grado inferiore al 100%, disporre la costituzione della rendita, ovvero comunque con l'indennizzo del danno biologico, e ogni altra prestazione comunque richiesta e dovuta;
in ulteriore subordine, anche nella non creduta ipotesi che il danno biologico fosse ritenuto inferiore al 6%, condannare l ad erogare le CP_1 prestazioni, comunque dovute, oltre all'accertamento dell'origine professionale asbesto correlata delle infermità tutte, al fine di ottenere la certificazione ex art. 13 comma 7 L.
257/1992, ovvero per far valere tale accertamento a carico di , per l'accredito delle CP_5
maggiorazioni contributive, ai fini della relativa ricostruzione previdenziale, e riliquidazione della pensione in godimento;
condannare l' al pagamento delle CP_5 CP_1
spese processuali, con distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, spiegando sintetiche CP_1
difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U.; all'esito dell'udienza del 07.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
3 Va innanzitutto evidenziato che, in virtù dell'onere di specifica contestazione gravante sull' resistente ex art. 115 c.p.c., comma 1, rimasto del tutto inadempiuto, le CP_1 circostanze di fatto poste a base del ricorso (quanto alla pericolosità dell'ambiente lavorativo e all'esposizione del lavoratore a fonti di TO e ad altri agenti cancerogeni durante tutto l'arco della vita lavorativa) devono ritenersi assodate e dimostrate.
L' invero, pur avendo allegato copiosa documentazione proveniente dalla società CP_1
datrice e dalla direzione sanitaria del medesimo , non ha in alcun modo esplicitato CP_1
le ragioni per le quali ha contestato la fondatezza delle domande attrici.
Ciò posto, il C.T.U. nominato nel corso dell'odierno procedimento, dott. sia Persona_1 nella relazione che all'esito dei successivi supplementi di indagine, con argomentazioni apprezzabili sotto il profilo logico e pienamente condivise dall'organo giudicante, sulla scorta dell'esame della documentazione presenti in atti, della visita del periziando e delle informazioni dallo stesso rese in sede anamnestica, ha concluso che il sig. soggetto Pt_1 non fumatore, è affetto da “ esiti di carcinoma al colon, esiti di adenocarcinoma polmonare in follow up per sospetta recidiva, interstiziopatia in soggetto esposto a polveri sottili..”, che è “altamente probabile la correlazione tra l'insorgenza delle neoplasie polmonari e intestinale e l'esposizione lavorativa alle polveri di TO” e che la conseguente menomazione deve essere riconosciuta con un grado complessivo del 30%.
Al riguardo, il C.T.U. ha osservato che “il lavoratore era affetto da esiti di carcinoma con resezione intestinale (danno anatomico) operato nel 2016 e per un adenocarcinoma con resezione del lobo polmonare sinistro (danno anatomico) operato nel 2019. Il lavoratore svolge in atto e svolgeva attività di lavoro con qualifica di operaio addetto alla produzione dal 1991 nelle ditte che si sono succedute nello stesso ambiente di lavoro inquinato
(TO) presso la SPA , la SPA e la SPA In data CP_3 CP_4 CP_2
11/09/20 (e dunque successivamente agli interventi demolitivi al colon e al lobo del polmone sinistro), il sig. veniva sottoposto a visita dal medico competente su Pt_1 incarico del datore di lavoro ( e ritenuto idoneo all'attività di operaio alla CP_2
produzione con limitazioni lievi che apparivano comprensibili per un operaio di 53 anni con 32 anni di attività lavorativa “esclusione dai turni notturni e dalla movimentazione di carichi superiori ai Kg.10 e esposizione a basse temperatura solo se sporadica e con DPI”.
Il lavoratore in atto non pratica alcuna cura medica e/o necessita di dieta e/o assistenza
4 medica particolare. Il lavoratore riferisce solo periodici controlli oncologici che fino alla visita del CTU sono risultati negativi”.
Pertanto, deve ritenersi acclarata l'esistenza del nesso causale tra le neoplasie da cui è affetto il ricorrente e l'attività lavorativa dallo stesso espletata alle dipendenze della e delle altre società che si sono succedute nella conduzione dello Controparte_2
stabilimento industriale.
Peraltro, la patologia tumorale ai polmoni da cui è affetto il ricorrente, in relazione all'esposizione ad TO, è prevista in tabella dal DPR 336/1994 e ss. ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per cui deve applicarsi il principio secondo cui “l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia CP_1
della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.” (così ex multis
Cass. Sez. lav. 21.11.2016, n. 23653).
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Dall'accertamento della dipendenza delle malattie asbesto correlate dall'attività lavorativa discende il riconoscimento, in favore del ricorrente, esposto ad TO per circa 32 anni, del diritto alla rendita diretta di cui agli artt. 66 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1956, del beneficio, ai fini delle prestazioni pensionistiche, della moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo per il coefficiente di 1,5 ex art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, del diritto alla prestazione economica aggiuntiva ex art. 1, comma 243, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e degli altri benefici previsti per i casi di malattie professionali derivanti da esposizione ad TO, con correlativa condanna dell' resistente ad CP_1
erogare le relative prestazioni a decorrere dal 01.06.2021, primo giorno del mese
5 successivo a quello (maggio 2021) nel quale sono state presentate in via amministrativa le domande di riconoscimento della malattia professionale.
A quest'ultimo proposito, invero, l'art. 135 del d.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che “se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico”.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria con riferimento alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'istituto resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1530/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara che è affetto da patologie di origine occupazionale per esposizione Parte_1
professionale ad TO e plurimi cancerogeni cui è stato esposto dal 01.10.1991 al momento della proposizione del presente ricorso, con grado invalidante del 30%; dichiara il diritto del ricorrente alla rendita diretta di cui agli artt. 66 e ss. del d.P.R. n.
1124 del 1956, alla moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 ex art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e alla prestazione economica aggiuntiva ex art. 1, comma 243, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e agli altri benefici previsti per i casi di malattie professionali derivanti da esposizione ad TO;
condanna l' ad erogare le relative prestazioni in favore del ricorrente a decorrere dal CP_1
01.06.2021; condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che CP_1
si liquidano in complessivi euro 4,638,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Ezio Bonanni che se ne è dichiarato antistatario.
Catania, 7 maggio 2025
6 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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