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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 11/01/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 17/04/1977 rappresentata e difesa dall' avv. SAVOIA ELISA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LEPORE MAURIZIO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 22/11/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata Parte_1
telematicamente il 12/11/2024:
“1) La casa coniugale continuerà ad essere assegnata alla ricorrente;
2) i figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati in via prevalente presso la madre;
3) il SI. verserà integralmente la rata del mutuo mensile gravante sulla casa famigliare;
4) CP_1
disporre che il SI. versi alla moglie a titolo di mantenimento della stessa un assegno divorzile CP_1
pari ad euro 400,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT;
5) disporre che il SI. corrisponda alla moglie a titolo di mantenimento dei 3 figli minori la CP_1
somma di euro 1.200,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore dei figli come da protocollo del Tribunale di Cremona;
6) disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente quale genitore convivente con i figli;
7) diritto del padre di tenere con sè il figlio salvo libera scelta del minore, tutti i week end Per_1
dal sabato pomeriggio alla domenica alle ore 17 mentre durante la settimana quando vuole, previo accordo con la madre. e invece, potranno stare con il padre a week end alternati, salvo Per_2 Per_3
libera scelta delle figlie ormai adolescenti;
8) disporre che i minori trascorrano le vacanze di natale, estive e pasquali con il padre previo accordo con tra i genitori in tal senso sui giorni, salva libera scelta dei figli;
9) dichiarare i coniugi tenuti a comunicarsi, in futuro, gli indirizzi di rispettiva residenza e le loro eventuali variazioni;
”
*
Per come precisate con nota depositata telematicamente il 18/11/2024:” Controparte_1
A) NEL MERITO:
A1) confermare le condizioni tutte di cui alla separazione omologata di seguito trascritta
“CONDIZIONI 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i figli minori, , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in Spino d'Adda 26016
(CR) alla Via Gradella n. 6 – di proprietà esclusiva del SI. – la quale rimarrà assegnata CP_1 alla SI.ra con quanto l'arreda; Pt_1
3. il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli , e il Sabato dalle ore 9.30 CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
con prelievo dalla casa materna e con riaccompagno alle ore 15.00, sempre presso la casa materna, oltre a due giorni infrasettimanali, che si indicano nel Mercoledì e nel Venerdì, con prelievo alle ore 18.00 presso la casa materna e con riaccompagno alle ore 20.00, sempre presso la casa materna e facoltà di pernotto presso il padre con giusto preavviso alla madre.
Ovviamente, i genitori portanno derogare di volta in volta tali orari qualora congiuntamente convenuto;
4. festività natalizie: Ad anni alterni passeranno con il padre o la madre le festività Natalizie o
Capodanno;
5. vacanze estive: il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli una o due settimane, anche CP_1
non consecutive, comunicando il proprio periodo alla SI.ra entro il 30 Maggio di Pt_1
ciascun anno;
6. festività pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
7. il SInor verserà alla SI.ra - entro il 5 di ogni mese - a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento per i tre figli, , e la somma relativa al mantenimento ordinario Per_1 Per_2 Per_3
mensile omnia di Euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, e da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate al SI. . CP_1
Il SI. si impegna a garantire l'utilizzo ai fini dell'abitazione della casa in Spino d'Adda CP_1
, Via Gradella n. 6, pagando egli stesso l'intera rata di mutuo gravante sull'immobile ad oggi pari ad € 860,00, al fine di consentirne alla famiglia di ivi permanere.
8. il SI. si impegna inoltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1
per i figli secondo quanto previsto ed indicato dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senzagenitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9. assegni famigliari: l'assegno unico, d'intesa tra i genitori, verrà percepito interamente, in aggiunta all'assegno di mantenimento, dalla SI.ra , quale genitore collocatario in via Pt_1
prevalente dei figli;
10. a definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, gli stessi provvederanno a chiudere i conti correnti cointestati e a dividerne i saldi.
11. i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e pertanto di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e/o contributo alimentare. Con la corresponsione di quanto al punto 7) del presente ricorso, le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. deducibilità fiscale: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, la deduzione per il figlio a carico sarà effettuata, al 50% tra i genitori, gli eventuali rimborsi e o sussidi disposti dallo Stato e o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
13. le parti si concedono sin d'ora il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di valore equipollente, nonché all'iscrizione dei figli minori nei rispettivi passaporti e si impegnano altresì alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio o rinnovi delle carte
d'identità dei figli minori.”
A2) Riconoscere il diritto di abitazione alla madre sino alla raggiunta indipendenza dei figli al proprio sostentamento, accollandosi integralmente la rata di mutuo ad oggi con incremento
ISTAT ben oltre 1.000,00 Euro;
B) IN VIA SUBORDINATA
B1) richiamata la disponibilità all'adesione della proposta di cui al verbale di udienza del 7 novembre 2024 “propone di accollarsi il mutuo con diritto di abitazione della moglie e contributo al mantenimento dei figli di € 800 se omnicomprensivo;
in subordine offre € 700 oltre al 50% delle spese straordinarie”
C) IN OGNI CASO Vittoria di spese di lite”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 11/01/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con in Spino d'Adda in data Controparte_1
14/02/2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2006, atto n. 1, parte I), unione dalla quale sono nati i figli ( nata il [...]), ( nata il Persona_4 Per_2
19/03/2008) e (nato il [...]), e di essersi separata dal marito con verbale di separazione Per_1
consensuale del 23/03/2023, omologato con decreto del 03/04/2023 (pubblicato il 13/04/2023), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come precisate in ricorso, l'assegnazione della casa coniugale;
la ricorrente, in punto economico, chiedeva di disporre l'obbligo del marito di versare integralmente l'importo del mutuo gravante sulla casa coniugale nonché di riconoscere un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a complessivi € 1200, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre;
infine chiedeva il riconoscimento Parte_1 di un assegno divorzile di € 400 mensili.
Con comparsa depositata il 12/03/2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie e chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, su accordo delle stesse, disponeva rinvio per valutare la possibilità di vendere la casa coniugale e addivenire a una soluzione conciliativa;
in via temporanea e urgente il Giudice confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale con aumento del contributo al mantenimento ordinario dei figli a complessivi € 750 mensili.
Alla successiva udienza del 7/11/2024, le parti davano atto che la casa coniugale non era stata messa in vendita, nelle more;
dopo ampia discussione, atteso che le parti non avevano raggiunto una soluzione conciliativa, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
Su richiesta delle parti, la discussione veniva rinviata all'udienza del 19/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Alla predetta udienza, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di conSIlio del 13/01/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in Spino d'Adda in data 14/02/2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune medesimo anno 2006, atto n. 1, parte I).
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), ( nata il [...]) e Persona_4 Per_2
(nato il [...]). Per_1
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 23/03/2023, omologato con decreto del Tribunale Ordinario di Cremona del 3/04/2023 (pubblicato il 13/04/2023).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che la figlia (nata il [...]) Persona_4
è maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, deve limitarsi la trattazione della questione indicata ai soli minori ( nata il [...]) e (nato il [...]) . Per_2 Per_1
In proposito, entrambe le parti hanno concluso per l'affido condiviso, con collocamento degli stessi presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna. Orbene, preme innanzitutto rilevare che non si ritiene in alcun modo necessario procedere all'ascolto dei minori, tenuto anche conto dell'età di (nato il [...]), dovendosi ritenere Per_1
l'adempimento pregiudizievole e superfluo, atteso che i genitori hanno sin da subito condiviso il regime di affidamento e collocamento della prole. Il materiale in atti e le verbalizzazioni delle parti, in ogni caso, appaiono sufficienti per assumere una motivata decisione su tutte le domande svolte e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita dei minori.
Ciò posto, all'esito del giudizio, il Collegio ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto in sede di separazione consensuale e confermato dal Giudice Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Gli elementi offerti, infatti, pur dando evidenza di una conflittualità tuttora latente, non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo a entrambi i genitori, ritenendosi che le difficoltà relazionali tra le parti allo stato non si ripercuotano, per quanto rappresentato e appurato, sull'equilibrio della prole né ostacolino l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli. I coniugi, infatti, hanno dimostrato di saper collaborare nell'interesse dei figli riuscendo a gestire autonomamente i trasporti e le visite di , che presenta particolari fragilità e necessità, in base alle Persona_4
rispettive eSIenze.
Del resto, come noto, tenuto conto che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, perché possa derogarsi alla regola è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, ad esempio, una sua anomala condizioni di vita, un insanabile contrasto con il figlio,
l'obiettiva lontananza anche morale;
ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
Nel caso oggetto del presente giudizio, in difetto di reale elemento di pregiudizio, il clima di tensione che caratterizza le relazioni tra i genitori non conduce, allo stato, a disporre un affido monogenitoriale, avendo i minori interesse a conservare i rapporti con entrambi i genitori;
può pertanto confermarsi l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei medesimi.
Nel perseguimento del regime più adeguato a garantire un percorso di crescita sereno alla prole, ritiene il Tribunale che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori sia quella di mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello che ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Dunque, i minori rimarranno collocati presso la madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, nella casa familiare, sita in Spino d'Adda, via Gradella 6 (di proprietà esclusiva del resistente). Quanto ai tempi di frequentazione con il padre, ritiene il Collegio che questo aspetto debba essere disciplinato come in seguito meglio puntualizzato. Per quanto riguarda (nato il [...]), Per_1
devono essere confermati i provvedimenti di cui alla separazione consensuale, non essendo emersi elementi tali – al di là della radicata conflittualità – da determinare una diversa regolamentazione.
Il padre peraltro risulta aver reperito, nelle more della separazione, una soluzione abitativa stabile, sistemazione che presumibilmente agevolerà i pernottamenti. Egli potrà quindi tenere il Per_1
sabato dalle ore 9.30 alle ore 15.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna, oltre a due giorni infrasettimanali (indicativamente il mercoledì e il venerdì) con prelievo alle ore 18.00 e riaccompagnamento alle ore 20.00 presso la casa materna e facoltà di pernotto presso il padre con giusto preavviso alla madre.
Per quanto riguarda, invece, (nata il [...]), ormai prossima alla maggiore età, reputa il Per_2
Tribunale che la frequentazione debba essere liberamente disciplinata, su accordo padre/figlia, con l'auspicabile collaborazione della madre. Liberi accordi verranno presi tra i genitori per le visite a
, considerata la sua fragilità e la attuale sistemazione abitativa, seguendo peraltro Persona_4
una abitudine già invalsa nel nucleo familiare.
*
Assegnazione della casa coniugale
Confermato il collocamento prevalente della prole presso la residenza della madre, deve confermarsi l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Spino d'Adda, via Gradella 6 (di proprietà esclusiva del resistente), rimasto nella disponibilità della madre dall'allontanamento del marito fino a tutt'oggi. Tale provvedimento è necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Quanto alle questioni economiche, deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle eSIenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali eSIenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la documentazione depositata dalle parti sia sufficiente a effettuare una simile ricostruzione, anche tenuto conto che ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
Orbene, in sede di ricorso introduttivo e alla prima udienza di comparizione, Parte_1
ha allegato di aver svolto, in costanza di matrimonio, diversi lavori e di essere al
[...]
momento disoccupata, dovendo gestire i figli, adducendo anche di avere impegni incompatibili connessi alla propria salute mentale;
su sollecito del giudice, la medesima ha tuttavia riconosciuto di svolgere attività come addetta alle pulizie in nero. All'udienza del 7/11/2024, peraltro, la ricorrente ha dichiarato di aver reperito una occupazione part time (3 ore al giorno) con compenso di € 450 mensili.
Le C.U. del 2023 attestano un reddito nel 2022 di € 2526,19 + 76,56 (imposta netta € 89,51); la C.U.
2022 segnala un reddito di soli 62,78.
Dall'analisi degli estratti conto depositati (riferibili a pochi mesi del 2023), emerge che la ricorrente nel corso del 2023 ha ricevuto taluni emolumenti stipendiali (€ 358 il 28/04/2023, € 303 il 31/05/2023;
€ 338 il 30/06/2023; € 1402 il 31/07/2023); ad agosto e a settembre 2023, inoltre, la ricorrente ha percepito indennità NASPI. ha aggiunto di ricevere aiuto da Parte_1 Parte_1 un amico che le versa circa € 300 mensili, elemento che deve comunque essere considerato come elemento in grado di incidere positivamente sulle risorse economiche del genitore.
non sostiene oneri abitativi in quanto vive, unitamente ai Parte_1
figli, nella casa ex coniugale, di proprietà esclusiva del resistente. Deve infine darsi atto che, su accordo delle parti, la madre percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico quantificato in circa € 649 mensili.
Quanto a , egli ha dichiarato di lavorare per una azienda di distributori automatici Controparte_1 con pagamento a provvigione quantificato in circa € 5500 mensili (€ 3000 netti); egli ha poi precisato di avere altresì un negozio di caffetteria.
Nel 2023 ha dichiarato reddito imponibile per € 56695, imposta netta di € 17034 Controparte_1
(mod. PF 2023); nel 2022 reddito imponibile pari a € 42673, imposta netta di € 10445 (mod. PF
2022); nel 2021reddito imponibile di € 44159, con imposta netta di € 10416 (mod. PF 2021).
Il resistente abita attualmente a Lodi, in immobile condotto in locazione con canone mensile di € 430, secondo quanto verbalizzato.
è proprietario esclusivo della casa coniugale, assegnata alla moglie e gravata da Controparte_1 mutuo quantificato in circa € 1000 mensili. ha inoltre specificato che, a seguito Controparte_1 dell'apertura della successione ereditaria della madre, è divenuto comproprietario con la di lui sorella di immobile attualmente in vendita.
Ciò posto, il Collegio rileva e considera che non sono stati depositati estratti conto o altra documentazione idonea ad attestare in modo puntuale i redditi e le proprietà del resistente. Di tale circostanza, così come del mancato deposito della documentazione completa indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c. anche da parte della ricorrente, deve tenersi conto ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., a norma del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
Ciò posto, alla luce dei dati illustrati, applicando il principio sopra esposto, il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene equo e congruo, in rapporto alla situazione emergente dagli atti, ai tempi di frequentazione e alle attuali eSIenze dei figli, porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi € 700 mensili (€ 250 ciascuno per e ed € 200 per Per_1 Per_2 [...]
). L'importo indicato pare sostenibile dal resistente il quale ha offerto la propria disponibilità Per_4
a corrispondere tale cifra (v. verbale del 7/11/2024, offerta ribadita in sede di precisazione delle conclusioni). La statuizione, inoltre, appare proporzionata alle posizioni economiche delle parti, comprensive delle risorse disponibili, tenendo conto degli oneri rispettivamente a loro carico e dei compiti di cura assunti prevalentemente dalla madre, in considerazione dello standard di vita, delle abitudini e delle eSIenze dei figli nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutando che trascorre il periodo infrasettimanale in clinica e ritorna alla residenza materna Persona_4
solo nel weekend. Nella quantificazione deve comunque tenersi conto dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente (che ivi convive con i figli), che costituisce una forma di contribuzione al mantenimento che va valutata a fronte degli oneri locativi che deve sostenere il marito e della circostanza che
è tenuto a pagare la rata del mutuo gravante sulla casa di sua esclusiva proprietà. Controparte_1
Al riguardo deve comunque precisarsi che nulla il Tribunale è chiamato a statuire sul punto, trattandosi di onere già integralmente a carico di , proprietario dell'immobile e Controparte_1
obbligato ex contractu.
Infine, deve rilevarsi che la madre percepisce l'importo integrale dell'assegno unico il quale, in difetto di accordo tra i genitori, viene ripartito tra entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
anche attraverso la rinuncia alla propria quota, dunque, il padre contribuisce al sostentamento del nucleo.
Entrambi i genitori, inoltre, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, data del deposito del ricorso, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio (Cass. Sez. I del 11.7.2013 n. 17199).
*
La domanda di assegno divorzile
La parte ricorrente, fin dall'atto introduttivo, ha domandando il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile a carico del coniuge, quantificato, in sede di precisazione delle conclusioni, in
€ 400 mensili.
In proposito deve rammentarsi il condiviso orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, anche riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo il quale “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'eSIenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 c. 6 L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, pertanto, deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dall'ex coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (in termini, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602).
In punto, la Corte di Cassazione ha poi precisato che, nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il Giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e dell'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre
2021, n. 27906). La Suprema Corte ha poi evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10781 e Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10782). Orbene, dando applicazione ai suesposti principi, considerata la natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, devono richiamarsi i dati sopra illustrati circa i redditi e le capacità lavorative delle parti così come emergenti dagli atti e dalle verbalizzazioni rese.
Sulla base di quanto esposto pare permanere, allo stato, uno squilibrio nelle rispettive capacità patrimoniali dei coniugi. Nondimeno, superato l'orientamento inaugurato dalla pronuncia dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 11490 del 29 novembre 1990, come già profusamente evidenziato, tale elemento non è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, in quanto è onere della parte richiedente fornire la prova della riconducibilità dello squilibrio reddituale alle scelte condivise fatte dai coniugi in costanza di convivenza.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita. La ricorrente si è limitata a laconiche e generiche affermazioni in ordine ai sacrifici che compie per l'accudimento dei figli e a difficoltà di salute (i.e. depressione), senza formulare alcuna richiesta istruttoria né produrre alcun supporto documentale. In particolare, non ha dedotto in modo puntuale né, tantomeno, Parte_1
dimostrato il contributo specifico fornito alla conduzione della vita familiare né ha esposto un circostanziato sacrificio delle proprie aspettative di carriera professionale per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari in costanza di convivenza matrimoniale. Al contrario, la stessa ricorrente ha dichiarato espressamente di essersi dedicata, in costanza di matrimonio, ad attività lavorativa confacente alle sue aspirazioni e alla sua competenza.
Tenuto conto delle circostanze fattuali, dunque, nell'ambito di una valutazione complessiva secondo i parametri previsti dall'art. 5 L 898/70, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che i coniugi, al momento del matrimonio (o anche successivamente), si siano accordati affinché Parte_1
dedicasse le sue energie alla casa e al menage familiare, né tale situazione pare Parte_1
essersi consolidata in seguito, tenuto conto che la ricorrente ha lavorato per tutta la durata dell'unione coniugale. Lo squilibrio reddituale tra i coniugi, dunque, non è il frutto delle scelte condivise assunte durante il matrimonio, non essendo stato provato il contributo personale ed economico dato da
, quale coniuge economicamente più debole, alla conduzione Parte_1
familiare e alla formazione del patrimonio personale del marito.
Osserva inoltre il Collegio che la ricorrente, tuttora in età lavorativa e occupata, presenta una discreta potenzialità professionale e reddituale in considerazione delle esperienze pregresse. Pur dato atto che la ricorrente al momento ha dichiarato di lavorare solo part time, non è dato sapere al Tribunale se ciò derivi da una scelta personale ovvero dalle condizioni del mercato del lavoro, non essendo stato puntualmente dedotto (o provato) nulla in punto. Del resto, considerato che in sede di separazione consensuale non è stato concordato tra le parti un mantenimento a carico del coniuge, è presumibile che ella potesse godere e abbia goduto (quantomeno fino al deposito del ricorso per il divorzio) di fonti di reddito sufficienti per i propri bisogni.
Dalla assai scarsa documentazione prodotta, pertanto, in mancanza di ulteriori riscontri o prove più SInificative, non risulta sicuramente dimostrato che vi sia o vi sia stata una incapacità lavorativa oggettiva;
è bene precisare che la generica affermazione della ricorrente (cfr. “soffro di depressione”) non è sufficiente a stabilire che il fattore salute possa limitare anche solo parzialmente
[...]
nello svolgimento di una attività lavorativa più o meno confacente al Parte_1 suo stato. La ricorrente non ha dunque dimostrato l'incapacità di procurarsi mezzi adeguati, potendo ella superare la lamentata situazione di difficoltà e precarietà economica impiegando la sua capacità lavorativa e mettendo a frutto la sua esperienza professionale, come già fatto in precedenza. In questo frangente deve valutarsi che i compiti di cura e assistenza dei figli si sono nel tempo attenuati, considerato che durante la settimana si trova in clinica e è ormai pressochè Persona_4 Per_2 autonoma, considerata l'età. La ricorrente potrebbe quindi senz'altro aumentare il carico giornaliero di lavoro, circostanza che le consentirebbe di condurre un'esistenza libera e dignitosa facendo fronte alle proprie eSIenze di vita e di mantenimento.
Più in generale, dunque, reputa il Collegio, sulla base di tutti gli elementi, che, venuta meno la solidarietà propria del vincolo familiare, non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, né in funzione assistenziale né, del pari, a scopo compensativo e perequativo;
la domanda dovrà pertanto essere rigettata.
* le spese di lite
La sostanziale convergenza delle conclusioni riguardanti la prole e il carattere necessario del giudizio con riferimento allo status giustificano la compensazione della metà delle spese di lite. Ferma la compensazione parziale, i restanti oneri devono essere regolati non solo in forza del principio di soccombenza, ma anche dando applicazione al c.d. principio di causalità nella determinazione della durata del processo, principio chiaramente enunciato dalle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza n. 32061/2022. Ne consegue che i costi del processo devono essere fatti gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa;
tale principio, del quale il criterio della soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o un indice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nell'ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto. È evidente che nel caso di specie la ricorrente, insistendo nelle pretese oggi respinte, non aderendo alle proposte conciliative formulate dal giudice né conducendo una proficua trattativa con la parte resistente, ha aggravato la durata del processo.
In virtù delle predette considerazioni, la ricorrente, soccombente sulla domanda di assegno divorzile, va condannata a rifondere alla parte resistente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota, in applicazione dei criteri e dei valori di cui alle tabelle del d.m. n. 55/2014 (scaglione per cause di valore indeterminabile di carattere contenzioso da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, fase istruttoria dimidiata per complessità e attività espletate), in € 3356,50 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, iva e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Spino d'Adda in data 14/02/2006 (trascritto presso gli atti
[...] Controparte_1
dello Stato civile del Comune medesimo anno 2006, atto n. 1, parte I);
2. DISPONE l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli minori (nato il [...]) Per_1
e ( nata il [...]) con collocamento prevalente degli stessi , anche ai fini della Per_2
residenza anagrafica, presso la madre;
3. ASSEGNA alla madre la casa ex coniugale sita in Spino d'Adda 26016 (CR) alla Via Gradella
n. 6;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con se' i figli con i seguenti tempi e modalità: il padre starà con il sabato dalle ore 9.30 alle ore 15.00, con prelievo e Per_1
riaccompagnamento presso la casa materna, oltre a due giorni infrasettimanali,
(indicativamente il mercoledì e il venerdì) con prelievo alle ore 18.00 presso la casa materna e con riaccompagnamento alle ore 20.00, sempre presso la casa materna e facoltà di pernotto presso il padre con giusto preavviso alla madre;
le frequentazioni con avverranno su Per_2
libero accordo padre/figlia; i genitori gestiranno di comune accordo le visite e le frequentazioni di;
i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore Persona_4 il giorno di Natale o il Capodanno e, analogamente, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due settimane, anche non consecutive, con accordo entro il 30 Maggio di ciascun anno;
tutti i ponti e le festività saranno regolate secondo il criterio della alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
5. PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto dei figli, il Controparte_1
pagamento della somma mensile complessiva di € 700,00 (€ 250 per ciascuno per e Per_1
e € 200 per ), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da Per_2 Persona_4
corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 05 Parte_1
di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DÀ ATTO che su accordo delle parti l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
7. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
8. CONDANNA la ricorrente a rifondere al resistente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota in € 3356,50 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa., compensando tra le parti la restante metà.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Spino d'Adda per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di conSIlio del 13/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 11/01/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 17/04/1977 rappresentata e difesa dall' avv. SAVOIA ELISA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LEPORE MAURIZIO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 22/11/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata Parte_1
telematicamente il 12/11/2024:
“1) La casa coniugale continuerà ad essere assegnata alla ricorrente;
2) i figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati in via prevalente presso la madre;
3) il SI. verserà integralmente la rata del mutuo mensile gravante sulla casa famigliare;
4) CP_1
disporre che il SI. versi alla moglie a titolo di mantenimento della stessa un assegno divorzile CP_1
pari ad euro 400,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT;
5) disporre che il SI. corrisponda alla moglie a titolo di mantenimento dei 3 figli minori la CP_1
somma di euro 1.200,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore dei figli come da protocollo del Tribunale di Cremona;
6) disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente quale genitore convivente con i figli;
7) diritto del padre di tenere con sè il figlio salvo libera scelta del minore, tutti i week end Per_1
dal sabato pomeriggio alla domenica alle ore 17 mentre durante la settimana quando vuole, previo accordo con la madre. e invece, potranno stare con il padre a week end alternati, salvo Per_2 Per_3
libera scelta delle figlie ormai adolescenti;
8) disporre che i minori trascorrano le vacanze di natale, estive e pasquali con il padre previo accordo con tra i genitori in tal senso sui giorni, salva libera scelta dei figli;
9) dichiarare i coniugi tenuti a comunicarsi, in futuro, gli indirizzi di rispettiva residenza e le loro eventuali variazioni;
”
*
Per come precisate con nota depositata telematicamente il 18/11/2024:” Controparte_1
A) NEL MERITO:
A1) confermare le condizioni tutte di cui alla separazione omologata di seguito trascritta
“CONDIZIONI 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i figli minori, , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in Spino d'Adda 26016
(CR) alla Via Gradella n. 6 – di proprietà esclusiva del SI. – la quale rimarrà assegnata CP_1 alla SI.ra con quanto l'arreda; Pt_1
3. il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli , e il Sabato dalle ore 9.30 CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
con prelievo dalla casa materna e con riaccompagno alle ore 15.00, sempre presso la casa materna, oltre a due giorni infrasettimanali, che si indicano nel Mercoledì e nel Venerdì, con prelievo alle ore 18.00 presso la casa materna e con riaccompagno alle ore 20.00, sempre presso la casa materna e facoltà di pernotto presso il padre con giusto preavviso alla madre.
Ovviamente, i genitori portanno derogare di volta in volta tali orari qualora congiuntamente convenuto;
4. festività natalizie: Ad anni alterni passeranno con il padre o la madre le festività Natalizie o
Capodanno;
5. vacanze estive: il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli una o due settimane, anche CP_1
non consecutive, comunicando il proprio periodo alla SI.ra entro il 30 Maggio di Pt_1
ciascun anno;
6. festività pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
7. il SInor verserà alla SI.ra - entro il 5 di ogni mese - a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento per i tre figli, , e la somma relativa al mantenimento ordinario Per_1 Per_2 Per_3
mensile omnia di Euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, e da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate al SI. . CP_1
Il SI. si impegna a garantire l'utilizzo ai fini dell'abitazione della casa in Spino d'Adda CP_1
, Via Gradella n. 6, pagando egli stesso l'intera rata di mutuo gravante sull'immobile ad oggi pari ad € 860,00, al fine di consentirne alla famiglia di ivi permanere.
8. il SI. si impegna inoltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1
per i figli secondo quanto previsto ed indicato dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senzagenitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9. assegni famigliari: l'assegno unico, d'intesa tra i genitori, verrà percepito interamente, in aggiunta all'assegno di mantenimento, dalla SI.ra , quale genitore collocatario in via Pt_1
prevalente dei figli;
10. a definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, gli stessi provvederanno a chiudere i conti correnti cointestati e a dividerne i saldi.
11. i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e pertanto di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e/o contributo alimentare. Con la corresponsione di quanto al punto 7) del presente ricorso, le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. deducibilità fiscale: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, la deduzione per il figlio a carico sarà effettuata, al 50% tra i genitori, gli eventuali rimborsi e o sussidi disposti dallo Stato e o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
13. le parti si concedono sin d'ora il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di valore equipollente, nonché all'iscrizione dei figli minori nei rispettivi passaporti e si impegnano altresì alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio o rinnovi delle carte
d'identità dei figli minori.”
A2) Riconoscere il diritto di abitazione alla madre sino alla raggiunta indipendenza dei figli al proprio sostentamento, accollandosi integralmente la rata di mutuo ad oggi con incremento
ISTAT ben oltre 1.000,00 Euro;
B) IN VIA SUBORDINATA
B1) richiamata la disponibilità all'adesione della proposta di cui al verbale di udienza del 7 novembre 2024 “propone di accollarsi il mutuo con diritto di abitazione della moglie e contributo al mantenimento dei figli di € 800 se omnicomprensivo;
in subordine offre € 700 oltre al 50% delle spese straordinarie”
C) IN OGNI CASO Vittoria di spese di lite”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 11/01/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con in Spino d'Adda in data Controparte_1
14/02/2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2006, atto n. 1, parte I), unione dalla quale sono nati i figli ( nata il [...]), ( nata il Persona_4 Per_2
19/03/2008) e (nato il [...]), e di essersi separata dal marito con verbale di separazione Per_1
consensuale del 23/03/2023, omologato con decreto del 03/04/2023 (pubblicato il 13/04/2023), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come precisate in ricorso, l'assegnazione della casa coniugale;
la ricorrente, in punto economico, chiedeva di disporre l'obbligo del marito di versare integralmente l'importo del mutuo gravante sulla casa coniugale nonché di riconoscere un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a complessivi € 1200, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre;
infine chiedeva il riconoscimento Parte_1 di un assegno divorzile di € 400 mensili.
Con comparsa depositata il 12/03/2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie e chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, su accordo delle stesse, disponeva rinvio per valutare la possibilità di vendere la casa coniugale e addivenire a una soluzione conciliativa;
in via temporanea e urgente il Giudice confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale con aumento del contributo al mantenimento ordinario dei figli a complessivi € 750 mensili.
Alla successiva udienza del 7/11/2024, le parti davano atto che la casa coniugale non era stata messa in vendita, nelle more;
dopo ampia discussione, atteso che le parti non avevano raggiunto una soluzione conciliativa, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
Su richiesta delle parti, la discussione veniva rinviata all'udienza del 19/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Alla predetta udienza, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di conSIlio del 13/01/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in Spino d'Adda in data 14/02/2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune medesimo anno 2006, atto n. 1, parte I).
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), ( nata il [...]) e Persona_4 Per_2
(nato il [...]). Per_1
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 23/03/2023, omologato con decreto del Tribunale Ordinario di Cremona del 3/04/2023 (pubblicato il 13/04/2023).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che la figlia (nata il [...]) Persona_4
è maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, deve limitarsi la trattazione della questione indicata ai soli minori ( nata il [...]) e (nato il [...]) . Per_2 Per_1
In proposito, entrambe le parti hanno concluso per l'affido condiviso, con collocamento degli stessi presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna. Orbene, preme innanzitutto rilevare che non si ritiene in alcun modo necessario procedere all'ascolto dei minori, tenuto anche conto dell'età di (nato il [...]), dovendosi ritenere Per_1
l'adempimento pregiudizievole e superfluo, atteso che i genitori hanno sin da subito condiviso il regime di affidamento e collocamento della prole. Il materiale in atti e le verbalizzazioni delle parti, in ogni caso, appaiono sufficienti per assumere una motivata decisione su tutte le domande svolte e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita dei minori.
Ciò posto, all'esito del giudizio, il Collegio ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto in sede di separazione consensuale e confermato dal Giudice Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Gli elementi offerti, infatti, pur dando evidenza di una conflittualità tuttora latente, non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo a entrambi i genitori, ritenendosi che le difficoltà relazionali tra le parti allo stato non si ripercuotano, per quanto rappresentato e appurato, sull'equilibrio della prole né ostacolino l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli. I coniugi, infatti, hanno dimostrato di saper collaborare nell'interesse dei figli riuscendo a gestire autonomamente i trasporti e le visite di , che presenta particolari fragilità e necessità, in base alle Persona_4
rispettive eSIenze.
Del resto, come noto, tenuto conto che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, perché possa derogarsi alla regola è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, ad esempio, una sua anomala condizioni di vita, un insanabile contrasto con il figlio,
l'obiettiva lontananza anche morale;
ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
Nel caso oggetto del presente giudizio, in difetto di reale elemento di pregiudizio, il clima di tensione che caratterizza le relazioni tra i genitori non conduce, allo stato, a disporre un affido monogenitoriale, avendo i minori interesse a conservare i rapporti con entrambi i genitori;
può pertanto confermarsi l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei medesimi.
Nel perseguimento del regime più adeguato a garantire un percorso di crescita sereno alla prole, ritiene il Tribunale che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori sia quella di mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello che ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Dunque, i minori rimarranno collocati presso la madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, nella casa familiare, sita in Spino d'Adda, via Gradella 6 (di proprietà esclusiva del resistente). Quanto ai tempi di frequentazione con il padre, ritiene il Collegio che questo aspetto debba essere disciplinato come in seguito meglio puntualizzato. Per quanto riguarda (nato il [...]), Per_1
devono essere confermati i provvedimenti di cui alla separazione consensuale, non essendo emersi elementi tali – al di là della radicata conflittualità – da determinare una diversa regolamentazione.
Il padre peraltro risulta aver reperito, nelle more della separazione, una soluzione abitativa stabile, sistemazione che presumibilmente agevolerà i pernottamenti. Egli potrà quindi tenere il Per_1
sabato dalle ore 9.30 alle ore 15.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna, oltre a due giorni infrasettimanali (indicativamente il mercoledì e il venerdì) con prelievo alle ore 18.00 e riaccompagnamento alle ore 20.00 presso la casa materna e facoltà di pernotto presso il padre con giusto preavviso alla madre.
Per quanto riguarda, invece, (nata il [...]), ormai prossima alla maggiore età, reputa il Per_2
Tribunale che la frequentazione debba essere liberamente disciplinata, su accordo padre/figlia, con l'auspicabile collaborazione della madre. Liberi accordi verranno presi tra i genitori per le visite a
, considerata la sua fragilità e la attuale sistemazione abitativa, seguendo peraltro Persona_4
una abitudine già invalsa nel nucleo familiare.
*
Assegnazione della casa coniugale
Confermato il collocamento prevalente della prole presso la residenza della madre, deve confermarsi l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Spino d'Adda, via Gradella 6 (di proprietà esclusiva del resistente), rimasto nella disponibilità della madre dall'allontanamento del marito fino a tutt'oggi. Tale provvedimento è necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Quanto alle questioni economiche, deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle eSIenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali eSIenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la documentazione depositata dalle parti sia sufficiente a effettuare una simile ricostruzione, anche tenuto conto che ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
Orbene, in sede di ricorso introduttivo e alla prima udienza di comparizione, Parte_1
ha allegato di aver svolto, in costanza di matrimonio, diversi lavori e di essere al
[...]
momento disoccupata, dovendo gestire i figli, adducendo anche di avere impegni incompatibili connessi alla propria salute mentale;
su sollecito del giudice, la medesima ha tuttavia riconosciuto di svolgere attività come addetta alle pulizie in nero. All'udienza del 7/11/2024, peraltro, la ricorrente ha dichiarato di aver reperito una occupazione part time (3 ore al giorno) con compenso di € 450 mensili.
Le C.U. del 2023 attestano un reddito nel 2022 di € 2526,19 + 76,56 (imposta netta € 89,51); la C.U.
2022 segnala un reddito di soli 62,78.
Dall'analisi degli estratti conto depositati (riferibili a pochi mesi del 2023), emerge che la ricorrente nel corso del 2023 ha ricevuto taluni emolumenti stipendiali (€ 358 il 28/04/2023, € 303 il 31/05/2023;
€ 338 il 30/06/2023; € 1402 il 31/07/2023); ad agosto e a settembre 2023, inoltre, la ricorrente ha percepito indennità NASPI. ha aggiunto di ricevere aiuto da Parte_1 Parte_1 un amico che le versa circa € 300 mensili, elemento che deve comunque essere considerato come elemento in grado di incidere positivamente sulle risorse economiche del genitore.
non sostiene oneri abitativi in quanto vive, unitamente ai Parte_1
figli, nella casa ex coniugale, di proprietà esclusiva del resistente. Deve infine darsi atto che, su accordo delle parti, la madre percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico quantificato in circa € 649 mensili.
Quanto a , egli ha dichiarato di lavorare per una azienda di distributori automatici Controparte_1 con pagamento a provvigione quantificato in circa € 5500 mensili (€ 3000 netti); egli ha poi precisato di avere altresì un negozio di caffetteria.
Nel 2023 ha dichiarato reddito imponibile per € 56695, imposta netta di € 17034 Controparte_1
(mod. PF 2023); nel 2022 reddito imponibile pari a € 42673, imposta netta di € 10445 (mod. PF
2022); nel 2021reddito imponibile di € 44159, con imposta netta di € 10416 (mod. PF 2021).
Il resistente abita attualmente a Lodi, in immobile condotto in locazione con canone mensile di € 430, secondo quanto verbalizzato.
è proprietario esclusivo della casa coniugale, assegnata alla moglie e gravata da Controparte_1 mutuo quantificato in circa € 1000 mensili. ha inoltre specificato che, a seguito Controparte_1 dell'apertura della successione ereditaria della madre, è divenuto comproprietario con la di lui sorella di immobile attualmente in vendita.
Ciò posto, il Collegio rileva e considera che non sono stati depositati estratti conto o altra documentazione idonea ad attestare in modo puntuale i redditi e le proprietà del resistente. Di tale circostanza, così come del mancato deposito della documentazione completa indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c. anche da parte della ricorrente, deve tenersi conto ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., a norma del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
Ciò posto, alla luce dei dati illustrati, applicando il principio sopra esposto, il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene equo e congruo, in rapporto alla situazione emergente dagli atti, ai tempi di frequentazione e alle attuali eSIenze dei figli, porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi € 700 mensili (€ 250 ciascuno per e ed € 200 per Per_1 Per_2 [...]
). L'importo indicato pare sostenibile dal resistente il quale ha offerto la propria disponibilità Per_4
a corrispondere tale cifra (v. verbale del 7/11/2024, offerta ribadita in sede di precisazione delle conclusioni). La statuizione, inoltre, appare proporzionata alle posizioni economiche delle parti, comprensive delle risorse disponibili, tenendo conto degli oneri rispettivamente a loro carico e dei compiti di cura assunti prevalentemente dalla madre, in considerazione dello standard di vita, delle abitudini e delle eSIenze dei figli nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutando che trascorre il periodo infrasettimanale in clinica e ritorna alla residenza materna Persona_4
solo nel weekend. Nella quantificazione deve comunque tenersi conto dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente (che ivi convive con i figli), che costituisce una forma di contribuzione al mantenimento che va valutata a fronte degli oneri locativi che deve sostenere il marito e della circostanza che
è tenuto a pagare la rata del mutuo gravante sulla casa di sua esclusiva proprietà. Controparte_1
Al riguardo deve comunque precisarsi che nulla il Tribunale è chiamato a statuire sul punto, trattandosi di onere già integralmente a carico di , proprietario dell'immobile e Controparte_1
obbligato ex contractu.
Infine, deve rilevarsi che la madre percepisce l'importo integrale dell'assegno unico il quale, in difetto di accordo tra i genitori, viene ripartito tra entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
anche attraverso la rinuncia alla propria quota, dunque, il padre contribuisce al sostentamento del nucleo.
Entrambi i genitori, inoltre, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, data del deposito del ricorso, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio (Cass. Sez. I del 11.7.2013 n. 17199).
*
La domanda di assegno divorzile
La parte ricorrente, fin dall'atto introduttivo, ha domandando il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile a carico del coniuge, quantificato, in sede di precisazione delle conclusioni, in
€ 400 mensili.
In proposito deve rammentarsi il condiviso orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, anche riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo il quale “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'eSIenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 c. 6 L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, pertanto, deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dall'ex coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (in termini, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602).
In punto, la Corte di Cassazione ha poi precisato che, nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il Giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e dell'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre
2021, n. 27906). La Suprema Corte ha poi evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10781 e Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10782). Orbene, dando applicazione ai suesposti principi, considerata la natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, devono richiamarsi i dati sopra illustrati circa i redditi e le capacità lavorative delle parti così come emergenti dagli atti e dalle verbalizzazioni rese.
Sulla base di quanto esposto pare permanere, allo stato, uno squilibrio nelle rispettive capacità patrimoniali dei coniugi. Nondimeno, superato l'orientamento inaugurato dalla pronuncia dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 11490 del 29 novembre 1990, come già profusamente evidenziato, tale elemento non è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, in quanto è onere della parte richiedente fornire la prova della riconducibilità dello squilibrio reddituale alle scelte condivise fatte dai coniugi in costanza di convivenza.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita. La ricorrente si è limitata a laconiche e generiche affermazioni in ordine ai sacrifici che compie per l'accudimento dei figli e a difficoltà di salute (i.e. depressione), senza formulare alcuna richiesta istruttoria né produrre alcun supporto documentale. In particolare, non ha dedotto in modo puntuale né, tantomeno, Parte_1
dimostrato il contributo specifico fornito alla conduzione della vita familiare né ha esposto un circostanziato sacrificio delle proprie aspettative di carriera professionale per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari in costanza di convivenza matrimoniale. Al contrario, la stessa ricorrente ha dichiarato espressamente di essersi dedicata, in costanza di matrimonio, ad attività lavorativa confacente alle sue aspirazioni e alla sua competenza.
Tenuto conto delle circostanze fattuali, dunque, nell'ambito di una valutazione complessiva secondo i parametri previsti dall'art. 5 L 898/70, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che i coniugi, al momento del matrimonio (o anche successivamente), si siano accordati affinché Parte_1
dedicasse le sue energie alla casa e al menage familiare, né tale situazione pare Parte_1
essersi consolidata in seguito, tenuto conto che la ricorrente ha lavorato per tutta la durata dell'unione coniugale. Lo squilibrio reddituale tra i coniugi, dunque, non è il frutto delle scelte condivise assunte durante il matrimonio, non essendo stato provato il contributo personale ed economico dato da
, quale coniuge economicamente più debole, alla conduzione Parte_1
familiare e alla formazione del patrimonio personale del marito.
Osserva inoltre il Collegio che la ricorrente, tuttora in età lavorativa e occupata, presenta una discreta potenzialità professionale e reddituale in considerazione delle esperienze pregresse. Pur dato atto che la ricorrente al momento ha dichiarato di lavorare solo part time, non è dato sapere al Tribunale se ciò derivi da una scelta personale ovvero dalle condizioni del mercato del lavoro, non essendo stato puntualmente dedotto (o provato) nulla in punto. Del resto, considerato che in sede di separazione consensuale non è stato concordato tra le parti un mantenimento a carico del coniuge, è presumibile che ella potesse godere e abbia goduto (quantomeno fino al deposito del ricorso per il divorzio) di fonti di reddito sufficienti per i propri bisogni.
Dalla assai scarsa documentazione prodotta, pertanto, in mancanza di ulteriori riscontri o prove più SInificative, non risulta sicuramente dimostrato che vi sia o vi sia stata una incapacità lavorativa oggettiva;
è bene precisare che la generica affermazione della ricorrente (cfr. “soffro di depressione”) non è sufficiente a stabilire che il fattore salute possa limitare anche solo parzialmente
[...]
nello svolgimento di una attività lavorativa più o meno confacente al Parte_1 suo stato. La ricorrente non ha dunque dimostrato l'incapacità di procurarsi mezzi adeguati, potendo ella superare la lamentata situazione di difficoltà e precarietà economica impiegando la sua capacità lavorativa e mettendo a frutto la sua esperienza professionale, come già fatto in precedenza. In questo frangente deve valutarsi che i compiti di cura e assistenza dei figli si sono nel tempo attenuati, considerato che durante la settimana si trova in clinica e è ormai pressochè Persona_4 Per_2 autonoma, considerata l'età. La ricorrente potrebbe quindi senz'altro aumentare il carico giornaliero di lavoro, circostanza che le consentirebbe di condurre un'esistenza libera e dignitosa facendo fronte alle proprie eSIenze di vita e di mantenimento.
Più in generale, dunque, reputa il Collegio, sulla base di tutti gli elementi, che, venuta meno la solidarietà propria del vincolo familiare, non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, né in funzione assistenziale né, del pari, a scopo compensativo e perequativo;
la domanda dovrà pertanto essere rigettata.
* le spese di lite
La sostanziale convergenza delle conclusioni riguardanti la prole e il carattere necessario del giudizio con riferimento allo status giustificano la compensazione della metà delle spese di lite. Ferma la compensazione parziale, i restanti oneri devono essere regolati non solo in forza del principio di soccombenza, ma anche dando applicazione al c.d. principio di causalità nella determinazione della durata del processo, principio chiaramente enunciato dalle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza n. 32061/2022. Ne consegue che i costi del processo devono essere fatti gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa;
tale principio, del quale il criterio della soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o un indice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nell'ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto. È evidente che nel caso di specie la ricorrente, insistendo nelle pretese oggi respinte, non aderendo alle proposte conciliative formulate dal giudice né conducendo una proficua trattativa con la parte resistente, ha aggravato la durata del processo.
In virtù delle predette considerazioni, la ricorrente, soccombente sulla domanda di assegno divorzile, va condannata a rifondere alla parte resistente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota, in applicazione dei criteri e dei valori di cui alle tabelle del d.m. n. 55/2014 (scaglione per cause di valore indeterminabile di carattere contenzioso da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, fase istruttoria dimidiata per complessità e attività espletate), in € 3356,50 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, iva e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Spino d'Adda in data 14/02/2006 (trascritto presso gli atti
[...] Controparte_1
dello Stato civile del Comune medesimo anno 2006, atto n. 1, parte I);
2. DISPONE l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli minori (nato il [...]) Per_1
e ( nata il [...]) con collocamento prevalente degli stessi , anche ai fini della Per_2
residenza anagrafica, presso la madre;
3. ASSEGNA alla madre la casa ex coniugale sita in Spino d'Adda 26016 (CR) alla Via Gradella
n. 6;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con se' i figli con i seguenti tempi e modalità: il padre starà con il sabato dalle ore 9.30 alle ore 15.00, con prelievo e Per_1
riaccompagnamento presso la casa materna, oltre a due giorni infrasettimanali,
(indicativamente il mercoledì e il venerdì) con prelievo alle ore 18.00 presso la casa materna e con riaccompagnamento alle ore 20.00, sempre presso la casa materna e facoltà di pernotto presso il padre con giusto preavviso alla madre;
le frequentazioni con avverranno su Per_2
libero accordo padre/figlia; i genitori gestiranno di comune accordo le visite e le frequentazioni di;
i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore Persona_4 il giorno di Natale o il Capodanno e, analogamente, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due settimane, anche non consecutive, con accordo entro il 30 Maggio di ciascun anno;
tutti i ponti e le festività saranno regolate secondo il criterio della alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
5. PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto dei figli, il Controparte_1
pagamento della somma mensile complessiva di € 700,00 (€ 250 per ciascuno per e Per_1
e € 200 per ), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da Per_2 Persona_4
corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 05 Parte_1
di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DÀ ATTO che su accordo delle parti l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
7. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
8. CONDANNA la ricorrente a rifondere al resistente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota in € 3356,50 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa., compensando tra le parti la restante metà.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Spino d'Adda per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di conSIlio del 13/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato