TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 2559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, letti gli artt. 348, commi 2 e 3, 350 bis, 359 e 281 sexies cod. proc. civ., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2559/2025 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bova, Parte_1
presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Cicerone n. 48, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., norma cui fa espresso rinvio l'art. 350 bis, comma 1, c.p.c..
Sempre in via preliminare, poi, va chiarito che non risultano essere state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine fissato in sostituzione dell'udienza originariamente programmata per l'11.9.2025; quindi la causa è stata rinviata ex art. 348, comma 2, c.p.c. all'udienza del 6.10.2025, anche questa sostituita dalla previsione di un termine per il deposito di note scritte.
Neppure entro tale secondo termine, nonostante la rituale comunicazione del rinvio,
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2559/2025
l'appellante ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c..
Ne consegue che l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, ultima parte c.p.c..
Tale pronuncia di improcedibilità va adottata con sentenza in ossequio a quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 348 c.p.c..
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, infine, ritiene questo Giudice che nulla vada disposto al riguardo, non essendosi la parte appellata costituita e non avendo svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara l'appello improcedibile;
• dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
• nulla in ordine alle spese del presente grado di lite.
Così deciso in Aversa in data 14.10.2024
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, letti gli artt. 348, commi 2 e 3, 350 bis, 359 e 281 sexies cod. proc. civ., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2559/2025 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bova, Parte_1
presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Cicerone n. 48, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., norma cui fa espresso rinvio l'art. 350 bis, comma 1, c.p.c..
Sempre in via preliminare, poi, va chiarito che non risultano essere state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine fissato in sostituzione dell'udienza originariamente programmata per l'11.9.2025; quindi la causa è stata rinviata ex art. 348, comma 2, c.p.c. all'udienza del 6.10.2025, anche questa sostituita dalla previsione di un termine per il deposito di note scritte.
Neppure entro tale secondo termine, nonostante la rituale comunicazione del rinvio,
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2559/2025
l'appellante ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c..
Ne consegue che l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, ultima parte c.p.c..
Tale pronuncia di improcedibilità va adottata con sentenza in ossequio a quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 348 c.p.c..
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, infine, ritiene questo Giudice che nulla vada disposto al riguardo, non essendosi la parte appellata costituita e non avendo svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara l'appello improcedibile;
• dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
• nulla in ordine alle spese del presente grado di lite.
Così deciso in Aversa in data 14.10.2024
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
2