Articolo 52 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 51Articolo 53
Versione
1 gennaio 1998
>
Versione
1 gennaio 1999
Art. 52. (Piano straordinario di verifica
delle invalidita' civili). 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1 giugno 1948 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidita' civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 . ((10)) 2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 , il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provvede entro e non oltre centoventi giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma 2, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile .
3. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l' articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 .
4. Il comma 3-octies dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 , e' sostituito dal seguente:
"3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293 , e successive modificazioni, nonche' le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553 , e successive modificazioni.
Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalita' di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilita' e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati".
5. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidita' civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 , devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici gia' attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.
6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unita' sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche.
Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all' articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387 , le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione alle aziende unita' sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
------------------ AGGIORNAMENTO (10) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Il termine del 31 marzo 1999 di cui all' articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo e' incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonche' di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente