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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 126/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19 maggio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
Divisione di beni non
, , quali eredi di CP_3 Parte_1 Persona_1 caduti in successione rappresentati e difesi dall'avv. FUSI RAMONA elettivamente domiciliati in
CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 40 25018 MONTICHIARI presso il difensore avv. FUSI RAMONA, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTI
pagina 1 di 13 c o n t r o e , rappresentati e difesi CP_4 Controparte_5
dall'avv. elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINO CP_6
10 BRESCIA presso il difensore avv. , come da procura CP_6
allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Terza Sezione Civile)
n. 3129/22.
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3129/22 il Tribunale di Brescia scioglieva la comunione ordinaria sul fondo sito in Comune di Desenzano del Garda, censito alla sezione NCT, foglio 43, mappale 681, in comproprietà tra e CP_4
, contitolari della quota indivisa di ½, e , Persona_2 Persona_1
titolare della restante quota indivisa di ½, ed assegnava le porzioni così come individuate nella relazione peritale.
In particolare, la porzione di sinistra, di mq 322, veniva assegnata a CP_4
e e la porzione di destra, di mq. 288, a
[...] Controparte_5 CP_1
, e , quali
[...] Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8
pagina 2 di 13 eredi di , deceduto nelle more del giudizio. Persona_1
Le domande riconvenzionali svolte da , di accertamento delle Persona_1
servitù di passaggio pedonale e carraio gravanti sul mappale 681 in favore dei fondi di sua proprietà, venivano rigettate.
La sentenza è stata gravata da , Controparte_1 Controparte_2
e . Controparte_7 Parte_1
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano l'erroneità dell'elaborato peritale ed assumono che le porzioni definite “area incolta” e “piastra in
calcestruzzo”, riportate nella planimetria, non erano di mq 322 e di mq 288,
come riferito dal CT, ma, rispettivamente, di mq. 328 e di mq. 281.
Con il secondo motivo censurano le dimensioni del fondo oggetto di divisione che, a differenza di quanto stabilito dal CT, non era di mq. 610, ma di mq.545.
Con il terzo motivo denunciano la violazione del divieto di ultra petita in quanto la porzione corrispondente alla quota di cui era titolare Persona_1
( ½) era stata attribuita a tutti gli eredi di e non al solo Persona_1
al quale per testamento pubblico erano pervenuti tutti i beni CP_1
pagina 3 di 13 immobili di proprietà di . Persona_1
Con il quarto motivo censurano il rigetto delle domande riconvenzionali volte all'accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio gravanti sul fondo in comproprietà a vantaggio dei fondi di cui era proprietario . Persona_1
Assumono di aver provato la costituzione volontaria delle predette servitù
mediante la produzione in giudizio degli atti divisionali del 1947 e del 1956
ovvero, in subordine, di aver provato l'acquisto per usucapione e/o per destinazione del padre di famiglia.
Fanno rilevare che il primo giudice aveva errato nel ritenere non opponibili agli appellati le predette servitù, per non essere stata né allegata nè provata la trascrizione dei citati atti divisionali in quanto sia per l'atto divisionale del
1947 che per quello del 1956 erano state prodotte le relative note di trascrizione ( docc. 11 e 12).
Fanno rilevare che non era condivisibile quanto affermato dal primo giudice secondo cui i mappali citati nei predetti atti divisionali non corrispondevano a quelli indicati in quanto sub doc. 16 era stata prodotta una relazione catastale a firma geom. in cui veniva ricostruita la identificazione catastale. CP_9
Assumono che l'assunto del primo giudice, relativo alla tardività della dimostrazione della variazione dei numeri dei mappali, perché non inserita nella comparsa di costituzione, era errato perché i diritti di servitù erano stati compiutamente descritti nel predetto atto nel quale si rinviava alla relazione pagina 4 di 13 prodotta sub doc. 16
Con il quinto motivo censurano la contraddittorietà della sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice da un lato aveva respinto la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio e dall'altro aveva riconosciuto la predetta servitù in sede di divisione.
Con il sesto e settimo motivo censurano la condanna alle spese di CT e la mancata ammissione dei mezzi di prova.
--------------------------------
I primi due motivi, afferenti entrambi alle dimensioni del fondo oggetto di divisione, possono essere trattati congiuntamente.
Secondo la descrizione fatta dal CT ( pag. 9 della relazione peritale)
nell'immobile in comproprietà è possibile individuare una porzione a Nord-
Est, prospiciente i fabbricati esistenti anche di altri proprietari, che costituisce l'area cortilizia con pavimentazione in ghiaia, caratterizzata dalla presenza di un marciapiede della larghezza di mt. 1,20 circa, sulla quale si affacciano portoni, finestre e balconi aggettanti, e da un cancello, pedonale e carraio in metallo posto a circa 60 cm dal confine con il mappale 685; una restante porzione , costituita da un prato incolto, sulla quale insistono manufatti ( una piastra in calcestruzzo, un pozzo artesiano, ecc.) e due capezzagne che consentono l'accesso al fabbricato agricolo di cui al mappale 686.
Nella relazione peritale (pag. 13) il CT stimava l'area verde incolta e la piastra pagina 5 di 13 in calcestruzzo, insistenti sul fondo in comunione, rispettivamente, di mq. 335
la prima e di mq. 82 la seconda.
Tali misurazioni coincidono con quanto riportato dallo stesso CT nella “
errata corrige” nella quale veniva precisato che: “ la planimetria del progetto
divisionale di cui all'allegato 14 riporta un errore nella sola indicazione delle
superfici dell'area incolta e della piastra in calcestruzzo. I valori reali
corrispondenti alla dividente rappresentata nell'allegato e correttamente
individuati nella tabella di cui a pag. 15 ( assegnazione delle superfici)
depositata corrispondono a : area incolta mq Parte_2
179,50; piastra in calcestruzzo mq 43,50; area incolta mq Persona_1
155,50; piastra in calcestruzzo mq 38,50”.
Sulla base delle predette misurazioni il CT stimava il valore del compendio dividendo in complessivi euro 25.600 e procedeva alla formazione delle porzioni.
Quanto, invece, alle dimensioni complessive del fondo in comproprietà, a pag.
11 della relazione peritale il CT dava atto che: “ la determinazione della
consistenza è stata dedotta con il file CAD realizzato con rilievo laser
scanner messo a disposizione dal CT di parte convenuta ( Persona_1
…durante i sopralluoghi alla presenza dei CT il rilievo predetto è stato
verificato attraverso la misurazione a campione di alcuni punti ( allegato 13).
Ai fini della valutazione e del progetto divisionale lo scrivente CTU ed i CT
pagina 6 di 13 hanno concordato l'utilizzo della superficie catastale totale pari a 610 mq
indicata in visura ( Allegato 13)”.
A pag. 16 della relazione il CT dava atto, altresì, che “ ai fini del progetto
divisionale lo scrivente CT e i CT hanno concordato l'utilizzo della
superficie catastale totale pari a mq 610, indicata in visura ( Allegato 3).
Neppure nelle osservazioni il consulente di parte convenuta, oggi appellante,
metteva in discussione tali misurazioni adottate in accordo con il CT e il consulente di parte avversa.
Il terzo motivo è fondato.
La sentenza dovrà essere corretta con l'assegnazione al solo Controparte_1
della porzione individuata dal CT in quanto dal testamento pubblico di solo risulta essere erede dei beni immobili già di Persona_1 CP_1
proprietà del padre.
Da ciò discende che i restanti appellanti dovranno essere dichiarati carenti di legittimazione nel presente giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di un bene immobile.
Il quarto motivo è infondato.
Nel suo primo atto difensivo allegava che il fondo in Persona_1
comproprietà ( mappale 681 già 4146/c e 4170/b) era gravato da servitù di passaggio costituita volontariamente a vantaggio degli immobili di sua pagina 7 di 13 proprietà esclusiva - senz'altra precisazione sia relativa ai pretesi fondi dominanti che al tracciato delle servitù- con gli atti divisionali del 1947 e del
1956 .
Aggiungeva che per accedere dalla cascina di sua proprietà ai campi coltivati
( mappali 56 e 57) il passaggio era sempre stato esercitato, sia pedonalmente che con carri, sul mappale 681.
Ciò posto, si osserva che, per atto divisionale dell'8 marzo 1947 i fratelli
, e unitamente alle sorelle, comproprietari di beni Persona_3 CP_10 CP_11
immobili e mobili, decidevano di sciogliere la comunione.
A – padre di – venivano assegnati i fondi contraddistinti Persona_4 ER
con i mappali 2074/b. 2074/d, 3214, 691/a e 691/c.
Nel predetto atto si precisava che “ l'accesso al mappale n. 691/a di Per_4
è dato attraverso la proprietà di ai mappali 691/b-3751-
[...] Persona_3
1495 servendosi della capezzagna esistente, la stradella che corre e partendo
a nord della vicinale della Peluca e che porta al fabbricato colonico ed
annessi, e che attraversa da nord a sud i mappali 3214-2074/a, di uso comune
alla proprietà dei condividenti e . CP_11 Persona_3
Nel successivo atto divisionale e contestuale compravendita del 18 gennaio
1956 e comproprietari in località “ Fantona nuova” di CP_11 Persona_3
porzioni di fabbricato rustico con corte, contraddistinti con i mappali 4170 e
4146, ad essi pervenuti per successione paterna, decidevano di sciogliere la pagina 8 di 13 comunione;
a veniva assegnato il mappale 4146/b costituito da Persona_4
stalletta e portico, pollaio e corte.
Nel predetto atto si precisava che rimaneva comune la corte contraddistinta con i mappali 4146/c e 4170/b “ con ivi il pozzo e l'aia di uso comune”.
Nel medesimo atto vendeva al figlio quanto con la Persona_4 ER
divisione gli era stato assegnato ossia il mappale 4146/b e la quota indivisa adiacente in comproprietà con mappali 4146/c e 4170/b. Persona_3
Veniva precisato che l'accesso “ ai beni in contratto” è sulla stradella che corre portando a nord della strada vicinale della Peluca e che porta ai rustici e attraversa da nord a sud i mappali 3214 e 2074/a “ come risulta dall'atto
divisionale a mio rogito del 18 marzo 1947”
Come dallo stesso allegato, dall'atto del 1956 si ricava che Persona_1
l'attuale mappale 681 corrisponde ai mappali 4146/c e 4170/b ossia a quei mappali che il CT ha descritto come caratterizzati dalla presenza di un pozzo artesiano e di un' aia, da sempre destinata ad uso comune;
mappali di cui
, e per successione paterna , è divenuto Persona_1 Controparte_1
comproprietario per quota indivisa in forza del predetto atto.
Dagli atti divisionali del 1947 e del 1956 non è, invece, dato evincere alcuna servitù costituita, volontariamente, a favore dei fondi di proprietà esclusiva di e oggi di in quanto l'accesso ai fondi di Persona_1 Controparte_1
proprietà di e quindi di e quindi di veniva concesso CP_11 ER CP_1
pagina 9 di 13 attraverso il passaggio su altri fondi ( “attraverso la proprietà di Per_3
ai mappali 691/b-3751-1495 servendosi della capezzagna esistente, la
[...]
stradella che corre e partendo a nord della vicinale della Peluca e che porta
al fabbricato colonico ed annessi, e che attraversa da nord a sud i mappali
3214-2074/a, di uso comune alla proprietà dei condividenti e CP_11 [...]
e non sui mappali 4146/c e 4170/b). Per_3
Quanto al diritto di passaggio sui mappali 4146/c e 4170/b che Persona_4
si riservava nell'atto divisionale, a favore dei restanti fondi di sua proprietà,
tralasciando il fatto che non è dato sapere se sia subentrato Persona_1
nella titolarità dei predetti fondi, per successione ereditaria del padre, nella predetta clausola non è dato ravvisare la volontà di costituire una servitù in favore dei fondi quanto, piuttosto, un diritto personale di passaggio.
I pretesi diritti di servitù di passaggio, pedonale e carraio, sul fondo in comproprietà ( mappale 681), non può dirsi costituito neppure per destinazione del padre di famiglia non avendo l'originario convenuto né
allegato né provato il suo presupposto costituito dalla effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c.; presupposto che deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme ( cfr. Cass.
n. 14714/2022).
Del pari infondata è la domanda di accertamento della esistenza di una servitù di pagina 10 di 13 passaggio costituitasi per usucapione attesa la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso e del difetto di prova dell'apparenza della asserita servitù
acquistata per usucapione.
Dal che discende che l'accessibilità ai campi coltivati, già di proprietà di ER
, dovrà avvenire attraverso la capezzagna già esistente, già utilizzata per
[...]
l'ingresso al fabbricato insistente sul mappale 686 già di proprietà di , Persona_1
così come accertato dal CT il quale faceva rilevare, altresì, che “ i terreni contigui
non sono interclusi, ma sono collegati tra loro tramite capezzagne esistenti
direttamente collegate con l'area cortilizia dell'azienda agricola ( pag. 17 ER
della relazione peritale).
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante non vi è contraddizione tra l'aver rigettato la domanda volta all'accertamento di servitù di passaggio, pedonale e carraio, su imprecisate porzioni dell'area in comproprietà a vantaggio di imprecisati fondi dominanti già di proprietà di e l'aver assoggettato la porzione Persona_1
immobiliare assegnata agli appellati a servitù di passaggio pedonale e carraio, anche con mezzi agricoli, nonché l'aver assoggettato a servitù reciproche l'area costituita dal marciapiede perché costituite al fine di consentire il transito sia di CP_1
che degli appellati.
[...]
Da ultimo, il provvedimento con cui veniva dichiarata l'inammissibilità della prova testimoniale veniva fondato sia sull'assoluta genericità delle circostanze dedotte che sulla novità di alcune di esse.
Tale giudizio va confermato sia in relazione alla genericità ( “ da tempo immemorabile”) che alla novità in quanto la circostanza secondo cui il transito sul pagina 11 di 13 mappale in comproprietà sarebbe stato effettuato sin dal 1947 veniva dedotta solo nella seconda memoria, depositata ex art. 183 sesto comma c.p.c., in quanto nella comparsa di costituzione la difesa di , in relazione agli altri modi di Persona_1
acquisto delle pretese servitù diverse dalla costituzione volontaria, si limitava a dedurre che: “ il mappale n. 681 Fg. 43 oggetto di divisione risulta gravato dalle
servitù di passaggio sopra descritte. Dette servitù risultano essere state costituite
volontariamente con gli atti divisionali n. 5977 – 2350 rep. Not. del Per_5
18.3.1947 (doc. n.11) e n. 24896/4953 rep. Not. del 18.1. 1956 (doc. n.12) Per_5
ovvero acquisite per usucapione ultraventennale ovvero per destinazione del padre
di famiglia”.
La censura relativa alla condanna alle spese di consulenza tecnica è invece fondata in quanto le operazioni peritali volte alla redazione di un progetto divisionale sono state svolte nell'interesse di entrambe le parti.
In parziale modifica della sentenza gravata, le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico sia di parte appellante che di parte appellata, in solido tra loro.
In considerazione della prevalente soccombenza le spese del grado vanno poste a carico di parte appellante e si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134
per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 12 di 13 pronunciando:
dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 CP_7
e ;
[...] Parte_1
assegna al solo la porzione di destra, corrispondente a mq Controparte_1
288, come individuata dal CT nella relazione peritale depositata nel giudizio di primo grado;
pone, in via definitiva, le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti, in solido;
conferma nel resto la sentenza gravata,
condanna a rifondere in favore degli appellati le spese del Controparte_1
grado liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 126/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19 maggio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
Divisione di beni non
, , quali eredi di CP_3 Parte_1 Persona_1 caduti in successione rappresentati e difesi dall'avv. FUSI RAMONA elettivamente domiciliati in
CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 40 25018 MONTICHIARI presso il difensore avv. FUSI RAMONA, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTI
pagina 1 di 13 c o n t r o e , rappresentati e difesi CP_4 Controparte_5
dall'avv. elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINO CP_6
10 BRESCIA presso il difensore avv. , come da procura CP_6
allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Terza Sezione Civile)
n. 3129/22.
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3129/22 il Tribunale di Brescia scioglieva la comunione ordinaria sul fondo sito in Comune di Desenzano del Garda, censito alla sezione NCT, foglio 43, mappale 681, in comproprietà tra e CP_4
, contitolari della quota indivisa di ½, e , Persona_2 Persona_1
titolare della restante quota indivisa di ½, ed assegnava le porzioni così come individuate nella relazione peritale.
In particolare, la porzione di sinistra, di mq 322, veniva assegnata a CP_4
e e la porzione di destra, di mq. 288, a
[...] Controparte_5 CP_1
, e , quali
[...] Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8
pagina 2 di 13 eredi di , deceduto nelle more del giudizio. Persona_1
Le domande riconvenzionali svolte da , di accertamento delle Persona_1
servitù di passaggio pedonale e carraio gravanti sul mappale 681 in favore dei fondi di sua proprietà, venivano rigettate.
La sentenza è stata gravata da , Controparte_1 Controparte_2
e . Controparte_7 Parte_1
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano l'erroneità dell'elaborato peritale ed assumono che le porzioni definite “area incolta” e “piastra in
calcestruzzo”, riportate nella planimetria, non erano di mq 322 e di mq 288,
come riferito dal CT, ma, rispettivamente, di mq. 328 e di mq. 281.
Con il secondo motivo censurano le dimensioni del fondo oggetto di divisione che, a differenza di quanto stabilito dal CT, non era di mq. 610, ma di mq.545.
Con il terzo motivo denunciano la violazione del divieto di ultra petita in quanto la porzione corrispondente alla quota di cui era titolare Persona_1
( ½) era stata attribuita a tutti gli eredi di e non al solo Persona_1
al quale per testamento pubblico erano pervenuti tutti i beni CP_1
pagina 3 di 13 immobili di proprietà di . Persona_1
Con il quarto motivo censurano il rigetto delle domande riconvenzionali volte all'accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio gravanti sul fondo in comproprietà a vantaggio dei fondi di cui era proprietario . Persona_1
Assumono di aver provato la costituzione volontaria delle predette servitù
mediante la produzione in giudizio degli atti divisionali del 1947 e del 1956
ovvero, in subordine, di aver provato l'acquisto per usucapione e/o per destinazione del padre di famiglia.
Fanno rilevare che il primo giudice aveva errato nel ritenere non opponibili agli appellati le predette servitù, per non essere stata né allegata nè provata la trascrizione dei citati atti divisionali in quanto sia per l'atto divisionale del
1947 che per quello del 1956 erano state prodotte le relative note di trascrizione ( docc. 11 e 12).
Fanno rilevare che non era condivisibile quanto affermato dal primo giudice secondo cui i mappali citati nei predetti atti divisionali non corrispondevano a quelli indicati in quanto sub doc. 16 era stata prodotta una relazione catastale a firma geom. in cui veniva ricostruita la identificazione catastale. CP_9
Assumono che l'assunto del primo giudice, relativo alla tardività della dimostrazione della variazione dei numeri dei mappali, perché non inserita nella comparsa di costituzione, era errato perché i diritti di servitù erano stati compiutamente descritti nel predetto atto nel quale si rinviava alla relazione pagina 4 di 13 prodotta sub doc. 16
Con il quinto motivo censurano la contraddittorietà della sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice da un lato aveva respinto la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio e dall'altro aveva riconosciuto la predetta servitù in sede di divisione.
Con il sesto e settimo motivo censurano la condanna alle spese di CT e la mancata ammissione dei mezzi di prova.
--------------------------------
I primi due motivi, afferenti entrambi alle dimensioni del fondo oggetto di divisione, possono essere trattati congiuntamente.
Secondo la descrizione fatta dal CT ( pag. 9 della relazione peritale)
nell'immobile in comproprietà è possibile individuare una porzione a Nord-
Est, prospiciente i fabbricati esistenti anche di altri proprietari, che costituisce l'area cortilizia con pavimentazione in ghiaia, caratterizzata dalla presenza di un marciapiede della larghezza di mt. 1,20 circa, sulla quale si affacciano portoni, finestre e balconi aggettanti, e da un cancello, pedonale e carraio in metallo posto a circa 60 cm dal confine con il mappale 685; una restante porzione , costituita da un prato incolto, sulla quale insistono manufatti ( una piastra in calcestruzzo, un pozzo artesiano, ecc.) e due capezzagne che consentono l'accesso al fabbricato agricolo di cui al mappale 686.
Nella relazione peritale (pag. 13) il CT stimava l'area verde incolta e la piastra pagina 5 di 13 in calcestruzzo, insistenti sul fondo in comunione, rispettivamente, di mq. 335
la prima e di mq. 82 la seconda.
Tali misurazioni coincidono con quanto riportato dallo stesso CT nella “
errata corrige” nella quale veniva precisato che: “ la planimetria del progetto
divisionale di cui all'allegato 14 riporta un errore nella sola indicazione delle
superfici dell'area incolta e della piastra in calcestruzzo. I valori reali
corrispondenti alla dividente rappresentata nell'allegato e correttamente
individuati nella tabella di cui a pag. 15 ( assegnazione delle superfici)
depositata corrispondono a : area incolta mq Parte_2
179,50; piastra in calcestruzzo mq 43,50; area incolta mq Persona_1
155,50; piastra in calcestruzzo mq 38,50”.
Sulla base delle predette misurazioni il CT stimava il valore del compendio dividendo in complessivi euro 25.600 e procedeva alla formazione delle porzioni.
Quanto, invece, alle dimensioni complessive del fondo in comproprietà, a pag.
11 della relazione peritale il CT dava atto che: “ la determinazione della
consistenza è stata dedotta con il file CAD realizzato con rilievo laser
scanner messo a disposizione dal CT di parte convenuta ( Persona_1
…durante i sopralluoghi alla presenza dei CT il rilievo predetto è stato
verificato attraverso la misurazione a campione di alcuni punti ( allegato 13).
Ai fini della valutazione e del progetto divisionale lo scrivente CTU ed i CT
pagina 6 di 13 hanno concordato l'utilizzo della superficie catastale totale pari a 610 mq
indicata in visura ( Allegato 13)”.
A pag. 16 della relazione il CT dava atto, altresì, che “ ai fini del progetto
divisionale lo scrivente CT e i CT hanno concordato l'utilizzo della
superficie catastale totale pari a mq 610, indicata in visura ( Allegato 3).
Neppure nelle osservazioni il consulente di parte convenuta, oggi appellante,
metteva in discussione tali misurazioni adottate in accordo con il CT e il consulente di parte avversa.
Il terzo motivo è fondato.
La sentenza dovrà essere corretta con l'assegnazione al solo Controparte_1
della porzione individuata dal CT in quanto dal testamento pubblico di solo risulta essere erede dei beni immobili già di Persona_1 CP_1
proprietà del padre.
Da ciò discende che i restanti appellanti dovranno essere dichiarati carenti di legittimazione nel presente giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di un bene immobile.
Il quarto motivo è infondato.
Nel suo primo atto difensivo allegava che il fondo in Persona_1
comproprietà ( mappale 681 già 4146/c e 4170/b) era gravato da servitù di passaggio costituita volontariamente a vantaggio degli immobili di sua pagina 7 di 13 proprietà esclusiva - senz'altra precisazione sia relativa ai pretesi fondi dominanti che al tracciato delle servitù- con gli atti divisionali del 1947 e del
1956 .
Aggiungeva che per accedere dalla cascina di sua proprietà ai campi coltivati
( mappali 56 e 57) il passaggio era sempre stato esercitato, sia pedonalmente che con carri, sul mappale 681.
Ciò posto, si osserva che, per atto divisionale dell'8 marzo 1947 i fratelli
, e unitamente alle sorelle, comproprietari di beni Persona_3 CP_10 CP_11
immobili e mobili, decidevano di sciogliere la comunione.
A – padre di – venivano assegnati i fondi contraddistinti Persona_4 ER
con i mappali 2074/b. 2074/d, 3214, 691/a e 691/c.
Nel predetto atto si precisava che “ l'accesso al mappale n. 691/a di Per_4
è dato attraverso la proprietà di ai mappali 691/b-3751-
[...] Persona_3
1495 servendosi della capezzagna esistente, la stradella che corre e partendo
a nord della vicinale della Peluca e che porta al fabbricato colonico ed
annessi, e che attraversa da nord a sud i mappali 3214-2074/a, di uso comune
alla proprietà dei condividenti e . CP_11 Persona_3
Nel successivo atto divisionale e contestuale compravendita del 18 gennaio
1956 e comproprietari in località “ Fantona nuova” di CP_11 Persona_3
porzioni di fabbricato rustico con corte, contraddistinti con i mappali 4170 e
4146, ad essi pervenuti per successione paterna, decidevano di sciogliere la pagina 8 di 13 comunione;
a veniva assegnato il mappale 4146/b costituito da Persona_4
stalletta e portico, pollaio e corte.
Nel predetto atto si precisava che rimaneva comune la corte contraddistinta con i mappali 4146/c e 4170/b “ con ivi il pozzo e l'aia di uso comune”.
Nel medesimo atto vendeva al figlio quanto con la Persona_4 ER
divisione gli era stato assegnato ossia il mappale 4146/b e la quota indivisa adiacente in comproprietà con mappali 4146/c e 4170/b. Persona_3
Veniva precisato che l'accesso “ ai beni in contratto” è sulla stradella che corre portando a nord della strada vicinale della Peluca e che porta ai rustici e attraversa da nord a sud i mappali 3214 e 2074/a “ come risulta dall'atto
divisionale a mio rogito del 18 marzo 1947”
Come dallo stesso allegato, dall'atto del 1956 si ricava che Persona_1
l'attuale mappale 681 corrisponde ai mappali 4146/c e 4170/b ossia a quei mappali che il CT ha descritto come caratterizzati dalla presenza di un pozzo artesiano e di un' aia, da sempre destinata ad uso comune;
mappali di cui
, e per successione paterna , è divenuto Persona_1 Controparte_1
comproprietario per quota indivisa in forza del predetto atto.
Dagli atti divisionali del 1947 e del 1956 non è, invece, dato evincere alcuna servitù costituita, volontariamente, a favore dei fondi di proprietà esclusiva di e oggi di in quanto l'accesso ai fondi di Persona_1 Controparte_1
proprietà di e quindi di e quindi di veniva concesso CP_11 ER CP_1
pagina 9 di 13 attraverso il passaggio su altri fondi ( “attraverso la proprietà di Per_3
ai mappali 691/b-3751-1495 servendosi della capezzagna esistente, la
[...]
stradella che corre e partendo a nord della vicinale della Peluca e che porta
al fabbricato colonico ed annessi, e che attraversa da nord a sud i mappali
3214-2074/a, di uso comune alla proprietà dei condividenti e CP_11 [...]
e non sui mappali 4146/c e 4170/b). Per_3
Quanto al diritto di passaggio sui mappali 4146/c e 4170/b che Persona_4
si riservava nell'atto divisionale, a favore dei restanti fondi di sua proprietà,
tralasciando il fatto che non è dato sapere se sia subentrato Persona_1
nella titolarità dei predetti fondi, per successione ereditaria del padre, nella predetta clausola non è dato ravvisare la volontà di costituire una servitù in favore dei fondi quanto, piuttosto, un diritto personale di passaggio.
I pretesi diritti di servitù di passaggio, pedonale e carraio, sul fondo in comproprietà ( mappale 681), non può dirsi costituito neppure per destinazione del padre di famiglia non avendo l'originario convenuto né
allegato né provato il suo presupposto costituito dalla effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c.; presupposto che deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme ( cfr. Cass.
n. 14714/2022).
Del pari infondata è la domanda di accertamento della esistenza di una servitù di pagina 10 di 13 passaggio costituitasi per usucapione attesa la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso e del difetto di prova dell'apparenza della asserita servitù
acquistata per usucapione.
Dal che discende che l'accessibilità ai campi coltivati, già di proprietà di ER
, dovrà avvenire attraverso la capezzagna già esistente, già utilizzata per
[...]
l'ingresso al fabbricato insistente sul mappale 686 già di proprietà di , Persona_1
così come accertato dal CT il quale faceva rilevare, altresì, che “ i terreni contigui
non sono interclusi, ma sono collegati tra loro tramite capezzagne esistenti
direttamente collegate con l'area cortilizia dell'azienda agricola ( pag. 17 ER
della relazione peritale).
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante non vi è contraddizione tra l'aver rigettato la domanda volta all'accertamento di servitù di passaggio, pedonale e carraio, su imprecisate porzioni dell'area in comproprietà a vantaggio di imprecisati fondi dominanti già di proprietà di e l'aver assoggettato la porzione Persona_1
immobiliare assegnata agli appellati a servitù di passaggio pedonale e carraio, anche con mezzi agricoli, nonché l'aver assoggettato a servitù reciproche l'area costituita dal marciapiede perché costituite al fine di consentire il transito sia di CP_1
che degli appellati.
[...]
Da ultimo, il provvedimento con cui veniva dichiarata l'inammissibilità della prova testimoniale veniva fondato sia sull'assoluta genericità delle circostanze dedotte che sulla novità di alcune di esse.
Tale giudizio va confermato sia in relazione alla genericità ( “ da tempo immemorabile”) che alla novità in quanto la circostanza secondo cui il transito sul pagina 11 di 13 mappale in comproprietà sarebbe stato effettuato sin dal 1947 veniva dedotta solo nella seconda memoria, depositata ex art. 183 sesto comma c.p.c., in quanto nella comparsa di costituzione la difesa di , in relazione agli altri modi di Persona_1
acquisto delle pretese servitù diverse dalla costituzione volontaria, si limitava a dedurre che: “ il mappale n. 681 Fg. 43 oggetto di divisione risulta gravato dalle
servitù di passaggio sopra descritte. Dette servitù risultano essere state costituite
volontariamente con gli atti divisionali n. 5977 – 2350 rep. Not. del Per_5
18.3.1947 (doc. n.11) e n. 24896/4953 rep. Not. del 18.1. 1956 (doc. n.12) Per_5
ovvero acquisite per usucapione ultraventennale ovvero per destinazione del padre
di famiglia”.
La censura relativa alla condanna alle spese di consulenza tecnica è invece fondata in quanto le operazioni peritali volte alla redazione di un progetto divisionale sono state svolte nell'interesse di entrambe le parti.
In parziale modifica della sentenza gravata, le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico sia di parte appellante che di parte appellata, in solido tra loro.
In considerazione della prevalente soccombenza le spese del grado vanno poste a carico di parte appellante e si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134
per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 12 di 13 pronunciando:
dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 CP_7
e ;
[...] Parte_1
assegna al solo la porzione di destra, corrispondente a mq Controparte_1
288, come individuata dal CT nella relazione peritale depositata nel giudizio di primo grado;
pone, in via definitiva, le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti, in solido;
conferma nel resto la sentenza gravata,
condanna a rifondere in favore degli appellati le spese del Controparte_1
grado liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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