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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4317/2018 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4317/2018 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f./P.VA , in persona del suo legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante p.t. corrente in CE IC alla via S Lorenzo da Brindisi n. 12,
(c.f./ P.VA , in persona del Parte_2 P.VA_2 suo legale rappresentante p.t., corrente in CE IC (BR) alla via Perosi n.27
(c.f. , nato a [...] il Parte_3 C.F._1
21.07.1965 ed ivi residente a[...]; rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Lippolis (cf. ; pec: C.F._2
e dall'Avv. Margherita Cofano (cf. Email_1
; pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maurizio Lippolis sito in Monopoli
(BA) alla Via Cesare Battisti n. 27;
- OPPONENTI-
CONTRO
(c.f. / P.VA , in Controparte_1 P.VA_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Del Vecchio (cf. pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3 studio del prefato suo difensore sito in Trani (BAT) al Corso Italia n. 8
- OPPOSTA –
NONCHÉ CONTRO
(c.f./ P.VA in persona del legale Controparte_2 P.VA_4 rappresentante p.t., corrente in Roma alla Via Piemonte n. 38 quale cessionaria del credito di (P.VA e per Controparte_3 P.VA_5 essa, giusta procura, c.f./ P.VA. , in persona del legale CP_4 P.VA_6 rappresentante p.t. corrente in alla Via A. Moro n. 13/15, rappresentata e CP_2
1
difesa dall' Avv. Tommaso Ruccia (cf. ; pec C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio del prefato suo difensore sito in Modugno (BA), alla via Ostuni n. 6;
- OPPOSTA –
NONCHÉ CONTRO
(c.f/ P.VA Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.VA_7 dall'avv. Luciano Martucci (c.f. ; pec: avv CodiceFiscale_6 Email_5
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore
[...] sito in Bari, alla Via Andrea da Bari n. 125;
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 20.10.2018, la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., unitamente, alla società
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. ed al sig. Parte_2
convenivano in giudizio l , la Parte_3 Controparte_6 [...]
e la Controparte_3 Controparte_5
in opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella di pagamento n.
[...]
02420180009043452000 notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 alla
[...]
. quale obbligato principale, alla cartella di pagamento n. Parte_1
02420180009043452002 notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 alla
[...] quale fideiussore coobbligato ed alla cartella di pagamento Parte_2
n. 02420180009043452003 notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 a Pt_3 quale fideiussore coobbligato.
[...]
Cartelle in forza delle quali a ciascuno degli opponenti, nelle predette rispettive loro qualità, veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 470.764,56
a titolo di recupero di quanto pagato dalla Controparte_5 nella sua qualità di gestore del fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L.
[...]
n. 662/96, in favore della a seguito di escussione Controparte_3 della garanzia del predetto fondo pubblico. Escussione avvenuta con riferimento al finanziamento chirografario PS n. 6717141175 del 20.09.2011 assistito da fondo pubblico di garanzia, concesso alla e garantito da fideiussione Parte_1 solidale prestata dalla società e Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Con il suindicato libello introduttivo, gli opponenti chiedevano, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e delle opposte cartelle di pagamento notificate in data 29.08.2018, per violazione della normativa vigente in materia;
2
dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle opposte cartelle di pagamento per difetto di notifica degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art. 18 D. Lgs 46/99, D.P.R. n 602/73, capo II, Titolo I e Titolo II e per violazione dell'art. 474 comma 3 c.p.c. e, nel merito, dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per insussistenza e/o genericità del credito azionato;
dichiararsi l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria in punto di an e quantum debeatur, infondata e viziata da usura;
dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale (finanziamento chirografario n. 6717141175), stipulato in data
20.09.2011 con la Banca PS S.p.A., assistito da garanzia Unicredit
[...]
nei confronti dei fideiussori coobbligati e Controparte_5 Parte_3 [...]
e per esso di conseguenza del ruolo e della cartella di pagamento Parte_2 impugnata, per difetto di causa nonché per violazione e/o falsa applicazione della
Legge 287 del 1990, art. 2, 14, 20, 33 e 34, art. 41, art. 101 Trattato UE (già art. 81
Trattato CE), artt 2697 e 2729 cc, artt 115 e 116; - dichiararsi la nullità, inefficacia e/o illegittimità e/o comunque l'inopponibilità all'attrice, del titolo esecutivo e/o ruolo e dell'azione esecutiva e, comunque, l'insussistenza del diritto della Banca PS e della per il tramite dell Controparte_5 [...]
, di iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti degli opponenti, ovvero, in subordine accertare e dichiarare la minor somma dovuta in favore della banca per tutte le medesime suesposte ragioni;
disporsi la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni che l'attrice abbia subito e dovesse subire per effetto dell'esecuzione iniziata nei suoi confronti;
in ogni caso, dichiarare non ripetibili gli oneri di riscossione della cartella di pagamento impugnata e le spese accessorie, con condanna delle convenute alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa ritualmente depositata il 08.02.2019, si costituiva in giudizio la per ivi richiedere, in via pregiudiziale e Controparte_3 preliminare, l'accertamento della litispendenza o, in subordine, della continenza ex art. 39 co. 2 cpc e la pronuncia di ogni conseguenziale provvedimento e comunque il rigetto dell'istanza di sospensione formulata dagli opponenti e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa ritualmente depositata in data 08.02.2019, si costituiva in giudizio l' , per ivi richiedere, in preliminare di merito, la Controparte_6 declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo a sé con riguardo a tutte le domande formulate dagli opponenti e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità e comunque l'integrale rigetto dell'opposizione proposta dagli attori, con vittoria di 3
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.03.2019 si costituiva in giudizio per ivi richiedere il Controparte_7 rigetto dell'istanza di sospensione formulata dagli opponenti e, comunque, l'integrale rigetto delle domande attoree, con conseguente accertamento e declaratoria della consistenza del credito vantato dalla medesima nella misura indicata negli atti opposti e della sua collocazione nel privilegio generale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 D.lgs. n. 123/1998 ed art. 8 bis D.L. n. 3/2015.
Nell'ambito del subprocedimento R.G. n. 4317 - 1/2018 apertosi a seguito dell'istanza cautelare formulata dagli opponenti, con ordinanza del 22.03.2019, il
Giudice Dott.ssa Liaci rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e delle opposte cartelle di pagamento per insussistenza del presupposto del fumus boni iuris.
Con ordinanza del 11.09.2019 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle relative memorie.
Con comparsa deposita il 02.11.2019 interveniva volontariamente in giudizio
[...] quale cessionaria dell'originaria creditrice Controparte_2 CP_3 Controparte_3
(riguardo al finanziamento chirografario PS n. 6717141175 del 20.09.2011
[...] oggetto del fondo pubblico di garanzia e delle opposte cartelle di pagamento), per ivi aderire integralmente alla posizione difensiva dell'opposta PS e fare proprie tutte le conclusioni rassegnate in atti dalla sua cedente.
Con ordinanza del 08.07.2020, il Giudice Dott.ssa Liaci riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 24.01.2021 la causa veniva assegnata a questo Giudice, che, con ordinanza del 30.01.2023, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni, disponendo la sospensione medio tempore dell'efficacia esecutiva delle cartelle.
Essendo la causa istruita in via documentale, depositate dalle parti le note difensive conclusive, questo Giudice, all'udienza cartolare del 26.02.2025, lette le rispettive note di trattazione scritta di detta udienza, la incamerava per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., formulata dagli attori è, in parte inammissibile, ed, in parte infondata e va rigettata per le medesime ragioni da questo
Giudice, già ampiamente argomentate, con sentenza n. 799/2024 del 11.05.2024.
Sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione R.G. n. 545/2019, proposto da altra coobbligata ), con riguardo allo stesso titolo giudiziale ed al sottostante Parte_4
4
rapporto di finanziamento garantito da fondo pubblico statale ex L. n. 662/96 oggetto del presente giudizio.
Ragioni che, quivi, non possono che ribadirsi – anche per la loro omogeneità - con riferimento alle posizioni dell'opponente debitrice principale e degli altri fideiussori odierni attori.
1. Preliminarmente, sull'inammissibilità delle doglianze attoree relative ai presunti vizi di regolarità formale delle cartelle di pagamento.
Giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui <la notificazione della cartella di pagamento assolve, nel sistema delineato dal D.P.R. n.
602/73, alla funzione riservata dall'art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo (che, nell'esecuzione esattoriale, è, come detto, il ruolo formato dall'ente impositore e trasmesso all'Agente della Riscossione) e contemporaneamente alla funzione riservata dall'art. 480 cod. proc. civ. alla notificazione del precetto, atteso che, ai sensi del già citato art. 25, comma secondo, D.P.R. n. 602/73, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo>> (cfr. ex multis Cass. 30.11.2015
n. 24235; Cass. 25.10.2022 n. 31560; Cass. 20.04.2023 n. 10739).
Ciò premesso, in via pregiudiziale, merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità delle suindicate doglianze degli opponenti, attinenti a presunti vizi di irregolarità formale del titolo e del precetto, per violazione del termine perentorio prescritto dall'art. 617 comma 1 c.p.c..
Trattasi di doglianze deducibili con il diverso strumento processuale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., anche ove volesse prescindersi dal nomen iuris dato dagli attori al libello introduttivo (dagli stessi qualificato come “opposizione ex art. 615
c.p.c.”).
Ciò premesso, è provato, documentalmente, che le cartelle di pagamento, oggetto di causa, venivano notificate ai rispettivi destinatari opponenti in data 29.08.2018 e che l'atto di citazione in opposizione veniva notificato alle parti opposte in data
20.10.2018. Ciò, in violazione del termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica delle cartelle ex art. art. 617 comma 1 c.p.c., termine, peraltro, non soggetto a sospensione feriale.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità delle doglianze attoree in esame per intercorsa decadenza.
2. Sull'inammissibilità e manifesta infondatezza delle doglianze in termini di carenza di motivazione delle cartelle esattoriali.
Gli attori hanno dedotto, altresì, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle opposte cartelle di pagamento notificate in data 29.08.2018, per violazione della 5
normativa vigente in materia, per difetto di notifica degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art. 18 D. Lgs 46/99 e del D.P.R. n 602/73 e per difetto di motivazione.
Doglianze, peraltro, non accompagnate dalla specifica indicazione del concreto pregiudizio che detti presunti vizi avrebbero arrecato all'esercizio del suo diritto di difesa, da cui scaturirebbe la nullità dell'atto opposto in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale sull'argomento (cfr. ex multis Cass. 18.11.2019 n.
29804).
Orbene, con precipuo riferimento alle questioni riguardanti la nullità delle intimazioni di pagamento, scaturenti dalla presunta nullità/irregolarità della notifica a mezzo pec, giova altresì rammentare il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui <l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto con conseguente raggiungimento dello scopo legale della stessa, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156 comma
3. c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con cui si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione di detto principio ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitate de legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente, cfr. Cass. Civ
16.02.2018 n. 3805)>>.
Quanto, poi, al presunto difetto di redazione e motivazione delle cartelle opposte, va osservato che gli opponenti, in atti, hanno dimostrato di essere pienamente a conoscenza della pretesa impositiva posta a base delle stesse. Ciò, al punto da aver:
1. puntualmente, dedotto riguardo al merito del rapporto contrattuale, sottostante all'escussione della garanzia del fondo pubblico statale ex L. n. 662/96 e all'emissione delle cartelle opposte;
2. prodotto una consulenza tecnica di parte avente ad oggetto conteggi volti a dimostrare l'usurarietà del contratto di finanziamento PS.
Sempre in materia, peraltro, la Suprema Corte si é pronunciata affermando che
<il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, non sussistendo in tal caso un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio alle sue facoltà difensive 6
effettivamente patito>> (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 31.01.2013 n. 2373).
3. Nel merito, sulla doglianza attorea di violazione dell'art. 474 c.p.c. e sul diritto del di procedere in executivis. Controparte_5
Va disattesa la doglianza degli opponenti di presunta violazione dell'art. 474 comma 3 c.p.c. e di asserita insussistenza del diritto dell'opposta
[...]
, quale gestore del fondo pubblico di Controparte_5 garanzia ex L. n. 662/96, di procedere in executivis a mezzo di ruolo esattoriale.
Nel caso di specie, infatti, è documentalmente provato che, con comunicazione del
17.03.2016 prodotta agli atti dalla Controparte_5
PS richiedeva l'attivazione della garanzia del fondo pubblico ex L. n. 662/96,
[...] adducendo l'inadempimento della società debitrice alle proprie obbligazioni per un importo di Euro 570.960,17 e chiedendo, pertanto, la liquidazione dell'importo di
Euro 456.768,13 (pari al relativo 80%). Come da documentazione agli atti, l'importo garantito veniva poi liquidato in data 25.10.2017 dalla
[...]
, quale gestore del fondo pubblico di garanzia e versato a Controparte_5
PS in data 14.11.2017.
E', altresì, documentalmente provato che, anteriormente all'escussione della garanzia, in data 11.12.2015, PS aveva provveduto a costituire in mora la debitrice e tutti i garanti, tra cui gli attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
indicando altresì il numero identificativo (171278), della garanzia concessa
[...] dal fondo pubblico e che, successivamente, in data 21.03.2016, la stessa PS aveva provveduto a depositare il ricorso monitorio R.G. n. 1356/2016 innanzi a questo
Tribunale contro la suindicata società debitrice principale e ciascuno dei garanti, cui faceva seguito il D.I. n. 353/2016 provvisoriamente esecutivo emesso da questo
Tribunale.
Orbene, passando al quadro normativo regolatorio della materia in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avvenuta escussione del fondo pubblico di garanzia, nei confronti del gestore Controparte_5 determina la surrogazione del predetto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.
46 del 1999 (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 1005/2023; Corte di Appello di Napoli, sez. V,
n. 4588/2022).
Riscossione esattoriale che è espressamente prevista dall'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 7
123/98, norma anche richiamata dall'art. 2, comma 4 del D.M. Ministero delle
Attività Produttive 20 giugno 2005, a sua volta richiamato dal D.M. Ministero dello
Sviluppo Economico 23 novembre 2012.
Ragion per cui gli interventi di sostegno pubblico, erogati in forma di concessione di garanzia alle attività imprenditoriali - i quali godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. n. 123/1998 – vanno inquadrati nell'ambito delle diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive, espressione di un disegno unitario, nel cui ambito occorre comunque recuperare, mediante la surrogazione, la provvista per ulteriori e futuri similari interventi di sostegno della produzione (v. Cass. Sez. III, n. 1005/2023; Cass. Sez. VI, n. 27159/2020; Cass. Sez.
VI, n. 30621/2019; Cass. Sez. I, n. 2664/2019). Per tali ragioni, deve dunque ritenersi che, nell'ipotesi di escussione del fondo pubblico di garanzia, il gestore di detto vanta un credito non già di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica, connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (v. Cass.
Civ., sez. I, n. 6508/2020).
Ne consegue che non opera l'invocato disposto dell'art. 21 D.lgs. n. 46/99, secondo il quale, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate previste dall'art. 17 del medesimo D.lgs. n. 46/99, aventi causa in rapporti di diritto privato, sono iscritte a ruolo, solo quando risultino da titolo esecutivo.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98 nel rinviare, ai fini dell'applicazione del privilegio generale e della procedura di riscossione esattoriale - con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva
- alle restituzioni di cui al comma 4 del medesimo D. lgs n. 123/98, compie, inevitabilmente, riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa e, dunque, non soltanto ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio, ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria o da qualsiasi altra ragione, anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 27303/2022; Cass. sez. I, n. 2663/2019).
Di conseguenza, rientra tra tali crediti anche quello del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 11930/2010, la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa (cfr. Cass. Civ. sez. I, n.
6508/2020). 8
Del resto, tale opzione interpretativa risulta in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti
(cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 9926/2018. Peraltro, proprio alla fattispecie dell'”inadempimento delle piccole e medie imprese” fa espresso riferimento l'art. 2 del
D.M. Ministero delle Attività Produttive del 20 giugno 2005 nel prevedere la rivalsa nei confronti del Fondo ed il recupero del credito, per conto di questo, mediante la procedura esattoriale (cf. Cass. Civ., sez. I, n. 27303/2022; Cass. Sez. I, n.
2663/2019; Corte d'Appello di Palermo 30.03.2023 n. 650).
Per le suesposte ragioni, questo Giudice ritiene che la procedura esattoriale avviata nei confronti degli attori da , Controparte_5 quale gestore del fondo pubblico di garanzia con la notifica della cartella di pagamento oggetto di causa debba ritenersi legittima e valida in forza del suindicato art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98, anche a prescindere dall'esistenza di un provvedimento giudiziale esecutivo.
Peraltro, nel caso di specie, come già detto in precedenza, è provato che, prima dell'escussione del fondo pubblico di garanzia e dell'avvio della procedura esattoriale da parte del gestore , la aveva Controparte_5 Controparte_3 richiesto ed ottenuto, sia contro il debitore principale che contro i fideiussori, il D.I.
n. 353/2016 esecutivo del Tribunale di Brindisi.
Ragion per cui, a prescindere dalla qualificazione giuridica pubblicistica o privatistica del credito di così come dalla qualificazione Controparte_5 giuridica della garanzia prestata dal fondo pubblico, il gestore di detto fondo, in forza della surroga nei diritti di PS scaturente dalla predetta escussione del fondo, deve ritenersi subentrata nella titolarità del credito oggetto del suindicato provvedimento monitorio esecutivo nei confronti del debitore principale e dei garanti, sebbene nei limiti del minor importo liquidato in favore di PS in sede di escussione del fondo pubblico.
Sicché la successiva procedura esattoriale di cui alle cartelle di pagamento notificata in data 29.08.2018 agli opponenti, nelle loro rispettive qualità di debitrice principale e di garanti, deve ritenersi legittima e validamente esperita anche ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
4. Sulla natura della garanzia del fondo pubblico statale ex L. n. 662/96.
Con riguardo alla natura della garanzia del fondo pubblico statale di cui alla L. n.
662/96, deve osservarsi che detta garanzia è rivolta all'assicurazione di un 9
indennizzo in favore del creditore insoddisfatto e non all'adempimento del debito principale.
Infatti, la stessa legge istitutiva del Fondo definisce la funzione della garanzia quale
“assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” così escludendo qualunque rapporto di accessorietà della stessa con il contratto di finanziamento sottostante. A tanto deve aggiungersi che, sotto il profilo ermeneutico, in tal senso depongono ulteriori dati di fatto: a) la funzione indennitaria della stessa;
b) la predeterminazione dell'importo da garantire;
c) la facoltà di escutere la garanzia a prima e semplice richiesta, senza preventiva escussione del debitore. Ragion per cui, questo Giudice, uniformandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito sull'argomento (ex multis: Tribunale di Bari 06.10.n.
5035; Trib. Trani 20.05.2016, n. 732), ritiene che la garanzia in esame integri non già una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia, privo del carattere di accessorietà rispetto al rapporto di credito sottostante.
Del resto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “a differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata /inesatta prestazione del debitore” (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.02.2010 n. 3947).
Ne consegue che, in ragione di detta funzione indennitaria ed autonomia negoziale,
i presunti vizi di illegittimità e nullità del contratto di finanziamento chirografario
PS non possano essere opposti dai debitori avverso il credito vantato dall'opposta a titolo di rimborso Controparte_5 dell'indennizzo da quest'ultima versato a PS a seguito dell'avvenuta escussione del fondo pubblico.
Salva l'ipotesi che detti vizi di legittimità del rapporto sottostante abbiano inficiato la legittimità e regolarità del procedimento di escussione del fondo pubblico, escussione costituente il titolo esecutivo posto a fondamento delle opposte intimazioni di pagamento.
Da quanto sopra argomentato discende la parziale inammissibilità in questa sede di molte delle doglianze mosse dagli attori con riguardo alle presunte illegittimità ed invalidità del contratto di finanziamento PS del 20.09.2011 ed alle relative garanzie fideiussorie prestate dagli opponenti coobbligati.
5. Sulla parziale inammissibilità delle doglianze degli opponenti relative al 10
contratto PS del 20.09.2011 ed alla relativa fideiussione.
Oltre che per le suesposte ragioni, le doglianze degli opponenti relative all'illegittimità e nullità del contratto PS del 20.09.2011 e delle relative fideiussioni prestate da alcuni degli attori devono ritenersi parzialmente inammissibili in questa sede in forza dei principi di insindacabilità del titolo esecutivo giudiziale e di competenza del G.E. e del Giudice dell'opposizione all'esecuzione più volte sanciti dalla Suprema Corte.
Sul punto, infatti, giova rammentare che è orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte che “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi
(o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione all'esecuzione per fatti anteriori alla sua definitività, che siano stati già dedotti o fossero deducibili nel giudizio di merito in cui il titolo si è formato, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa
(c.d. principio della “competenza”). Ragion per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. Cass. n.
26110 del 05.09.2022; Cass. 17.02.2011, n. 3850).
E' vero anche che, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze gemelle rispettivamente n. 11066 e n. 11067 del 2012, hanno mitigato il suindicato principio di ”competenza” ridimensionato il concetto di “autonomia, astrattezza ed autosufficienza del titolo giudiziale”, così ampliando il potere / dovere del Giudice dell'esecuzione o del Giudice delle opposizioni all'esecuzione di procedere all'integrazione extratestuale del titolo (a condizione che i dati di riferimento siano stati ritualmente acquisiti al processo) ed anche al controllo di eventuali profili di nullità/illegittimità del titolo derivanti dall'eventuale violazione di norme imperative d'ordine pubblico e/o di norme imperative comunitarie, con particolare riguardo alla normativa antitrust ed a quella a tutela del consumatore.
Tanto chiarito, preliminarmente, va comunque disattesa l'eccezione mossa dall'opposta PS s.p.a. di presunta continenza ex art. 39 c.p.c. e/o di litispendenza ex 273 c.p.c. tra il presente giudizio ed il giudizio di opposizione a D.I. R.G. n.
2363/2016.
Questo Giudice, infatti, aderendo al consolidato insegnamento della Suprema Corte sul punto, ritiene che non sia configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio 11
di cognizione (opposizione a D.I.) R.G. n. 2363/2016 ed il presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., atteso che con il primo si contesta la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre il presupposto dell'identità del "petitum" e della "causa petendi" richiesto come indefettibile dal codice di lite ai fini della litispendenza (v. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/07/2011,
n. 16199; Tribunale di Lecce n. 981/2023). Tanto a fortiori, nel caso di specie, in cui l'oggetto del thema decidendum, costituito dalla pretesa esattoriale di CP_5 quale gestore del fondo pubblico di garanzia scaturente dall'avvenuta escussione di detta garanzia (scaturente come già detto da un autonomo contratto di garanzia non legato da accessorietà al finanziamento PS sottostante), è differente rispetto a quello del giudizio di opposizione a D.I. R.G. n. 2363/2016, in cui peraltro non CP_5
è neanche parte processuale.
Al contempo, alla luce del sopra richiamato principio di invalicabilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale e di competenza, si ritiene che le doglianze di parte attrice attinenti al rapporto di finanziamento chirografario PS n. 6717141175 ed alle relative fideiussioni prestate da alcuni degli attori, già dedotte o deducibili nel suindicato giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2363/2016 attualmente pendente innanzi a questo Tribunale, devono ritenersi inammissibili nel presente giudizio ex art. 615 c.p.c.. Fanno eccezione i soli presunti profili di nullità del suindicato contratto di finanziamento per assenza di causa, per violazione delle norme imperative in materia di usura e per violazione dell'imperativa normativa comunitaria antitrust.
Profili questi ultimi in ordine ai quali questo Giudice, in forza del sopra richiamato dictum delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2012 (v. sentenze n. 11066 e n.
11067 del 2012), ha, comunque. il potere/ dovere di controllo e che, per tali ragioni, vengono quivi di seguito esaminati.
5. Sulla doglianza di nullità del finanziamento PS per l'asserita assenza o illiceità della causa.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità per l'asserita “assenza di causa o illiceità della causa” del finanziamento chirografario PS n. 6717141175, trattandosi, a loro dire, di operazione finalizzata esclusivamente a ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente PS n. 22086/40 intestato alla medesima società debitrice (
[...]
a cui veniva concesso il finanziamento. Parte_1
Sul punto, innanzitutto, deve rilevarsi che è documentalmente provato che:
- il contratto di finanziamento PS stipulato in data 20.09.2011 è un finanziamento chirografario qualificato tale anche dal CTU;
12
- il finanziamento in questione non fa alcun riferimento al saldo debitore del conto corrente PS n. 22086/40, ma unicamente al “consolidamento di passività a breve”
(v. lett. a del contratto di finanziamento);
- l'importo di Euro 600.000,00 oggetto del finanziamento in esame era di molto superiore al saldo passivo del suindicato conto corrente PS alla data di concessione del finanziamento.
Tanto osservato, va detto che è vero che la giurisprudenza, richiamata dall'attrice nei suoi atti difensivi, ha lungamente dibattuto riguardo alla “liceità della causa”, ovvero, alla possibile ipotesi di “simulazione dell'intera operazione bancaria” in assenza di una effettiva disponibilità monetaria da parte del mutuatario, è parimenti vero che tale dibattito giurisprudenziale ha riguardato specificatamente la diversa fattispecie del “mutuo ipotecario erogato dall'istituto di credito per ripianare debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso istituto mutuante”. Tuttavia, è parimenti vero che, sempre con riferimento al mutuo fondiario finalizzato al ripianamento passività, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i sospetti in ordine alla “liceità della causa” o alla “simulazione” potessero essere fugati e superati attraverso l'esame nel caso concreto dell' effettiva volontà delle parti di concludere un nuovo contratto di mutuo desumibili anche da dati extra testuali e mediante la valutazione nel caso concreto della funzione del contratto alla stregua dello scopo complessivamente realizzato dall'operazione.
Inoltre, sotto tale ultimo aspetto, la Suprema Corte ha affermato che <tra le legittime finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario.>> (cfr. Cass. civ. Sez. III n.
19282/2014).
Del resto il dibattito giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica di siffatto mutuo ipotecario finalizzato a ripianare le passività pregresse, deve ritenersi ormai superato dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 23149 del 25/07/2022.
Tale recente pronuncia, infatti, prendendo esplicitamente le distanze dal precedente orientamento, ha statuito che <chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un pregresso debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi sia stato mero “spostamento di denaro”, come la contraria tesi vorrebbe sostenere>> (v. Cass. 25.07.2022 n. 23149/2022).
Da ultimo quantomai significativo sul tema è l'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 16.11.2022 che, se pur pronunciata in tema di nullità del 13
mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, ha anche fatto chiarezza sulla legittimità e validità del mutuo finalizzato al ripianamento di passività, statuendo che <il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi come da precedenti pronunce di questa Corte sull'argomento (cfr. Cass.
Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n. 19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III
n. 23149 del 2022)>>, così mostrando di aderire all'impostazione della suindicata sentenza della Terza Sezione n. 23149 del 2022 e restringendo il potere del Giudice di riqualificare il rapporto.
Infatti, proprio in tema di “riqualificazione” del rapporto da parte del Giudice, le
Sezioni Unite, sempre con la suindicata pronuncia n. 33719 del 16/11/2022, esprimono i seguenti principi: << se le parti qualificano un contratto in un certo modo
(“mutuo fondiario”) sussistendone le caratteristiche essenziali identificative, col deliberato proposito di regolare il rapporto secondo la pertinente disciplina, il giudice, in via di principio, non può disattendere la loro qualificazione a favore di una qualificazione (anche parzialmente) diversa ritenuta più adeguata secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa qualificazione non sia specificamente contestata in giudizio con specifica allegazione di una differente effettiva volontà delle parti e non già con la mera deduzione che la somma mutuata fosse destinata a ripianare passività pregresse, di per sé non idonea ad inficiare la validità ed efficacia del contratto di mutuo >> .
Alla luce dell'illustrato quadro giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso di specie, trattandosi peraltro di finanziamento chirografario, a fortiori, non ci siano elementi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare l'asserita “inesistenza” e/o “illiceità” della funzione economico sociale del contratto, sicché la doglianza degli opponenti va rigettata, anche in considerazione del fatto che quest'ultima non ha dedotto, né fornito prova in ordine ad una presunta simulazione del contrato di finanziamento ovvero ad una diversa effettiva volontà negoziale delle parti rispetto a quella evincibile ex tabulas dal contratto.
6. Sulla doglianza di usura degli interessi del rapporto di finanziamento
PS.
Preliminarmente ed in punto di diritto, giova precisare che, come già accennato in precedenza, questo Giudice ritiene che l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti ed effettivamente applicati al rapporto di credito si sottragga al principio del c.d. deducibile come dedotto e, dunque, al limite dell'insindacabilità del giudicato.
Ciò, in quanto l'ordinamento non tollera di dare corso a una pretesa creditoria usuraria, ancorché su di essa “sia sceso il giudicato”, in considerazione della rilevanza penale della richiesta usuraria che consente di ritenere proprio del nostro 14
ordinamento un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo giudiziale. Pertanto, ritiene questo
Giudice che la pretesa usuraria sia inesigibile in ogni caso, sia se posteriore alla formazione del titolo giudiziale sia se ad essa anteriore. Ne' si pone un vero e proprio contrasto tra questa affermazione e il principio di intangibilità del giudicato, in quanto l'inesigibilità inerisce un piano diverso da quello della formazione del titolo ovvero quello della sua attuazione. Dunque, il disvalore penale che inerisce alla pretesa al momento della sua pattuizione, così come della sua concreta esazione, rende contrario a buona fede oggettiva e, dunque, respingibile la richiesta di interessi usurari, per quanto l'importo dovuto dal mutuatario (sia esso banca o privato) sia stato cristallizzato in un titolo di formazione giudiziale.
D'altronde, l'incontestabile generalità assunta dal principio di buona fede nel nostro ordinamento – e ciò a prescindere se sia accolta o meno la tesi di un suo radicamento costituzionale – fa dello stesso veicolo preferenziale al fine di assicurare la complessiva coerenza dell'ordinamento che sarebbe conculcata ove si ritenesse esigibile una prestazione la cui promessa o dazione costituisce, al contempo, fatto destinatario di quel particolare giudizio di disvalore che è sotteso alla norma penale.
Tanto chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, la doglianza degli opponenti di presunta usurarietà del tasso di interesse pattuito e/o effettivamente praticato nel rapporto di finanziamento PS n. 6717141175 garantito ex L. n. 662/96 è risultata infondata alla luce delle risultanze della CTU contabile espletata nel giudizio il giudizio di cognizione (opposizione a D.I.) R.G. n. 2363/2016 ancora pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il rapporto in esame.
Detta CTU contabile a firma della dott.ssa - le cui risultanze sono Persona_1 state dedotte e richiamate dalle parti opposte nel presente giudizio e che ha di fatto reso inutile, anche per ragioni di economia processuale, disporre un'ulteriore CTU nel presente giudizio, - ha così concluso: < per il rapporto di mutuo chirografario non
è stata rinvenuta alcuna forma di usura originaria o sopravvenuta, né sui tassi di interesse corrispettivi né sui tassi di mora Dall'analisi della pedissequa documentazione fornita dall'istituto di credito (contratti, piani di ammortamento, tassi applicati, schede dettagliate incasso rate), il piano di ammortamento è stato correttamente sviluppato e la somma ingiunta per il contratto di finanziamento pari ad
€ 573.433,01 è stata correttamente determinata>>.
Peraltro, alla stessa conclusione è pervenuto il CTU Dott. nel suo elaborato Per_2 peritale del 09.05.2022 nell'ambito del giudizio ex art. 615 c.p.c. R.G. n. 545/2019 proposto innanzi a questo Giudice da altra coobbligata ( ) con riguardo Parte_4 allo stesso titolo giudiziale ed al sottostante rapporto di finanziamento. 15
CTU quest'ultima che, benché non opponibile alle parti di questo giudizio, unitamente a quella espletata nel giudizio di cognizione R.G. n. 2363/2016, consente a questo Giudice di affermare l'infondatezza della doglianza degli opponenti e la legittimità della pretesa creditoria, scaturente dal mutuo PS in esame. Ciò, in conformità ai principi affermati, ai fini della corretta valutazione del carattere usurario del rapporto bancario, dalle Sezioni Unite con la sentenza del 18.09.2020
n.19597.
7. Sulla doglianza di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni prestate da Pt_3 Parte_2
e da con riferimento al contratto di finanziamento PS n.
[...] Parte_3
22086/40 del 20.09.2011 per violazione della normativa antitrust, in quanto contenente le clausole (art. 2, 6 e 8) del modello ABI censurate come “nulle” dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione dell'art. 2 comma 3 L. n.
287/90, doglianza anche questa esaminabile da questo Giudice, in forza del dictum delle suindicate sentenze gemelle della Suprema Corte n. 11066 e n. 11067 del 2012.
Sul punto va preliminarmente osservato che gli attori, pur muovendo la doglianza in esame, non hanno formulato specifica domanda di accertamento di nullità della fideiussione e non hanno formulato domanda risarcitoria.
Pertanto, alla luce del contenuto del libello introduttivo, in via pregiudiziale, deve ritenersi che il predetto assunto di parte attrice integri, non già una domanda riconvenzionale, ma una mera eccezione di nullità della fideiussione, volta esclusivamente a paralizzare la procedura esattoriale, oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, non si ravvisa, nel caso di specie, il difetto di competenza per materia in favore del Tribunale Sezione Specializzata in Materia di Imprese eccepito dalle opposte.
Infatti, la speciale competenza per materia prevista dall'art. 33 comma 2 L. n.
287/90 e dagli artt. 3 e 4 D.lg. n. 168/2003 riguarda i soli casi in cui debbano essere decise domande di nullità delle intese antitrust e dei contratti con cui vi si dà esecuzione ma non anche le mere eccezioni riconvenzionali che, in quanto tali, non determinano di per sé la separazione delle cause e lo spostamento della competenza
(v. Cass. n. 23074/2020; Cass. n. 6523/2021).
Passando al merito della doglianza, deve rilevarsi che è documentalmente provato che il contratto di finanziamento PS del 20.09.2011, al suo art. 5 (Garanzie - fideiussione), prevede la “deroga all'art. 1957 c.c.” (c.d. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 6 del modello ABI) ed anche le c.d. clausole di “reviviscenza” e
“sopravvivenza” censurate con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per 16
violazione dell'art. 2 comma 3 L. n. 287/90. Provvedimento dell'Autorità Antitrust quest'ultimo che deve ritenersi dotato di speciale valore probatorio in ordine alla valutazione della sostanziale corrispondenza tra lo specifico contratto a valle in esame
(fideiussione di cui al contratto di finanziamento PS del 20.09.2011) e l'intesa anticoncorrenziale a monte censurata di illiceità per violazione dell'art. 2 comma 2 lett a) L. n. 287/90 (v. Cass. Sez. Unite n. 41994/2021; Cass. n. 13846/2019; Cass.
n. 18176/2019).
Orbene, sull'argomento, la recente sentenza delle Sezioni Unite del 30.12.2021 n.
41994 - dirimendo l'anteriore folto dibattito giurisprudenziale in ordine alle conseguenze scaturenti dall'accertata violazione della L. n. 287/90 sul contratto di fideiussione riproducente l'intesa anticoncorrenziale illegittima (v. da un lato, Cass.
n. 24044/2019 quanto all'orientamento delle validità del contratto a valle con mera tutela risarcitoria per il contrente leso, dall'altro, Cass. Sez. Un. n. 2207/2005 Trib.
Napoli 05.05.2021 quanto all'orientamento della nullità integrale) - ha pronunciato il seguente principio di diritto: << i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti atta a dimostrare che in assenza delle predette clausole affette da nullità i contraenti non avrebbero concluso il contratto>> (v. Cass. Sez. Unite n. 41994/2021).
In forza del sopra richiamato principio di diritto, nel caso di specie, devono ritenersi parzialmente nulle ed inefficaci le sole previsioni di “deroga all'art. 1957 c.c.” (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 6 del modello ABI) e delle c.d. clausole di
“reviviscenza” e “sopravvivenza” di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento PS del 20.09.2011 e non già dell'intera pattuizione fideiussoria. Trattasi di nullità parziale, come chiarito dalla Suprema Corte sull'argomento, del resto, parte attrice, formulando la doglianza in modo generico ed astratto (nel libello introduttivo si rinviene sul punto un mero richiamo alla normativa antitrust), non ha né dedotto, né tanto meno provato la diversa volontà delle parti, né ha provato che, in assenza delle suindicate previsioni contrattuali illecite, la fideiussione del 20.09.2011 non sarebbe stata stipulata.
In conseguenza della predetta nullità ed inefficacia parziale, con particolare riguardo alla previsione di deroga all'art. 1957 c.c. (c.d. “clausola di rinuncia ai termini”) - al fine di decidere in merito alla legittimità della pretesa di cui alle cartelle 17
esattoriali opposte – deve, altresì, valutarsi se, nel caso di specie, la condotta del creditore, successiva al riscontrato inadempimento del debitore principale, abbia rispettato i termini di decadenza prescritti dal suindicato art. 1957 c.c.; disposto normativo, quest'ultimo, da ritenersi operante, nel caso di specie, stante l'accertata nullità ed inefficacia della clausola derogatoria illecita.
Al riguardo, come già detto in precedenza, è documentalmente provato che PS, anteriormente all'escussione della garanzia del fondo pubblico, in data 11.12.2015, ha provveduto a comunicare a tutti i soggetti passivi la decadenza dal beneficio del termine e a costituire in mora sia la debitrice principale che i garanti tra cui gli odierni attori ( e ). Inoltre, in data 21.03.2016, Parte_2 Parte_3 ha provveduto a depositare il ricorso monitorio R.G. n. 1356/2016 innanzi a questo
Tribunale (cui faceva seguito il D.I. n. 353/2016) proposto sia nei confronti del debitore principale che nei confronti di tutti i garanti.
Deve, dunque, ritenersi rispettato il termine perentorio di decadenza di 6 (sei) mesi prescritto dall'art. 1957 c.c., sicché l'azione promossa contro i garanti deve ritenersi tempestiva e legittima, con conseguente legittimità della pretesa posta a fondamento della procedura esattoriale e della cartella di pagamento oggetto di causa.
Pertanto, sull'argomento, deve concludersi per la declaratoria di nullità parziale del contratto di fideiussione in esame con precipuo riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 ed alle clausole di “reviviscenza” e “sopravvivenza” contenute all'art. 5 del contratto PS del 20.09.2011 in quanto riproducenti quelle del modulo ABI censurato come intesa anticoncorrenziale contraria all'art. 2 L. n. 285 /90.
Parimenti deve però affermarsi che, stante il comprovato rispetto del termine prescritto dall'art. 1957 c.c., nel caso in esame, detta nullità parziale non ha incidenza alcuna sulla legittimità della pretesa creditoria di PS e tanto meno sulla legittimità delle cartelle esattoriali di cui è causa, cartelle finalizzate al forzoso rimborso di quanto corrisposto dal fondo pubblico statale di garanzia all'originario creditore insoddisfatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. n. 662/96.
8. Sulle spese e competenze di lite
In considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate nonché del fatto noto agli operatori del diritto che gli argomenti hanno ingenerato un vivace dibattito giurisprudenziale, in ordine al quale le Sezioni Unite solo di recente hanno offerto chiarimenti e principi guida, sanciti in epoca successiva alla proposizione del libello introduttivo, questo Giudice ritiene equo e di giustizia, nel caso di specie, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di CTU e delle spese e competenze di lite, in conformità all'art. 92 comma 2 c.p.c..
Tanto anche tenuto conto della ratio logico giuridica della pronuncia della Corte 18
Costituzione n. 77/2018, che ha dichiarato <l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”>>.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibili le ragioni di opposizione attinenti alla regolarità formale delle cartelle di pagamento rispettivamente n.
02420180009043452000, n. 02420180009043452002 e n.
02420180009043452003, notificate a mezzo pec in data 29.08.2018 a ciascuno dei destinatari opponenti;
2) rigetta tutte le altre ragioni di opposizione e, per l'effetto, dichiara legittime, le suindicate cartelle di pagamento rispettivamente n.
02420180009043452000, n. 02420180009043452002 e n.
02420180009043452003, notificate a mezzo pec in data 29.08.2018;
3) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di CTU e le spese
e competenze di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 18 Marzo 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Andrea Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
19
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4317/2018 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f./P.VA , in persona del suo legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante p.t. corrente in CE IC alla via S Lorenzo da Brindisi n. 12,
(c.f./ P.VA , in persona del Parte_2 P.VA_2 suo legale rappresentante p.t., corrente in CE IC (BR) alla via Perosi n.27
(c.f. , nato a [...] il Parte_3 C.F._1
21.07.1965 ed ivi residente a[...]; rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Lippolis (cf. ; pec: C.F._2
e dall'Avv. Margherita Cofano (cf. Email_1
; pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maurizio Lippolis sito in Monopoli
(BA) alla Via Cesare Battisti n. 27;
- OPPONENTI-
CONTRO
(c.f. / P.VA , in Controparte_1 P.VA_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Del Vecchio (cf. pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3 studio del prefato suo difensore sito in Trani (BAT) al Corso Italia n. 8
- OPPOSTA –
NONCHÉ CONTRO
(c.f./ P.VA in persona del legale Controparte_2 P.VA_4 rappresentante p.t., corrente in Roma alla Via Piemonte n. 38 quale cessionaria del credito di (P.VA e per Controparte_3 P.VA_5 essa, giusta procura, c.f./ P.VA. , in persona del legale CP_4 P.VA_6 rappresentante p.t. corrente in alla Via A. Moro n. 13/15, rappresentata e CP_2
1
difesa dall' Avv. Tommaso Ruccia (cf. ; pec C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio del prefato suo difensore sito in Modugno (BA), alla via Ostuni n. 6;
- OPPOSTA –
NONCHÉ CONTRO
(c.f/ P.VA Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.VA_7 dall'avv. Luciano Martucci (c.f. ; pec: avv CodiceFiscale_6 Email_5
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore
[...] sito in Bari, alla Via Andrea da Bari n. 125;
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 20.10.2018, la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., unitamente, alla società
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. ed al sig. Parte_2
convenivano in giudizio l , la Parte_3 Controparte_6 [...]
e la Controparte_3 Controparte_5
in opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella di pagamento n.
[...]
02420180009043452000 notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 alla
[...]
. quale obbligato principale, alla cartella di pagamento n. Parte_1
02420180009043452002 notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 alla
[...] quale fideiussore coobbligato ed alla cartella di pagamento Parte_2
n. 02420180009043452003 notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 a Pt_3 quale fideiussore coobbligato.
[...]
Cartelle in forza delle quali a ciascuno degli opponenti, nelle predette rispettive loro qualità, veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 470.764,56
a titolo di recupero di quanto pagato dalla Controparte_5 nella sua qualità di gestore del fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L.
[...]
n. 662/96, in favore della a seguito di escussione Controparte_3 della garanzia del predetto fondo pubblico. Escussione avvenuta con riferimento al finanziamento chirografario PS n. 6717141175 del 20.09.2011 assistito da fondo pubblico di garanzia, concesso alla e garantito da fideiussione Parte_1 solidale prestata dalla società e Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Con il suindicato libello introduttivo, gli opponenti chiedevano, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e delle opposte cartelle di pagamento notificate in data 29.08.2018, per violazione della normativa vigente in materia;
2
dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle opposte cartelle di pagamento per difetto di notifica degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art. 18 D. Lgs 46/99, D.P.R. n 602/73, capo II, Titolo I e Titolo II e per violazione dell'art. 474 comma 3 c.p.c. e, nel merito, dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per insussistenza e/o genericità del credito azionato;
dichiararsi l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria in punto di an e quantum debeatur, infondata e viziata da usura;
dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale (finanziamento chirografario n. 6717141175), stipulato in data
20.09.2011 con la Banca PS S.p.A., assistito da garanzia Unicredit
[...]
nei confronti dei fideiussori coobbligati e Controparte_5 Parte_3 [...]
e per esso di conseguenza del ruolo e della cartella di pagamento Parte_2 impugnata, per difetto di causa nonché per violazione e/o falsa applicazione della
Legge 287 del 1990, art. 2, 14, 20, 33 e 34, art. 41, art. 101 Trattato UE (già art. 81
Trattato CE), artt 2697 e 2729 cc, artt 115 e 116; - dichiararsi la nullità, inefficacia e/o illegittimità e/o comunque l'inopponibilità all'attrice, del titolo esecutivo e/o ruolo e dell'azione esecutiva e, comunque, l'insussistenza del diritto della Banca PS e della per il tramite dell Controparte_5 [...]
, di iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti degli opponenti, ovvero, in subordine accertare e dichiarare la minor somma dovuta in favore della banca per tutte le medesime suesposte ragioni;
disporsi la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni che l'attrice abbia subito e dovesse subire per effetto dell'esecuzione iniziata nei suoi confronti;
in ogni caso, dichiarare non ripetibili gli oneri di riscossione della cartella di pagamento impugnata e le spese accessorie, con condanna delle convenute alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa ritualmente depositata il 08.02.2019, si costituiva in giudizio la per ivi richiedere, in via pregiudiziale e Controparte_3 preliminare, l'accertamento della litispendenza o, in subordine, della continenza ex art. 39 co. 2 cpc e la pronuncia di ogni conseguenziale provvedimento e comunque il rigetto dell'istanza di sospensione formulata dagli opponenti e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa ritualmente depositata in data 08.02.2019, si costituiva in giudizio l' , per ivi richiedere, in preliminare di merito, la Controparte_6 declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo a sé con riguardo a tutte le domande formulate dagli opponenti e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità e comunque l'integrale rigetto dell'opposizione proposta dagli attori, con vittoria di 3
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.03.2019 si costituiva in giudizio per ivi richiedere il Controparte_7 rigetto dell'istanza di sospensione formulata dagli opponenti e, comunque, l'integrale rigetto delle domande attoree, con conseguente accertamento e declaratoria della consistenza del credito vantato dalla medesima nella misura indicata negli atti opposti e della sua collocazione nel privilegio generale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 D.lgs. n. 123/1998 ed art. 8 bis D.L. n. 3/2015.
Nell'ambito del subprocedimento R.G. n. 4317 - 1/2018 apertosi a seguito dell'istanza cautelare formulata dagli opponenti, con ordinanza del 22.03.2019, il
Giudice Dott.ssa Liaci rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e delle opposte cartelle di pagamento per insussistenza del presupposto del fumus boni iuris.
Con ordinanza del 11.09.2019 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle relative memorie.
Con comparsa deposita il 02.11.2019 interveniva volontariamente in giudizio
[...] quale cessionaria dell'originaria creditrice Controparte_2 CP_3 Controparte_3
(riguardo al finanziamento chirografario PS n. 6717141175 del 20.09.2011
[...] oggetto del fondo pubblico di garanzia e delle opposte cartelle di pagamento), per ivi aderire integralmente alla posizione difensiva dell'opposta PS e fare proprie tutte le conclusioni rassegnate in atti dalla sua cedente.
Con ordinanza del 08.07.2020, il Giudice Dott.ssa Liaci riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 24.01.2021 la causa veniva assegnata a questo Giudice, che, con ordinanza del 30.01.2023, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni, disponendo la sospensione medio tempore dell'efficacia esecutiva delle cartelle.
Essendo la causa istruita in via documentale, depositate dalle parti le note difensive conclusive, questo Giudice, all'udienza cartolare del 26.02.2025, lette le rispettive note di trattazione scritta di detta udienza, la incamerava per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., formulata dagli attori è, in parte inammissibile, ed, in parte infondata e va rigettata per le medesime ragioni da questo
Giudice, già ampiamente argomentate, con sentenza n. 799/2024 del 11.05.2024.
Sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione R.G. n. 545/2019, proposto da altra coobbligata ), con riguardo allo stesso titolo giudiziale ed al sottostante Parte_4
4
rapporto di finanziamento garantito da fondo pubblico statale ex L. n. 662/96 oggetto del presente giudizio.
Ragioni che, quivi, non possono che ribadirsi – anche per la loro omogeneità - con riferimento alle posizioni dell'opponente debitrice principale e degli altri fideiussori odierni attori.
1. Preliminarmente, sull'inammissibilità delle doglianze attoree relative ai presunti vizi di regolarità formale delle cartelle di pagamento.
Giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui <la notificazione della cartella di pagamento assolve, nel sistema delineato dal D.P.R. n.
602/73, alla funzione riservata dall'art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo (che, nell'esecuzione esattoriale, è, come detto, il ruolo formato dall'ente impositore e trasmesso all'Agente della Riscossione) e contemporaneamente alla funzione riservata dall'art. 480 cod. proc. civ. alla notificazione del precetto, atteso che, ai sensi del già citato art. 25, comma secondo, D.P.R. n. 602/73, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo>> (cfr. ex multis Cass. 30.11.2015
n. 24235; Cass. 25.10.2022 n. 31560; Cass. 20.04.2023 n. 10739).
Ciò premesso, in via pregiudiziale, merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità delle suindicate doglianze degli opponenti, attinenti a presunti vizi di irregolarità formale del titolo e del precetto, per violazione del termine perentorio prescritto dall'art. 617 comma 1 c.p.c..
Trattasi di doglianze deducibili con il diverso strumento processuale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., anche ove volesse prescindersi dal nomen iuris dato dagli attori al libello introduttivo (dagli stessi qualificato come “opposizione ex art. 615
c.p.c.”).
Ciò premesso, è provato, documentalmente, che le cartelle di pagamento, oggetto di causa, venivano notificate ai rispettivi destinatari opponenti in data 29.08.2018 e che l'atto di citazione in opposizione veniva notificato alle parti opposte in data
20.10.2018. Ciò, in violazione del termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica delle cartelle ex art. art. 617 comma 1 c.p.c., termine, peraltro, non soggetto a sospensione feriale.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità delle doglianze attoree in esame per intercorsa decadenza.
2. Sull'inammissibilità e manifesta infondatezza delle doglianze in termini di carenza di motivazione delle cartelle esattoriali.
Gli attori hanno dedotto, altresì, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle opposte cartelle di pagamento notificate in data 29.08.2018, per violazione della 5
normativa vigente in materia, per difetto di notifica degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art. 18 D. Lgs 46/99 e del D.P.R. n 602/73 e per difetto di motivazione.
Doglianze, peraltro, non accompagnate dalla specifica indicazione del concreto pregiudizio che detti presunti vizi avrebbero arrecato all'esercizio del suo diritto di difesa, da cui scaturirebbe la nullità dell'atto opposto in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale sull'argomento (cfr. ex multis Cass. 18.11.2019 n.
29804).
Orbene, con precipuo riferimento alle questioni riguardanti la nullità delle intimazioni di pagamento, scaturenti dalla presunta nullità/irregolarità della notifica a mezzo pec, giova altresì rammentare il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui <l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto con conseguente raggiungimento dello scopo legale della stessa, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156 comma
3. c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con cui si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione di detto principio ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitate de legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente, cfr. Cass. Civ
16.02.2018 n. 3805)>>.
Quanto, poi, al presunto difetto di redazione e motivazione delle cartelle opposte, va osservato che gli opponenti, in atti, hanno dimostrato di essere pienamente a conoscenza della pretesa impositiva posta a base delle stesse. Ciò, al punto da aver:
1. puntualmente, dedotto riguardo al merito del rapporto contrattuale, sottostante all'escussione della garanzia del fondo pubblico statale ex L. n. 662/96 e all'emissione delle cartelle opposte;
2. prodotto una consulenza tecnica di parte avente ad oggetto conteggi volti a dimostrare l'usurarietà del contratto di finanziamento PS.
Sempre in materia, peraltro, la Suprema Corte si é pronunciata affermando che
<il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, non sussistendo in tal caso un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio alle sue facoltà difensive 6
effettivamente patito>> (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 31.01.2013 n. 2373).
3. Nel merito, sulla doglianza attorea di violazione dell'art. 474 c.p.c. e sul diritto del di procedere in executivis. Controparte_5
Va disattesa la doglianza degli opponenti di presunta violazione dell'art. 474 comma 3 c.p.c. e di asserita insussistenza del diritto dell'opposta
[...]
, quale gestore del fondo pubblico di Controparte_5 garanzia ex L. n. 662/96, di procedere in executivis a mezzo di ruolo esattoriale.
Nel caso di specie, infatti, è documentalmente provato che, con comunicazione del
17.03.2016 prodotta agli atti dalla Controparte_5
PS richiedeva l'attivazione della garanzia del fondo pubblico ex L. n. 662/96,
[...] adducendo l'inadempimento della società debitrice alle proprie obbligazioni per un importo di Euro 570.960,17 e chiedendo, pertanto, la liquidazione dell'importo di
Euro 456.768,13 (pari al relativo 80%). Come da documentazione agli atti, l'importo garantito veniva poi liquidato in data 25.10.2017 dalla
[...]
, quale gestore del fondo pubblico di garanzia e versato a Controparte_5
PS in data 14.11.2017.
E', altresì, documentalmente provato che, anteriormente all'escussione della garanzia, in data 11.12.2015, PS aveva provveduto a costituire in mora la debitrice e tutti i garanti, tra cui gli attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
indicando altresì il numero identificativo (171278), della garanzia concessa
[...] dal fondo pubblico e che, successivamente, in data 21.03.2016, la stessa PS aveva provveduto a depositare il ricorso monitorio R.G. n. 1356/2016 innanzi a questo
Tribunale contro la suindicata società debitrice principale e ciascuno dei garanti, cui faceva seguito il D.I. n. 353/2016 provvisoriamente esecutivo emesso da questo
Tribunale.
Orbene, passando al quadro normativo regolatorio della materia in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avvenuta escussione del fondo pubblico di garanzia, nei confronti del gestore Controparte_5 determina la surrogazione del predetto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.
46 del 1999 (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 1005/2023; Corte di Appello di Napoli, sez. V,
n. 4588/2022).
Riscossione esattoriale che è espressamente prevista dall'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 7
123/98, norma anche richiamata dall'art. 2, comma 4 del D.M. Ministero delle
Attività Produttive 20 giugno 2005, a sua volta richiamato dal D.M. Ministero dello
Sviluppo Economico 23 novembre 2012.
Ragion per cui gli interventi di sostegno pubblico, erogati in forma di concessione di garanzia alle attività imprenditoriali - i quali godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. n. 123/1998 – vanno inquadrati nell'ambito delle diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive, espressione di un disegno unitario, nel cui ambito occorre comunque recuperare, mediante la surrogazione, la provvista per ulteriori e futuri similari interventi di sostegno della produzione (v. Cass. Sez. III, n. 1005/2023; Cass. Sez. VI, n. 27159/2020; Cass. Sez.
VI, n. 30621/2019; Cass. Sez. I, n. 2664/2019). Per tali ragioni, deve dunque ritenersi che, nell'ipotesi di escussione del fondo pubblico di garanzia, il gestore di detto vanta un credito non già di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica, connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (v. Cass.
Civ., sez. I, n. 6508/2020).
Ne consegue che non opera l'invocato disposto dell'art. 21 D.lgs. n. 46/99, secondo il quale, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate previste dall'art. 17 del medesimo D.lgs. n. 46/99, aventi causa in rapporti di diritto privato, sono iscritte a ruolo, solo quando risultino da titolo esecutivo.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98 nel rinviare, ai fini dell'applicazione del privilegio generale e della procedura di riscossione esattoriale - con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva
- alle restituzioni di cui al comma 4 del medesimo D. lgs n. 123/98, compie, inevitabilmente, riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa e, dunque, non soltanto ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio, ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria o da qualsiasi altra ragione, anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 27303/2022; Cass. sez. I, n. 2663/2019).
Di conseguenza, rientra tra tali crediti anche quello del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 11930/2010, la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa (cfr. Cass. Civ. sez. I, n.
6508/2020). 8
Del resto, tale opzione interpretativa risulta in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti
(cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 9926/2018. Peraltro, proprio alla fattispecie dell'”inadempimento delle piccole e medie imprese” fa espresso riferimento l'art. 2 del
D.M. Ministero delle Attività Produttive del 20 giugno 2005 nel prevedere la rivalsa nei confronti del Fondo ed il recupero del credito, per conto di questo, mediante la procedura esattoriale (cf. Cass. Civ., sez. I, n. 27303/2022; Cass. Sez. I, n.
2663/2019; Corte d'Appello di Palermo 30.03.2023 n. 650).
Per le suesposte ragioni, questo Giudice ritiene che la procedura esattoriale avviata nei confronti degli attori da , Controparte_5 quale gestore del fondo pubblico di garanzia con la notifica della cartella di pagamento oggetto di causa debba ritenersi legittima e valida in forza del suindicato art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98, anche a prescindere dall'esistenza di un provvedimento giudiziale esecutivo.
Peraltro, nel caso di specie, come già detto in precedenza, è provato che, prima dell'escussione del fondo pubblico di garanzia e dell'avvio della procedura esattoriale da parte del gestore , la aveva Controparte_5 Controparte_3 richiesto ed ottenuto, sia contro il debitore principale che contro i fideiussori, il D.I.
n. 353/2016 esecutivo del Tribunale di Brindisi.
Ragion per cui, a prescindere dalla qualificazione giuridica pubblicistica o privatistica del credito di così come dalla qualificazione Controparte_5 giuridica della garanzia prestata dal fondo pubblico, il gestore di detto fondo, in forza della surroga nei diritti di PS scaturente dalla predetta escussione del fondo, deve ritenersi subentrata nella titolarità del credito oggetto del suindicato provvedimento monitorio esecutivo nei confronti del debitore principale e dei garanti, sebbene nei limiti del minor importo liquidato in favore di PS in sede di escussione del fondo pubblico.
Sicché la successiva procedura esattoriale di cui alle cartelle di pagamento notificata in data 29.08.2018 agli opponenti, nelle loro rispettive qualità di debitrice principale e di garanti, deve ritenersi legittima e validamente esperita anche ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
4. Sulla natura della garanzia del fondo pubblico statale ex L. n. 662/96.
Con riguardo alla natura della garanzia del fondo pubblico statale di cui alla L. n.
662/96, deve osservarsi che detta garanzia è rivolta all'assicurazione di un 9
indennizzo in favore del creditore insoddisfatto e non all'adempimento del debito principale.
Infatti, la stessa legge istitutiva del Fondo definisce la funzione della garanzia quale
“assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” così escludendo qualunque rapporto di accessorietà della stessa con il contratto di finanziamento sottostante. A tanto deve aggiungersi che, sotto il profilo ermeneutico, in tal senso depongono ulteriori dati di fatto: a) la funzione indennitaria della stessa;
b) la predeterminazione dell'importo da garantire;
c) la facoltà di escutere la garanzia a prima e semplice richiesta, senza preventiva escussione del debitore. Ragion per cui, questo Giudice, uniformandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito sull'argomento (ex multis: Tribunale di Bari 06.10.n.
5035; Trib. Trani 20.05.2016, n. 732), ritiene che la garanzia in esame integri non già una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia, privo del carattere di accessorietà rispetto al rapporto di credito sottostante.
Del resto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “a differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata /inesatta prestazione del debitore” (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.02.2010 n. 3947).
Ne consegue che, in ragione di detta funzione indennitaria ed autonomia negoziale,
i presunti vizi di illegittimità e nullità del contratto di finanziamento chirografario
PS non possano essere opposti dai debitori avverso il credito vantato dall'opposta a titolo di rimborso Controparte_5 dell'indennizzo da quest'ultima versato a PS a seguito dell'avvenuta escussione del fondo pubblico.
Salva l'ipotesi che detti vizi di legittimità del rapporto sottostante abbiano inficiato la legittimità e regolarità del procedimento di escussione del fondo pubblico, escussione costituente il titolo esecutivo posto a fondamento delle opposte intimazioni di pagamento.
Da quanto sopra argomentato discende la parziale inammissibilità in questa sede di molte delle doglianze mosse dagli attori con riguardo alle presunte illegittimità ed invalidità del contratto di finanziamento PS del 20.09.2011 ed alle relative garanzie fideiussorie prestate dagli opponenti coobbligati.
5. Sulla parziale inammissibilità delle doglianze degli opponenti relative al 10
contratto PS del 20.09.2011 ed alla relativa fideiussione.
Oltre che per le suesposte ragioni, le doglianze degli opponenti relative all'illegittimità e nullità del contratto PS del 20.09.2011 e delle relative fideiussioni prestate da alcuni degli attori devono ritenersi parzialmente inammissibili in questa sede in forza dei principi di insindacabilità del titolo esecutivo giudiziale e di competenza del G.E. e del Giudice dell'opposizione all'esecuzione più volte sanciti dalla Suprema Corte.
Sul punto, infatti, giova rammentare che è orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte che “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi
(o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione all'esecuzione per fatti anteriori alla sua definitività, che siano stati già dedotti o fossero deducibili nel giudizio di merito in cui il titolo si è formato, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa
(c.d. principio della “competenza”). Ragion per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. Cass. n.
26110 del 05.09.2022; Cass. 17.02.2011, n. 3850).
E' vero anche che, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze gemelle rispettivamente n. 11066 e n. 11067 del 2012, hanno mitigato il suindicato principio di ”competenza” ridimensionato il concetto di “autonomia, astrattezza ed autosufficienza del titolo giudiziale”, così ampliando il potere / dovere del Giudice dell'esecuzione o del Giudice delle opposizioni all'esecuzione di procedere all'integrazione extratestuale del titolo (a condizione che i dati di riferimento siano stati ritualmente acquisiti al processo) ed anche al controllo di eventuali profili di nullità/illegittimità del titolo derivanti dall'eventuale violazione di norme imperative d'ordine pubblico e/o di norme imperative comunitarie, con particolare riguardo alla normativa antitrust ed a quella a tutela del consumatore.
Tanto chiarito, preliminarmente, va comunque disattesa l'eccezione mossa dall'opposta PS s.p.a. di presunta continenza ex art. 39 c.p.c. e/o di litispendenza ex 273 c.p.c. tra il presente giudizio ed il giudizio di opposizione a D.I. R.G. n.
2363/2016.
Questo Giudice, infatti, aderendo al consolidato insegnamento della Suprema Corte sul punto, ritiene che non sia configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio 11
di cognizione (opposizione a D.I.) R.G. n. 2363/2016 ed il presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., atteso che con il primo si contesta la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre il presupposto dell'identità del "petitum" e della "causa petendi" richiesto come indefettibile dal codice di lite ai fini della litispendenza (v. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/07/2011,
n. 16199; Tribunale di Lecce n. 981/2023). Tanto a fortiori, nel caso di specie, in cui l'oggetto del thema decidendum, costituito dalla pretesa esattoriale di CP_5 quale gestore del fondo pubblico di garanzia scaturente dall'avvenuta escussione di detta garanzia (scaturente come già detto da un autonomo contratto di garanzia non legato da accessorietà al finanziamento PS sottostante), è differente rispetto a quello del giudizio di opposizione a D.I. R.G. n. 2363/2016, in cui peraltro non CP_5
è neanche parte processuale.
Al contempo, alla luce del sopra richiamato principio di invalicabilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale e di competenza, si ritiene che le doglianze di parte attrice attinenti al rapporto di finanziamento chirografario PS n. 6717141175 ed alle relative fideiussioni prestate da alcuni degli attori, già dedotte o deducibili nel suindicato giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2363/2016 attualmente pendente innanzi a questo Tribunale, devono ritenersi inammissibili nel presente giudizio ex art. 615 c.p.c.. Fanno eccezione i soli presunti profili di nullità del suindicato contratto di finanziamento per assenza di causa, per violazione delle norme imperative in materia di usura e per violazione dell'imperativa normativa comunitaria antitrust.
Profili questi ultimi in ordine ai quali questo Giudice, in forza del sopra richiamato dictum delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2012 (v. sentenze n. 11066 e n.
11067 del 2012), ha, comunque. il potere/ dovere di controllo e che, per tali ragioni, vengono quivi di seguito esaminati.
5. Sulla doglianza di nullità del finanziamento PS per l'asserita assenza o illiceità della causa.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità per l'asserita “assenza di causa o illiceità della causa” del finanziamento chirografario PS n. 6717141175, trattandosi, a loro dire, di operazione finalizzata esclusivamente a ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente PS n. 22086/40 intestato alla medesima società debitrice (
[...]
a cui veniva concesso il finanziamento. Parte_1
Sul punto, innanzitutto, deve rilevarsi che è documentalmente provato che:
- il contratto di finanziamento PS stipulato in data 20.09.2011 è un finanziamento chirografario qualificato tale anche dal CTU;
12
- il finanziamento in questione non fa alcun riferimento al saldo debitore del conto corrente PS n. 22086/40, ma unicamente al “consolidamento di passività a breve”
(v. lett. a del contratto di finanziamento);
- l'importo di Euro 600.000,00 oggetto del finanziamento in esame era di molto superiore al saldo passivo del suindicato conto corrente PS alla data di concessione del finanziamento.
Tanto osservato, va detto che è vero che la giurisprudenza, richiamata dall'attrice nei suoi atti difensivi, ha lungamente dibattuto riguardo alla “liceità della causa”, ovvero, alla possibile ipotesi di “simulazione dell'intera operazione bancaria” in assenza di una effettiva disponibilità monetaria da parte del mutuatario, è parimenti vero che tale dibattito giurisprudenziale ha riguardato specificatamente la diversa fattispecie del “mutuo ipotecario erogato dall'istituto di credito per ripianare debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso istituto mutuante”. Tuttavia, è parimenti vero che, sempre con riferimento al mutuo fondiario finalizzato al ripianamento passività, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i sospetti in ordine alla “liceità della causa” o alla “simulazione” potessero essere fugati e superati attraverso l'esame nel caso concreto dell' effettiva volontà delle parti di concludere un nuovo contratto di mutuo desumibili anche da dati extra testuali e mediante la valutazione nel caso concreto della funzione del contratto alla stregua dello scopo complessivamente realizzato dall'operazione.
Inoltre, sotto tale ultimo aspetto, la Suprema Corte ha affermato che <tra le legittime finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario.>> (cfr. Cass. civ. Sez. III n.
19282/2014).
Del resto il dibattito giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica di siffatto mutuo ipotecario finalizzato a ripianare le passività pregresse, deve ritenersi ormai superato dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 23149 del 25/07/2022.
Tale recente pronuncia, infatti, prendendo esplicitamente le distanze dal precedente orientamento, ha statuito che <chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un pregresso debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi sia stato mero “spostamento di denaro”, come la contraria tesi vorrebbe sostenere>> (v. Cass. 25.07.2022 n. 23149/2022).
Da ultimo quantomai significativo sul tema è l'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 16.11.2022 che, se pur pronunciata in tema di nullità del 13
mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, ha anche fatto chiarezza sulla legittimità e validità del mutuo finalizzato al ripianamento di passività, statuendo che <il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi come da precedenti pronunce di questa Corte sull'argomento (cfr. Cass.
Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n. 19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III
n. 23149 del 2022)>>, così mostrando di aderire all'impostazione della suindicata sentenza della Terza Sezione n. 23149 del 2022 e restringendo il potere del Giudice di riqualificare il rapporto.
Infatti, proprio in tema di “riqualificazione” del rapporto da parte del Giudice, le
Sezioni Unite, sempre con la suindicata pronuncia n. 33719 del 16/11/2022, esprimono i seguenti principi: << se le parti qualificano un contratto in un certo modo
(“mutuo fondiario”) sussistendone le caratteristiche essenziali identificative, col deliberato proposito di regolare il rapporto secondo la pertinente disciplina, il giudice, in via di principio, non può disattendere la loro qualificazione a favore di una qualificazione (anche parzialmente) diversa ritenuta più adeguata secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa qualificazione non sia specificamente contestata in giudizio con specifica allegazione di una differente effettiva volontà delle parti e non già con la mera deduzione che la somma mutuata fosse destinata a ripianare passività pregresse, di per sé non idonea ad inficiare la validità ed efficacia del contratto di mutuo >> .
Alla luce dell'illustrato quadro giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso di specie, trattandosi peraltro di finanziamento chirografario, a fortiori, non ci siano elementi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare l'asserita “inesistenza” e/o “illiceità” della funzione economico sociale del contratto, sicché la doglianza degli opponenti va rigettata, anche in considerazione del fatto che quest'ultima non ha dedotto, né fornito prova in ordine ad una presunta simulazione del contrato di finanziamento ovvero ad una diversa effettiva volontà negoziale delle parti rispetto a quella evincibile ex tabulas dal contratto.
6. Sulla doglianza di usura degli interessi del rapporto di finanziamento
PS.
Preliminarmente ed in punto di diritto, giova precisare che, come già accennato in precedenza, questo Giudice ritiene che l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti ed effettivamente applicati al rapporto di credito si sottragga al principio del c.d. deducibile come dedotto e, dunque, al limite dell'insindacabilità del giudicato.
Ciò, in quanto l'ordinamento non tollera di dare corso a una pretesa creditoria usuraria, ancorché su di essa “sia sceso il giudicato”, in considerazione della rilevanza penale della richiesta usuraria che consente di ritenere proprio del nostro 14
ordinamento un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo giudiziale. Pertanto, ritiene questo
Giudice che la pretesa usuraria sia inesigibile in ogni caso, sia se posteriore alla formazione del titolo giudiziale sia se ad essa anteriore. Ne' si pone un vero e proprio contrasto tra questa affermazione e il principio di intangibilità del giudicato, in quanto l'inesigibilità inerisce un piano diverso da quello della formazione del titolo ovvero quello della sua attuazione. Dunque, il disvalore penale che inerisce alla pretesa al momento della sua pattuizione, così come della sua concreta esazione, rende contrario a buona fede oggettiva e, dunque, respingibile la richiesta di interessi usurari, per quanto l'importo dovuto dal mutuatario (sia esso banca o privato) sia stato cristallizzato in un titolo di formazione giudiziale.
D'altronde, l'incontestabile generalità assunta dal principio di buona fede nel nostro ordinamento – e ciò a prescindere se sia accolta o meno la tesi di un suo radicamento costituzionale – fa dello stesso veicolo preferenziale al fine di assicurare la complessiva coerenza dell'ordinamento che sarebbe conculcata ove si ritenesse esigibile una prestazione la cui promessa o dazione costituisce, al contempo, fatto destinatario di quel particolare giudizio di disvalore che è sotteso alla norma penale.
Tanto chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, la doglianza degli opponenti di presunta usurarietà del tasso di interesse pattuito e/o effettivamente praticato nel rapporto di finanziamento PS n. 6717141175 garantito ex L. n. 662/96 è risultata infondata alla luce delle risultanze della CTU contabile espletata nel giudizio il giudizio di cognizione (opposizione a D.I.) R.G. n. 2363/2016 ancora pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il rapporto in esame.
Detta CTU contabile a firma della dott.ssa - le cui risultanze sono Persona_1 state dedotte e richiamate dalle parti opposte nel presente giudizio e che ha di fatto reso inutile, anche per ragioni di economia processuale, disporre un'ulteriore CTU nel presente giudizio, - ha così concluso: < per il rapporto di mutuo chirografario non
è stata rinvenuta alcuna forma di usura originaria o sopravvenuta, né sui tassi di interesse corrispettivi né sui tassi di mora Dall'analisi della pedissequa documentazione fornita dall'istituto di credito (contratti, piani di ammortamento, tassi applicati, schede dettagliate incasso rate), il piano di ammortamento è stato correttamente sviluppato e la somma ingiunta per il contratto di finanziamento pari ad
€ 573.433,01 è stata correttamente determinata>>.
Peraltro, alla stessa conclusione è pervenuto il CTU Dott. nel suo elaborato Per_2 peritale del 09.05.2022 nell'ambito del giudizio ex art. 615 c.p.c. R.G. n. 545/2019 proposto innanzi a questo Giudice da altra coobbligata ( ) con riguardo Parte_4 allo stesso titolo giudiziale ed al sottostante rapporto di finanziamento. 15
CTU quest'ultima che, benché non opponibile alle parti di questo giudizio, unitamente a quella espletata nel giudizio di cognizione R.G. n. 2363/2016, consente a questo Giudice di affermare l'infondatezza della doglianza degli opponenti e la legittimità della pretesa creditoria, scaturente dal mutuo PS in esame. Ciò, in conformità ai principi affermati, ai fini della corretta valutazione del carattere usurario del rapporto bancario, dalle Sezioni Unite con la sentenza del 18.09.2020
n.19597.
7. Sulla doglianza di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni prestate da Pt_3 Parte_2
e da con riferimento al contratto di finanziamento PS n.
[...] Parte_3
22086/40 del 20.09.2011 per violazione della normativa antitrust, in quanto contenente le clausole (art. 2, 6 e 8) del modello ABI censurate come “nulle” dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione dell'art. 2 comma 3 L. n.
287/90, doglianza anche questa esaminabile da questo Giudice, in forza del dictum delle suindicate sentenze gemelle della Suprema Corte n. 11066 e n. 11067 del 2012.
Sul punto va preliminarmente osservato che gli attori, pur muovendo la doglianza in esame, non hanno formulato specifica domanda di accertamento di nullità della fideiussione e non hanno formulato domanda risarcitoria.
Pertanto, alla luce del contenuto del libello introduttivo, in via pregiudiziale, deve ritenersi che il predetto assunto di parte attrice integri, non già una domanda riconvenzionale, ma una mera eccezione di nullità della fideiussione, volta esclusivamente a paralizzare la procedura esattoriale, oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, non si ravvisa, nel caso di specie, il difetto di competenza per materia in favore del Tribunale Sezione Specializzata in Materia di Imprese eccepito dalle opposte.
Infatti, la speciale competenza per materia prevista dall'art. 33 comma 2 L. n.
287/90 e dagli artt. 3 e 4 D.lg. n. 168/2003 riguarda i soli casi in cui debbano essere decise domande di nullità delle intese antitrust e dei contratti con cui vi si dà esecuzione ma non anche le mere eccezioni riconvenzionali che, in quanto tali, non determinano di per sé la separazione delle cause e lo spostamento della competenza
(v. Cass. n. 23074/2020; Cass. n. 6523/2021).
Passando al merito della doglianza, deve rilevarsi che è documentalmente provato che il contratto di finanziamento PS del 20.09.2011, al suo art. 5 (Garanzie - fideiussione), prevede la “deroga all'art. 1957 c.c.” (c.d. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 6 del modello ABI) ed anche le c.d. clausole di “reviviscenza” e
“sopravvivenza” censurate con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per 16
violazione dell'art. 2 comma 3 L. n. 287/90. Provvedimento dell'Autorità Antitrust quest'ultimo che deve ritenersi dotato di speciale valore probatorio in ordine alla valutazione della sostanziale corrispondenza tra lo specifico contratto a valle in esame
(fideiussione di cui al contratto di finanziamento PS del 20.09.2011) e l'intesa anticoncorrenziale a monte censurata di illiceità per violazione dell'art. 2 comma 2 lett a) L. n. 287/90 (v. Cass. Sez. Unite n. 41994/2021; Cass. n. 13846/2019; Cass.
n. 18176/2019).
Orbene, sull'argomento, la recente sentenza delle Sezioni Unite del 30.12.2021 n.
41994 - dirimendo l'anteriore folto dibattito giurisprudenziale in ordine alle conseguenze scaturenti dall'accertata violazione della L. n. 287/90 sul contratto di fideiussione riproducente l'intesa anticoncorrenziale illegittima (v. da un lato, Cass.
n. 24044/2019 quanto all'orientamento delle validità del contratto a valle con mera tutela risarcitoria per il contrente leso, dall'altro, Cass. Sez. Un. n. 2207/2005 Trib.
Napoli 05.05.2021 quanto all'orientamento della nullità integrale) - ha pronunciato il seguente principio di diritto: << i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti atta a dimostrare che in assenza delle predette clausole affette da nullità i contraenti non avrebbero concluso il contratto>> (v. Cass. Sez. Unite n. 41994/2021).
In forza del sopra richiamato principio di diritto, nel caso di specie, devono ritenersi parzialmente nulle ed inefficaci le sole previsioni di “deroga all'art. 1957 c.c.” (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 6 del modello ABI) e delle c.d. clausole di
“reviviscenza” e “sopravvivenza” di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento PS del 20.09.2011 e non già dell'intera pattuizione fideiussoria. Trattasi di nullità parziale, come chiarito dalla Suprema Corte sull'argomento, del resto, parte attrice, formulando la doglianza in modo generico ed astratto (nel libello introduttivo si rinviene sul punto un mero richiamo alla normativa antitrust), non ha né dedotto, né tanto meno provato la diversa volontà delle parti, né ha provato che, in assenza delle suindicate previsioni contrattuali illecite, la fideiussione del 20.09.2011 non sarebbe stata stipulata.
In conseguenza della predetta nullità ed inefficacia parziale, con particolare riguardo alla previsione di deroga all'art. 1957 c.c. (c.d. “clausola di rinuncia ai termini”) - al fine di decidere in merito alla legittimità della pretesa di cui alle cartelle 17
esattoriali opposte – deve, altresì, valutarsi se, nel caso di specie, la condotta del creditore, successiva al riscontrato inadempimento del debitore principale, abbia rispettato i termini di decadenza prescritti dal suindicato art. 1957 c.c.; disposto normativo, quest'ultimo, da ritenersi operante, nel caso di specie, stante l'accertata nullità ed inefficacia della clausola derogatoria illecita.
Al riguardo, come già detto in precedenza, è documentalmente provato che PS, anteriormente all'escussione della garanzia del fondo pubblico, in data 11.12.2015, ha provveduto a comunicare a tutti i soggetti passivi la decadenza dal beneficio del termine e a costituire in mora sia la debitrice principale che i garanti tra cui gli odierni attori ( e ). Inoltre, in data 21.03.2016, Parte_2 Parte_3 ha provveduto a depositare il ricorso monitorio R.G. n. 1356/2016 innanzi a questo
Tribunale (cui faceva seguito il D.I. n. 353/2016) proposto sia nei confronti del debitore principale che nei confronti di tutti i garanti.
Deve, dunque, ritenersi rispettato il termine perentorio di decadenza di 6 (sei) mesi prescritto dall'art. 1957 c.c., sicché l'azione promossa contro i garanti deve ritenersi tempestiva e legittima, con conseguente legittimità della pretesa posta a fondamento della procedura esattoriale e della cartella di pagamento oggetto di causa.
Pertanto, sull'argomento, deve concludersi per la declaratoria di nullità parziale del contratto di fideiussione in esame con precipuo riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 ed alle clausole di “reviviscenza” e “sopravvivenza” contenute all'art. 5 del contratto PS del 20.09.2011 in quanto riproducenti quelle del modulo ABI censurato come intesa anticoncorrenziale contraria all'art. 2 L. n. 285 /90.
Parimenti deve però affermarsi che, stante il comprovato rispetto del termine prescritto dall'art. 1957 c.c., nel caso in esame, detta nullità parziale non ha incidenza alcuna sulla legittimità della pretesa creditoria di PS e tanto meno sulla legittimità delle cartelle esattoriali di cui è causa, cartelle finalizzate al forzoso rimborso di quanto corrisposto dal fondo pubblico statale di garanzia all'originario creditore insoddisfatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. n. 662/96.
8. Sulle spese e competenze di lite
In considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate nonché del fatto noto agli operatori del diritto che gli argomenti hanno ingenerato un vivace dibattito giurisprudenziale, in ordine al quale le Sezioni Unite solo di recente hanno offerto chiarimenti e principi guida, sanciti in epoca successiva alla proposizione del libello introduttivo, questo Giudice ritiene equo e di giustizia, nel caso di specie, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di CTU e delle spese e competenze di lite, in conformità all'art. 92 comma 2 c.p.c..
Tanto anche tenuto conto della ratio logico giuridica della pronuncia della Corte 18
Costituzione n. 77/2018, che ha dichiarato <l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”>>.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibili le ragioni di opposizione attinenti alla regolarità formale delle cartelle di pagamento rispettivamente n.
02420180009043452000, n. 02420180009043452002 e n.
02420180009043452003, notificate a mezzo pec in data 29.08.2018 a ciascuno dei destinatari opponenti;
2) rigetta tutte le altre ragioni di opposizione e, per l'effetto, dichiara legittime, le suindicate cartelle di pagamento rispettivamente n.
02420180009043452000, n. 02420180009043452002 e n.
02420180009043452003, notificate a mezzo pec in data 29.08.2018;
3) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di CTU e le spese
e competenze di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 18 Marzo 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Andrea Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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