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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2024, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7068/20 RG iscritta in data 2.10.20, avente per oggetto: disconoscimento giudiziale paternità
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe D'Arienzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via Principessa Sichelgaita n. 9;
ATTRICE
E
( ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.9.20, conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e per sentir dichiarare che quest'ultimo non era il suo Controparte_1 CP_2 padre biologico, con conseguente annotazione sui registri di stato civile.
Esponeva, in particolare, l'attrice che, al tempo della sua nascita, avvenuta in data 4.3.91 in Eboli, la madre era coniugata con in virtù di matrimonio celebrato in data 10.8.78. Tuttavia, i CP_2 suddetti coniugi già da alcuni anni prima vivevano separati, risiedendo il presso altra regione Pt_1
e recandosi in paese solo in rare occasioni per il disbrigo di incombenze. In mancanza di qualsiasi legale affettivo, la intraprendeva una relazione sentimentale con un'altra persona, CP_1 confidando all'attrice che questi era il suo padre biologico, come accertato dal test del DNA svolto.
Pertanto, introduceva il presente giudizio per fare accertare che non era suo padre CP_2 biologico.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti, nonostante la regolarità della notifica.
Ammessa ed espletata la prova orale, la causa, all'udienza del 16.11.23, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia dei convenuti, e , Controparte_1 CP_2 litisconsorti necessari nel presente giudizio, in quanto, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Ed invero, all'esito della valutazione materiale probatorio in atti, è stata acquisita prova del fatto che non è il padre di CP_2 Parte_1
Concorrono a tale statuizione una pluralità di circostanze acquisite al processo. In particolare,
, madre dell'attrice, nel corso del suo interrogatorio formale, ha ammesso che Controparte_1
l'attrice non è figlia di (pur consapevole il Tribunale che la sola dichiarazione della CP_2 madre non esclude la paternità); inoltre i testi escussi, (sorella di e figlia Testimone_1 Parte_1 di ) e (marito dell'attrice), hanno confermato che CP_2 Testimone_2 CP_2 non è mai stato presente prima della nascita di e che chi ha sostenuto la famiglia è stato un'altra Pt_1 persona. Particolarmente significative sono le dichiarazioni che ha riferito come il Testimone_1 padre si recò fuori regione nel 1989, senza più farvi rientro e ricordando la presenza di un altro uomo, inizialmente non convivente, che fu poi indicato come padre di Dell'assenza di Pt_1 CP_2 ha riferito anche il marito di che ha evidenziato come tale soggetto sia sconosciuto del tutto alla Pt_1 moglie.
Dunque dal 1989 non è stato più visto dalla figlia e nel marzo 1991 nasceva CP_2 Tes_1
così lasciando presumere l'impossibilità di un concepimento. Tale circostanza trova poi uno Pt_1 suo ulteriore riscontro nel test del DNA effettuato da un laboratorio privato nel quale si conferma che
è figlia, con una probabilità del 99,99%, di altro soggetto e non di . Pt_1 CP_2
Va pertanto dichiarato che non è il padre di CP_2 Parte_1
All'accoglimento della domanda segue altresì la perdita del cognome paterno, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status.
Come ricordato dal Giudice delle leggi (si veda Corte cost. n. 13/94), nella materia del cognome si impone una fondamentale distinzione tra quella che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di filiazione in genere, per la quale ai sensi dell'art. 6 c.c., vi è corrispondenza tra status ed attribuzione di cognome, ed i casi in cui non si ha, o si ha più, siffatta corrispondenza ed in cui a tutela e protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, quale elemento di identificazione in quanto parte essenziale della personalità.
Ciò comporta che il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendo essere oggetto di rilievo officioso quale accessoria statuizione della prima (Cass. n. 28518/2019).
Nel caso di specie, in assenza di una domanda specifica, deve darsi atto della perdita del cognome paterno.
Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza della paternità di nato ad [...] in CP_2 data 10.7.48 nei confronti di nata a [...] in data [...] e, per l'effetto, va ordinato Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli di effettuare l'annotazione nell'atto di nascita di Pt_1 della presente sentenza, passata in giudicato, ex art. 49, D.P.R. 396/2000, con perdita del
[...] cognome paterno ed assunzione di quello materno.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la peculiarità della vicenda e la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato ad [...] in CP_2 data 10.7.48, non è il padre di nata a [...] in data [...]; Parte_1
2. ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di stato civile del Comune di Eboli (SA) per l'annotazione nell'atto di nascita;
3. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6.2.24
il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi