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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. 623/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in data 28.06.2023 da
nato a [...] il [...] Parte_1 nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Biancospino, presso il cui studio hanno eletto domicilio
appellanti nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
, nata a [...] il [...] Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Mauri, presso il cui studio hanno eletto domicilio
appellati
1 Proc. 623/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 91/2023 emessa il 22.12.2022 dal Tribunale di Brescia, pubblicata in data 08.01.2023 e non notificata, nella causa iscritta al R.G. n. 18546/2018
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, in via istruttoria, disporre: a) ordine di esibizione ex art.210 cpc per la produzione da parte dei convenuti dei conti correnti bancari agli stessi intestati dal 2007 all'apertura della successione, per verificare i movimenti in entrata ed in uscita con riferimento alla persona de cuius;
b) ordine di esibizione ex art.210 cpc per la produzione da parte dei convenuti dei contratti di locazione relativi agli immobili di cui all'atto di citazione e già di proprietà della de cuius, per verificare i frutti riscossi;
c) ordine di esibizione ex art.210 cpc per la produzione da parte dei convenuti e/o di NC AL Filiale di Ospitaletto degli estratti conto dal 2007 a seguire con riferimento al c/c n.1665 e al dossier titoli n.12/048/25400 e di qualsiasi altro intestato ad;
ON
d) ammissione di CTU contabile per la ricostruzione della massa ereditaria relitta da
, autorizzando il CTU nominando ad esperire presso pubblici uffici, ON
, NC AL Filiale di Ospitaletto ed ogni Istituto di credito Controparte_3 titolare di rapporti con la de cuius ogni utile indagine e ad acquisire documentazione, in particolare con riferimento al c/c bancario n.1665 acceso presso
NC AL Filiale di Ospitaletto e ai conti correnti intestati ai convenuti, determinando anche il valore dell'indennità di occupazione della casa di abitazione entrata in successione e dei capannoni commerciali de quo o accertare, in relazione a questi ultimi, il valore del contratto di locazione in essere. Nel merito, voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, 1) accertare e dichiarare che i sigg. e , Parte_1 Controparte_4 come in epigrafe identificati, sono eredi legittimari di per ON rappresentazione del padre premorto, nelle quote di legge ex Parte_1 art.537 comma 2 cod.civ.
2) accertare e dichiarare la simulazione e la nullità delle vendite di cui ai rogiti notar 22.9.2011 rep.n.128.118 e rep.n.128.119 in atti e la ricomprensione Per_2 degli stessi, anche per equivalente monetario, nella massa ereditaria, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la loro dissimulata natura di donazione indiretta, con riduzione delle stesse ad evitare la lesione della quota di legittima degli attori.
3) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della cointestazione a favore del sig. del conto corrente n.01/048/1655 acceso presso NC Controparte_1
AL, Filiale di Ospitaletto e del dossier titoli n.12/048/25400 sempre presso il
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medesimo Istituto e qualsiasi cointestazione in favore dei convenuti in buoni postali, libretti di deposito, conti correnti, dossier titoli e comunque di qualsiasi forma di valore mobiliare con rapporti accesi presso NC AL, o Controparte_3 altri Istituti di credito, disponendone la ricomprensione nella massa ereditaria della de cuius per l'intero ammontare.
4) disporre la ricostruzione della massa ereditaria con eventuale collazione, e, accertata la violazione della quota riservata di legittima, voglia disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie di in atti notar del 1.7.2011 ON Per_2 rep.n. 134.854 e di ogni donazione diretta o indiretta di beni intervenuta fra la de cuius e i convenuti e per l'effetto reintegrare gli attori nella quota di legittima agli stessi spettante ex lege.
5) dire tenuti e condannare i convenuti al pagamento agli attori, nella quota spettante, di indennità di occupazione e/o locazione della casa di abitazione e degli immobili commerciali caduti in successione e nel loro possesso dalla data di apertura della successione al saldo, oltre ad interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA: l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni. Nel merito in via principale: respingere l'appello proposto dai sig.ri
[...]
e per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in Parte_1 Controparte_4 narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Brescia n.19/2023 depositata in data 09.01.2023, resa all'esito del procedimento RG
18546/2018. Con vittoria di spese, competenze e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato il 20.12.2018 e Parte_1
, premesso che il 4.2.2017 era deceduta la quale aveva Controparte_4 ON tre figli, e quest'ultimo Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 deceduto a Brescia il 16.7.2009 e il quale aveva due figli e , Pt_1 CP_4 convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Brescia e Controparte_1 [...]
chiedendo: di accertare la loro qualità di eredi legittimi nelle quote di legge CP_2 ex art.537 comma 2 cod.civ; di accertare e dichiarare la simulazione degli atti di compravendita stipulati tra e i figli e in data ON CP_1 Controparte_2
22.9.2011; di accertare la nullità/inefficacia della co-intestazione tra la de cuius e il sig. del conto corrente n. 01/048/1655 acceso presso NC Controparte_1
AL, nonché del dossier titoli n. 12/048/25400, nonché di qualsiasi altro rapporto bancario ricompreso nella massa ereditaria;
disporre la riunione fittizia alla
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massa ereditaria dei beni oggetto delle operazioni per verificare l'eventuale lesione della loro quota di legittima;
di condannare i convenuti a corrispondere agli attori un'indennità di occupazione degli immobili caduti in successione. Chiedevano, altresì, l'ammissione di CTU contabile per la ricostruzione della massa ereditaria con autorizzazione del CTU ad ogni utile indagine, in particolare con riferimento al c/c noto della de cuius presso NC AL (n.1665) e ai conti intestati ai convenuti, conferendo allo stesso anche l'incarico di determinare il valore dell'indennità di occupazione della casa di abitazione e dei capannoni ovvero di accertare il valore del contratto di locazione in essere. Gli attori, nipoti della de cuius, rappresentavano che la ON aveva alienato due immobili ai figli e in data 22.9.2011, in particolare a CP_1 CP_2 CP_2
l'appartamento censito al NCT, Foglio 8, mappale 193, subalterno 7 (con atto Notaio
, rep. n. 128.119) e a l'appartamento censito al NCT, Foglio Persona_3 CP_1
8, mappale 193, subalterno 6 (con atto Notaio , rep. n. 128.118). Persona_3
2. Si costituivano in giudizio in data 22.03.2019 e Controparte_2 Controparte_1 ed eccepivano, in via preliminare, l'assoluta indeterminatezza dell'atto di citazione, e, nel merito, contestavano il carattere simulato degli atti di compravendita in loro favore, avendo gli stessi pagato la somma di € 180.000,00 ciascuno mediante assegni circolari regolarmente incassati dalla madre contestavano che avesse Per_1 CP_1 prelevato dal conto corrente cointestato con la madre somme per uso personale riferibili alla madre stessa ovvero operato per conto della genitrice senza una sua delega espressa;
affermavano infine che l'unica somma prelevata nell'imminenza del decesso della signora prima che la banca congelasse il conto, pari ad € Per_1
15.230,70, era stata usata per pagare il funerale della madre.
I convenuti, infine, affermavano che nessuna indennità di occupazione era dovuta da parte degli attori poiché costoro non si erano mai opposti all'uso dei beni immobili da parte degli altri comproprietari.
3. Con ordinanza del 21.02.2021 il giudice di primo grado non ammetteva le prove richieste dagli attori, invitando le parti a conciliare la lite e fissando l'udienza del 07.04.2021. In quella sede, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare;
la causa veniva, quindi, introitata a sentenza.
4. Con sentenza definitiva n. 91/2022 emessa in data 22.12.2022, il Tribunale di Brescia così provvedeva:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, e , in solido fra Parte_1 Controparte_4 loro, a rimborsare ai convenuti, e , in solido fra Controparte_2 Controparte_1 loro, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per
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compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il Tribunale di Brescia osservava, in sintesi, quanto segue:
- la domanda di accertamento della loro qualità di eredi legittimari di ON consisteva sostanzialmente in un'azione di riduzione: il legittimario totalmente pretermesso, infatti, acquistava la qualità di erede con il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. E' principio pacifico in giurisprudenza che l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, in particolare, previa esatta ricostruzione del relictum ex art. 556 c.c, dimostrando che gli atti dispositivi posti in essere dal de cuius (testamento e atti di donazione) eccedono il valore della disponibile così determinata, quantificando la misura della lesione subita, e, infine, provando che non esistono altri beni ereditari oltre quelli oggetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui chiede la riduzione. Tale principio, tuttavia, non trovava integrale applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario sia stato totalmente pretermesso, come nel caso oggetto del presente giudizio. Ciò peraltro non vuol dire che l'attore non sia gravato da alcun onere probatorio e possa demandare l'intera ricostruzione del patrimonio ereditario al Tribunale, specialmente come nel caso di specie, in cui dallo stesso testamento impugnato risultano donazioni anche in favore del dante causa dei legittimari pretermessi, o debiti ereditari che potevano del tutto azzerare il valore della quota di riserva spettante agli attori, e, quindi, la quota di legittima non risultava di chiara individuazione. Per l'erede totalmente pretermesso, in particolare, è sufficiente indicare i beni relitti, l'ammontare dei debiti ereditari, e il valore delle donazioni, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge. In tali ipotesi, infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione. Gli attori, invece, non avevano in alcun modo assolto all'onere probatorio, limitandosi ad elencare i beni immobili ereditari, e un conto corrente cointestato fra la de cuius e il figlio senza nulla riferire circa eventuali debiti Controparte_1 ereditari o circa le donazioni o i prestiti fatti a favore di sé stessi o del proprio dante causa, e demandando integralmente al Tribunale l'esatta ricostruzione del patrimonio caduto in successione attraverso la formulazione di ordini di esibizione e di una consulenza tecnica d'ufficio del tutto generici ed esplorativi, così da valutare, ex post, la stessa convenienza dell'accettazione dell'eredità dell riservandosi in Per_1 proposito l'accettazione con beneficio di inventario. La domanda di riduzione, quindi, andava rigettata.
- Infondate risultavano anche le ulteriori domande formulate dagli attori: quelle consequenziali all'accoglimento dell'azione di riduzione, viceversa rigettata (domande di cui ai punti n. 4 e n. 5 delle conclusioni attoree), ma anche quella diretta
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ad accertare il carattere simulato delle compravendite effettuate dall in favore Per_1 dei convenuti, non avendo gli attori né specificato se si trattava di simulazione assoluta o relativa, né allegato alcun elemento (salvo il rapporto di parentela fra venditrice ed acquirenti) idoneo a dimostrare il carattere non reale di tali negozi. Al contrario, i convenuti avevano dimostrato di aver pagato il relativo prezzo con assegni circolari regolarmente incassati dall' Per_1
La domanda tesa ad ottenere la declaratoria di “nullità e/o inefficacia della cointestazione a favore del sig. del conto corrente n.01/048/1655 Controparte_1 acceso presso NC AL, Filiale di Ospitaletto e del dossier titoli n.12/048/25400” andava del pari rigettata, non avendo allegato alcun motivo giuridicamente rilevante per cui tale co-intestazione doveva ritenersi invalida, e avendo svolto argomentazioni che richiamavano, piuttosto, la figura della donazione indiretta, ma senza allegare alcun elemento idoneo a dimostrare tale ultima figura e senza articolare alcuna prova orale sul punto.
- Le istanze istruttorie reiterate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni dovevano essere rigettate, per le stesse motivazioni già ampiamente esposte dal Giudice Istruttore nell'ordinanza emessa in data 21.2.2021, apparendo generiche ed esplorative.
- Le spese di lite del giudizio seguivano la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
5. Avverso tale sentenza, e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_4 chiedendo che la stessa sia riformata e concludendo come in epigrafe. Hanno dedotto, preliminarmente, che risulta provata, non contestata e anzi riconosciuta da controparte la qualità, in capo ai sigg. e Pt_1 Controparte_4 appellanti, di eredi diretti di e come tali titolari della quota di Parte_1 legittima nella successione della ON sig.ra per rappresentazione del padre Per_1
Parte_1
Difatti gli stessi convenuti in primo grado avevano concluso per il riconoscimento della qualità di eredi legittimari degli attori e per il riconoscimento della quota di legittima di 1/9 ciascuno ad essi spettante. Come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, per giurisprudenza costante il legittimario totalmente pretermesso può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.
Ciò è stato fatto - osservano gli appellanti - ricostruendo il patrimonio immobiliare relitto e deducendo, ai fini della formazione della massa ereditaria, la non effettività delle vendite immobiliari ai figli nominati eredi del 22.9.2011 e la fittizietà della co- intestazione del conto corrente fra la e il figlio presso NC Per_1 CP_1
AL. Erano stati prodotti gli atti di compravendita contestati e l'estratto conto bancario della de cuius, con indicazione di quanto caduto in successione. Gli attori in primo grado avevano quindi chiesto la ammissione della prova della fittizietà delle
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vendite e della co-intestazione mediante l'ordine di esibizione ex art.210 cpc degli estratti conto bancari e dei contratti di locazione in possesso dei convenuti. Dall'esame degli estratti conto era emerso, infatti, che le somme ricevute per le vendite erano state restituite a chi le aveva versate. In relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sugli attori sulla domanda di riduzione, gli appellanti si dolgono della mancata ammissione delle prove richieste. Gli attori avevano comunque elencato i beni immobili ereditari e indicato un conto corrente cointestato ma il Tribunale aveva rigettato la domanda in quanto gli attori non avevano dedotto nulla sull'esistenza di “eventuali debiti ereditari né donazioni o prestiti fatti a favore di sé stessi o del proprio dante causa”. Tale ultima affermazione era errata, posto che secondo gli appellanti non vi erano debiti ereditari né donazioni o mutui dalla de cuius al loro padre o a loro. Per cui non dovevano provarne l'esistenza. Riguardo alla donazione della casa al figlio premorto solamente Parte_1
“ricordata” in testamento, gli attori avevano prodotto copia dell'atto pubblico di acquisto che dava atto del pagamento del prezzo. In merito al pagamento della somma di 10.000.000 di lire, gli appellanti hanno ribadito la prescrizione eccepita nella memoria ex art.183 VI comma n.1, ma anche che il debito, che si riferiva sia al figlio che alla moglie dello stesso, e Persona_4 quindi esigibile in astratto solo per la metà nei confronti del era stato CP_4 estinto nei tempi previsti ma si era nell'impossibilità di fornire la prova per il decorso di quasi trent'anni. Quanto, infine, alle spese che i convenuti affermavano di aver fatto a favore della massa, gli appellanti hanno rilevato come tutti i documenti prodotti da controparte si riferivano a preventivi che non dimostravano il pagamento di alcuna somma.
Infine, dato che i convenuti erano nel possesso dei beni ereditari dall'apertura della successione, derivava l'obbligo per loro di corrispondere agli attori pro quota, una volta dichiarati eredi, i frutti, sia con riferimento alla casa di abitazione ancora abitata da che all'immobile commerciale in cui esercitava l'attività la Controparte_2
Franzoni Arredamenti Srl. Ne derivava la debenza dei frutti e del controvalore dell'uso dei beni goduti dai possessori dei beni ereditari fin dall'apertura della successione, trattandosi di possesso in mala fede in quanto i convenuti erano pienamente consapevoli della spettanza dei beni, pro quota, anche agli attori (art.535 primo comma cod.civ.).
La sentenza impugnata nulla stabiliva sulla domanda di condanna al pagamento agli attori di indennità di occupazione e/o locazione della casa di abitazione e degli immobili commerciali proposta dagli attori, conseguendone il vizio di omessa pronuncia sulla domanda. Quanto alle spese di lite, data la fondatezza delle domande di parte attrice, ne conseguiva la condanna di controparte alle spese e la ripetizione di quanto versato ai convenuti per l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
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6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.2023 si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto la conferma della sentenza impugnata. In merito all'omessa pronuncia sulla rinuncia alla domanda di accertamento della nullità parziale dell'atto di citazione formulata nella comparsa di risposta, gli appellati hanno eccepito l'infondatezza di tale motivo in quanto la relativa pronuncia era assorbita dalla decisione di rigetto della domanda svolta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea ritenendola non supportata da prove, il che rendeva superflua la pronuncia sull'eccezione della nullità parziale della domanda per indeterminatezza, come pure superflua sarebbe stata la pronuncia sulla rinuncia da parte dei convenuti all'eccezione di nullità formulata nella comparsa di risposta, in quanto detta specifica pronuncia, nell'economia processuale, non avrebbe cambiato l'esito del giudizio. Nel merito, la sentenza di primo grado aveva correttamente applicato il principio dell'onere della prova, in quanto gravava sul legittimario pretermesso che agiva in riduzione l'onere di provare, oltre alla propria qualità di erede, tutti gli altri elementi. Gli attori si erano limitati a produrre l'elenco dei beni immobili intestati alla de cuius e risultanti dalla visura catastale, oltre all'attestazione del rapporto di conto corrente della banca AL, demandando poi al tribunale l'accertamento dell'ulteriore relictum mediante la richiesta di generici ordini di esibizione e chiedendo l'ammissione di CTU contabile per la ricostruzione della massa ereditaria relitta da
. Gli attori non avevano neanche prodotto la denuncia di successione, da ON cui poter verificare i beni costituenti il relictum e la loro valorizzazione ai fini del calcolo della quota di legittima in astratto spettante loro. Riguardo ai debiti ereditari, gli appellati hanno evidenziato che gli attori in primo grado si erano limitati ad argomentare che il debito di € 250.000 era generico, trascurando il fatto che la dichiarazione unilaterale del testatore avente ad oggetto un riconoscimento di debito produceva l'effetto dell'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di un credito. Difatti sul punto per giurisprudenza costante detto riconoscimento era destinato a sopravvivere anche in caso di revoca del testamento. Con riferimento alla donazione del terreno al figlio premorto menzionato Parte_1 nel testamento, gli appellati hanno osservato che tale dichiarazione resa dal testatore, pur non potendo essere assimilata ad una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. non era comunque del tutto priva di valore probatorio potendo costituire un elemento, anche rilevante, volto a formare il convincimento del giudice. Per superare e smentire la dichiarazione della testatrice gli attori producevano un atto di compravendita quietanzato avente ad oggetto però non già un terreno, bensì un fabbricato. Tale documento non era però in contrasto con la dichiarazione di donazione del terreno resa dalla signora nel testamento. Per_1
Inoltre non andava trascurato il fatto che l'atto di compravendita prodotto dagli attori, risalente al 23.01.1990, non conteneva alcun riferimento alla tracciabilità del pagamento effettuato dagli acquirenti, circostanza questa che potrebbe sottendere ad
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una formale vendita simulante un atto di liberalità (inclusiva sia del terreno che del fabbricato), nulla per difetto dei requisiti di legge, con la conseguenza che l'immobile ceduto doveva essere imputato al relictum per non essere mai uscito dal patrimonio della de cuius. Ad ogni modo si doveva tener conto del fatto che i convenuti avevano dimostrato di aver sostenuto spese per il funerale e la sepoltura della de cuius, oltre che per la conservazione degli immobili intestati alla sig.ra e il pagamento delle relative Per_1 imposte. Gli appellati hanno infine evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le allegazioni alla domanda di riduzione non possono limitarsi ad una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono anche contemplare l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto che il giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione. Ne derivava l'obbligo a carico del legittimario di accertare l'esatto valore del patrimonio ereditario, quale presupposto necessario per la individuazione sia della quota disponibile sia della quota di riserva che gli spettava e di quantificare, conseguentemente, la misura della lesione da lui lamentata. Il legittimario, inoltre doveva provare altresì che non vi erano altri beni di titolarità del defunto oltre a quelli oggetto delle disposizioni da ridurre, in quanto se fossero esistiti, la riduzione delle disposizioni lesive sarebbe stata possibile solo se e nella misura in cui gli stessi non fossero stati sufficienti a coprire il valore della legittima. Alla luce di quanto sopra rilevato risultava corretto quanto affermato dal Tribunale in merito alla mancata assoluzione dell'onere della prova da parte degli attori. In merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice, si rilevava che tale motivo d'appello era infondato, ben potendo gli attori, nonostante la totale pretermissione, accedere alle informazioni utili alla tutela dei propri diritti. Sul punto, le Linee Guida per il trattamento dei dati relativi al rapporto banca clientela emesse dal Garante della Privacy, al punto 5.3 prevedono che il legittimario totalmente pretermesso ha diritto alla consegna degli estratti conto avendo un interesse proprio ad accedere ai dati riferiti a persone defunte e alle informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale, le movimentazioni bancarie, i saldi dei depositi al portatore e la data di estinzione del conto. Tali informazioni sono infatti ritenute indispensabili ai fini dell'esercizio dell'azione relativa alla violazione della quota legittima, avendo il legittimario totalmente pretermesso l'onere di indicare con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata (cfr Tribunale di Monza, sentenza n. 1073 del 1° settembre 2020). A sostegno della richiesta di accedere ai dati bancari, il legittimario deve invocare non già, o non solo, l'art. 119 TUB, come erroneamente argomentato dagli appellanti, bensì l'art.9 del Codice della Privacy, comma 3 (norma ripresa anche nel più recente GDPR all'art. 9, comma 2, lett. g), a mente del quale “i diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi
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ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Ciò trova riscontro nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11554/2017, che ha ritenuto che la banca era tenuta alla consegna della documentazione richiesta, giacché colui che esercita l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata. Inoltre, svariate pronunce dell'ABF sono in linea con tale orientamento. Nel caso di specie, gli attori non avevano provato di essersi attivati per reperire la documentazione bancaria, sostenendo che in qualità di eredi totalmente pretermessi non rivestivano neanche la qualità di chiamati all'eredità, motivo per cui non avrebbero potuto invocare l'art. 119 TUB, comma 4, che consentiva l'accesso ai dati bancari “al cliente e a colui che gli succede a qualunque titolo”. Gli appellati hanno quindi sottolineato come gli attori avevano cercato di assolvere all'onere probatorio mediante la richiesta di ordini di esibizione che, per come erano formulati, erano esplorativi. Difatti nell'ordinanza di rigetto delle suddetta richiesta veniva richiamata una giurisprudenza consolidata che affermava che quello di cui all'art. 210 c.p.c. configurava uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando era necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante era impossibilitata a produrre in giudizio, con ciò imponendo un onere di diligenza a carico della parte che intenda esperire tale mezzo di prova nell'individuazione dei documenti necessari alla sua difesa. Ciò rendeva evidente l'irritualità delle richieste attoree, aventi ad oggetto tutti i conti correnti intestati ai convenuti dal 2007 al 2017, i contratti di locazione eventualmente in essere in capo alla de cuius per verificare i frutti riscossi, gli estratti, oltreché di un conto corrente e di un dossier titoli, di qualsiasi altro intestato ad , posto che gli attori, al contempo, non ON hanno dimostrato in alcun modo di aver tentato di acquisire la documentazione richiesta presso gli istituti di credito ricevendo risposta negativa in considerazione del mancato possesso della qualità di eredi”. Anche con riferimento alla richiesta CTU da parte degli attori, il Tribunale ne ha rilevato il carattere esplorativo.
7. Precisate dalle parti le conclusioni come sopra trascritte e depositate le memorie conclusive, in data 15.10.2024 la causa è stata rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, che è stata assunta nella Camera di Consiglio del 19.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Sulla azione di riduzione testamentaria per violazione della quota di legittima.
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Gli appellanti, nella loro qualità di legittimari della ON , essendo stati ON totalmente pretermessi nel testamento di quest'ultima, hanno sostanzialmente proposto una azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della loro quota di legittima. Il testamento ha infatti istituito eredi solo i signori e (figli CP_1 Controparte_2 della de cuis e odierni appellati), trascurando completamente i nipoti e Pt_1 CP_4
(appellanti), nipoti della de cuius e figli di ad essa premorto. Parte_1
Il Tribunale di Brescia nella sentenza impugnata, pur premettendo che l'erede totalmente pretermesso ha oneri probatori attenuati rispetto a quelli ordinariamente desumibili dalle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova, osserva che:
“…Ciò non significa, tuttavia, che l'attore non sia gravato da alcun onere probatorio e possa demandare l'intera ricostruzione del patrimonio ereditario al Tribunale, specialmente in un caso in cui, come quello di specie, dallo stesso testamento impugnato risultano donazioni in favore del dante causa dei legittimari pretermessi,
o debiti ereditari che potrebbero del tutto azzerare il valore della quota di riserva spettante agli attori, e, quindi, la quota di legittima non risulti di chiara individuazione. Per l'erede totalmente pretermesso, in particolare, è sufficiente indicare i beni relitti, l'ammontare dei debiti ereditari, e il valore delle donazioni, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge. In tali ipotesi, infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione (in questo senso, Trib. Roma, sent. n. 10411/2020, Cass. civ. n. 20535/2019, Cass. civ. n. 5458/2017). Gli attori, tuttavia, non hanno in alcun modo assolto nemmeno all'onere probatorio attenuato sopra tratteggiato: essi, viceversa, hanno elencato i beni immobili ereditari, e un conto corrente cointestato fra la de cuius e il figlio , Controparte_1 senza nulla riferire circa eventuali debiti ereditari o circa le donazioni o i prestiti fatti a favore di sé stessi o del proprio dante causa, per poi demandare integralmente al Tribunale l'esatta ricostruzione del patrimonio caduto in successione attraverso la formulazione di ordini di esibizione e di una consulenza tecnica d'ufficio del tutto generici ed esplorativi, così da valutare, ex post, la stessa convenienza dell'accettazione dell'eredità dell riservandosi in proposito l'accettazione Per_1 con beneficio di inventario. La domanda di riduzione, quindi, non può che essere rigettata”. Avverso questo capo della sentenza propongono impugnazione gli appellanti sostenendo (pg. 7 app.) di aver ricostruito “per quanto loro possibile, da terzi esclusi da ogni rapporto – il patrimonio immobiliare relitto (pagg 1 e 2) e deducendo, ai fini della formazione della massa ereditaria, la non effettività delle vendite immobiliari ai figli nominati eredi del 22.9.2011 e la fittizietà della cointestazione del conto corrente fra la e il figlio presso NC AL”. Per_1 CP_1
11 Proc. 623/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile
Gli appellanti ricordano inoltre di aver “prodotto in atti la documentazione ad essi disponibile depositando gli atti di compravendita contestati nell'effettività ed estratto conto bancario della de cuius, indicando analiticamente – come consentito a terzi estranei ai beni – quanto caduto in successione e hanno chiesto di essere ammessi alla prova della fittizietà di vendite e cointestazioni nell'unico modo loro possibile per superare l'opposizione delle controparti e degli istituti di credito, ovvero l'ordine di esibizione ex art.210 cpc degli estratti conto bancari e dei contratti di locazione in possesso dei convenuti.”. Nel costituirsi ritualmente in giudizio gli appellati, pur convenendo circa l'attenuazione degli oneri probatori a carico dei legittimari pretermessi, hanno osservato (pg. 5 comp. app.) che: “cionondimeno colui che agisce in riduzione resta obbligato ad individuare i beni dell'asse ereditario, cosa che, a tutto voler concedere, gli odierni appellanti hanno omesso. Essi infatti si sono limitati a produrre l'elenco dei beni immobili intestati alla de cuius e risultanti dalla visura catastale (doc. 4 di parte attrice, fascicolo di primo grado), oltre all'attestazione del rapporto di conto corrente della banca AL (doc. 7 di parte attrice, fascicolo di primo grado), demandando poi al tribunale l'accertamento dell'ulteriore relictum mediante ordine di esibizione rivolto ai convenuti per la produzione di tutti i conti correnti bancari agli stessi intestati dal 2007 all'apertura della successione, dei contratti di locazione in essere già di proprietà della de cuius, degli estratti conto dal 2007 a seguire con riferimento al c/c n.1665 e al dossier titoli n.12/048/25400 e di qualsiasi altro rapporto bancario (!) intestato ad;
oltre a ciò gli attori ON hanno chiesto l'ammissione di CTU contabile per la ricostruzione della massa ereditaria relitta da , pretendendo che il nominando CTU fosse ON autorizzato ad esperire presso pubblici uffici, , NC AL Controparte_3
Filiale di Ospitaletto ed ogni non meglio precisato Istituto di credito titolare di rapporti con la de cuius ogni utile indagine ai fini della ricostruzione della massa ereditaria. Gli attori non hanno nemmeno prodotto la denuncia di successione, da cui avrebbero potuto verificare i beni costituenti il relictum e la loro valorizzazione ai fini del calcolo della quota di legittima in astratto spettante loro”. Il primo motivo di appello è infondato. Va premesso che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di azione di riduzione, la parte che agisce in riduzione ha l'onere di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass. 25041/18; conformi Cass. 22325/17; Cass. 14473/11). Sulla medesima linea si è deciso che “L'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione” (Cass. n. 9192/17).
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Come correttamente rilevato dal Tribunale di Brescia gli attori sono ben lontani dall'avere fatto ciò, pretendendo di ovviare alle lacune non solo di prova ma anche di prospettazione che caratterizzano le loro domande invocando una attività suppletiva ed inquisitoria del giudice estranea alla logica e ai meccanismi fondamentali che regolamentano il processo civile. Osserva in particolar modo il Tribunale che gli attori hanno agito “senza nulla riferire circa eventuali debiti ereditari o circa le donazioni o i prestiti fatti a favore di sé stessi o del proprio dante causa”. Ciò in particolare va sottolineato: a) con riferimento alla dichiarazione, contenuta nel testamento (doc. 3 fasc. attoreo I° grado), circa la donazione di un terreno fatta dalla testatrice al figlio premorto cui gli appellanti sono sostituiti per rappresentazione, dichiarazione sulla Parte_1 quale l'atto di appello nulla dice, nonché b) con riferimento al riconoscimento di debito nei confronti del figlio per CP_1
l'importo di 250.000 €, parimenti fatto nel testamento, rispetto al quale gli appellanti si sono limitati a contestarne la verità (pg. 11 appello) ma sulla base di considerazioni puramente generiche e congetturali. Per ovviare a tali gravi lacune gli appellanti si sono affidati ad alcune istanze di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. nonché alla richiesta di una CTU, tutte richieste di carattere spiccatamente esplorativo, e quindi inammissibili. Ciò risulta in particolare dalle stesse motivazioni con le quali nell'atto di appello si insiste nelle richieste di esibizione (pgg. 13-15), che si dice espressamente essere finalizzate ad accertare fatti e/o circostanze o addirittura a verificare dubbi o congetture degli appellanti. Questi, d'altra parte, sostengono di aver “chiesto di essere ammessi alla prova della fittizietà di vendite e cointestazioni nell'unico modo loro possibile per superare l'opposizione delle controparti e degli istituti di credito, ovvero l'ordine di esibizione ex art.210 cpc degli estratti conto bancari e dei contratti di locazione in possesso dei convenuti” (pg. 7 app.), senza peraltro neppure precisare quali sarebbero state le
“opposizioni delle controparti e degli istituti di credito”, e senza d'altra parte avere neppure prospettato di essersi infruttuosamente rivolti agli istituti di credito interessati per ottenere la documentazione occorrente, ricevendone un rifiuto. In questa situazione immediato è il riferimento alla giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui: “l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 cpc e 94 disposizioni attuazione cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della
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concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto. (A tali principi si è attenuta la Corte di merito, ha osservato la Suprema Corte, allorché ha affermato che l'ordine di esibizione non fosse ammissibile in quanto fondato su mere congetture o tesi indimostrate e in quanto avente natura esclusivamente esplorativa)” (così Cass. 10.1.24 n. 982; conforme, da ultimo, Cass. 36063/23). Parimenti esplorativa e come tale inammissibile è anche la richiesta di CTU -peraltro strettamente condizionata dalle istanze di esibizione sopra esaminate-, come risulta dalle stesse motivazioni dell'atto di appello, secondo cui detta CTU sarebbe
“funzionale ad un'imparziale ricostruzione della massa, così da rendere più agevole e chiara la decisione del caso” (pg. 16 app.). Da quanto sopra segue il rigetto del motivo di appello fin qui esaminato.
9. Sulle azioni di simulazione. Gli appellanti chiedono in riforma della sentenza di “accertare e dichiarare la simulazione e la nullità delle vendite di cui ai rogiti notar 22.9.2011 Per_2 rep.n.128.118 e rep.n.128.119 in atti e la ricomprensione degli stessi, anche per equivalente monetario, nella massa ereditaria, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la loro dissimulata natura di donazione indiretta, con riduzione delle stesse ad evitare la lesione della quota di legittima degli attori”. Il Tribunale ha rigettato tali domande “non avendo gli attori né specificato se ritenessero trattarsi di simulazione assoluta o relativa, né allegato alcun elemento (salvo il rapporto di parentela fra venditrice ed acquirenti) idoneo a dimostrare il carattere non reale di tali negozi (ed avendo, anzi, i convenuti dimostrato di aver pagato il relativo prezzo con assegni circolari regolarmente incassati dall' ” Per_1
(pg. 6 sent,). Gli appellanti sostengono che la prova, sia pure indiziaria, della simulazione di tali vendite deriverebbe dal fatto che “due mesi prima del testamento in atti (doc.n.3 primo grado), la de cuius ha venduto ai due figli viventi due appartamenti delle medesime caratteristiche per il medesimo prezzo ovvero € 180.000,00 ciascuno”, mentre d'altra parte sui conti della de cuius, alla sua morte, non è stata trovata traccia dei proventi derivanti dalle vendite, il che non trova spiegazione nel tenore di vita della interessata, e farebbe quindi presumere le restituzione delle somme pagate per le due compravendite (pg. 20-21 app.). Gli appellati contestano che da tali elementi possa trarsi la prova della simulazione, osservando in particolare come “il fatto che i proventi delle compravendite non siano
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stati rinvenuti sul conto corrente della de cuius alla data del decesso, occorso all'incirca cinque anni e mezzo dopo, non significa necessariamente che il prezzo di cessione sia stato restituito agli acquirenti degli immobili, ben potendo la signora aver impiegato le somme provenienti dalla vendita per ulteriori investimenti Per_1
e/o spese, nella piena capacità di autodeterminarsi” (pg. 16 comp. app.). Ritiene la Corte che gli elementi addotti dagli appellanti a sostegno della simulazione siano del tutto insufficienti a dimostrare la prova dei loro assunti essendo o inconferenti o di spiegazione non univoca. Non costituendo tali elementi base sufficiente per affermare con una qualche sicurezza l'esistenza delle dedotte simulazioni, segue il rigetto anche di tale motivo di appello.
* 10. Sulla dedotta nullità della co-intestazione del conto . Controparte_5
Il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda degli attori “tesa ad ottenere la declaratoria di “nullità e/o inefficacia della cointestazione a favore del sig. CP_1
del conto corrente n.01/048/1655 acceso presso NC AL, Filiale di
[...]
Ospitaletto e del dossier titoli n.12/048/25400”, non avendo allegato alcun motivo giuridicamente rilevante per cui tale cointestazione dovrebbe ritenersi invalida, e avendo svolto argomentazioni che richiamano, piuttosto, la figura della donazione indiretta, ma senza allegare alcun elemento idoneo a dimostrare tale ultima figura (al di là della considerazione tautologica contenuta a pag. 2 dell'atto di citazione “le somme sono da riferire unicamente alla sig.ra in quanto alla stessa Per_1 unicamente riferibili”), e senza articolare alcuna prova orale sul punto” (pg. 6 sent.). Gli appellanti in sostanza motivano l'impugnazione solo con la considerazione che
“Il rigetto delle richieste istruttorie volte ad ottenere l'esibizione dei conti correnti ha impedito e impedisce a tutt'oggi di dimostrare l'assunto degli attori” (pg. 23 app.). È evidente che la sopra vista inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dagli appellanti ai fini che qui interessano destituiscono di ogni fondamento anche questo motivo di appello che viene pertanto, al pari di tutti gli altri, respinto, condividendosi integralmente la motivazione del Tribunale.
11. Sulla domanda di indennità per l'occupazione da parte degli appellanti degli immobili caduti in successione. Gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia su questa domanda. Anche questo motivo di appello è infondato, in primo luogo perché la domanda volta a ottenere l'indennità in questione ha quale proprio necessario presupposto l'accoglimento delle altre domande principali proposte dagli odierni appellanti, e sopra esaminate. Correttamente rigettate queste ultime, come visto, ne segue il rigetto implicito anche della predetta questione, che il Tribunale non aveva quindi necessità di esaminare.
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A questa considerazione si aggiunge poi, come correttamente messo in evidenza dagli appellati, che l'articolo 1102 c.c., applicabile anche alle comunioni ereditarie, ammette ciascun partecipante alla comunione a godere della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
12. Sulla omessa pronuncia in ordine alla rinuncia fatta in primo grado dai convenuti alla eccezione di nullità parziale dell'atto di citazione. I signori e avevano nella loro difese di 1° grado inizialmente CP_1 Controparte_2 dedotto la nullità parziale dell'atto di citazione, rinunciando in seguito a tale richiesta, non più coltivata. Si dolgono gli appellanti che il Tribunale non abbia dato atto di ciò. Gli appellanti, tuttavia, al di là di affermazioni alquanto generiche e fumose, non spiegano che interesse possano mai avere, nell'economia complessiva del giudizio, a una pronuncia di tal fatta;
interesse che viceversa va escluso, atteso anche l'esito del giudizio. Anche questo motivo di appello va quindi rigettato de plano.
13. La liquidazione delle spese del giudizio, come da dispositivo, segue la soccombenza. Le spese si liquidano secondo i giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità media, valori medi (euro 2518,00 per studio, euro 1665,00 per fase introduttiva, euro 4287 fase decisionale).
P.Q.M
La Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da e Parte_1 CP_4
contro e avverso la sentenza definitiva n.
[...] Controparte_1 Controparte_2
91/2023 emessa dal Tribunale di Brescia il 22.12.22, pubblicata in data 08.01.2023, nel contraddittorio delle parti così provvede:
RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata CONDANNA gli appellanti in solido fra loro a rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 8470,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 19.11.2024
Il Presidente est.
Maria Grazia Domanico
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in data 28.06.2023 da
nato a [...] il [...] Parte_1 nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Biancospino, presso il cui studio hanno eletto domicilio
appellanti nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
, nata a [...] il [...] Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Mauri, presso il cui studio hanno eletto domicilio
appellati
1 Proc. 623/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 91/2023 emessa il 22.12.2022 dal Tribunale di Brescia, pubblicata in data 08.01.2023 e non notificata, nella causa iscritta al R.G. n. 18546/2018
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, in via istruttoria, disporre: a) ordine di esibizione ex art.210 cpc per la produzione da parte dei convenuti dei conti correnti bancari agli stessi intestati dal 2007 all'apertura della successione, per verificare i movimenti in entrata ed in uscita con riferimento alla persona de cuius;
b) ordine di esibizione ex art.210 cpc per la produzione da parte dei convenuti dei contratti di locazione relativi agli immobili di cui all'atto di citazione e già di proprietà della de cuius, per verificare i frutti riscossi;
c) ordine di esibizione ex art.210 cpc per la produzione da parte dei convenuti e/o di NC AL Filiale di Ospitaletto degli estratti conto dal 2007 a seguire con riferimento al c/c n.1665 e al dossier titoli n.12/048/25400 e di qualsiasi altro intestato ad;
ON
d) ammissione di CTU contabile per la ricostruzione della massa ereditaria relitta da
, autorizzando il CTU nominando ad esperire presso pubblici uffici, ON
, NC AL Filiale di Ospitaletto ed ogni Istituto di credito Controparte_3 titolare di rapporti con la de cuius ogni utile indagine e ad acquisire documentazione, in particolare con riferimento al c/c bancario n.1665 acceso presso
NC AL Filiale di Ospitaletto e ai conti correnti intestati ai convenuti, determinando anche il valore dell'indennità di occupazione della casa di abitazione entrata in successione e dei capannoni commerciali de quo o accertare, in relazione a questi ultimi, il valore del contratto di locazione in essere. Nel merito, voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, 1) accertare e dichiarare che i sigg. e , Parte_1 Controparte_4 come in epigrafe identificati, sono eredi legittimari di per ON rappresentazione del padre premorto, nelle quote di legge ex Parte_1 art.537 comma 2 cod.civ.
2) accertare e dichiarare la simulazione e la nullità delle vendite di cui ai rogiti notar 22.9.2011 rep.n.128.118 e rep.n.128.119 in atti e la ricomprensione Per_2 degli stessi, anche per equivalente monetario, nella massa ereditaria, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la loro dissimulata natura di donazione indiretta, con riduzione delle stesse ad evitare la lesione della quota di legittima degli attori.
3) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della cointestazione a favore del sig. del conto corrente n.01/048/1655 acceso presso NC Controparte_1
AL, Filiale di Ospitaletto e del dossier titoli n.12/048/25400 sempre presso il
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medesimo Istituto e qualsiasi cointestazione in favore dei convenuti in buoni postali, libretti di deposito, conti correnti, dossier titoli e comunque di qualsiasi forma di valore mobiliare con rapporti accesi presso NC AL, o Controparte_3 altri Istituti di credito, disponendone la ricomprensione nella massa ereditaria della de cuius per l'intero ammontare.
4) disporre la ricostruzione della massa ereditaria con eventuale collazione, e, accertata la violazione della quota riservata di legittima, voglia disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie di in atti notar del 1.7.2011 ON Per_2 rep.n. 134.854 e di ogni donazione diretta o indiretta di beni intervenuta fra la de cuius e i convenuti e per l'effetto reintegrare gli attori nella quota di legittima agli stessi spettante ex lege.
5) dire tenuti e condannare i convenuti al pagamento agli attori, nella quota spettante, di indennità di occupazione e/o locazione della casa di abitazione e degli immobili commerciali caduti in successione e nel loro possesso dalla data di apertura della successione al saldo, oltre ad interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA: l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni. Nel merito in via principale: respingere l'appello proposto dai sig.ri
[...]
e per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in Parte_1 Controparte_4 narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Brescia n.19/2023 depositata in data 09.01.2023, resa all'esito del procedimento RG
18546/2018. Con vittoria di spese, competenze e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato il 20.12.2018 e Parte_1
, premesso che il 4.2.2017 era deceduta la quale aveva Controparte_4 ON tre figli, e quest'ultimo Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 deceduto a Brescia il 16.7.2009 e il quale aveva due figli e , Pt_1 CP_4 convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Brescia e Controparte_1 [...]
chiedendo: di accertare la loro qualità di eredi legittimi nelle quote di legge CP_2 ex art.537 comma 2 cod.civ; di accertare e dichiarare la simulazione degli atti di compravendita stipulati tra e i figli e in data ON CP_1 Controparte_2
22.9.2011; di accertare la nullità/inefficacia della co-intestazione tra la de cuius e il sig. del conto corrente n. 01/048/1655 acceso presso NC Controparte_1
AL, nonché del dossier titoli n. 12/048/25400, nonché di qualsiasi altro rapporto bancario ricompreso nella massa ereditaria;
disporre la riunione fittizia alla
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massa ereditaria dei beni oggetto delle operazioni per verificare l'eventuale lesione della loro quota di legittima;
di condannare i convenuti a corrispondere agli attori un'indennità di occupazione degli immobili caduti in successione. Chiedevano, altresì, l'ammissione di CTU contabile per la ricostruzione della massa ereditaria con autorizzazione del CTU ad ogni utile indagine, in particolare con riferimento al c/c noto della de cuius presso NC AL (n.1665) e ai conti intestati ai convenuti, conferendo allo stesso anche l'incarico di determinare il valore dell'indennità di occupazione della casa di abitazione e dei capannoni ovvero di accertare il valore del contratto di locazione in essere. Gli attori, nipoti della de cuius, rappresentavano che la ON aveva alienato due immobili ai figli e in data 22.9.2011, in particolare a CP_1 CP_2 CP_2
l'appartamento censito al NCT, Foglio 8, mappale 193, subalterno 7 (con atto Notaio
, rep. n. 128.119) e a l'appartamento censito al NCT, Foglio Persona_3 CP_1
8, mappale 193, subalterno 6 (con atto Notaio , rep. n. 128.118). Persona_3
2. Si costituivano in giudizio in data 22.03.2019 e Controparte_2 Controparte_1 ed eccepivano, in via preliminare, l'assoluta indeterminatezza dell'atto di citazione, e, nel merito, contestavano il carattere simulato degli atti di compravendita in loro favore, avendo gli stessi pagato la somma di € 180.000,00 ciascuno mediante assegni circolari regolarmente incassati dalla madre contestavano che avesse Per_1 CP_1 prelevato dal conto corrente cointestato con la madre somme per uso personale riferibili alla madre stessa ovvero operato per conto della genitrice senza una sua delega espressa;
affermavano infine che l'unica somma prelevata nell'imminenza del decesso della signora prima che la banca congelasse il conto, pari ad € Per_1
15.230,70, era stata usata per pagare il funerale della madre.
I convenuti, infine, affermavano che nessuna indennità di occupazione era dovuta da parte degli attori poiché costoro non si erano mai opposti all'uso dei beni immobili da parte degli altri comproprietari.
3. Con ordinanza del 21.02.2021 il giudice di primo grado non ammetteva le prove richieste dagli attori, invitando le parti a conciliare la lite e fissando l'udienza del 07.04.2021. In quella sede, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare;
la causa veniva, quindi, introitata a sentenza.
4. Con sentenza definitiva n. 91/2022 emessa in data 22.12.2022, il Tribunale di Brescia così provvedeva:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, e , in solido fra Parte_1 Controparte_4 loro, a rimborsare ai convenuti, e , in solido fra Controparte_2 Controparte_1 loro, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per
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compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il Tribunale di Brescia osservava, in sintesi, quanto segue:
- la domanda di accertamento della loro qualità di eredi legittimari di ON consisteva sostanzialmente in un'azione di riduzione: il legittimario totalmente pretermesso, infatti, acquistava la qualità di erede con il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. E' principio pacifico in giurisprudenza che l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, in particolare, previa esatta ricostruzione del relictum ex art. 556 c.c, dimostrando che gli atti dispositivi posti in essere dal de cuius (testamento e atti di donazione) eccedono il valore della disponibile così determinata, quantificando la misura della lesione subita, e, infine, provando che non esistono altri beni ereditari oltre quelli oggetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui chiede la riduzione. Tale principio, tuttavia, non trovava integrale applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario sia stato totalmente pretermesso, come nel caso oggetto del presente giudizio. Ciò peraltro non vuol dire che l'attore non sia gravato da alcun onere probatorio e possa demandare l'intera ricostruzione del patrimonio ereditario al Tribunale, specialmente come nel caso di specie, in cui dallo stesso testamento impugnato risultano donazioni anche in favore del dante causa dei legittimari pretermessi, o debiti ereditari che potevano del tutto azzerare il valore della quota di riserva spettante agli attori, e, quindi, la quota di legittima non risultava di chiara individuazione. Per l'erede totalmente pretermesso, in particolare, è sufficiente indicare i beni relitti, l'ammontare dei debiti ereditari, e il valore delle donazioni, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge. In tali ipotesi, infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione. Gli attori, invece, non avevano in alcun modo assolto all'onere probatorio, limitandosi ad elencare i beni immobili ereditari, e un conto corrente cointestato fra la de cuius e il figlio senza nulla riferire circa eventuali debiti Controparte_1 ereditari o circa le donazioni o i prestiti fatti a favore di sé stessi o del proprio dante causa, e demandando integralmente al Tribunale l'esatta ricostruzione del patrimonio caduto in successione attraverso la formulazione di ordini di esibizione e di una consulenza tecnica d'ufficio del tutto generici ed esplorativi, così da valutare, ex post, la stessa convenienza dell'accettazione dell'eredità dell riservandosi in Per_1 proposito l'accettazione con beneficio di inventario. La domanda di riduzione, quindi, andava rigettata.
- Infondate risultavano anche le ulteriori domande formulate dagli attori: quelle consequenziali all'accoglimento dell'azione di riduzione, viceversa rigettata (domande di cui ai punti n. 4 e n. 5 delle conclusioni attoree), ma anche quella diretta
5 Proc. 623/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile
ad accertare il carattere simulato delle compravendite effettuate dall in favore Per_1 dei convenuti, non avendo gli attori né specificato se si trattava di simulazione assoluta o relativa, né allegato alcun elemento (salvo il rapporto di parentela fra venditrice ed acquirenti) idoneo a dimostrare il carattere non reale di tali negozi. Al contrario, i convenuti avevano dimostrato di aver pagato il relativo prezzo con assegni circolari regolarmente incassati dall' Per_1
La domanda tesa ad ottenere la declaratoria di “nullità e/o inefficacia della cointestazione a favore del sig. del conto corrente n.01/048/1655 Controparte_1 acceso presso NC AL, Filiale di Ospitaletto e del dossier titoli n.12/048/25400” andava del pari rigettata, non avendo allegato alcun motivo giuridicamente rilevante per cui tale co-intestazione doveva ritenersi invalida, e avendo svolto argomentazioni che richiamavano, piuttosto, la figura della donazione indiretta, ma senza allegare alcun elemento idoneo a dimostrare tale ultima figura e senza articolare alcuna prova orale sul punto.
- Le istanze istruttorie reiterate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni dovevano essere rigettate, per le stesse motivazioni già ampiamente esposte dal Giudice Istruttore nell'ordinanza emessa in data 21.2.2021, apparendo generiche ed esplorative.
- Le spese di lite del giudizio seguivano la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
5. Avverso tale sentenza, e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_4 chiedendo che la stessa sia riformata e concludendo come in epigrafe. Hanno dedotto, preliminarmente, che risulta provata, non contestata e anzi riconosciuta da controparte la qualità, in capo ai sigg. e Pt_1 Controparte_4 appellanti, di eredi diretti di e come tali titolari della quota di Parte_1 legittima nella successione della ON sig.ra per rappresentazione del padre Per_1
Parte_1
Difatti gli stessi convenuti in primo grado avevano concluso per il riconoscimento della qualità di eredi legittimari degli attori e per il riconoscimento della quota di legittima di 1/9 ciascuno ad essi spettante. Come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, per giurisprudenza costante il legittimario totalmente pretermesso può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.
Ciò è stato fatto - osservano gli appellanti - ricostruendo il patrimonio immobiliare relitto e deducendo, ai fini della formazione della massa ereditaria, la non effettività delle vendite immobiliari ai figli nominati eredi del 22.9.2011 e la fittizietà della co- intestazione del conto corrente fra la e il figlio presso NC Per_1 CP_1
AL. Erano stati prodotti gli atti di compravendita contestati e l'estratto conto bancario della de cuius, con indicazione di quanto caduto in successione. Gli attori in primo grado avevano quindi chiesto la ammissione della prova della fittizietà delle
6 Proc. 623/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile
vendite e della co-intestazione mediante l'ordine di esibizione ex art.210 cpc degli estratti conto bancari e dei contratti di locazione in possesso dei convenuti. Dall'esame degli estratti conto era emerso, infatti, che le somme ricevute per le vendite erano state restituite a chi le aveva versate. In relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sugli attori sulla domanda di riduzione, gli appellanti si dolgono della mancata ammissione delle prove richieste. Gli attori avevano comunque elencato i beni immobili ereditari e indicato un conto corrente cointestato ma il Tribunale aveva rigettato la domanda in quanto gli attori non avevano dedotto nulla sull'esistenza di “eventuali debiti ereditari né donazioni o prestiti fatti a favore di sé stessi o del proprio dante causa”. Tale ultima affermazione era errata, posto che secondo gli appellanti non vi erano debiti ereditari né donazioni o mutui dalla de cuius al loro padre o a loro. Per cui non dovevano provarne l'esistenza. Riguardo alla donazione della casa al figlio premorto solamente Parte_1
“ricordata” in testamento, gli attori avevano prodotto copia dell'atto pubblico di acquisto che dava atto del pagamento del prezzo. In merito al pagamento della somma di 10.000.000 di lire, gli appellanti hanno ribadito la prescrizione eccepita nella memoria ex art.183 VI comma n.1, ma anche che il debito, che si riferiva sia al figlio che alla moglie dello stesso, e Persona_4 quindi esigibile in astratto solo per la metà nei confronti del era stato CP_4 estinto nei tempi previsti ma si era nell'impossibilità di fornire la prova per il decorso di quasi trent'anni. Quanto, infine, alle spese che i convenuti affermavano di aver fatto a favore della massa, gli appellanti hanno rilevato come tutti i documenti prodotti da controparte si riferivano a preventivi che non dimostravano il pagamento di alcuna somma.
Infine, dato che i convenuti erano nel possesso dei beni ereditari dall'apertura della successione, derivava l'obbligo per loro di corrispondere agli attori pro quota, una volta dichiarati eredi, i frutti, sia con riferimento alla casa di abitazione ancora abitata da che all'immobile commerciale in cui esercitava l'attività la Controparte_2
Franzoni Arredamenti Srl. Ne derivava la debenza dei frutti e del controvalore dell'uso dei beni goduti dai possessori dei beni ereditari fin dall'apertura della successione, trattandosi di possesso in mala fede in quanto i convenuti erano pienamente consapevoli della spettanza dei beni, pro quota, anche agli attori (art.535 primo comma cod.civ.).
La sentenza impugnata nulla stabiliva sulla domanda di condanna al pagamento agli attori di indennità di occupazione e/o locazione della casa di abitazione e degli immobili commerciali proposta dagli attori, conseguendone il vizio di omessa pronuncia sulla domanda. Quanto alle spese di lite, data la fondatezza delle domande di parte attrice, ne conseguiva la condanna di controparte alle spese e la ripetizione di quanto versato ai convenuti per l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
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6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.2023 si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto la conferma della sentenza impugnata. In merito all'omessa pronuncia sulla rinuncia alla domanda di accertamento della nullità parziale dell'atto di citazione formulata nella comparsa di risposta, gli appellati hanno eccepito l'infondatezza di tale motivo in quanto la relativa pronuncia era assorbita dalla decisione di rigetto della domanda svolta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea ritenendola non supportata da prove, il che rendeva superflua la pronuncia sull'eccezione della nullità parziale della domanda per indeterminatezza, come pure superflua sarebbe stata la pronuncia sulla rinuncia da parte dei convenuti all'eccezione di nullità formulata nella comparsa di risposta, in quanto detta specifica pronuncia, nell'economia processuale, non avrebbe cambiato l'esito del giudizio. Nel merito, la sentenza di primo grado aveva correttamente applicato il principio dell'onere della prova, in quanto gravava sul legittimario pretermesso che agiva in riduzione l'onere di provare, oltre alla propria qualità di erede, tutti gli altri elementi. Gli attori si erano limitati a produrre l'elenco dei beni immobili intestati alla de cuius e risultanti dalla visura catastale, oltre all'attestazione del rapporto di conto corrente della banca AL, demandando poi al tribunale l'accertamento dell'ulteriore relictum mediante la richiesta di generici ordini di esibizione e chiedendo l'ammissione di CTU contabile per la ricostruzione della massa ereditaria relitta da
. Gli attori non avevano neanche prodotto la denuncia di successione, da ON cui poter verificare i beni costituenti il relictum e la loro valorizzazione ai fini del calcolo della quota di legittima in astratto spettante loro. Riguardo ai debiti ereditari, gli appellati hanno evidenziato che gli attori in primo grado si erano limitati ad argomentare che il debito di € 250.000 era generico, trascurando il fatto che la dichiarazione unilaterale del testatore avente ad oggetto un riconoscimento di debito produceva l'effetto dell'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di un credito. Difatti sul punto per giurisprudenza costante detto riconoscimento era destinato a sopravvivere anche in caso di revoca del testamento. Con riferimento alla donazione del terreno al figlio premorto menzionato Parte_1 nel testamento, gli appellati hanno osservato che tale dichiarazione resa dal testatore, pur non potendo essere assimilata ad una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. non era comunque del tutto priva di valore probatorio potendo costituire un elemento, anche rilevante, volto a formare il convincimento del giudice. Per superare e smentire la dichiarazione della testatrice gli attori producevano un atto di compravendita quietanzato avente ad oggetto però non già un terreno, bensì un fabbricato. Tale documento non era però in contrasto con la dichiarazione di donazione del terreno resa dalla signora nel testamento. Per_1
Inoltre non andava trascurato il fatto che l'atto di compravendita prodotto dagli attori, risalente al 23.01.1990, non conteneva alcun riferimento alla tracciabilità del pagamento effettuato dagli acquirenti, circostanza questa che potrebbe sottendere ad
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una formale vendita simulante un atto di liberalità (inclusiva sia del terreno che del fabbricato), nulla per difetto dei requisiti di legge, con la conseguenza che l'immobile ceduto doveva essere imputato al relictum per non essere mai uscito dal patrimonio della de cuius. Ad ogni modo si doveva tener conto del fatto che i convenuti avevano dimostrato di aver sostenuto spese per il funerale e la sepoltura della de cuius, oltre che per la conservazione degli immobili intestati alla sig.ra e il pagamento delle relative Per_1 imposte. Gli appellati hanno infine evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le allegazioni alla domanda di riduzione non possono limitarsi ad una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono anche contemplare l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto che il giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione. Ne derivava l'obbligo a carico del legittimario di accertare l'esatto valore del patrimonio ereditario, quale presupposto necessario per la individuazione sia della quota disponibile sia della quota di riserva che gli spettava e di quantificare, conseguentemente, la misura della lesione da lui lamentata. Il legittimario, inoltre doveva provare altresì che non vi erano altri beni di titolarità del defunto oltre a quelli oggetto delle disposizioni da ridurre, in quanto se fossero esistiti, la riduzione delle disposizioni lesive sarebbe stata possibile solo se e nella misura in cui gli stessi non fossero stati sufficienti a coprire il valore della legittima. Alla luce di quanto sopra rilevato risultava corretto quanto affermato dal Tribunale in merito alla mancata assoluzione dell'onere della prova da parte degli attori. In merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice, si rilevava che tale motivo d'appello era infondato, ben potendo gli attori, nonostante la totale pretermissione, accedere alle informazioni utili alla tutela dei propri diritti. Sul punto, le Linee Guida per il trattamento dei dati relativi al rapporto banca clientela emesse dal Garante della Privacy, al punto 5.3 prevedono che il legittimario totalmente pretermesso ha diritto alla consegna degli estratti conto avendo un interesse proprio ad accedere ai dati riferiti a persone defunte e alle informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale, le movimentazioni bancarie, i saldi dei depositi al portatore e la data di estinzione del conto. Tali informazioni sono infatti ritenute indispensabili ai fini dell'esercizio dell'azione relativa alla violazione della quota legittima, avendo il legittimario totalmente pretermesso l'onere di indicare con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata (cfr Tribunale di Monza, sentenza n. 1073 del 1° settembre 2020). A sostegno della richiesta di accedere ai dati bancari, il legittimario deve invocare non già, o non solo, l'art. 119 TUB, come erroneamente argomentato dagli appellanti, bensì l'art.9 del Codice della Privacy, comma 3 (norma ripresa anche nel più recente GDPR all'art. 9, comma 2, lett. g), a mente del quale “i diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi
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ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Ciò trova riscontro nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11554/2017, che ha ritenuto che la banca era tenuta alla consegna della documentazione richiesta, giacché colui che esercita l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata. Inoltre, svariate pronunce dell'ABF sono in linea con tale orientamento. Nel caso di specie, gli attori non avevano provato di essersi attivati per reperire la documentazione bancaria, sostenendo che in qualità di eredi totalmente pretermessi non rivestivano neanche la qualità di chiamati all'eredità, motivo per cui non avrebbero potuto invocare l'art. 119 TUB, comma 4, che consentiva l'accesso ai dati bancari “al cliente e a colui che gli succede a qualunque titolo”. Gli appellati hanno quindi sottolineato come gli attori avevano cercato di assolvere all'onere probatorio mediante la richiesta di ordini di esibizione che, per come erano formulati, erano esplorativi. Difatti nell'ordinanza di rigetto delle suddetta richiesta veniva richiamata una giurisprudenza consolidata che affermava che quello di cui all'art. 210 c.p.c. configurava uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando era necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante era impossibilitata a produrre in giudizio, con ciò imponendo un onere di diligenza a carico della parte che intenda esperire tale mezzo di prova nell'individuazione dei documenti necessari alla sua difesa. Ciò rendeva evidente l'irritualità delle richieste attoree, aventi ad oggetto tutti i conti correnti intestati ai convenuti dal 2007 al 2017, i contratti di locazione eventualmente in essere in capo alla de cuius per verificare i frutti riscossi, gli estratti, oltreché di un conto corrente e di un dossier titoli, di qualsiasi altro intestato ad , posto che gli attori, al contempo, non ON hanno dimostrato in alcun modo di aver tentato di acquisire la documentazione richiesta presso gli istituti di credito ricevendo risposta negativa in considerazione del mancato possesso della qualità di eredi”. Anche con riferimento alla richiesta CTU da parte degli attori, il Tribunale ne ha rilevato il carattere esplorativo.
7. Precisate dalle parti le conclusioni come sopra trascritte e depositate le memorie conclusive, in data 15.10.2024 la causa è stata rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, che è stata assunta nella Camera di Consiglio del 19.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Sulla azione di riduzione testamentaria per violazione della quota di legittima.
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Gli appellanti, nella loro qualità di legittimari della ON , essendo stati ON totalmente pretermessi nel testamento di quest'ultima, hanno sostanzialmente proposto una azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della loro quota di legittima. Il testamento ha infatti istituito eredi solo i signori e (figli CP_1 Controparte_2 della de cuis e odierni appellati), trascurando completamente i nipoti e Pt_1 CP_4
(appellanti), nipoti della de cuius e figli di ad essa premorto. Parte_1
Il Tribunale di Brescia nella sentenza impugnata, pur premettendo che l'erede totalmente pretermesso ha oneri probatori attenuati rispetto a quelli ordinariamente desumibili dalle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova, osserva che:
“…Ciò non significa, tuttavia, che l'attore non sia gravato da alcun onere probatorio e possa demandare l'intera ricostruzione del patrimonio ereditario al Tribunale, specialmente in un caso in cui, come quello di specie, dallo stesso testamento impugnato risultano donazioni in favore del dante causa dei legittimari pretermessi,
o debiti ereditari che potrebbero del tutto azzerare il valore della quota di riserva spettante agli attori, e, quindi, la quota di legittima non risulti di chiara individuazione. Per l'erede totalmente pretermesso, in particolare, è sufficiente indicare i beni relitti, l'ammontare dei debiti ereditari, e il valore delle donazioni, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge. In tali ipotesi, infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione (in questo senso, Trib. Roma, sent. n. 10411/2020, Cass. civ. n. 20535/2019, Cass. civ. n. 5458/2017). Gli attori, tuttavia, non hanno in alcun modo assolto nemmeno all'onere probatorio attenuato sopra tratteggiato: essi, viceversa, hanno elencato i beni immobili ereditari, e un conto corrente cointestato fra la de cuius e il figlio , Controparte_1 senza nulla riferire circa eventuali debiti ereditari o circa le donazioni o i prestiti fatti a favore di sé stessi o del proprio dante causa, per poi demandare integralmente al Tribunale l'esatta ricostruzione del patrimonio caduto in successione attraverso la formulazione di ordini di esibizione e di una consulenza tecnica d'ufficio del tutto generici ed esplorativi, così da valutare, ex post, la stessa convenienza dell'accettazione dell'eredità dell riservandosi in proposito l'accettazione Per_1 con beneficio di inventario. La domanda di riduzione, quindi, non può che essere rigettata”. Avverso questo capo della sentenza propongono impugnazione gli appellanti sostenendo (pg. 7 app.) di aver ricostruito “per quanto loro possibile, da terzi esclusi da ogni rapporto – il patrimonio immobiliare relitto (pagg 1 e 2) e deducendo, ai fini della formazione della massa ereditaria, la non effettività delle vendite immobiliari ai figli nominati eredi del 22.9.2011 e la fittizietà della cointestazione del conto corrente fra la e il figlio presso NC AL”. Per_1 CP_1
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Gli appellanti ricordano inoltre di aver “prodotto in atti la documentazione ad essi disponibile depositando gli atti di compravendita contestati nell'effettività ed estratto conto bancario della de cuius, indicando analiticamente – come consentito a terzi estranei ai beni – quanto caduto in successione e hanno chiesto di essere ammessi alla prova della fittizietà di vendite e cointestazioni nell'unico modo loro possibile per superare l'opposizione delle controparti e degli istituti di credito, ovvero l'ordine di esibizione ex art.210 cpc degli estratti conto bancari e dei contratti di locazione in possesso dei convenuti.”. Nel costituirsi ritualmente in giudizio gli appellati, pur convenendo circa l'attenuazione degli oneri probatori a carico dei legittimari pretermessi, hanno osservato (pg. 5 comp. app.) che: “cionondimeno colui che agisce in riduzione resta obbligato ad individuare i beni dell'asse ereditario, cosa che, a tutto voler concedere, gli odierni appellanti hanno omesso. Essi infatti si sono limitati a produrre l'elenco dei beni immobili intestati alla de cuius e risultanti dalla visura catastale (doc. 4 di parte attrice, fascicolo di primo grado), oltre all'attestazione del rapporto di conto corrente della banca AL (doc. 7 di parte attrice, fascicolo di primo grado), demandando poi al tribunale l'accertamento dell'ulteriore relictum mediante ordine di esibizione rivolto ai convenuti per la produzione di tutti i conti correnti bancari agli stessi intestati dal 2007 all'apertura della successione, dei contratti di locazione in essere già di proprietà della de cuius, degli estratti conto dal 2007 a seguire con riferimento al c/c n.1665 e al dossier titoli n.12/048/25400 e di qualsiasi altro rapporto bancario (!) intestato ad;
oltre a ciò gli attori ON hanno chiesto l'ammissione di CTU contabile per la ricostruzione della massa ereditaria relitta da , pretendendo che il nominando CTU fosse ON autorizzato ad esperire presso pubblici uffici, , NC AL Controparte_3
Filiale di Ospitaletto ed ogni non meglio precisato Istituto di credito titolare di rapporti con la de cuius ogni utile indagine ai fini della ricostruzione della massa ereditaria. Gli attori non hanno nemmeno prodotto la denuncia di successione, da cui avrebbero potuto verificare i beni costituenti il relictum e la loro valorizzazione ai fini del calcolo della quota di legittima in astratto spettante loro”. Il primo motivo di appello è infondato. Va premesso che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di azione di riduzione, la parte che agisce in riduzione ha l'onere di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass. 25041/18; conformi Cass. 22325/17; Cass. 14473/11). Sulla medesima linea si è deciso che “L'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione” (Cass. n. 9192/17).
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Come correttamente rilevato dal Tribunale di Brescia gli attori sono ben lontani dall'avere fatto ciò, pretendendo di ovviare alle lacune non solo di prova ma anche di prospettazione che caratterizzano le loro domande invocando una attività suppletiva ed inquisitoria del giudice estranea alla logica e ai meccanismi fondamentali che regolamentano il processo civile. Osserva in particolar modo il Tribunale che gli attori hanno agito “senza nulla riferire circa eventuali debiti ereditari o circa le donazioni o i prestiti fatti a favore di sé stessi o del proprio dante causa”. Ciò in particolare va sottolineato: a) con riferimento alla dichiarazione, contenuta nel testamento (doc. 3 fasc. attoreo I° grado), circa la donazione di un terreno fatta dalla testatrice al figlio premorto cui gli appellanti sono sostituiti per rappresentazione, dichiarazione sulla Parte_1 quale l'atto di appello nulla dice, nonché b) con riferimento al riconoscimento di debito nei confronti del figlio per CP_1
l'importo di 250.000 €, parimenti fatto nel testamento, rispetto al quale gli appellanti si sono limitati a contestarne la verità (pg. 11 appello) ma sulla base di considerazioni puramente generiche e congetturali. Per ovviare a tali gravi lacune gli appellanti si sono affidati ad alcune istanze di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. nonché alla richiesta di una CTU, tutte richieste di carattere spiccatamente esplorativo, e quindi inammissibili. Ciò risulta in particolare dalle stesse motivazioni con le quali nell'atto di appello si insiste nelle richieste di esibizione (pgg. 13-15), che si dice espressamente essere finalizzate ad accertare fatti e/o circostanze o addirittura a verificare dubbi o congetture degli appellanti. Questi, d'altra parte, sostengono di aver “chiesto di essere ammessi alla prova della fittizietà di vendite e cointestazioni nell'unico modo loro possibile per superare l'opposizione delle controparti e degli istituti di credito, ovvero l'ordine di esibizione ex art.210 cpc degli estratti conto bancari e dei contratti di locazione in possesso dei convenuti” (pg. 7 app.), senza peraltro neppure precisare quali sarebbero state le
“opposizioni delle controparti e degli istituti di credito”, e senza d'altra parte avere neppure prospettato di essersi infruttuosamente rivolti agli istituti di credito interessati per ottenere la documentazione occorrente, ricevendone un rifiuto. In questa situazione immediato è il riferimento alla giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui: “l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 cpc e 94 disposizioni attuazione cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della
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concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto. (A tali principi si è attenuta la Corte di merito, ha osservato la Suprema Corte, allorché ha affermato che l'ordine di esibizione non fosse ammissibile in quanto fondato su mere congetture o tesi indimostrate e in quanto avente natura esclusivamente esplorativa)” (così Cass. 10.1.24 n. 982; conforme, da ultimo, Cass. 36063/23). Parimenti esplorativa e come tale inammissibile è anche la richiesta di CTU -peraltro strettamente condizionata dalle istanze di esibizione sopra esaminate-, come risulta dalle stesse motivazioni dell'atto di appello, secondo cui detta CTU sarebbe
“funzionale ad un'imparziale ricostruzione della massa, così da rendere più agevole e chiara la decisione del caso” (pg. 16 app.). Da quanto sopra segue il rigetto del motivo di appello fin qui esaminato.
9. Sulle azioni di simulazione. Gli appellanti chiedono in riforma della sentenza di “accertare e dichiarare la simulazione e la nullità delle vendite di cui ai rogiti notar 22.9.2011 Per_2 rep.n.128.118 e rep.n.128.119 in atti e la ricomprensione degli stessi, anche per equivalente monetario, nella massa ereditaria, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la loro dissimulata natura di donazione indiretta, con riduzione delle stesse ad evitare la lesione della quota di legittima degli attori”. Il Tribunale ha rigettato tali domande “non avendo gli attori né specificato se ritenessero trattarsi di simulazione assoluta o relativa, né allegato alcun elemento (salvo il rapporto di parentela fra venditrice ed acquirenti) idoneo a dimostrare il carattere non reale di tali negozi (ed avendo, anzi, i convenuti dimostrato di aver pagato il relativo prezzo con assegni circolari regolarmente incassati dall' ” Per_1
(pg. 6 sent,). Gli appellanti sostengono che la prova, sia pure indiziaria, della simulazione di tali vendite deriverebbe dal fatto che “due mesi prima del testamento in atti (doc.n.3 primo grado), la de cuius ha venduto ai due figli viventi due appartamenti delle medesime caratteristiche per il medesimo prezzo ovvero € 180.000,00 ciascuno”, mentre d'altra parte sui conti della de cuius, alla sua morte, non è stata trovata traccia dei proventi derivanti dalle vendite, il che non trova spiegazione nel tenore di vita della interessata, e farebbe quindi presumere le restituzione delle somme pagate per le due compravendite (pg. 20-21 app.). Gli appellati contestano che da tali elementi possa trarsi la prova della simulazione, osservando in particolare come “il fatto che i proventi delle compravendite non siano
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stati rinvenuti sul conto corrente della de cuius alla data del decesso, occorso all'incirca cinque anni e mezzo dopo, non significa necessariamente che il prezzo di cessione sia stato restituito agli acquirenti degli immobili, ben potendo la signora aver impiegato le somme provenienti dalla vendita per ulteriori investimenti Per_1
e/o spese, nella piena capacità di autodeterminarsi” (pg. 16 comp. app.). Ritiene la Corte che gli elementi addotti dagli appellanti a sostegno della simulazione siano del tutto insufficienti a dimostrare la prova dei loro assunti essendo o inconferenti o di spiegazione non univoca. Non costituendo tali elementi base sufficiente per affermare con una qualche sicurezza l'esistenza delle dedotte simulazioni, segue il rigetto anche di tale motivo di appello.
* 10. Sulla dedotta nullità della co-intestazione del conto . Controparte_5
Il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda degli attori “tesa ad ottenere la declaratoria di “nullità e/o inefficacia della cointestazione a favore del sig. CP_1
del conto corrente n.01/048/1655 acceso presso NC AL, Filiale di
[...]
Ospitaletto e del dossier titoli n.12/048/25400”, non avendo allegato alcun motivo giuridicamente rilevante per cui tale cointestazione dovrebbe ritenersi invalida, e avendo svolto argomentazioni che richiamano, piuttosto, la figura della donazione indiretta, ma senza allegare alcun elemento idoneo a dimostrare tale ultima figura (al di là della considerazione tautologica contenuta a pag. 2 dell'atto di citazione “le somme sono da riferire unicamente alla sig.ra in quanto alla stessa Per_1 unicamente riferibili”), e senza articolare alcuna prova orale sul punto” (pg. 6 sent.). Gli appellanti in sostanza motivano l'impugnazione solo con la considerazione che
“Il rigetto delle richieste istruttorie volte ad ottenere l'esibizione dei conti correnti ha impedito e impedisce a tutt'oggi di dimostrare l'assunto degli attori” (pg. 23 app.). È evidente che la sopra vista inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dagli appellanti ai fini che qui interessano destituiscono di ogni fondamento anche questo motivo di appello che viene pertanto, al pari di tutti gli altri, respinto, condividendosi integralmente la motivazione del Tribunale.
11. Sulla domanda di indennità per l'occupazione da parte degli appellanti degli immobili caduti in successione. Gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia su questa domanda. Anche questo motivo di appello è infondato, in primo luogo perché la domanda volta a ottenere l'indennità in questione ha quale proprio necessario presupposto l'accoglimento delle altre domande principali proposte dagli odierni appellanti, e sopra esaminate. Correttamente rigettate queste ultime, come visto, ne segue il rigetto implicito anche della predetta questione, che il Tribunale non aveva quindi necessità di esaminare.
15 Proc. 623/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile
A questa considerazione si aggiunge poi, come correttamente messo in evidenza dagli appellati, che l'articolo 1102 c.c., applicabile anche alle comunioni ereditarie, ammette ciascun partecipante alla comunione a godere della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
12. Sulla omessa pronuncia in ordine alla rinuncia fatta in primo grado dai convenuti alla eccezione di nullità parziale dell'atto di citazione. I signori e avevano nella loro difese di 1° grado inizialmente CP_1 Controparte_2 dedotto la nullità parziale dell'atto di citazione, rinunciando in seguito a tale richiesta, non più coltivata. Si dolgono gli appellanti che il Tribunale non abbia dato atto di ciò. Gli appellanti, tuttavia, al di là di affermazioni alquanto generiche e fumose, non spiegano che interesse possano mai avere, nell'economia complessiva del giudizio, a una pronuncia di tal fatta;
interesse che viceversa va escluso, atteso anche l'esito del giudizio. Anche questo motivo di appello va quindi rigettato de plano.
13. La liquidazione delle spese del giudizio, come da dispositivo, segue la soccombenza. Le spese si liquidano secondo i giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità media, valori medi (euro 2518,00 per studio, euro 1665,00 per fase introduttiva, euro 4287 fase decisionale).
P.Q.M
La Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da e Parte_1 CP_4
contro e avverso la sentenza definitiva n.
[...] Controparte_1 Controparte_2
91/2023 emessa dal Tribunale di Brescia il 22.12.22, pubblicata in data 08.01.2023, nel contraddittorio delle parti così provvede:
RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata CONDANNA gli appellanti in solido fra loro a rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 8470,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 19.11.2024
Il Presidente est.
Maria Grazia Domanico
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