Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
9331 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Lucio Giacomardo (C.F.
e dall'Avv. Miki Luca Prisco (C.F. ) con i C.F._2 C.F._3
quali è elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Toledo 116 (Studio Legale Prisco), giusta mandato in calce al presente atto, costituito da foglio separato che deve intendersi parte integrante del presente atto ad ogni effetto di Legge, i quali dichiarano di volere ricevere, ai sensi degli artt. 138, 139 e 176 c.p.c., le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 081/5523483 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: (p.e.c.) e Email_1
Email_2
contro
(c.f. ), di seguito definita “Società”, in persona del CP_1 P.IVA_1
Chief Human Resources Officer dott. giusta procura per notaio Persona_1 [...]
di Napoli del 20.6.20204 n. rep. 22455 n. racc 14068, rappresentata e Per_2 difesa, con procura in calce al presente atto, dall'avv. Pierluigi Rizzo (c.f.
– pec , con il quale C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, Centro Direzionale isola G8
1
Con ricorso del 17.4.24 rappresentava quanto segue: Parte_1
- veniva inserita tra gli iscritti al collocamento tra le categorie “protette” e in data 16.9.2015, in quanto appartenente a tali categorie, veniva assunta dalla
Società con contratto a tempo indeterminato e part time, con Parte_2
inquadramento al 2° livello del CCNL Metalmeccanici Industria.
- con lettera datata 30.12.2015, il rapporto veniva trasformato da part- time a full time a 40 ore settimanali, restando invariate le altre condizioni circa l'inquadramento e il CCNL applicato;
- la ricorrente sottolineava che sin dalla sua assunzione ha lavorato esclusivamente presso i Magazzini della risultando addetta, CP_1
come risulta dal documento datato 16.2.2016, alle attività di
“ricezione/trasporti/magazzino” come personale qualificato osservando i seguenti turni: dall'assunzione sino al 2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,00. Dal 1.1.2019 sino alla cessazione del rapporto con turni alternati e, in particolare, una settimana di mattina orario dalle 07:00 alle 15:00 e una settimana di pomeriggio dalle 15:00 alle 23:00 con un giorno di riposo a scalare a settimana (partendo dal lunedì);
- la ricorrente, al pari degli altri suoi colleghi, veniva collocata in CIG a far tempo dal 2020
- in data 21.9.2021 i rappresentanti della Società Parte_2
sottoscrivevano con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali , FIM- CP_2
CISL, UGL Metalmeccanici, un “Accordo collettivo Aziendale” con il quale si concordava che si sarebbe pervenuti, previa corresponsione di un incentivo, alla
“risoluzione consensuale” dei rapporti di lavoro in essere, con sottoscrizione di un Verbale di conciliazione, in prospettiva dell' assunzione degli stessi lavoratori presso la in precedenza concordata con le OO.SS. di categoria;
CP_1
- in applicazione di quanto concordato con il citato “Accordo collettivo
Aziendale” la Società inviava alla odierna ricorrente una lettera, datata Parte_2
2 5.10.2021, con la quale, dopo aver indicato in oggetto “risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso” alla data del 6.10.2021;
- in data 8.7.2020 veniva sottoscritto un Accordo sindacale con il quale veniva in primo luogo affermato che “L'Azienda ha confermato la volontà di procedere alla internalizzazione delle attività gestite in precedenza dall'appaltatore ” ma soprattutto che “l'Azienda ha confermato altresì Parte_3
che LE MAESTRANZE FINORA IMPEGNATE DA SUL CANTIERE DI Pt_2
ATITECH SUD, DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO, POTRANNO ESSERE
REINSERITE PER SVOLGERE LE SPECIFICHE ATTIVITA' DIRETTAMENTE
ALLE DIPENDENZE DI ATITECH…”
- sempre in relazione a detto Accordo con le OO.SS., l CP_1 precisava che avrebbe proceduto “con 4 assunzioni con decorrenza luglio 2020 di lavoratori attualmente impegnati da nel cantiere Atitech Sud, Parte_2
ulteriori 4 assunzioni con decorrenza Ottobre 2020 tra i 15 lavoratori attualmente impegnati da nel cantiere Atitech Sud, i restanti lavoratori Parte_2
finora impegnati sul cantiere di Atitech Sud, potranno essere reinseriti, in coerenza con le professionalità richieste, gradualmente ENTRO IL 31
DICEMBRE 2021”;
- nel medesimo Accordo Sindacale, come risulta dal Verbale prodotto, i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie chiedevano “espressamente che per le assunzioni di cui sopra e più specificatamente le 4 assunzioni di luglio 2020 e le
4 assunzioni di ottobre 2020 venga data precedenza ai 12 lavoratori storici”;
- allegato al Verbale relativo a tale Accordo Sindacale veniva stilato l'elenco dei 15 lavoratori dipendenti che dovevano essere assunti con Parte_2 la precisazione che i primi 12 nominativi rappresentavano i “lavoratori storici” e i nominativi dal n. 13 al n. 15 dello stesso elenco i “lavoratori successivi”;
l'odierna ricorrente figura al n. 13 dell'elenco allegato all'Accordo Sindacale;
- come risulta incontestabile scorrendo l'elenco allegato al più volte richiamato Accordo Sindacale sottoscritto l'8.7.2020, non venivano assunti la ricorrente e, per quanto risulta, il IG. ; Persona_3
- la odierna ricorrente, con lettera raccomandata inviata a mezzo p.e.c. del 12.10.2023, invitava e diffidava l a procedere all'assunzione come CP_1
3 previsto dal più volte citato Accordo Sindacale dell'8.7.2020, invitando al contempo la Società odierna convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art.
2-ter del D.L. n. 132/2014, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera d), del D. Lgs.vo n. 149/2022; tale richiesta restava priva di riscontri.
Pertanto chiedeva:
“1) In accoglimento del ricorso e tenuto conto del comportamento della Società convenuta e dell'Accordo Sindacale sottoscritto dalla in data 8.7.2020, CP_1
dichiarare costituito ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro tra la IG.ra Parte_1
e la a tempo indeterminato e full time, con inquadramento
[...] CP_1
della stessa al V livello del CCNL Aereo, con mansioni di operatrice di logistica, entro la data di passaggio in giudicato della sentenza, con ogni conseguenza di Legge anche per quello che riguarda il risarcimento dei danni, spettando alla stessa odierna ricorrente un risarcimento pari agli stipendi, commisurati al profilo professionale ed all'inquadramento spettante, che avrebbe dovuto percepire se fosse stata assunta, senza ritardo, dalla data prevista ed indicata nell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 o, comunque, dalla messa a disposizione delle proprie energie lavorative come da lettera inviata a mezzo p.e.c., come prodotta ed in atti, del 12.10.2023;
2) In linea subordinata, nella denegata e francamente non creduta ipotesi che codesto Ecc.mo Giudice del Lavoro, come adito, ritenesse di non pronunciare sentenza costitutiva del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c., tenuto conto del complessivo comportamento della Società convenuta e, comunque, del grave inadempimento da parte della in relazione all'obbligo di assunzione CP_1
della ricorrente, condannare la stessa in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, con sede legale alla Via Aeroporto Capodichino Snc 80144 NAPOLI - p.e.c. al risarcimento dei danni, in favore della IG.ra Email_4 Parte_1
, determinati equitativamente nella misura delle retribuzioni non percepite, a
[...]
causa della mancata assunzione, dalla data della prevista assunzione (31.12.2021) o
4 da quella diversa se ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) In linea ancor più subordinata e sempre nella denegata e francamente non creduta ipotesi che codesto Ecc.mo Giudice del Lavoro, come adito, ritenesse di non pronunciare sentenza costitutiva del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c., tenuto conto del complessivo comportamento della Società convenuta, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex comb. disp. artt. 1337-1338 c.c e, per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1
con sede legale alla Via Aeroporto Capodichino Snc 80144 NAPOLI - p.e.c. al risarcimento dei danni patiti dalla IG.ra Email_4 Parte_1
in relazione al comportamento avuto dalla Società convenuta nella fase di trattative precedenti all'assunzione e, in particolare, con la promessa di assunzione formulata, con valutazione equitativa dell'adito Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
4) In via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato che il fatto del terzo, ex art.1381 c.c., come promesso dalla convenuta - promittente non si è CP_1
verificato per fatto e colpa imputabili alla stessa convenuta, condannare la convenuta
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale alla Via CP_1
Aeroporto Capodichino Snc 80144 NAPOLI - p.e.c. al Email_4
risarcimento dei danni subiti e subendi, tenuto conto del mancato pagamento della normale retribuzione, della forzata inattività e del mancato reinserimento della ricorrente nel ciclo produttivo, nonché del danno esistenziale, di vita di relazione e della diminuita serenità familiare, il tutto determinato in via equitativa da codesto
Ecc.mo Giudice del Lavoro come adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge;
5) Condannare la convenuta in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, con sede legale alla Via Aeroporto Capodichino Snc 80144 NAPOLI - p.e.c. al pagamento delle spese e delle competenze del presente Email_4
giudizio con attribuzione in favore dei procuratori costituiti perché anticipatari.
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
5 rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Lucio Giacomardo (C.F.
e dall'Avv. Miki Luca Prisco (C.F. ) con i C.F._2 C.F._3
quali è elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Toledo 116 (Studio Legale Prisco), giusta mandato in calce al presente atto, costituito da foglio separato che deve intendersi parte integrante del presente atto ad ogni effetto di Legge, i quali dichiarano di volere ricevere, ai sensi degli artt. 138, 139 e 176 c.p.c., le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 081/5523483 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: (p.e.c.) e Email_1
Email_2
Si costituiva la che riteneva infondata l'allegazione del ricorso secondo cui CP_1 la “risultava partecipata e riconducibile alla ed al gruppo delle Parte_2 CP_1 aziende che fanno capo all'imprenditore . Rilevava che la ricorrente fu assunta CP_3
dalla per gestire l'archivio e che le attività assolte dalla ricorrente per la Parte_2 [...]
sono state ritenute non necessarie della Società per effetto di una diversa Pt_2 organizzazione. In particolare, l'archivio cartaceo non esiste più in quanto sostituito da quello digitale e non è stato più effettuato il caricamento delle pratiche Alitalia in AM.
Aggiungeva che in adesione al verbale di riunione sindacale dell'8.7.2020, la CP_1
ha assunto otto lavoratori.
[...]
Continuava asserendo che a fronte della cessazione del contratto di appalto tra la e la il rapporto di lavoro della ricorrente con la prima società è Parte_2 CP_1
proseguito sino al 7.10.2021, sebbene con ricorso alla cassa integrazione. In data
21.9.2021, come risultante dal doc. n. 8 prodotto dalla ricorrente, la e le Parte_2
OO.SS. hanno convenuto l'accordo sindacale di incentivazione all'esodo, di seguito riportato in estratto, senza alcun riferimento di sorta all'oggi asserito obbligo dell' all'assunzione. In data 1.10.2021 la ricorrente ha aderito all'accordo CP_1 di incentivazione all'esodo del 21.9.2021 (doc. n. 9 della produzione della ricorrente stessa) ed ha poi sottoscritto il verbale di conciliazione individuale in sede sindacale con la in virtù del quale ha percepito l'incentivazione esodo, oltre Parte_2
ovviamente alle competenze di fine rapporto.
6 Sottolineava che la ricorrente ha rivendicato il preteso diritto all'assunzione nei confronti dell' solo a distanza di oltre tre anni dall'accordo dell'8.7.2020; CP_1
che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato a distanza di quasi quattro anni dal verbale di incontro sindacale dell'8.7.2020 e concludeva:
“- per il rigetto del ricorso;
- per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio.”
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa, esaminate le note di trattazione scritta, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
I testi escussi hanno dichiarato quanto segue.
: A.D.R.: Indifferente. Sono stato collega della dal 2012 Persona_3 Parte_1
al 2020 e non ho contenziosi con , ne ho avuti, ma ho conciliato. CP_1
Lavoravo per e non sono transitato ad . Pt_2 CP_1
Con l'accordo sindacale dell'8 luglio 2020 era stato previsto il passaggio ad , CP_1
entro 2 anni, di tutti coloro che lavoravano alle dipendenze della Pt_2
Io non sono mai passato ad , perciò ho fatto causa alla stessa. CP_1
La rientrava tra i dipendenti licenziati che dovevano transitare ad Parte_1 Pt_2
. CP_1
Non mi risulta che alla sia mai stata proposta una risoluzione Parte_1
consensuale del rapporto con . Pt_2
La iniziò a lavorare in FAIA nel 2012 e lavorava a Napoli Capodichino, Parte_1
svolgendo mansioni di magazzino e ricezione per . Aveva divisa e logo . Pt_2 Pt_2
7 In caso di assenze, la doveva rivolgersi sempre alla . Parte_1 Pt_2
Dopo la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 tra le e la Pt_4
sono stati assunti i seguenti dipendenti della tra luglio e CP_1 Parte_2
settembre 2020 Verde, e;
nel gennaio del 2021 i IGg. Pt_5 Pt_6 Pt_7
e;
nel Gennaio del 2022 i IGg. e nell'Ottobre del Pt_8 Pt_9 Pt_10 Pt_11
2022 i IGg. e;
nel Giugno del 2023 il IG. e nell'Agosto del CP_4 CP_5 Pt_12
2023 i IGg. e Pt_13 Pt_14
I suddetti dipendenti erano colleghi della IG.ra . Parte_1
Non so dire se la oggi abbia un reddito o una occupazione. Non so se la Parte_1
abbia mai chiesto ad di essere assunta. Parte_1 CP_1
: Testimone_1
1) “non so se è vero che prima della sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 è stato garantito, alla ricorrente IG.ra ed a tutti i Parte_1
suoi ex colleghi che lavoravano alle dipendenze della presso la Società Parte_2
che sarebbero stati assunti direttamente dalla per CP_1 CP_1
continuare a svolgere le mansioni di sempre;
2) “non so se è vero che dopo la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 alla ricorrente come agli altri ex colleghi della IG.ra la ha Parte_1 Parte_2
prospettato di pervenire ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con sottoscrizione di un Verbale di conciliazione, in previsione della futura assunzione alle dipendenze della;
CP_1
3) “è vero che la ricorrete, IG.ra , sin dal primo giorno di Parte_1 lavoro alle dipendenze della ha sempre lavorato presso la sede dell' Parte_2 CP_1
presso Capodichino, eseguendo attività nell'interesse della
[...] CP_1
4) “è vero che dopo la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 tra le
OO.SS. e la sono stati assunti i seguenti dipendenti della CP_1 Parte_2 come indicati nell'elenco allegato al Verbale dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 : nel
8 Luglio 2020 i IGg. (operatore di logistica, gestione dei materiali); Testimone_1
(operatore di logistica, gestione dei materiali); Controparte_6 Controparte_7
(operatore di logistica, gestione dei materiali) e (operatore di Controparte_8
logistica, gestione dei materiali); nel gennaio del 2021 i IGg. Parte_15
(operatore di logistica, gestione dei materiali) e (operatore di logistica, Parte_16
gestione dei materiali); nel Gennaio del 2022 i IGg. (operatore di Parte_17 logistica, gestione dei materiali) e;
nell'Ottobre del 2022 i IGg. Parte_18
(operaio manuale) e (operaio manuale); nel Parte_19 Parte_20
Giugno del 2023 il IG. (operaio manuale) e nell'Agosto del 2023 i IGg. Parte_21
(operaio manuale) e operaio manuale); Parte_22 Persona_4
5) “è vero che tutti i dipendenti indicati al capo 4) erano colleghi della IG.ra
, addetti alla logistica, già dipendenti della e dislocati Parte_1 Parte_2
presso la ,; CP_1
6) “non so se è vero che la IG.ra è attualmente priva di Parte_1
qualsiasi forma di reddito e di occupazione e che ha più volte chiesto di essere assunta dalla;
CP_1
7) “è vero che la IG.ra , nel periodo nel quale è stata alle Parte_1
dipendenze della e lavorava presso la ha svolto le seguenti Parte_2 CP_1
mansioni:assunta per usare il sistema operativo AM, per registrare documentazione di Alitalia. Ella archiviava i documenti in AM”
8) è vero che la ricorrente fu assunta all'inizio dalla per gestire l'archivio; Parte_2 dopo un paio d'anni AM fu tolto.
9) è vero che la ricorrente archiviava la documentazione di magazzino manualmente e caricava le pratiche Alitalia in AM;
10) è vero che le attività assolte dalla ricorrente tramite AM sono state soppresse ma non so riferire quando.
11) io non svolgevo le stesse mansioni della ricorrente
12) son o stato chiamato dal capo del personale di : ho cambiato dal 99 più CP_1 di un'azienda che collaborava con e così ero conosciuto in . CP_1 CP_1
9
: Testimone_2
1) “è vero che prima della sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 è stato garantito, alla ricorrente ed a tutti i suoi ex colleghi Pt_23 Parte_1
che lavoravano alle dipendenze della presso la Società Atitech S.p.A., che Parte_2
sarebbero stati assunti direttamente dalla per continuare a svolgere le CP_1
mansioni di sempre;
2) “è vero che dopo la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 alla ricorrente come agli altri ex colleghi della IG.ra la ha prospettato Parte_1 Parte_2
di pervenire ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con sottoscrizione di un Verbale di conciliazione, in previsione della futura assunzione alle dipendenze della;
CP_1
3) “non so se è vero che la ricorrete, IG.ra , sin dal primo Parte_1
giorno di lavoro alle dipendenze della ha sempre lavorato presso la sede Parte_2 dell' presso Capodichino, ma so che eseguiva attività nell'esclusivo CP_1
interesse della CP_1
4) “è vero che dopo la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 tra le
OO.SS. e la sono stati assunti i seguenti dipendenti della CP_1 Parte_2 come indicati nell'elenco allegato al Verbale dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 : nel
Luglio 2020 i IGg. (operatore di logistica, gestione dei materiali); Testimone_1
(operatore di logistica, gestione dei materiali); Controparte_6 Controparte_7
(operatore di logistica, gestione dei materiali) e (operatore di Controparte_8
logistica, gestione dei materiali); nel gennaio del 2021 i IGg. Parte_15
(operatore di logistica, gestione dei materiali) e (operatore di logistica, Parte_16
gestione dei materiali); nel Gennaio del 2022 i IGg. (operatore di Parte_17 logistica, gestione dei materiali) e;
nell'Ottobre del 2022 i IGg. Parte_18
(operaio manuale) e (operaio manuale); nel Parte_19 Parte_20
Giugno del 2023 il IG. (operaio manuale) e nell'Agosto del 2023 i IGg. Parte_21
(operaio manuale) e operaio manuale); Parte_22 Persona_4
10 5) “è vero che tutti i dipendenti indicati al capo 4) erano colleghi della IG.ra
, addetti alla logistica, già dipendenti della e dislocati Parte_1 Parte_2
presso la ,; CP_1
6) “è vero che la IG.ra è attualmente priva di qualsiasi forma Parte_1
di reddito e di occupazione e che ha più volte chiesto di essere assunta dalla CP_1
;
[...]
7) “è vero che la IG.ra , nel periodo nel quale è stata alle Parte_1
dipendenze della e lavorava presso la ha svolto le seguenti Parte_2 CP_1
mansioni : era dipendente di magazzino, non so se con ruolo impiegatizio. Usava un software di gestione magazzino e ricambi per conto della . CP_1
8) ho seguito come segretario regionale della UGL le assunzioni dopo l'accordo sindacale del luglio 2020: in base alle capacità tecniche dei lavoratori e alle esigenze della – come previsto dall'accordo- sono stati assunti i colleghi della ricorrente. CP_1
9) Le esigenze dell'azienda sono cambiate con il COVID tanto che nel 2023 CP_1
le assunzioni sono state a tempo determinato, per un anno.
10) Non so perché la ricorrente e un'altra persona non sono stati assunti.
11) Non risultava nell'accordo che la ricorrente beneficiasse della L.104.”
CA : CP_9
1) “non so se è vero che prima della sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 è stato garantito, alla ricorrente IG.ra ed a tutti i Parte_1
suoi ex colleghi che lavoravano alle dipendenze della presso la Società Parte_2
che sarebbero stati assunti direttamente dalla per CP_1 CP_1
continuare a svolgere le mansioni di sempre;
2) “non so se è vero che dopo la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 alla ricorrente come agli altri ex colleghi della IG.ra la ha Parte_1 Parte_2
prospettato di pervenire ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con
11 sottoscrizione di un Verbale di conciliazione, in previsione della futura assunzione alle dipendenze della;
CP_1
3) “è vero che la ricorrente, IG.ra , sin dal primo giorno di Parte_1 lavoro, alle dipendenze della ha sempre lavorato presso la sede dell' Parte_2 CP_1
presso Capodichino, eseguendo attività nell'esclusivo interesse della
[...] CP_1
[...]
4) “è vero che dopo la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 tra le
OO.SS. e la sono stati assunti i seguenti dipendenti della CP_1 Parte_2 come indicati nell'elenco allegato al Verbale dell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 : nel
Luglio 2020 i IGg. (operatore di logistica, gestione dei materiali); Testimone_1
(operatore di logistica, gestione dei materiali); Controparte_6 Controparte_7
(operatore di logistica, gestione dei materiali) e (operatore di Controparte_8
logistica, gestione dei materiali); nel gennaio del 2021 i IGg. Parte_15
(operatore di logistica, gestione dei materiali) e (operatore di logistica, Parte_16
gestione dei materiali); nel Gennaio del 2022 i IGg. (operatore di Parte_17 logistica, gestione dei materiali) e;
nell'Ottobre del 2022 i IGg. Parte_18
(operaio manuale) e (operaio manuale); nel Parte_19 Parte_20
Giugno del 2023 il IG. (operaio manuale) e nell'Agosto del 2023 i IGg. Parte_21
(operaio manuale) e operaio manuale); Parte_22 Persona_4
5) “è vero che tutti i dipendenti indicati al capo 4) erano colleghi della IG.ra
, addetti alla logistica, già dipendenti della e dislocati Parte_1 Parte_2
presso la ,; CP_1
6) “non so se è vero che la IG.ra è attualmente priva di Parte_1
qualsiasi forma di reddito e di occupazione e che ha più volte chiesto di essere assunta dalla;
CP_1
7) “è vero che la IG.ra , nel periodo nel quale è stata alle Parte_1
dipendenze della e lavorava presso la ha svolto le seguenti Parte_2 CP_1 mansioni: era addetta all'archiviazione dei dati cartacei e doveva lavorare in AM”
12 8) la mia azienda mi rappresentò che la ricorrente fu assunta dalla per Parte_2
lavorare in AM;
9) è vero che la ricorrente archiviava la documentazione di magazzino manualmente e caricava le pratiche Alitalia in AM;
10) è vero che, cessato il contratto con la le attività assolte dalla Parte_2
ricorrente sono state soppresse.
11) a volte credo che la ricorrente si sia occupata del magazzino, non so proprio riferire con quale frequenza.
12) in magazzino ho visto che caricava al sistema beni presenti in magazzino.”
La ricorrente assume che l'accordo sindacale sottoscritto in data 8.7.2020 abbia natura contrattuale e che, tenuto conto della partecipazione di soggetti collettivi, si è in presenza di un “contratto preliminare collettivo” con il quale una parte – la Società odierna convenuta – per realizzare nel suo interesse l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro, ha sottoscritto un “contratto preliminare a favore del terzo”, ossia i 15 lavoratori inseriti nell'elenco allegato al Verbale dell'Accordo Sindacale, tra i quali l'odierna ricorrente. Pertanto chiede in va principale che il GL “voglia dichiarare costituito ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro tra la IG.ra e la a Parte_1 CP_1
tempo indeterminato e full time, con inquadramento della stessa al V livello del CCNL
Aereo, con mansioni di operatrice di logistica, entro la data di passaggio in giudicato della sentenza, con ogni conseguenza di Legge anche per quello che riguarda il risarcimento dei danni, spettando alla stessa odierna ricorrente un risarcimento pari agli stipendi, commisurati al profilo professionale ed all'inquadramento spettante, che avrebbe dovuto percepire se fosse stata assunta, senza ritardo, dalla data prevista ed indicata nell'Accordo Sindacale dell'8.7.2020 o, comunque, dalla messa a disposizione delle proprie energie lavorative come da lettera inviata a mezzo p.e.c., come prodotta ed in atti, del 12.10.2023.”
Ritiene il GL che l'accordo dell'8.7.20 non abbia alcun elemento che possa consentire di configurarlo come preliminare: il contratto preliminare è quello con cui le
13 parti si obbligano alla stipula di un successivo contratto, definitivo, di cui il primo deve già prevedere il contenuto essenziale.
L'accordo prevedeva testualmente che “… procederà con n.4 CP_1
assunzioni con decorrenza luglio 2020 di lavoratori attualmente impegnati da
[...]
nel cantiere Atitech Sud, ulteriori 4 assunzioni con decorrenza ottobre 2020 tra i Pt_2
15 lavoratori attualmente impegnati nel cantiere di Atitech Sud, i restanti lavoratori finora impegnati sul cantiere di Atitech Sud potranno essere reinseriti in coerenza con le professionalità richieste, gradualmente entro il 31.12.21.” A ciò si aggiunga che i sindacati chiedevano che in via prioritaria fossero assunti i primi dodici lavoratori indicati nella lista perché “storici”. La ricorrente si posizionava tredicesima. L'impegno sottoscritto da aveva come oggetto l'assunzione entro ottobre 2020 di otto CP_1
“lavoratori attualmente impegnati da nel cantiere Atitech Sud” mentre gli altri Parte_2
“potranno essere reinseriti in coerenza con le professionalità richieste, gradualmente entro il 31.12.21”
La ricorrente, come è emerso anche dall'esame dei testi ammessi, ha sempre svolto prevalentemente mansioni di archiviazione e la resistente ha provato innanzitutto di avere assunto gli otto lavoratori come previsto dall'accordo e poi che l'archivio cartaceo non esiste più in quanto sostituito da quello digitale e non è stato più effettuato il caricamento delle pratiche Alitalia in AM: dunque la sua non rientra tra le professionalità richieste.
La parla di un obbligo di assunzione in capo alla e questo giudice Parte_1 CP_1
non condivide tale interpretazione, eventualmente ipotizzabile limitatamente all'assunzione di otto lavoratori, preferibilmente scelti tra gli “storici” in riferimento a una lista approvata dalle organizzazioni sindacali che vede la ricorrente tredicesima: oltre gli otto, la resistente non ha assunto alcun obbligo di assunzione con l'accordo del luglio 2020.
A ben vedere, in assoluto non v'era alcun obbligo di assunzione nell'accordo de quo in quanto, come sostenuto dalla suprema corte (Cfr.
Sez. L, Sentenza n. 28415 del 14/12/2020) “Nel caso in cui le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere
14 personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto.” (Cass. 30/12/2009 n.
27841). Nel caso in esame non sono individuati “il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale” pertanto non può ritenersi che l'accordo del 2020 sia fonte di un obbligo di assunzione in capo alla . CP_1
Ritenendo che non sia configurabile un obbligo di assunzione in capo alla resistente nei confronti dei lavoratori , nessun risarcimento è dovuto alla Pt_2
per la mancata assunzione. Parte_1
Ella in via subordinata chiede il “risarcimento per il comportamento in mala fede della Società convenuta e la evidente culpa in contraendo nell'ambito delle trattative, così come definita nel precetto generale di cui all'art. 1337 c.c.”: assume cioè che le trattative finalizzate alla cessazione del rapporto con , l'adesione dei lavoratori Pt_2 alla sottoscrizione dell'accordo sindacale avessero come unico scopo per i lavoratori l'assunzione da parte di . Tale dato non emerge dall'esame di alcun CP_1 documento. Assume che “il mancato rispetto dell'Accordo Sindacale è imputabile, come sopra indicato, a dolo della Società (rottura senza causa). Infine, CP_1 gli intercorsi accordi hanno ingenerato l'affidamento del contraente circa il buon esito degli accordi stessi.”
In realtà in data 1.10.2021 la ricorrente ha aderito all'accordo di incentivazione all'esodo del 21.9.2021 (doc. n. 9 della produzione della ricorrente stessa) ed ha poi sottoscritto il verbale di conciliazione individuale in sede sindacale con la in Parte_2 virtù del quale ha percepito l'incentivazione esodo
15 Parte ricorrente lamenta trattarsi anche di una promessa del fatto del terzo da parte della convenuta e che, per colpa imputabile esclusivamente alla stessa CP_1 il fatto del terzo non si è realizzato. L'art. 1381 Codice Civile prevede che “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.” La ricostruzione della non convince in quanto il datore di lavoro nell'accordo sindacale in esame Parte_1 era che ha impegnato solo se stessa – nessun terzo - all'assunzione entro CP_1 ottobre 2020 di otto “lavoratori attualmente impegnati da nel cantiere Atitech Parte_2
Sud” mentre gli altri “potranno essere reinseriti in coerenza con le professionalità richieste, gradualmente entro il 31.12.21”.
Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso va rigettato.
Stimasi equa la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni trattate.
p.q.m.
Il Gl definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite
Napoli, 26 maggio 25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
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