Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
DOTT. Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via P. NENNI 11 CONCORDIA S/S (MO)
presso lo studio dell'avv. GIUBERTONI PAOLA, rappresentata e difesa dall'avv. GIUBERTONI PAOLA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 3/A CARPI, presso lo studio dell'avv. CADOSSI ELISABETTA, rappresentato e difeso dall'avv.
CADOSSI ELISABETTA e MENOZZI CHIARA
1
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2021 conveniva Parte_1
avanti il Tribunale di Modena chiedendo che fosse Controparte_1
pronunciata la separazione personale, con addebito a quest'ultimo, che i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) fossero a lei R_ Per_2
affidati in via esclusiva e collocati presso di sé, nonché che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei minori di €. 600 mensili
(€. 300 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, infine, un contributo al proprio mantenimento di €. 200 mensili.
Esponeva che il convenuto, da quando la famiglia era entrata in difficoltà
economiche legate al distributore di benzina preso in gestione dai coniugi, si era reso responsabile di gravi violenze psichiche (quali minacce e
2 denigrazioni) ai suoi danni;
che era arrivato addirittura a dire che la ricorrente picchiava i figli, sebbene le forze dell'ordine, ripetutamente da lui chiamate, avessero sempre accertato l'assenza di qualsiasi segno di violenza;
che in data 10.08.2021 aveva sporto querela verso il sig. per il reato di CP_1
cui all'art. 572 c.p. ed aveva portato all'attenzione dei Servizi Sociali la propria situazione famigliare;
che il aveva abbandonato la casa CP_1
disinteressandosi delle esigenze economiche e morali della famiglia.
Con comparsa del 19.09.2022 si costituiva , che non Controparte_1
contrastava la richiesta di separazione, ma si opponeva alla domanda di addebito e di affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso dei minori e posto a proprio carico un contributo al mantenimento degli stessi di €. 250 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.02.2022 veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed il Presidente recepiva l'accordo delle parti sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, disponendo: l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente con la madre;
la regolamentazione delle visite paterne come indicato dalle parti (“il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato ore 9,00 sino alla domenica ore 21,00 e per la settimana intermedia il giovedì dalle ore 16,00
all'uscita da scuola sino al venerdì ore 21,00, con impegno a non fare pernottare i figli con persone estranee esclusi i nonni;
per le vacanze
3 natalizie 7 giorni e pasquali 3 giorni alternando i giorni di Natale e di Pasqua
tra padre e madre;
per il periodo estivo 2 settimane con il padre da concordare entro il 31/5 di ciascun anno”); l'assegnazione della casa familiare alla madre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di euro 600 (300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente riteneva infine sussistenti le condizioni per porre a carico del sig. un contributo al mantenimento della sig.ra di €. 200 CP_1 Parte_1
mensili.
Nel corso del giudizio, alla luce delle reciproche accuse tra le parti e della richiesta fatta pervenire da di modifica dell'ordinanza Controparte_1
presidenziale in punto ad affidamento e collocazione dei minori , R_
nato il [...] e , nato il [...], era delegata un'indagine al Per_2
Servizio Sociale e si procedeva all'ascolto del minore , mentre quello R_
di era stimato in contrasto con l'interesse del minore, in ragione Per_2
della tenera età (7 anni).
Con ordinanza del 16.03.2023 il Giudice istruttore, all'esito dell'ascolto del minore e degli episodi da lui narrati all'udienza dell'8.03.2023, riteneva necessaria la modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui R_
(ed il fratellino , di 7 anni) erano stati collocati in via prevalente Per_2
presso l'abitazione materna;
si riteneva invece di riservare all'esito dell'indagine devoluta al Servizio Sociale ogni decisione in punto all'affidamento dei minori (che il padre domandava in via esclusiva), tenuto
4 conto che le parti si erano, in sede di udienza presidenziale, accordate per l'affido condiviso e che occorreva verificare l'evolversi della situazione;
stante la forte ostilità mostrata da in sede di ascolto nei riguardi della R_
madre, e tenuto conto che a quanto riferito dal minore anche il fratellino non intendeva avere rapporti con la mamma, veniva delegato al Per_2
Servizio Sociale di organizzare incontri tra la signora ed Parte_1
i figli minori, con le modalità ritenute opportune.
I minori e erano, in conclusione, prevalentemente collocati R_ Per_2
presso l'abitazione paterna con incarico al Servizio Sociale di organizzare incontri madre - figli, con le modalità ritenute opportune, ai fini del graduale ripristino del rapporto tra gli stessi.
La causa veniva poi ulteriormente istruita mediante acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e ctu per poi essere posta in decisione all'udienza del 21.11.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
5 dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione, essa è stata oggetto di rinuncia all'udienza del 5.10.2022.
Per ciò che concerne l'affidamento e la collocazione dei figli minori si deve rilevare - non senza tenere conto anche dell'esaustivo contenuto delle relazioni depositate dai Servizi Sociali, come già richiamato nell'ordinanza
24.10.2023 - che le parti all'udienza del 17.09.2024 hanno dichiarato di concordare nelle conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato, dott.ssa
[...]
, che di seguito si riportano (pp. 16 e ss. della relazione peritale). Per_3
Con riguardo alla madre, il consulente ha evidenziato come ella abbia mantenuto per tutto il corso delle operazioni peritali “un atteggiamento difensivo nei confronti delle proprie fragilità psicologiche ed emotive, cui ha fatto riferimento tendendo a minimizzarle, probabilmente temendo che potessero implicare una valutazione negativa delle sue qualità genitoriali”.
A questo proposito il ctu ha spiegato “che fragilità psicologiche e relativa sintomatologia non compromettono di per sé le capacità genitoriali,
naturalmente purché adeguatamente trattate e sostenute”.
La signora inoltre, ha mostrato la tendenza ad addebitare Parte_1
all'esterno i motivi della problematicità del suo rapporto con i figli, piuttosto che cercare di affrontarli, modalità che sarebbe funzionale a sintonizzarsi maggiormente sui bisogni emotivi ed affettivi dei ragazzi.
6 La disponibilità della madre ad affidarsi e seguire le indicazioni delle figure professionali (come avvenuto durante i colloqui di consulenza) potrebbe tuttavia profilarsi come una risorsa per la stessa che, a parare del ctu,
potrebbe giovare di un percorso di sostegno alla genitorialità atto a prendere maggiore consapevolezza con le proprie criticità e migliorare la capacità di ascolto nei confronti dei figli.
Da parte materna, infatti, la fatica a rileggere la rabbia e la sofferenza di rischia di compromettere la sintonizzazione emotiva con i figli, R_
nonché un percorso di graduale riavvicinamento, e di impedire alle componenti più emotivamente autentiche di essere messe in gioco nel rapporto con loro.
Per quanto riguarda il padre, sotto il profilo della genitorialità, la consulente ha rilevato che egli è intensamente coinvolto nella relazione con entrambe i figli, mostrando tuttavia di averli in mente solo parzialmente nelle loro peculiarità e anche nelle loro fragilità e istanze emotive.
Le difficoltà paterne sono state rinvenute dal ctu anche sul piano della funzione riflessiva, la cui fragilità è soprattutto tradita dalla difficoltà a riconoscere pienamente il bisogno inequivocabilmente veicolato dai figli di ripristino di una continuità relazionale con la madre.
Compromessa, inoltre, la capacità di accesso alla figura materna, nei confronti della quale il padre si è espresso in direzione squalificante anche davanti ai figli, non permettendo loro di accedere ad una rappresentazione
7 della genitrice propria e diversa da quella veicolata dal contesto di rifermento.
Per quanto concerne la coppia genitoriale, dalla ctu emerge come “le persistenti difficoltà afferenti alla relazione e alla comunicazione tra i due genitori allo stato impediscono un dialogo intragenitoriale propositivo e costruttivo, atto a facilitare la cura e la gestione integrata dei figli,
inevitabilmente esposti alla sfiducia reciprocamente espressa tra gli adulti,
oltre che alla disistima che in modo più o meno diretto ciascun genitore veicola nei riguardi dell'altro, a discapito del senso di sicurezza personale e relazionale dei minori”.
Da un lato l'eccessiva protezione paterna ne indebolisce l'attitudine a salvaguardare il legame con la figura materna, dall'altro i rilevati segnali di fragilità personale della madre, in relazione con i rinvenuti vissuti di carenza primaria, tuttora irrisolti, ne indeboliscono la capacità di profilarsi per i figli come punto di riferimento sufficientemente stabile e solido.
Con specifico riguardo ai minori, l'indagine osservativa espletata ha messo in luce criticità di rilievo sia in che in , entrambi sovraesposti alla R_ Per_2
significativa conflittualità genitoriale che impedisce loro di potere avere rappresentazioni familiari svincolate dalle letture esterne, in specifico paterne, e di gestire ed esprimere il proprio mondo interno.
L'orientamento affettivo privilegiato nei confronti del padre e la relazione complessa con la figura materna, verso la quale soprattutto direziona R_
8 i suoi vissuti di rabbia fanno propendere per l'inserimento di cambiamenti graduali nella loro gestione quotidiana.
Sarebbe pertanto auspicabile, a parere del ctu, che entrambi i minori possano intraprendere un percorso psicologico individuale a sostegno della loro crescita evolutiva e atto alla ridefinizione degli assetti e delle rappresentazioni famigliari così da permettere agli stessi un graduale riavvicinamento alla figura materna.
Inoltre, continua il consulente, appare necessario che prosegua la R_
presa in carico alla , percorso che deve essere Controparte_2
immediatamente attivato anche per il piccolo , a fronte delle criticità Per_2
rilevate in ambito intellettivo e degli apprendimenti.
Alla luce di tale quadro, conclude dunque il ctu, l'applicazione dell'affido condiviso non sembra al momento praticabile e la soluzione più tutelante per i minori è quella dell'affidamento al Servizio Sociale, in funzione di terzo intermediario fra i genitori, aiutandoli nelle situazioni di impasse e di conflitto, supportandoli e costituendosi rispetto ai minori come entità
neutrale in grado di regolare le situazioni difficili ed alleviarle dal senso di colpa nei confronti di ciascun genitore, assumendosi l'onere delle decisioni.
Nello specifico il ctu ha ritenuto che, data la delicatezza e la complessità
della situazione, l'intervento del Servizio sociale dovrebbe essere continuativo e assiduo e comprendere:
9 - un intervento di sostegno genitoriale rivolto ai due adulti, declinato secondo gli specifici bisogni di ognuno;
- una presa in carico psicologica per e che consenta loro di R_ Per_2
risignificare gli eventi familiari e di elaborare i vissuti ad essi correlati,
tenendo soprattutto presente i segnali di disagio specificamente espressi da ciascun minore (la rabbia di e la coartazione di ); l'intervento R_ Per_2
terapeutico suggerito potrebbe anche essere funzionale a comprendere quale possa essere il percorso specifico per ogni minore sia sul piano psicologico che relazionale;
- una presa in carico di entrambi i minori presso il servizio di neuropsichiatria territoriale atto a rinnovare la certificazione DSA di R_
e alla valutazione neuropsicologica e degli apprendimenti di , proprio Per_2
alla luce delle significative criticità riscontrate.
Si aggiunge, altresì, la valutata opportunità per i minori di implementare le occasioni di socializzazione esterne al contesto scolastico e all'ambiente familiare.
Per questo, e in un'ottica psicoeducativa e di possibile spazio neutro, scevro da contaminazioni paterne, il ctu ha indicato l'utilità di identificare una strutturazione extrascolastica idonea per entrambi i minori (ad esempio un centro diurno pomeridiano); tale spazio potrebbe anche essere funzionale alla gestione degli incontri madre-figli, qualora il servizio competente ne attesti le possibilità.
10 Infine, al Servizio Sociale deve essere conferito l'incarico di favorire un riavvicinamento dei figli alla madre, attraverso un progetto che sia graduale e rispettoso delle loro esigenze e dei loro vissuti.
Tali incontri dovranno avvenire alla presenza di un terzo (educatore) con la funzione di agevolare tutti gli attori coinvolti (minori e madre).
La ctu ha altresì sottolineato come gli incontri tra e la mamma, Per_2
seppur nel rispetto delle esigenze emotive del piccolo, dovrebbero essere ripristinati con tempistiche rapide così da permettere il consolidarsi del legame e della rappresentazione che lo stesso possiede della madre, alla luce dei segnali di apertura rilevati.
Non è stato possibile, invece, avanzare proposte rispetto ai tempi (durata e frequenza) e alle modalità di riavvicinamento e frequentazione di R_
che necessita dapprima di un percorso di psicoterapia individuale,
possibilmente regolare e continuativo, per evitare che vi siano disfunzionali regressioni.
Per quanto riguarda la frequentazione con la madre, che il ctu ha suggerito di avviare secondo le modalità sopra descritte (regolate nei tempi e nella progressione dal Servizio sociale), è stato altresì indicato che idealmente, al termine di un percorso adeguato e di durata non prevedibile, si possa giungere ad una frequentazione figli-madre che comprenda: fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera (per i primi tempi sarebbe auspicabile senza pernottamento da aggiungere poi in un secondo
11 momento previa valutazione dello stato psico-emotivo dei minori da parte del Servizio Sociale); due pomeriggi infrasettimanali, con l'aggiunta successiva di un pernottamento;
tre settimane, preferibilmente non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, i periodi dal 25/12 alle ore 11 al 31/12 alle ore 11 e dal 31/12 alle ore
11 al 6/1 alle ore 11; vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì prima di
Pasqua al martedì sera alle 20.
Il ctu ha dunque confermato il collocamento dei figli presso il padre, in un'ottica di stabilizzazione del loro attuale assetto di vita e abitativo, anche tenuto conto della rete parentale su cui i bambini possono contare nell'ambiente paterno, e in particolar modo della presenza significativa della compagna del padre (la quale si è mostrata come una buona risorsa in termini affettivi e di aiuto concreto per entrambi i ragazzi), e in considerazione dell'integrazione dei minori nel contesto sociale di riferimento.
Il ctu ha infine ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale per i minori che possa garantire una maggiore tutela nell'interesse degli stessi, in ambito scolastico e sanitario, alla luce dello scenario famigliare e dei limiti genitoriali evidenziati nella relazione (cfr. in particolare pp. 16 ss.).
12 Queste, dunque, pur nella estrema difficoltà ed incertezza della situazione,
risultano, allo stato, le modalità di affidamento e collocazione maggiormente tutelanti per i minori.
Ai sensi dell'art. 5 bis legge adozione 4 maggio 1983, n. 184 (come modificato dall'art. 28 comma 1, lett. D) D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)
“con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità
genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:
a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;
b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall' art. 4, comma 3;
c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'art. 333, secondo comma, del codice civile;
f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'art. 5 , comma 2;
g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui
13 rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale”
Ai Servizi Sociali sono pertanto devolute le decisioni di maggiore interesse per e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla R_ Per_2
scelta della residenza abituale;
al padre collocatario spetteranno quelle di ordinaria amministrazione.
I Servizi dovranno poi predisporre un sostegno psicologico per i minori e per i genitori e svolgere le attività come meglio sopra delineate (e riportate in dispositivo), nonché procedere a verifiche sulla situazione familiare, sociale e scolastica di e e sulla loro collocazione, depositando presso R_ Per_2
l'ufficio del Giudice tutelare del Tribunale di Modena una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare entro il 20.03.2026.
A fronte del disposto affido dei minori ai Servizi sociali, seppur in via temporanea, deve poi essere nominato a loro favore, ex art. 473 bis.7
comma 2 c.p.c., un curatore, da individuarsi nella persona di un avvocato iscritto all'Albo del Tribunale di Modena.
Al curatore sono devoluti i compiti di natura sostanziale, meglio indicati in dispositivo;
allo stesso è fatto obbligo di riferire con una cadenza almeno semestrale all'Ufficio del Giudice tutelare, mediante deposito di apposita relazione, circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dai minori con i genitori e l'attuazione del progetto predisposto dal Tribunale.
14 Per quanto riguarda le disposizioni di carattere patrimoniale relative al contributo di mantenimento per i figli minori, il Collegio rileva come la signora i sia al riguardo “rimessa a giustizia”. Parte_1
Non è sostanzialmente contestato che:
- la casa coniugale è stata venduta e con il ricavato è stato estinto il mutuo,
residuando dall'operazione circa euro 15.000,00 che i coniugi hanno provveduto a distribuirsi equamente;
- percepisce la NASPI (doc. 46), mentre Controparte_1 [...]
percepisce un reddito mensile netto di circa euro 1.100,00 Parte_1
(doc. 47).
Considerato che i minori risiedono con il padre il quale sopporta, dunque,
allo stato la maggior parte delle spese per il loro mantenimento e che è
provato che le condizioni patrimoniali sono peggiorate per il marito, avendo egli perso il posto di lavoro, migliorate invece per la moglie, che è passata da un reddito mensile di circa 570,00 euro ad un reddito di circa 1.100,00 euro e non ha spese abitative, vivendo con la madre, deve essere revocato il contributo posto a carico del sig. con ordinanza presidenziale, con CP_1
decorrenza dalla mensilità di agosto 2024 (la confacenza all'interesse dei minori del regime di collocamento presso il padre è stata accertata con la ctu depositata nel mese di luglio 2024).
Va contestualmente posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma mensile di euro 200 per
15 ciascuno, ciò a far data dalla presente pronuncia, somma da rivalutare secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie sostenute dal padre per i figli, da regolarsi in base al
Protocollo del Tribunale di Modena.
Deve infine darsi atto che in sede di conclusioni la sig.ra ha Parte_1
rinunziato al contributo mensile al proprio mantenimento posto a carico del sig. con ordinanza presidenziale del 10/04/2022. CP_1
In considerazione delle domande spiegate dalle parti, della istruzione resasi necessaria e dell'esito del presente procedimento, si stima equo compensare fra le parti le spese di lite.
Le spese di ctu devono essere poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nata a [...] in data [...], Parte_1
e , nato a [...] il giorno Controparte_1
23/06/1977, unitisi in matrimonio a SAN POSSIDONIO (MO) in data 15/06/2014 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Comune di SAN POSSIDONIO (MO) dell'anno 2014, parte
I, atto numero 4;
16 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Affida i figli minori e ai Servizi Sociali Unione R_ Per_2
Comuni Modenesi Area Nord, affinché li mantengano collocati presso il padre;
4. Fissa la durata dell'affidamento al Servizio Sociale in un anno;
5. Dispone che siano riservate al Servizio Sociale le decisioni di maggiore interesse per e relative all'istruzione, R_ Per_2
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
al padre collocatario spetteranno quelle di ordinaria amministrazione;
6. Incarica altresì i Servizi Sociali di: predisporre un intervento di sostegno genitoriale rivolto ai due adulti, declinato secondo gli specifici bisogni di ognuno;
una presa in carico psicologica per e che consenta loro di risignificare gli eventi familiari R_ Per_2
e di elaborare i vissuti ad essi correlati, tenendo soprattutto presente i segnali di disagio specificamente espressi da ciascun minore (la rabbia di e la coartazione di ); favorire la presa in R_ Per_2
carico di entrambi i minori presso il servizio di neuropsichiatria territoriale atto a rinnovare la certificazione DSA di e alla R_
valutazione neuropsicologica e degli apprendimenti di , alla Per_2
luce delle significative criticità riscontrate;
identificare una struttura extrascolastica idonea per entrambi i minori (ad esempio un centro
17 diurno pomeridiano) dove trascorreranno qualche pomeriggio,
struttura che potrà essere eventualmente funzionale alla gestione degli incontri madre-figli, qualora il servizio competente ne attesti le possibilità;
7. Incarica il Servizio sociale di favorire un riavvicinamento dei figli alla madre, attraverso un progetto che sia graduale e rispettoso delle loro esigenze e dei loro vissuti, inizialmente in forma protetta, con facoltà di valutare successivamente la possibilità di incontri in forma semiprotetta e/o libera, come da calendario indicato in parte motiva;
8. I Servizi Sociali dovranno anche esercitare una forte vigilanza su madre e figli nonché procedere a verifiche sulla situazione familiare,
sociale e scolastica di e e sulla loro collocazione, R_ Per_2
depositando presso l'ufficio del Giudice tutelare del Tribunale di
Modena una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare entro il 20.03.2026 e segnalando immediatamente alla Procura minorile,
dunque anche prima della scadenza del suddetto termine, eventuali condotte dei genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per i minori;
9. quale curatore dei minori, ai sensi dell'art. 473 bis 7, Pt_2
comma 2 c.p.c. l'avv. Caterina Bernardi, con studio in via Emilia Est
n. 50, Modena;
10. Incarica il curatore di svolgere le seguenti attività: A) frequentazioni materne: vigilare sull'attuazione, in modo progressivo, ma in ogni
18 caso compiutamente entro mesi 12 da oggi, del calendario di frequentazioni tra i minori e la madre sopra stabilito, con l'autorizzazione a richiedere l'assistenza della Forza pubblica ex art. 68, ultimo comma, c.p.c., in caso di condotte ostacolanti o comunque non collaborative da parte del padre;
B) salute: prendere immediato contatto con il pediatra dei minori e verificare che si sottopongano con regolarità a tutte le terapie necessarie;
verificare inoltre che i minori intraprendano, fino a che sarà necessario, il percorso psicologico prescritto;
C) scuola: prendere contatto, con le insegnanti dei minori, verificandone la regolare frequenza e i risultati via via conseguiti;
D) centro diurno semiresidenziale: il curatore, in collaborazione col Servizio Sociale iscriverà, a far data da aprile
2025, e ad un Centro diurno semiresidenziale (o R_ Per_2
altra struttura ritenuta idonea) per due o tre pomeriggi a settimana
(curando di fare in modo che non si sovrappongano a quelli di frequentazione con la madre), precisamente dall'uscita da scuola,
quando un operatore di tale Centro lo andrà a prendere, fino al termine delle relative attività, quando i minori saranno riaccompagnati a casa dal padre;
11. Dispone che il curatore riferisca al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Modena, con cadenza almeno semestrale, mediante il deposito di apposita relazione, circa l'andamento degli interventi, i
19 rapporti mantenuti dai minori con i genitori e l'attuazione del progetto predisposto dal Tribunale;
12. Revoca l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
un contributo al mantenimento dei minori, con Parte_1
decorrenza dalla mensilità di agosto 2024;
13. Dichiara tenuta e condanna a corrispondere, a Parte_1
favore di , a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento dei figli minori e , e fino al R_ Per_2
raggiungimento della autosufficienza economica, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio a far data dal presente provvedimento, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
14. Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Parte_1
favore di il 50% delle spese straordinarie dal Controparte_1
padre convivente sostenute per i figli, per la cui regolamentazione si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena;
15. Rigetta ogni altra domanda;
16. Compensa fra le parti le spese del presente procedimento;
17. Pone le spese dell'espletata ctu in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
20 18. Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa ai Servizi
Sociali competenti e - per conoscenza - al Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia Romagna in Bologna ed alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in
Bologna.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Eleonora Ramacciotti
21