Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2023, n. 10739
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Sentenza 20 aprile 2023

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L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2023, n. 10739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10739
    Data del deposito : 20 aprile 2023
    Fonte ufficiale :

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