Sentenza 20 aprile 2023
Massime • 1
L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2023, n. 10739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10739 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
- per le nn. 3, 4 e 5, il Collegio ritiene che siano state notificate a mezzo del servizio postale, ma dalla documentazione prodotta risulta che esse sono state notificate a mezzo di messo notificatore;
6 di 9 - per le nn. 2, 10, 11 e 14, il Collegio afferma che la notificazione “sembra essere stata effettuata dalla ditta NI”, ma dalle relate non risulta in alcun modo il coinvolgimento di questa, essendo esse state notificate dai messi NI AR e ET TE (dipendenti dell’agente della riscossione); - per le nn. 12 e 15, il Collegio parla di notificazione per posta eseguita dalla NI, mentre invece sono state depositate due ricevute di ritorno di raccomandate recanti il timbro di Poste Italiane. La CTR non ha affatto esaminato la documentazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, “in subordine”, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 e 45 D.Lgs. n. 112 del 1999. 3.1. La sentenza impugnata è errata laddove afferma non essere state rituali le notificazioni delle cartelle nn. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 in quanto eseguite dalla NI. Occorre distinguere le notificazioni a mezzo del servizio postale e quelle a mezzo di messi notificatori: a) rispetto alle prime, la riserva in favore di Poste Italiane non è violata, poiché “l'intervento dell'agenzia NI (e ciò emerge dagli atti di causa[,] doc[c]. 1, 2 e 5) non ha riguardato il recapito della posta, ma solo la fase industriale di imbustamento, consegna a Poste Italiane S.p.A. e gestione delle ricevute di ritorno. Tale attività non è riservata ad alcuno, tantomeno a Poste Italiane[,] che nemmeno presta questo servizio” (p. 23 del ricorso); b) rispetto alle seconde, è “nella facoltà dell’agente della riscossione nominare messi notificatori e quelli che nel caso di specie hanno notificato le cartelle di pagamento […] erano appunto messi nominati da QU […]”; né le norme “richiedono che il messo così nominato sia legato all'esattore da un rapporto di lavoro subordinato”. 7 di 9 4.1. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia “‘error in procedendo’ per violazione degli artt. 21 del D.Lgs. 546/1992 e 100 c.p.c.” (p. 26 del ricorso). 4.1.1. “In conseguenza di quanto emerso dal motivo che precede la sentenza impugnata appare viepiù nulla, poiché, data la validità delle notificazioni eseguite anni addietro nei confronti del ‘de cuius’ prima e dei suoi eredi dopo, il ricorso di questi ultimi andava dichiarato inammissibile perché tardivo” (ivi). 4.2. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, “in estremo subordine”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. 4.2.1. “Nella denegata ipotesi in cui si volesse ravvisare un vizio di nullità della notificazione, tale nullità sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo”. 5. È fondato il quinto motivo, con assorbimento di tutti gli altri, alla stregua delle ragioni che si passa ad illustrare. 5.1. Oggetto d’impugnazione da parte dei contribuenti nel ricorso introduttivo del giudizio sono le cartelle di pagamento siccome tardivamente notificate – secondo quando riferisce la CTR nella sentenza impugnata – tra il 21 ed il 23 luglio 2010. Invero i contribuenti – sempre alla luce della sentenza – avevano dedotto l’illegittimità delle cartelle, notificate in tali date, per “tardività della notifica e prescrizione”. Effettivamente la CTR, in parziale accoglimento di siffatta eccezione dei contribuenti, ha ritenuto che la notifica “effettuata il 21-23 luglio 2010” delle “cartelle di cui ai n.ri 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15” fosse “tardiva”, sul rilievo dell’irritualità (“non correttezza”) della “notifica della cartella originaria”, in quanto “effettuata dalla ditta NI”. 5.2. Un tale “modus opinandi” della CTR è tuttavia viziato. 5.2.1. La CTR omette di considerare che l’essere le originarie notifiche delle cartelle (ossia quelle effettuate già al “de cuius” ed 8 di 9 una prima volta agli eredi”) eventualmente affette da nullità, in quanto effettuate da un’agenzia privata, non rende per ciò solo le notifiche stesse “tamquam non essent” agli effetti del diritto sostanziale, con specifico riguardo all’idoneità a determinare comunque l’interruzione del termine prescrizionale, a misura che, per le circostanze concrete delle procedure di notifica, esse si rivelino egualmente idonee al raggiungimento dello scopo, consistente nel portare le pretese tributarie rassegnate nelle cartelle a conoscenza dei destinatari. 5.2.2. A tale riguardo, infatti, conserva attualità il principio di diritto enunciato, ad esempio, da Sez. 3, n. 15617 del 26/07/2005, Rv. 582933-01, in tema di ingiunzione fiscale, a termini del quale, qualora questa “venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione non esclude che - in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento - la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 cod. civ. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza”. 5.2.3. La CTR, concentrata l’intera analisi motivazionale esclusivamente sulle notifiche originarie delle cartelle, reputate irrituali per il sol fatto d’essere state effettuate da un’agenzia privata, ha pretermesso di verificare se siffatte notifiche assumessero, ciò nondimeno, l’attitudine “a determinare 9 di 9 l'applicazione delle norme”, non procedurali, ma sostanziali, “degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.”: attitudine che prescinde dalla regolarità in sé delle notifiche, proprio perché sposta il “focus” dall’osservanza delle prescrizioni procedurali sulle notifiche al livello degli effetti sostanziali della (pur compiuta) messa a conoscenza. La non diretta rilevanza del “thema” della regolarità in sé delle notifiche comporta, come anticipato, l’assorbimento dei motivi dal primo al quarto. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e, all’esito, per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche con riguardo al presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo, dichiarando assorbiti tutti gli altri. In relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame e la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche con riguardo al presente grado di legittimità. Così deciso a Roma, all’esito della camera di consiglio del 24