Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da
MM LD, rappresentato e difeso dall'avvocato SE Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 674/2024 della Corte di Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, pubblicata il 05.12.2024 e notificata in data 23.01.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. SE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro, “In parziale accoglimento dell’appello e parziale riforma” della sentenza impugnata l’ha “conferma(ta) per la sola indennità di permessi per la mensilità di dicembre 2017 per € 426,01”, rigettando “nel resto l’originaria domanda (indennità di divisa)”.
La sentenza in copia conforme all’originale è stata notificata all’A.S.P. di Reggio Calabria debitrice in data 23/01/2025 ed è passata in giudicato, come da attestazione della Corte di Appello di Reggio Calabria del 6/6/2025.
Con ricorso notificato il 16/06/2025 e depositato il 17/06/2025 il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendovi l’A.S.P. di Reggio Calabria dato esecuzione.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Con “note di udienza” depositate in data 24/02/2026 parte ricorrente ha dato dell’intervenuta esecuzione della sentenza, rappresentando che “ nel mese di Agosto 2025, l'ASP di Reggio Calabria ha effettuato il pagamento delle somme dovute all'odierno ricorrente, in virtù della sentenza n. 674/2024 della Corte di Appello di Reggio Calabria ”.
Alla camera di consiglio dell’11/03/2026 la causa è stata così trattenuta in decisione.
Rileva il Collegio che, unitamente alle note di udienza, parte ricorrente non ha documentato il pagamento ricevuto da parte dell’ASP resistente.
Il mancato deposito della prova dell’intervenuto pagamento non consente al Collegio di dichiarare, con una pronuncia di merito, la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., mancando la prova documentale del pieno soddisfacimento del credito vantato in forza della sentenza oggetto dell’azione di ottemperanza.
Ciononostante, la richiesta del difensore del ricorrente può essere comunque interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
SE IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE IC | NA TI |
IL SEGRETARIO