Articolo 34 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 33Articolo 33
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14 ottobre 1990
Art. 34. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1990
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