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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 1995/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo il 26.10.2022, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
qualità di titolare dell'impresa individuale Mantovani Motors di Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Capuzzo del foro di Verona;
attore in riassunzione nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] l'[...] (C.F. ), anche in qualità di eredi Parte_2 C.F._2
di e e nata a [...], Persona_1 Persona_2 Controparte_2
il 04.04.1942 (C.F. , anche in qualità di erede di C.F._3 Persona_3
rappresentati e difesi dall'avv. Simone Merci del foro di Verona;
1 e
(C.F. ), con sede in Verona, via Basso Acquar Controparte_3 P.IVA_2
n. 75, contumace;
convenuti in riassunzione
Oggetto: “Servitù”; giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello
di Venezia n. 2407/2016 (R.G. n. 842/2014) con ordinanza della Corte di Cassazione n.
19925/2022 depositata il 21.6.2022.
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE
Si oppone alla richiesta di “rinnovazione o di supplemento di CTU volta ad individuare un percorso dell'eventuale costituenda servitù di passaggio coattivo alternativo rispetto alle ipotesi individuate in sede di giudizio di primo grado”, come richiesto dai convenuti in comparsa di costituzione e risposta e ribadito nelle Note per la trattazione scritta dell'udienza del 09.03.2023
NEL MERITO
Conclude come in atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio come segue:
In conformità ed in applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione n.
19925/2022 depositata il 21.06.2022.
Accertarsi che l'immobile censito al catasto di Verona fg 299 mapp. 377, sub 11 e sub 12 di proprietà del Sig. risulta essere intercluso per effetto delle opere realizzate Parte_1 con DIA depositata il 27/9/1999 e che la via d'uscita e di accesso più razionale sulla via pubblica,
Via Basso Acquar, è quella costituita da un “corridoio” della larghezza di mt 3.50 che attraversa i mappali n. 218 e 25 sub 4 già in proprietà dei defunti coniugi Sig.ri e Persona_1
(e per loro delle eredi costituite Sig.re, e , i Persona_2 Controparte_1 Parte_2
mappali n. 26 e 27 di proprietà della Sig.ra ed il mappale n. 241 di proprietà di Controparte_2
2 non costituita, come meglio descritto nell'All. “E” della CTU redatta dal Geom. CP_3
in atti (DOC. 7), salvo i più precisi e per l'effetto Persona_4
Dichiararsi e conseguentemente costituirsi una servitù di passo pedonale e carraio della larghezza di mt 3,50, oltreché di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto a favore dell'immobile identificato con i mappali 377 sub 11 e sub 12, di proprietà del Sig.
[...]
e a carico dei mappali n. 218 e 25 sub 4 già di proprietà dei Sig.ri e Parte_1 Persona_1
(e per loro delle eredi costituite Sig.re, e , i Persona_2 Controparte_1 Parte_2
mappali n. 26 e 27 della Sig.ra ed il mappale n. 241 di proprietà di , Controparte_2 CP_3
come naturale prosecuzione dello stradello della larghezza di mt 3,50 che esce dal portone dell'immobile di proprietà del sig. identificato con i m.n. 377 sub 12 di proprietà dello Parte_1
stesso Sig. 241 di proprietà di , come meglio descritto nell'All. “E” della Parte_1 CP_3
CTU redatta dal Geom. in atti. Persona_4
Condannarsi le convenute, Sig.re e a pagare Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
in solido tra loro al Sig. la somma di € 13.889,51, a titolo di restituzione e Parte_1
rimborso di quanto da lui versato agli appellati a titolo di pagamento delle spese e competenze legali e di rimborso delle competenze liquidate a favore del CTU Geom. in Persona_4
adempimento delle sentenze emesse dal Tribunale di Verona e della Corte d'appello di Venezia.:
Condannarsi i convenuti costituiti, in solido tra loro, all'integrale rifusione a favore del Sig. delle spese e competenze maturate per tutti i gradi di giudizio -primo e Parte_1
secondo grado, Cassazione e rinvio- oltre al rimborso spese forfetario, C.p.a. ed Iva”.
per le convenute in riassunzione e : Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
“IN VIA PRINCIPALE:
Respingere integralmente tutte le domande così come formulate e dedotte dal sig.
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in sede di comparsa Parte_1
di costituzione e risposta deposita il 15.02.2023.
3 IN SUBORDINE E IN VIA RICONVENZIONALE:
Nella denegata ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti i presupposti per dover fare luogo alla costituzione delle ex adverso invocate servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ. sui mappali di proprietà dei signori [ora delle signore e , Persona_1 Controparte_1 Parte_2
[ora delle signore e e si Persona_2 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
chiede la condanna del sig. a corrispondere a questi ultimi, quali proprietari Parte_1
dei fondi serventi e in misura proporzionale al peso concretamente imposto, l'indennità prevista dall'art. 1053 cod. civ. da liquidarsi dall'Ecc.ma Corte Intestata.
IN OGNI CASO:
Spese di lite, con rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014,
I.v.a. e C.p.a. sulle somme imponibili, interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre la rinnovazione o un supplemento di CTU volta ad individuare un percorso dell'eventuale costituenda servitù di passaggio coattiva alternativo rispetto alle ipotesi individuate in sede di giudizio di primo grado e che risulti meno gravoso per i fondi serventi e, conseguentemente, a determinare l'indennità dovuta ex art. 1053 cod. civ. dal sig. . Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
citava dinanzi al Tribunale di Verona e Parte_1 Persona_1 Persona_2
domandando che fosse accertato che l'immobile di sua proprietà censito al Catasto
[...]
Urbano di Verona, zona censuaria 3, Foglio F/11, particelle 377 sub 11 e sub 12, era intercluso rispetto all'accesso alla via pubblica e che l'unico percorso adeguato a tal fine era quello che attraversava il mappale 25 sub 4 del foglio 299 del N.C.E.U. di Verona, di proprietà dei convenuti;
domandava pertanto la costituzione a favore del suo fondo di una servitù volontaria o coattiva per interclusione assoluta di passo pedonale e carraio, di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto, a carico del citato mappale di proprietà dei convenuti, “salvo
4 più precisi”, per la larghezza di m 6, come normale prosecuzione dello stradello fuoriuscente dal fondo attoreo. L'attore esponeva di aver acquistato il 16.3.2000 da un capannone Persona_5
con relativa esigua area pertinenziale (censito al Catasto Fabbricati mappale n. 377 sub 11 e 12),
già intercluso su tre lati dalle proprietà dei e con un portone sul quarto lato Controparte_5
permettente l'accesso ad un'area pure di proprietà di costoro. Deduceva che al momento dell'acquisto v'era in corso un contratto di locazione ad uso commerciale stipulato il 10.10.1996 con i convenuti, avente ad oggetto un capannone identificato al mapp. 25 sub 2 e sub 4, nel quale egli esercitava la propria attività professionale, confinante con l'immobile acquistato ed al quale si accedeva per la via pubblica (via Basso Acquar) mediante il transito dei veicoli attraverso l'area di proprietà dei Affermava inoltre che prima della compravendita Controparte_5
avvenuta nel 2000 gli originari proprietari dei citati immobili, , e in data Per_5 CP_1 Per_2
27.9.1999 avevano presentato al Comune di Verona un progetto edilizio mediante D.I.A. che prevedeva l'apertura di un varco pedonale congiungente i mappali n. 377 sub 11 (proprietà
) e n. 25 sub. 2 (proprietà , e la costituzione di un muro di chiusura tra la porzione Per_5 CP_1
del capannone di cui al mapp. 377 n.11 (poi ceduta al e altro edificio sempre di Parte_1
proprietà , precludendo ogni accesso sulla pubblica via alla porzione di fabbricato poi Per_5
acquistata dall'attore. Cessata la locazione nel 2008, aveva inibito il transito Persona_1
attraverso la sua proprietà per accedere all'immobile acquistato: aveva allora Controparte_6
ottenuto, in sede possessoria, l'emissione di un provvedimento che lo autorizzava al transito attraverso il fondo dei convenuti per accedere al bene di sua proprietà, ed aveva indi introdotto un giudizio petitorio mirato ad ottenere la costituzione di una servitù sul fondo dei CP_1
a favore dell'immobile intercluso ex art. 1051 c.c.. Per_2
Costituitisi, i convenuti contestavano la pretesa attorea affermando che l'interclusione fosse conseguenza diretta ed esclusiva della vendita dell'immobile da parte del nel 2000, quale Per_5
conseguenza del frazionamento eseguito dai precedenti proprietari del capannone, essendo, lo
5 stabile alienato soltanto la parte finale dell'immobile del , che prima della suddivisione Per_5
aveva accesso alla pubblica via attraverso altra porzione del medesimo bene rimasta nella proprietà di . Per tal motivo, deducevano l'applicazione della disciplina normativa di cui Per_5
all'art. 1054 c.c. in luogo dell'art. 1051 c.c. e concludevano per il rigetto delle pretese attoree.
Domandavano in subordine ed in via riconvenzionale la condanna del alla Parte_1
corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c., da determinarsi mediante c.t.u.
All'esito delle disposte operazioni peritali, emergeva che la corte antistante l'immobile acquistato dal ra formata da mappali non tutti di proprietà dei convenuti: il Tribunale Parte_1
disponeva ex art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
. Indi il c.t.u. confermava l'interclusione dell'officina- Controparte_7
magazzino e della corte esterna di proprietà dell'attore e delineava due percorsi, indicati come
“E” e “F”, per l'accesso alla strada pubblica, quantificando, con successiva integrazione peritale,
l'indennità per entrambe le ipotesi - secondo il valore venale unitario assegnato all'area e le percentuali d'incremento, a cui sommava il risarcimento del danno cagionato quale deprezzamento del valore del fondo - in complessivi € 42.640,00 (di cui € 38.740,00 a favore di ed € 3.900,00 per per il percorso “E”, ed € 33.040,00 Persona_1 Persona_3
Per_ complessivi per il percorso “F” (suddivisi in € 16.520,00 sia per che per . Persona_1
Attese le risultanze della c.t.u., l'attore riformulava le conclusioni, chiedendo la costituzione a favore del suo fondo di una servitù volontaria o per interclusione assoluta di passo pedonale e carraio, di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto, a carico del mapp. 218 di proprietà di e dei mapp. 26-27 di proprietà di Persona_1 Persona_2 [...]
e del mapp. 241 di sempre “salvo più precisi”. Per_3 CP_3
Con sentenza depositata in data 14.2.2014, n. 340/2014, il Tribunale di Verona rigettava le domande attoree e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore delle convenute: il giudice di primo grado indicava come applicabile la previsione di cui all'art. 1054
6 c.c. anziché quella di cui all'art.1051 c.c., affermando che l'interclusione aveva avuto origine dall'atto di compravendita del 16.3.2000, con cui il aveva acquistato il fondo benché Parte_1 le conseguenze dell'interclusione fossero risultate a questi manifeste solo dopo la cessazione del rapporto locativo avente ad oggetto il fondo finitimo.
Proposto appello da che lamentava travisamento dei fatti osservando che Parte_1
l'interclusione del bene acquistato era avvenuta ancor prima della compravendita sottoscritta il
16.3.2000 mediante gli interventi realizzati dall'alienante sul fondo per il tramite della Per_5
D.I.A. del 27.9.1999, costituitisi e con Persona_1 Persona_2 Persona_3 sentenza n. 2407/2016, pubblicata il 25.10.2016, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame, confermando la necessaria applicazione della previsione di cui all'art. 1054 c.c. per essersi l'interclusione originata per effetto della compravendita del capannone intervenuta tra l'appellante e l'originario proprietario , e non già a causa delle modifiche edilizie Per_5 apportate da quest'ultimo a seguito della D.I.A. presentata nel 1999. proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi coi quali Parte_1
contestava che la decisione di appello si fosse erroneamente fondata su un travisamento delle conclusioni della relazione del c.t.u. nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto avendo evidentemente la Corte d'Appello inteso l'art. 1054 c.c. come disposizione atta a comprendere anche l'ipotesi di interclusione del fondo preesistente all'alienazione del fondo stesso.
e si costituivano nel giudizio mediante il deposito di Persona_1 Persona_2
controricorso; e , seppur intimati, rimanevano Persona_3 Controparte_3
contumaci.
Con ordinanza n. 19925 del 29.3.2022, depositata in data 21.6.2022, la Corte di Cassazione
accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla Corte
d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità.
7 Premesso “che l'art. 1054 c.c. presuppone che il venditore sia stato, prima della vendita, proprietario di un terreno avente accesso diretto dalla strada che, per effetto della vendita
parziale, la porzione ceduta venga a trovarsi chiusa da ogni parte e, inoltre, la perdurante
disponibilità da parte dell'alienante (o dei suoi eredi), della residua porzione del fondo avente
accesso diretto dalla strada (Cass. n. 6505/1988; n. 1061/1967). In presenza di tali condizioni,
il proprietario del fondo che sia divenuto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo
oneroso o divisione, ha diritto di ottenere il passaggio coattivo gratuito dall'altro contraente e,
pertanto, salva la prova dell'impossibilità di agire a tal fine nei confronti di detto contraente (il
cui obbligo non si trasferisce agli aventi causa a titolo particolare), non può pretendere il
passaggio coattivo dagli altri vicini ai sensi dell'art. 1051 c.c., e in base ai criteri di brevità e di
minor aggravio dettati da tale norma (Cass. n. 4506/1985; n. 4207/1997; n. 20404/2013), la
Cassazione così statuiva: “la sentenza impugnata, in palese e stridente contrasto con tali principi,
ha ritenuto di poter ricondurre, sotto l'ambito di applicazione della norma dell'art. 1054 c.c.,
una fattispecie del tutto diversa, nella quale l'interclusione non derivava dall'alienazione,
avvenuta con atto del 16 marzo del 2000, essendo circostanza pacifica in causa che il fondo, già
in quel momento, «a seguito delle modifiche apportate nel 1999» non aveva accesso alla via
pubblica tramite una residua proprietà del venditore, accedendosi ad esso tramite la porzione a
confine condotta in locazione dal di proprietà non del venditore, ma altrui. Tanto Parte_1
basta ad escludere l'applicabilità dell'art. 1054 c.c., essendo fin troppo chiaro che il
consapevole acquisto di un fondo intercluso non rende l'interclusione un effetto della vendita nel significato previsto dalla stessa norma”; per l'effetto rinviava la causa avanti alla Corte
d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità.
sempre nella qualità di titolare dell'impresa individuale Mantovani Motors, Parte_1
riassumeva il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c del 24.10.2022, chiedendo, in ottemperanza alle indicazioni espresse nel provvedimento di rinvio, previa declaratoria di
8 interclusione dell'immobile di sua proprietà: accertarsi che la via d'uscita più razionale sulla via pubblica (via Basso Acquar) è costituita da un “corridoio” della larghezza di mt.
3.50 che attraversa i mappali 218 e 25 sub. 4 di proprietà di e i Persona_1 Persona_2
mapp. 26 e 27 di proprietà di (già ed il mapp. 241 di Controparte_2 Persona_3 CP_3
costituire a favore dello stesso fondo attoreo una servitù volontaria o per interclusione assoluta di passo pedonale e carraio, di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto, sui mappali medesimi, per come descritto nell'Allegato “E” della c.t.u. di primo grado, oltre alla condanna dei convenuti alla restituzione e rimborso di quanto loro versato in adempimento delle sentenze del Tribunale di Verona e della Corte d'Appello di Venezia. Precisava di preferire l'ipotesi “E” anziché “F”, poiché più ragionevole, involgente minore superficie di area cortiva della convenuta e già attualmente utilizzata per effetto del provvedimento Controparte_2
possessorio emesso dal Tribunale di Verona, ancora efficace.
Si costituivano con comune patrocinio e Persona_1 Persona_2 Controparte_2
erede di eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso per Persona_3
cassazione nei confronti di avvenuta presso il procuratore costituito dopo il Persona_3 decesso dell'intimato e mai rinnovata nei confronti dell'erede. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree, contestando che la domanda di costituzione della servitù inizialmente proposta dal non comprendesse, in origine, né i fondi necessari all'accesso alla via Parte_1
pubblica né tutti i proprietari degli stessi. Con riguardo all'individuazione del percorso della eventuale servitù, sollecitavano, in via istruttoria, la modifica del percorso E (comunque preferito al percorso F) poiché quello disegnato dal perito comprometteva l'utilizzo della loro corte,
chiedendo la rinnovazione delle operazioni peritali anche con riguardo alla quantificazione della indennità di cui all'art. 1053 c.c., espressa dal c.t.u. senza considerare i parametri valutativi segnalati dalla parte nella nota autorizzata depositata il 20.12.2010 avanti al Tribunale di Verona.
Nelle more del procedimento in riassunzione, decedevano i convenuti e Persona_1
9 sicché, con comparsa di costituzione volontaria del 28.9.2024, si Persona_2
costituivano le eredi dei de cuius ed facendo proprie e ribadendo tutte CP_1 Parte_2
le domande, eccezioni, difese e produzioni svolte e formulate dai loro danti causa nei precedenti scritti difensivi depositati in atti.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.10.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 9.1.2025, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
***
Preliminarmente si osserva che non può trovare seguito l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione proposta dai convenuti in riassunzione;
costoro hanno rilevato “come il ricorso introduttivo del precedente giudizio di cassazione fosse affetto da nullità, per esser stato lo stesso notificato alla persona del sig. nonostante quest'ultimo fosse deceduto Persona_3
due mesi prima, ossia il 17.07.2017, ma comunque dopo la notifica della sentenza effettuata dall'allora suo procuratore al sig. Come evidenziato più sopra, il ricorso era, infatti, Parte_1
stato notificato in data 18.09.2017 anche al sig. nel domicilio eletto presso lo Persona_3
studio dell'avv. Lamberto Marini [cfr. doc. 8]. A fronte di tale evento, l'allora procuratore del sig. avrebbe dovuto procedere in ossequio a quanto previsto dall'art. 330, comma 2 Parte_1
c.p.c. e, dunque, notificare l'impugnazione nei luoghi indicati nel primo comma di tale norma
[residenza o domicilio dichiarati nell'atto di notificazione, ovvero presso il procuratore costituito] «collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza». In difetto, la giurisprudenza nè ha fatto discendere talvolta un'ipotesi di nullità della notifica ex art. 160 c.p.c., tal'altra di inesistenza ravvisando non una violazione delle norme che regolano la notificazione, bensì un'errata identificazione del soggetto
10 passivo della vocatio in ius” (comparsa di costituzione, pag. 19).
Si deve in proposito osservare che è sicuramente escluso che il giudice di rinvio sia autorizzato a valutare un error in procedendo asseritamente commesso dalla Corte di Cassazione, potendo semmai la questione essere proposta allo stesso giudice di legittimità con lo strumento del ricorso per revocazione. Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 17 maggio 2018, n. 12046,
“allorquando la Corte di cassazione deve pronunciarsi su un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa (ex multis Cass. 2771/2017;
17653/2012; Sez. un., 68077/2012; Cass. 13514/2007), cosicché nel caso di revocazione della sentenza di cassazione, poiché il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessa che è
investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare la questione posta con il ricorso per revocazione. Non sembra pertanto accorto rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito a causa dell'accoglimento del ricorso, la valutazione del presunto errore commesso dal giudice di legittimità”. La stessa Cassazione ha confermato che “l'errore commesso dalla Corte nel ritenere validamente instaurato il rapporto processuale senza statuire sulla validità della notifica e a fronte di un'errata percezione degli atti di causa, integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.” (Cass., sent. n. 28143/18).
Quanto alle valutazioni di merito conseguenti al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione,
occorre premettere che il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., n.
11 11716/2014).
Risulta per l'effetto definitivamente accertato quantomeno che il fondo dell'attore sia intercluso e che l'interclusione non si sia determinata con l'atto di acquisto da del Persona_5
medesimo bene, sottoscritto il 16.3.2000, ma in precedenza (benché gli effetti di concreto ostacolo all'accesso alla via pubblica siano stati dal proprietario del fondo intercluso percepiti solo a partire dal 2008 a seguito della cessazione del contratto di locazione in essere su un fondo del ed in particolare per effetto dell'esecuzione delle opere previste nella D.I.A. CP_1
sottoscritta il 27.9.1999 da ed (v. relazione del c.t.u. pag. 11 Persona_5 Persona_1
e allegati “R” ed “S”).
Ricostruita - in termini, si ribadisce, vincolanti per questo giudice, l'origine dell'interclusione dell'immobile - ne consegue che sussistono i presupposti per la costituzione delle servitù richieste da parte attrice, secondo il disposto normativo di cui all'art. 1051 c.c., non venendo invece in rilievo, com'era stato ritenuto con la sentenza cassata, la diversa ipotesi dell'art. 1054 c.c.
I convenuti in riassunzione, rammentato che presupposto per la costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. è la richiesta di accesso alla pubblica via, hanno tratto dalla solo progressiva formazione del contraddittorio utile a tal fine e dalle non sempre attente indicazioni dei fondi da asservire svolte nei vari gradi di giudizio dall'attore elementi per auspicare il (nuovo) rigetto di ogni domanda.
Orbene, l'attore ha, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, citato i coniugi Per_1
e in quanto individuati come comproprietari del mappale 25 sub 4
[...] Persona_2
(in realtà ne era proprietario esclusivo solo il primo); attese le risultanze della c.t.u. acquisita, che meglio delineavano il percorso utile a consentire l'accesso dal fondo attoreo alla via pubblica tramite i mappali 218 già di proprietà di e e 25 sub 4 già Persona_1 Persona_2
di proprietà di (oggi entrambi delle eredi di ed , 26 Persona_1 CP_1 Parte_2
e 27 di (oggi dell'erede e 241 di il Tribunale di Persona_3 Controparte_2 CP_3
12 Verona, con ordinanza 23.10.2009, ebbe ad ordinare “ai sensi dell'art. 107 cpc” la chiamata in causa nei confronti degli ulteriori soggetti interessati ( e;
da allora Persona_3 CP_3
costoro o, quanto al primo, l'erede hanno sempre partecipato, costituendosi o meno, al processo.
Solo in questo giudizio di rinvio i convenuti in riassunzione costituiti hanno richiamato la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9685/2013, che, risolvendo un contrasto tra orientamenti difformi, ha statuito che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio dev'essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica: “la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente,
in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica, integrazione giudiziale o convenzionale.
(…) Ove, pertanto, la domanda di costituzione di una servitù coattiva non sia diretta a tutti i proprietari dei fondi intermedi, si verifica una carenza non tanto sotto il profilo soggettivo dell'integrità del contraddittorio, quanto piuttosto sotto quello oggettivo della congruità del
petitum; in altre parole, non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiché ciò che difetta, in realtà, è quell'essenziale condizione dell'azione che consiste nella “possibilità giuridica” - ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento - poiché il bene della vita reclamato dall'attore non gli è accordato dall'ordinamento. In tal caso, pertanto, non va disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la reiezione della domanda in quanto diretta a far valere un diritto inesistente” (così, negli stessi termini, la successiva sentenza n. 1646/2017 della Corte di Cassazione).
Sennonché nel caso in esame, come si è osservato, il Tribunale di Verona ancora nel 2009 ordinò
la chiamata in causa di e di non per aver ravvisato un caso di Persona_3 CP_3
litisconsorzio necessario bensì ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e l'attore estese la domanda nei loro confronti. Come è noto, la chiamata in causa iussu iudicis, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., risponde
13 ad esigenze di economia processuale, discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità
dal giudice di primo grado, e non è sindacabile nei gradi successivi (cfr. Cass., n. 5147/2019, n.
6208/2013).
Quanto alle imprecisioni contenute nelle conclusioni rassegnate dall'attore nei vari gradi di giudizio con riguardo all'elenco dei fondi da asservire, si deve ricordare, in primo luogo, che è sempre stata chiaramente espressa dall'attore la volontà di beneficiare di un itinerario idoneo al raggiungimento della via pubblica. senza riferimento ad un solo e specifico tracciato (dovendosi la domanda interpretare con riguardo al complesso delle deduzioni della parte e non delle sole formali conclusioni: Cass., n. 7467/2020 e n. 13602/2019), e, in secondo luogo, che il giudice,
richiesto di costituire una servitù coattiva, non è vincolato all'ipotesi prospettata, ma può
estendere la sua analisi all'intero fondo servente (Cass., n. 10327/1998).
Per quanto sopra si deve dare atto che, sin dal giudizio di primo grado, è stato formato il contraddittorio con tutti i proprietari dei fondi potenzialmente coinvolti al fine della costituzione della servitù oggetto di causa.
In concreto e quanto al percorso della costituenda servitù, la relazione del c.t.u. e gli stessi scritti conclusivi delle parti convergono nella determinazione della stessa in conformità al tracciato di cui alla lettera “E” della relazione acquisita nel giudizio di primo grado: trattasi peraltro di un passaggio già in uso da tempo, che consente di dare accesso alla via pubblica nel modo più
conveniente, anche economicamente, per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, in conformità ai criteri ormai consolidati nella giurisprudenza (cfr. Cass., n. 6562/2015;
n. 10045/2008). D'altra parte quanto all'onere della prova per la domanda di cui all'art. 1051
c.c., spetta al proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo, spetta invece al proprietario del fondo su cui la servitù dovrà essere costituita eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di quelli che lo circondano che consenta l'uscita
14 sulla pubblica via o la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo, configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea (cfr. Cass,. n.
11592/2004).
Nella specie sia l'attore sia i convenuti in riassunzione hanno indicato come preferibile il percorso
E rispetto al percorso F indicati come alternativi dal c.t.u.; i convenuti hanno in questa sede suggerito un percorso alternativo che però è significativamente più lungo e soprattutto non conduce direttamente alla via pubblica ma ad uno stradello privato in proprietà anche di terzi soggetti: trattasi dunque di opzione che avrebbe potuto essere considerata in sede stragiudiziale ma che non può né essere recepita quale esito del presente giudizio né costituire ostacolo alla pronuncia che appare più conforme ai sopra delineati criteri.
Le convenute eccepiscono infine che il passaggio avverrebbe su area qualificata come corte,
incontrando così l'ostacolo di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. ma l'obiezione confonde il concetto di corte in senso catastale, che indica semplicemente un'area senza fabbricati accessoria ad altra,
con il riferimento effettuato nella disposizione richiamata al cortile inteso quale “spazio scoperto,
generalmente recintato, posto a disimpegno esclusivo di una o più case e, quando non recintato,
avendo riguardo alla sua concreta destinazione desumibile dallo stato dei luoghi” (Cass., n.
2706/1996), solo il secondo venendo in rilievo ai fini dell'invocata esenzione: di questa non sussistono con evidenza i presupposti, in quanto nella specie l'area “cortiva” interessata non è un disimpegno tra case di abitazione ma è un'area asfaltata prossima a capannoni nell'ambito di una zona a vocazione industriale/commerciale (come emerge chiaramente dalla relazione del c.t.u. e dal relativo compendio fotografico) e non un cortile: “in materia di servitù di passaggio coattivo,
l'insediamento produttivo non rientra nell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. (che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti), atteso che la predetta disposizione contiene un'elencazione tassativa che trova la sua “ratio” nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode” (Cass., n.
15 19901/23); per di più la Corte di Cassazione ha altresì osservato che la richiamata esenzione
“opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stessa;
la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili” (Cass., n. 10944/2024).
In conclusione, la costituzione della servitù di passaggio a carico dei mappali n. 218 e 25 sub 4
oggi in proprietà di e del mappale 27 di e del Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
mappale n. 241 di proprietà di come naturale prosecuzione dello stradello della Controparte_3
larghezza di m 3,50 che esce dal portone dell'immobile di proprietà di come meglio Pt_1 descritto nell'Allegato “E” alla relazione del c.t.u. dal Geom. contempera il Persona_4
criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente;
non si rende peraltro necessaria in concreto una significativa modifica dello stato dei luoghi, trattandosi di tracciato già transitabile con mezzi meccanici.
Si deve precisare che il c.t.u. ha fatto nella prima relazione riferimento ai mappali “26-27” ma il percorso delineato nell'Allegato E coinvolge chiaramente il solo mappale 27 come emerge dal confronto tra la mappa ivi riportata dal c.t.u. (con il tracciato della ipotizzata servitù ma senza distinzione tra i mappali 26 e 27) e l'estratto di mappa allegato A alla relazione;
a conferma di ciò, si nota che nell'integrazione alla relazione al fine del calcolo dell'indennità, il c.t.u. fa riferimento al solo mappale 27.
La costituzione delle servitù oggetto di domanda attribuisce ai convenuti, che ne hanno fatto oggetto di domanda riconvenzionale, il diritto di ottenere l'indennità ex art. 1053 c.c. Ai fini della sua quantificazione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'indennità
dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo
16 non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli” (Cass., n.
10269/2016).
Con l'integrazione alla relazione depositata dal c.t.u. il 4.11.2010, il c.t.u. ha anche calcolato, per entrambi i percorsi ipotizzati e dunque in particolare per quello prescelto per le ragioni suindicate,
l'eventuale indennità da corrispondere ex art. 1053 c.c. ai titolari delle particelle asservite, nella misura di € 38.740,00 per i mappali 25 sub 4 e 218 e di € 3.900,00 per il mappale 27.
La stima dell'indennità è stata effettuata secondo i criteri indicati dall'art. 1038, comma 1°, c.p.c. tenendo conto del valore dell'area occupata e del deprezzamento subito dalle particelle serventi,
considerata la destinazione d'uso di queste, a causa del transito di persone e veicoli: “Lo scrivente, dopo aver svolto un'indagine conoscitiva del mercato nella zona in esame, ritiene di poter indicare in 225,00 €./m² il valore venale dell'area soggetta all'eventuale costituzione di servitù, incrementato di una percentuale pari al 15 per la capitalizzazione delle imposte da pagare sulle superfici asservite e per il danno inteso come deprezzamento del valore del fondo,
determinando così un indennizzo finale pari a 258,75 €/m convenzionalmente arrotondato a
260,00 €/m² per quanto riguarda l'ipotesi di servitù dall'accesso n. 1” (integrazione alla relazione, pag. 7).
Il c.t.u. ha opportunamente spiegato le ragioni per le quali non ha potuto considerare ulteriori potenzialità edificatorie future delle aree asservite in considerazione del quadro incerto ed interlocutorio dello sviluppo urbanistico e dei relativi strumenti;
i convenuti, nel censurare il calcolo dell'indennità offerto dal perito, si sono in proposito limitati a richiamare genericamente una loro nota di osservazioni alla c.t.u. depositata avanti al Tribunale di Verona in data
17 20.12.2010 non solo senza evidenziare in quali termini, in concreto, il c.t.u. si sarebbe allontanato da criteri ritenuti corretti nella determinazione dell'indennità in questione ma soprattutto senza dare atto di evoluzioni sopravvenute delle previsioni urbanistiche che possano realmente giustificare una rinnovazione dell'attività peritale, richiesta invece in termini tali da renderla inammissibilmente esplorativa.
Si rende invece necessario, ad avviso della Corte, rivalutare ad oggi, secondo il comune indice
Istat FOI, la rivalutazione dell'importo indicato dal c.t.u., dovendosi riportare all'attualità nella quale interviene la liquidazione un valore indicato dal c.t.u. ancora nel 2010. Si ottiene così
l'importo di € 49.664,68 per i mappali 25 sub 4 e 218 e di € 4.999,80 per il mappale 27; quanto al mappale di si osserva che esso risulta coinvolto in misura del tutto marginale ed in CP_3
concreto non pregiudizievole e che in ogni caso la parte è rimasta contumace in ogni fase del processo e non ha dunque proposto la – necessaria (v. Cass., n. 14922/2010) - domanda di riconoscimento di eventuale indennità. Alla somma, liquidata così in valori attuali, si aggiungeranno gli interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
La riforma della sentenza cassata implica la nuova regolamentazione delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre a quelle del giudizio di legittimità, e, infine dell'odierna fase processuale.
L'esito complessivo del giudizio evidenzia la reciproca soccombenza tra le parti, essendo accolte sia la domanda di parte attrice volta alla costituzione delle servitù coattive di cui in dispositivo sia la domanda riconvenzionale dei convenuti costituiti di riconoscimento della conseguente indennità; al tempo stesso risulta prevalente la soccombenza dei secondi, avendo essi soltanto in ogni fase resistito alla pretesa di controparte. Alla luce di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., si giustifica la compensazione delle spese di lite per un terzo con riguardo a tutti i gradi di giudizio,
con rifusione della quota ulteriore in favore di secondo la Parte_1 CP_8
disciplina vigente all'attualità in considerazione dell'accezione omnicomprensiva di “compenso”
18 che nella normativa applicabile evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass., n. 19943/2023 e n. 19989/21). La liquidazione deve avvenire secondo importi medi per causa di valore indeterminabile - non rinvenendosi negli atti processuali gli elementi necessari ad un calcolo effettuato secondo i criteri di cui all'art. 15 c.p.c.
(v. Cass., n. 10755/2019) - di bassa complessità, essendosi la parte limitata alle minime – e, come si è visto, non immuni da precisioni - deduzioni necessarie per l'affermazione del diritto vantato e a fondatamente dolersi del travisamento in cui sono incorsi il giudice di primo e secondo grado con riguardo alla fattispecie nella quale il caso sottoposto doveva essere sussunto.
Sussistono le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio tra l'attore e la società interessata del tutto marginalmente dalla causa, tanto da non Controparte_3
essersi mai costituita e non aver richiesto l'indennità ex art. 1053 c.c.
Il ha altresì diritto a vedersi restituito, come richiesto, la complessiva somma di € Parte_1
13.889,51 corrisposta (non vi è contestazione sul punto) alle controparti in osservanza delle due sentenze di merito, di cui € 7.615,30 per il giudizio di primo grado ed € 6.274,21 per il giudizio d'appello (docc. 9 e 10 att. in riass.), con interessi al tasso legale da ciascun pagamento (cfr.
Cass., n. 34011/2021).
Quanto sopra rende altresì equo porre le spese di c.t.u., già liquidate nel giudizio di primo grado,
per un quarto a carico di e per tre quarti a carico dei convenuti costituiti in Parte_1
solido, con diritto del primo a vedersi rifuso dalle controparti costituite quanto anticipato in eccedenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato che l'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Verona, fg 299 mapp.
377, sub 11 e sub 12, di proprietà di risulta essere intercluso, costituisce ai Parte_1
19 sensi dell'art. 1051 c.c. il diritto di servitù di passo pedonale e carraio della larghezza di m 3,50, oltreché di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto a favore dell'immobile identificato con i mappali 377 sub 11 e sub 12, in prosecuzione dello stradello della larghezza di m 3,50 che esce dal portone dell'immobile di proprietà dello stesso, ed a carico dei mappali 218
e 25 sub 4 già di proprietà di e ed ora di proprietà di Persona_1 Persona_2
e del mappale 27 già di proprietà di ed ora di Controparte_1 Parte_2 Persona_3
proprietà di e del mappale 241 di proprietà di , Controparte_2 Controparte_3
secondo il tracciato meglio descritto nell'Allegato “E” alla relazione del c.t.u. Geom. Per_4
depositata il 25.9.2009 avanti al Tribunale di Verona nella causa civile n. 4447/2008 R.G.;
[...]
2) condanna a corrispondere a ed Parte_1 Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 49.664,68 per i mappali 25 sub 4 e 218 e a l'importo di € 4.999,80 Controparte_2
per il mappale 27 quali indennità ex art. 1053 c.c., oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) dichiarate compensate tra le parti per un terzo le spese di lite di tutti i gradi di giudizio,
condanna in solido le convenute in riassunzione costituite Controparte_1 Parte_2
(anche quali eredi mortis causa dei convenuti appellati Controparte_2 Persona_1
e a rifondere all'attore in riassunzione i due terzi delle spese Persona_2 Persona_3
di lite di ciascun grado di giudizio, spese che liquida, già ridotte della quota di un terzo:
a) per il giudizio di primo grado in € 5.840,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva
(se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 244,67 per esborsi;
b) per il giudizio d'appello in € 4.630,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 468,00 per esborsi;
c) per il giudizio di legittimità in € 3.675,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva
(se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 468,00 per esborsi;
d) per il giudizio di rinvio in € 4.630,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se
20 ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 536,00 per esborsi;
4) condanna (quali eredi mortis causa dei Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
convenuti appellati e a rimborsare a Persona_1 Persona_2 Persona_3
'importo di € 13.889,51 da questi corrisposto alle controparti in osservanza Parte_1
delle sentenze di primo grado e d'appello, con interessi al tasso legale da ciascun pagamento al saldo;
5) pone le spese di c.t.u., già liquidate nel giudizio di primo grado, per un quarto a carico di e per tre quarti a carico di Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_2
(anche quali eredi mortis causa dei convenuti-appellati
[...] Persona_1 Persona_2
e , con diritto dell'attore in riassunzione alla restituzione da parte delle
[...] Persona_3
convenute in riassunzione di quanto versato in eccedenza rispetto alla quota come sopra determinata.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
21
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 1995/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo il 26.10.2022, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
qualità di titolare dell'impresa individuale Mantovani Motors di Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Capuzzo del foro di Verona;
attore in riassunzione nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] l'[...] (C.F. ), anche in qualità di eredi Parte_2 C.F._2
di e e nata a [...], Persona_1 Persona_2 Controparte_2
il 04.04.1942 (C.F. , anche in qualità di erede di C.F._3 Persona_3
rappresentati e difesi dall'avv. Simone Merci del foro di Verona;
1 e
(C.F. ), con sede in Verona, via Basso Acquar Controparte_3 P.IVA_2
n. 75, contumace;
convenuti in riassunzione
Oggetto: “Servitù”; giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello
di Venezia n. 2407/2016 (R.G. n. 842/2014) con ordinanza della Corte di Cassazione n.
19925/2022 depositata il 21.6.2022.
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE
Si oppone alla richiesta di “rinnovazione o di supplemento di CTU volta ad individuare un percorso dell'eventuale costituenda servitù di passaggio coattivo alternativo rispetto alle ipotesi individuate in sede di giudizio di primo grado”, come richiesto dai convenuti in comparsa di costituzione e risposta e ribadito nelle Note per la trattazione scritta dell'udienza del 09.03.2023
NEL MERITO
Conclude come in atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio come segue:
In conformità ed in applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione n.
19925/2022 depositata il 21.06.2022.
Accertarsi che l'immobile censito al catasto di Verona fg 299 mapp. 377, sub 11 e sub 12 di proprietà del Sig. risulta essere intercluso per effetto delle opere realizzate Parte_1 con DIA depositata il 27/9/1999 e che la via d'uscita e di accesso più razionale sulla via pubblica,
Via Basso Acquar, è quella costituita da un “corridoio” della larghezza di mt 3.50 che attraversa i mappali n. 218 e 25 sub 4 già in proprietà dei defunti coniugi Sig.ri e Persona_1
(e per loro delle eredi costituite Sig.re, e , i Persona_2 Controparte_1 Parte_2
mappali n. 26 e 27 di proprietà della Sig.ra ed il mappale n. 241 di proprietà di Controparte_2
2 non costituita, come meglio descritto nell'All. “E” della CTU redatta dal Geom. CP_3
in atti (DOC. 7), salvo i più precisi e per l'effetto Persona_4
Dichiararsi e conseguentemente costituirsi una servitù di passo pedonale e carraio della larghezza di mt 3,50, oltreché di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto a favore dell'immobile identificato con i mappali 377 sub 11 e sub 12, di proprietà del Sig.
[...]
e a carico dei mappali n. 218 e 25 sub 4 già di proprietà dei Sig.ri e Parte_1 Persona_1
(e per loro delle eredi costituite Sig.re, e , i Persona_2 Controparte_1 Parte_2
mappali n. 26 e 27 della Sig.ra ed il mappale n. 241 di proprietà di , Controparte_2 CP_3
come naturale prosecuzione dello stradello della larghezza di mt 3,50 che esce dal portone dell'immobile di proprietà del sig. identificato con i m.n. 377 sub 12 di proprietà dello Parte_1
stesso Sig. 241 di proprietà di , come meglio descritto nell'All. “E” della Parte_1 CP_3
CTU redatta dal Geom. in atti. Persona_4
Condannarsi le convenute, Sig.re e a pagare Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
in solido tra loro al Sig. la somma di € 13.889,51, a titolo di restituzione e Parte_1
rimborso di quanto da lui versato agli appellati a titolo di pagamento delle spese e competenze legali e di rimborso delle competenze liquidate a favore del CTU Geom. in Persona_4
adempimento delle sentenze emesse dal Tribunale di Verona e della Corte d'appello di Venezia.:
Condannarsi i convenuti costituiti, in solido tra loro, all'integrale rifusione a favore del Sig. delle spese e competenze maturate per tutti i gradi di giudizio -primo e Parte_1
secondo grado, Cassazione e rinvio- oltre al rimborso spese forfetario, C.p.a. ed Iva”.
per le convenute in riassunzione e : Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
“IN VIA PRINCIPALE:
Respingere integralmente tutte le domande così come formulate e dedotte dal sig.
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in sede di comparsa Parte_1
di costituzione e risposta deposita il 15.02.2023.
3 IN SUBORDINE E IN VIA RICONVENZIONALE:
Nella denegata ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti i presupposti per dover fare luogo alla costituzione delle ex adverso invocate servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ. sui mappali di proprietà dei signori [ora delle signore e , Persona_1 Controparte_1 Parte_2
[ora delle signore e e si Persona_2 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
chiede la condanna del sig. a corrispondere a questi ultimi, quali proprietari Parte_1
dei fondi serventi e in misura proporzionale al peso concretamente imposto, l'indennità prevista dall'art. 1053 cod. civ. da liquidarsi dall'Ecc.ma Corte Intestata.
IN OGNI CASO:
Spese di lite, con rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014,
I.v.a. e C.p.a. sulle somme imponibili, interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre la rinnovazione o un supplemento di CTU volta ad individuare un percorso dell'eventuale costituenda servitù di passaggio coattiva alternativo rispetto alle ipotesi individuate in sede di giudizio di primo grado e che risulti meno gravoso per i fondi serventi e, conseguentemente, a determinare l'indennità dovuta ex art. 1053 cod. civ. dal sig. . Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
citava dinanzi al Tribunale di Verona e Parte_1 Persona_1 Persona_2
domandando che fosse accertato che l'immobile di sua proprietà censito al Catasto
[...]
Urbano di Verona, zona censuaria 3, Foglio F/11, particelle 377 sub 11 e sub 12, era intercluso rispetto all'accesso alla via pubblica e che l'unico percorso adeguato a tal fine era quello che attraversava il mappale 25 sub 4 del foglio 299 del N.C.E.U. di Verona, di proprietà dei convenuti;
domandava pertanto la costituzione a favore del suo fondo di una servitù volontaria o coattiva per interclusione assoluta di passo pedonale e carraio, di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto, a carico del citato mappale di proprietà dei convenuti, “salvo
4 più precisi”, per la larghezza di m 6, come normale prosecuzione dello stradello fuoriuscente dal fondo attoreo. L'attore esponeva di aver acquistato il 16.3.2000 da un capannone Persona_5
con relativa esigua area pertinenziale (censito al Catasto Fabbricati mappale n. 377 sub 11 e 12),
già intercluso su tre lati dalle proprietà dei e con un portone sul quarto lato Controparte_5
permettente l'accesso ad un'area pure di proprietà di costoro. Deduceva che al momento dell'acquisto v'era in corso un contratto di locazione ad uso commerciale stipulato il 10.10.1996 con i convenuti, avente ad oggetto un capannone identificato al mapp. 25 sub 2 e sub 4, nel quale egli esercitava la propria attività professionale, confinante con l'immobile acquistato ed al quale si accedeva per la via pubblica (via Basso Acquar) mediante il transito dei veicoli attraverso l'area di proprietà dei Affermava inoltre che prima della compravendita Controparte_5
avvenuta nel 2000 gli originari proprietari dei citati immobili, , e in data Per_5 CP_1 Per_2
27.9.1999 avevano presentato al Comune di Verona un progetto edilizio mediante D.I.A. che prevedeva l'apertura di un varco pedonale congiungente i mappali n. 377 sub 11 (proprietà
) e n. 25 sub. 2 (proprietà , e la costituzione di un muro di chiusura tra la porzione Per_5 CP_1
del capannone di cui al mapp. 377 n.11 (poi ceduta al e altro edificio sempre di Parte_1
proprietà , precludendo ogni accesso sulla pubblica via alla porzione di fabbricato poi Per_5
acquistata dall'attore. Cessata la locazione nel 2008, aveva inibito il transito Persona_1
attraverso la sua proprietà per accedere all'immobile acquistato: aveva allora Controparte_6
ottenuto, in sede possessoria, l'emissione di un provvedimento che lo autorizzava al transito attraverso il fondo dei convenuti per accedere al bene di sua proprietà, ed aveva indi introdotto un giudizio petitorio mirato ad ottenere la costituzione di una servitù sul fondo dei CP_1
a favore dell'immobile intercluso ex art. 1051 c.c.. Per_2
Costituitisi, i convenuti contestavano la pretesa attorea affermando che l'interclusione fosse conseguenza diretta ed esclusiva della vendita dell'immobile da parte del nel 2000, quale Per_5
conseguenza del frazionamento eseguito dai precedenti proprietari del capannone, essendo, lo
5 stabile alienato soltanto la parte finale dell'immobile del , che prima della suddivisione Per_5
aveva accesso alla pubblica via attraverso altra porzione del medesimo bene rimasta nella proprietà di . Per tal motivo, deducevano l'applicazione della disciplina normativa di cui Per_5
all'art. 1054 c.c. in luogo dell'art. 1051 c.c. e concludevano per il rigetto delle pretese attoree.
Domandavano in subordine ed in via riconvenzionale la condanna del alla Parte_1
corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c., da determinarsi mediante c.t.u.
All'esito delle disposte operazioni peritali, emergeva che la corte antistante l'immobile acquistato dal ra formata da mappali non tutti di proprietà dei convenuti: il Tribunale Parte_1
disponeva ex art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
. Indi il c.t.u. confermava l'interclusione dell'officina- Controparte_7
magazzino e della corte esterna di proprietà dell'attore e delineava due percorsi, indicati come
“E” e “F”, per l'accesso alla strada pubblica, quantificando, con successiva integrazione peritale,
l'indennità per entrambe le ipotesi - secondo il valore venale unitario assegnato all'area e le percentuali d'incremento, a cui sommava il risarcimento del danno cagionato quale deprezzamento del valore del fondo - in complessivi € 42.640,00 (di cui € 38.740,00 a favore di ed € 3.900,00 per per il percorso “E”, ed € 33.040,00 Persona_1 Persona_3
Per_ complessivi per il percorso “F” (suddivisi in € 16.520,00 sia per che per . Persona_1
Attese le risultanze della c.t.u., l'attore riformulava le conclusioni, chiedendo la costituzione a favore del suo fondo di una servitù volontaria o per interclusione assoluta di passo pedonale e carraio, di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto, a carico del mapp. 218 di proprietà di e dei mapp. 26-27 di proprietà di Persona_1 Persona_2 [...]
e del mapp. 241 di sempre “salvo più precisi”. Per_3 CP_3
Con sentenza depositata in data 14.2.2014, n. 340/2014, il Tribunale di Verona rigettava le domande attoree e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore delle convenute: il giudice di primo grado indicava come applicabile la previsione di cui all'art. 1054
6 c.c. anziché quella di cui all'art.1051 c.c., affermando che l'interclusione aveva avuto origine dall'atto di compravendita del 16.3.2000, con cui il aveva acquistato il fondo benché Parte_1 le conseguenze dell'interclusione fossero risultate a questi manifeste solo dopo la cessazione del rapporto locativo avente ad oggetto il fondo finitimo.
Proposto appello da che lamentava travisamento dei fatti osservando che Parte_1
l'interclusione del bene acquistato era avvenuta ancor prima della compravendita sottoscritta il
16.3.2000 mediante gli interventi realizzati dall'alienante sul fondo per il tramite della Per_5
D.I.A. del 27.9.1999, costituitisi e con Persona_1 Persona_2 Persona_3 sentenza n. 2407/2016, pubblicata il 25.10.2016, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame, confermando la necessaria applicazione della previsione di cui all'art. 1054 c.c. per essersi l'interclusione originata per effetto della compravendita del capannone intervenuta tra l'appellante e l'originario proprietario , e non già a causa delle modifiche edilizie Per_5 apportate da quest'ultimo a seguito della D.I.A. presentata nel 1999. proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi coi quali Parte_1
contestava che la decisione di appello si fosse erroneamente fondata su un travisamento delle conclusioni della relazione del c.t.u. nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto avendo evidentemente la Corte d'Appello inteso l'art. 1054 c.c. come disposizione atta a comprendere anche l'ipotesi di interclusione del fondo preesistente all'alienazione del fondo stesso.
e si costituivano nel giudizio mediante il deposito di Persona_1 Persona_2
controricorso; e , seppur intimati, rimanevano Persona_3 Controparte_3
contumaci.
Con ordinanza n. 19925 del 29.3.2022, depositata in data 21.6.2022, la Corte di Cassazione
accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla Corte
d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità.
7 Premesso “che l'art. 1054 c.c. presuppone che il venditore sia stato, prima della vendita, proprietario di un terreno avente accesso diretto dalla strada che, per effetto della vendita
parziale, la porzione ceduta venga a trovarsi chiusa da ogni parte e, inoltre, la perdurante
disponibilità da parte dell'alienante (o dei suoi eredi), della residua porzione del fondo avente
accesso diretto dalla strada (Cass. n. 6505/1988; n. 1061/1967). In presenza di tali condizioni,
il proprietario del fondo che sia divenuto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo
oneroso o divisione, ha diritto di ottenere il passaggio coattivo gratuito dall'altro contraente e,
pertanto, salva la prova dell'impossibilità di agire a tal fine nei confronti di detto contraente (il
cui obbligo non si trasferisce agli aventi causa a titolo particolare), non può pretendere il
passaggio coattivo dagli altri vicini ai sensi dell'art. 1051 c.c., e in base ai criteri di brevità e di
minor aggravio dettati da tale norma (Cass. n. 4506/1985; n. 4207/1997; n. 20404/2013), la
Cassazione così statuiva: “la sentenza impugnata, in palese e stridente contrasto con tali principi,
ha ritenuto di poter ricondurre, sotto l'ambito di applicazione della norma dell'art. 1054 c.c.,
una fattispecie del tutto diversa, nella quale l'interclusione non derivava dall'alienazione,
avvenuta con atto del 16 marzo del 2000, essendo circostanza pacifica in causa che il fondo, già
in quel momento, «a seguito delle modifiche apportate nel 1999» non aveva accesso alla via
pubblica tramite una residua proprietà del venditore, accedendosi ad esso tramite la porzione a
confine condotta in locazione dal di proprietà non del venditore, ma altrui. Tanto Parte_1
basta ad escludere l'applicabilità dell'art. 1054 c.c., essendo fin troppo chiaro che il
consapevole acquisto di un fondo intercluso non rende l'interclusione un effetto della vendita nel significato previsto dalla stessa norma”; per l'effetto rinviava la causa avanti alla Corte
d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità.
sempre nella qualità di titolare dell'impresa individuale Mantovani Motors, Parte_1
riassumeva il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c del 24.10.2022, chiedendo, in ottemperanza alle indicazioni espresse nel provvedimento di rinvio, previa declaratoria di
8 interclusione dell'immobile di sua proprietà: accertarsi che la via d'uscita più razionale sulla via pubblica (via Basso Acquar) è costituita da un “corridoio” della larghezza di mt.
3.50 che attraversa i mappali 218 e 25 sub. 4 di proprietà di e i Persona_1 Persona_2
mapp. 26 e 27 di proprietà di (già ed il mapp. 241 di Controparte_2 Persona_3 CP_3
costituire a favore dello stesso fondo attoreo una servitù volontaria o per interclusione assoluta di passo pedonale e carraio, di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto, sui mappali medesimi, per come descritto nell'Allegato “E” della c.t.u. di primo grado, oltre alla condanna dei convenuti alla restituzione e rimborso di quanto loro versato in adempimento delle sentenze del Tribunale di Verona e della Corte d'Appello di Venezia. Precisava di preferire l'ipotesi “E” anziché “F”, poiché più ragionevole, involgente minore superficie di area cortiva della convenuta e già attualmente utilizzata per effetto del provvedimento Controparte_2
possessorio emesso dal Tribunale di Verona, ancora efficace.
Si costituivano con comune patrocinio e Persona_1 Persona_2 Controparte_2
erede di eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso per Persona_3
cassazione nei confronti di avvenuta presso il procuratore costituito dopo il Persona_3 decesso dell'intimato e mai rinnovata nei confronti dell'erede. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree, contestando che la domanda di costituzione della servitù inizialmente proposta dal non comprendesse, in origine, né i fondi necessari all'accesso alla via Parte_1
pubblica né tutti i proprietari degli stessi. Con riguardo all'individuazione del percorso della eventuale servitù, sollecitavano, in via istruttoria, la modifica del percorso E (comunque preferito al percorso F) poiché quello disegnato dal perito comprometteva l'utilizzo della loro corte,
chiedendo la rinnovazione delle operazioni peritali anche con riguardo alla quantificazione della indennità di cui all'art. 1053 c.c., espressa dal c.t.u. senza considerare i parametri valutativi segnalati dalla parte nella nota autorizzata depositata il 20.12.2010 avanti al Tribunale di Verona.
Nelle more del procedimento in riassunzione, decedevano i convenuti e Persona_1
9 sicché, con comparsa di costituzione volontaria del 28.9.2024, si Persona_2
costituivano le eredi dei de cuius ed facendo proprie e ribadendo tutte CP_1 Parte_2
le domande, eccezioni, difese e produzioni svolte e formulate dai loro danti causa nei precedenti scritti difensivi depositati in atti.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.10.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 9.1.2025, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
***
Preliminarmente si osserva che non può trovare seguito l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione proposta dai convenuti in riassunzione;
costoro hanno rilevato “come il ricorso introduttivo del precedente giudizio di cassazione fosse affetto da nullità, per esser stato lo stesso notificato alla persona del sig. nonostante quest'ultimo fosse deceduto Persona_3
due mesi prima, ossia il 17.07.2017, ma comunque dopo la notifica della sentenza effettuata dall'allora suo procuratore al sig. Come evidenziato più sopra, il ricorso era, infatti, Parte_1
stato notificato in data 18.09.2017 anche al sig. nel domicilio eletto presso lo Persona_3
studio dell'avv. Lamberto Marini [cfr. doc. 8]. A fronte di tale evento, l'allora procuratore del sig. avrebbe dovuto procedere in ossequio a quanto previsto dall'art. 330, comma 2 Parte_1
c.p.c. e, dunque, notificare l'impugnazione nei luoghi indicati nel primo comma di tale norma
[residenza o domicilio dichiarati nell'atto di notificazione, ovvero presso il procuratore costituito] «collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza». In difetto, la giurisprudenza nè ha fatto discendere talvolta un'ipotesi di nullità della notifica ex art. 160 c.p.c., tal'altra di inesistenza ravvisando non una violazione delle norme che regolano la notificazione, bensì un'errata identificazione del soggetto
10 passivo della vocatio in ius” (comparsa di costituzione, pag. 19).
Si deve in proposito osservare che è sicuramente escluso che il giudice di rinvio sia autorizzato a valutare un error in procedendo asseritamente commesso dalla Corte di Cassazione, potendo semmai la questione essere proposta allo stesso giudice di legittimità con lo strumento del ricorso per revocazione. Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 17 maggio 2018, n. 12046,
“allorquando la Corte di cassazione deve pronunciarsi su un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa (ex multis Cass. 2771/2017;
17653/2012; Sez. un., 68077/2012; Cass. 13514/2007), cosicché nel caso di revocazione della sentenza di cassazione, poiché il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessa che è
investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare la questione posta con il ricorso per revocazione. Non sembra pertanto accorto rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito a causa dell'accoglimento del ricorso, la valutazione del presunto errore commesso dal giudice di legittimità”. La stessa Cassazione ha confermato che “l'errore commesso dalla Corte nel ritenere validamente instaurato il rapporto processuale senza statuire sulla validità della notifica e a fronte di un'errata percezione degli atti di causa, integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.” (Cass., sent. n. 28143/18).
Quanto alle valutazioni di merito conseguenti al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione,
occorre premettere che il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., n.
11 11716/2014).
Risulta per l'effetto definitivamente accertato quantomeno che il fondo dell'attore sia intercluso e che l'interclusione non si sia determinata con l'atto di acquisto da del Persona_5
medesimo bene, sottoscritto il 16.3.2000, ma in precedenza (benché gli effetti di concreto ostacolo all'accesso alla via pubblica siano stati dal proprietario del fondo intercluso percepiti solo a partire dal 2008 a seguito della cessazione del contratto di locazione in essere su un fondo del ed in particolare per effetto dell'esecuzione delle opere previste nella D.I.A. CP_1
sottoscritta il 27.9.1999 da ed (v. relazione del c.t.u. pag. 11 Persona_5 Persona_1
e allegati “R” ed “S”).
Ricostruita - in termini, si ribadisce, vincolanti per questo giudice, l'origine dell'interclusione dell'immobile - ne consegue che sussistono i presupposti per la costituzione delle servitù richieste da parte attrice, secondo il disposto normativo di cui all'art. 1051 c.c., non venendo invece in rilievo, com'era stato ritenuto con la sentenza cassata, la diversa ipotesi dell'art. 1054 c.c.
I convenuti in riassunzione, rammentato che presupposto per la costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. è la richiesta di accesso alla pubblica via, hanno tratto dalla solo progressiva formazione del contraddittorio utile a tal fine e dalle non sempre attente indicazioni dei fondi da asservire svolte nei vari gradi di giudizio dall'attore elementi per auspicare il (nuovo) rigetto di ogni domanda.
Orbene, l'attore ha, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, citato i coniugi Per_1
e in quanto individuati come comproprietari del mappale 25 sub 4
[...] Persona_2
(in realtà ne era proprietario esclusivo solo il primo); attese le risultanze della c.t.u. acquisita, che meglio delineavano il percorso utile a consentire l'accesso dal fondo attoreo alla via pubblica tramite i mappali 218 già di proprietà di e e 25 sub 4 già Persona_1 Persona_2
di proprietà di (oggi entrambi delle eredi di ed , 26 Persona_1 CP_1 Parte_2
e 27 di (oggi dell'erede e 241 di il Tribunale di Persona_3 Controparte_2 CP_3
12 Verona, con ordinanza 23.10.2009, ebbe ad ordinare “ai sensi dell'art. 107 cpc” la chiamata in causa nei confronti degli ulteriori soggetti interessati ( e;
da allora Persona_3 CP_3
costoro o, quanto al primo, l'erede hanno sempre partecipato, costituendosi o meno, al processo.
Solo in questo giudizio di rinvio i convenuti in riassunzione costituiti hanno richiamato la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9685/2013, che, risolvendo un contrasto tra orientamenti difformi, ha statuito che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio dev'essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica: “la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente,
in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica, integrazione giudiziale o convenzionale.
(…) Ove, pertanto, la domanda di costituzione di una servitù coattiva non sia diretta a tutti i proprietari dei fondi intermedi, si verifica una carenza non tanto sotto il profilo soggettivo dell'integrità del contraddittorio, quanto piuttosto sotto quello oggettivo della congruità del
petitum; in altre parole, non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiché ciò che difetta, in realtà, è quell'essenziale condizione dell'azione che consiste nella “possibilità giuridica” - ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento - poiché il bene della vita reclamato dall'attore non gli è accordato dall'ordinamento. In tal caso, pertanto, non va disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la reiezione della domanda in quanto diretta a far valere un diritto inesistente” (così, negli stessi termini, la successiva sentenza n. 1646/2017 della Corte di Cassazione).
Sennonché nel caso in esame, come si è osservato, il Tribunale di Verona ancora nel 2009 ordinò
la chiamata in causa di e di non per aver ravvisato un caso di Persona_3 CP_3
litisconsorzio necessario bensì ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e l'attore estese la domanda nei loro confronti. Come è noto, la chiamata in causa iussu iudicis, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., risponde
13 ad esigenze di economia processuale, discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità
dal giudice di primo grado, e non è sindacabile nei gradi successivi (cfr. Cass., n. 5147/2019, n.
6208/2013).
Quanto alle imprecisioni contenute nelle conclusioni rassegnate dall'attore nei vari gradi di giudizio con riguardo all'elenco dei fondi da asservire, si deve ricordare, in primo luogo, che è sempre stata chiaramente espressa dall'attore la volontà di beneficiare di un itinerario idoneo al raggiungimento della via pubblica. senza riferimento ad un solo e specifico tracciato (dovendosi la domanda interpretare con riguardo al complesso delle deduzioni della parte e non delle sole formali conclusioni: Cass., n. 7467/2020 e n. 13602/2019), e, in secondo luogo, che il giudice,
richiesto di costituire una servitù coattiva, non è vincolato all'ipotesi prospettata, ma può
estendere la sua analisi all'intero fondo servente (Cass., n. 10327/1998).
Per quanto sopra si deve dare atto che, sin dal giudizio di primo grado, è stato formato il contraddittorio con tutti i proprietari dei fondi potenzialmente coinvolti al fine della costituzione della servitù oggetto di causa.
In concreto e quanto al percorso della costituenda servitù, la relazione del c.t.u. e gli stessi scritti conclusivi delle parti convergono nella determinazione della stessa in conformità al tracciato di cui alla lettera “E” della relazione acquisita nel giudizio di primo grado: trattasi peraltro di un passaggio già in uso da tempo, che consente di dare accesso alla via pubblica nel modo più
conveniente, anche economicamente, per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, in conformità ai criteri ormai consolidati nella giurisprudenza (cfr. Cass., n. 6562/2015;
n. 10045/2008). D'altra parte quanto all'onere della prova per la domanda di cui all'art. 1051
c.c., spetta al proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo, spetta invece al proprietario del fondo su cui la servitù dovrà essere costituita eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di quelli che lo circondano che consenta l'uscita
14 sulla pubblica via o la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo, configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea (cfr. Cass,. n.
11592/2004).
Nella specie sia l'attore sia i convenuti in riassunzione hanno indicato come preferibile il percorso
E rispetto al percorso F indicati come alternativi dal c.t.u.; i convenuti hanno in questa sede suggerito un percorso alternativo che però è significativamente più lungo e soprattutto non conduce direttamente alla via pubblica ma ad uno stradello privato in proprietà anche di terzi soggetti: trattasi dunque di opzione che avrebbe potuto essere considerata in sede stragiudiziale ma che non può né essere recepita quale esito del presente giudizio né costituire ostacolo alla pronuncia che appare più conforme ai sopra delineati criteri.
Le convenute eccepiscono infine che il passaggio avverrebbe su area qualificata come corte,
incontrando così l'ostacolo di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. ma l'obiezione confonde il concetto di corte in senso catastale, che indica semplicemente un'area senza fabbricati accessoria ad altra,
con il riferimento effettuato nella disposizione richiamata al cortile inteso quale “spazio scoperto,
generalmente recintato, posto a disimpegno esclusivo di una o più case e, quando non recintato,
avendo riguardo alla sua concreta destinazione desumibile dallo stato dei luoghi” (Cass., n.
2706/1996), solo il secondo venendo in rilievo ai fini dell'invocata esenzione: di questa non sussistono con evidenza i presupposti, in quanto nella specie l'area “cortiva” interessata non è un disimpegno tra case di abitazione ma è un'area asfaltata prossima a capannoni nell'ambito di una zona a vocazione industriale/commerciale (come emerge chiaramente dalla relazione del c.t.u. e dal relativo compendio fotografico) e non un cortile: “in materia di servitù di passaggio coattivo,
l'insediamento produttivo non rientra nell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. (che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti), atteso che la predetta disposizione contiene un'elencazione tassativa che trova la sua “ratio” nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode” (Cass., n.
15 19901/23); per di più la Corte di Cassazione ha altresì osservato che la richiamata esenzione
“opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stessa;
la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili” (Cass., n. 10944/2024).
In conclusione, la costituzione della servitù di passaggio a carico dei mappali n. 218 e 25 sub 4
oggi in proprietà di e del mappale 27 di e del Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
mappale n. 241 di proprietà di come naturale prosecuzione dello stradello della Controparte_3
larghezza di m 3,50 che esce dal portone dell'immobile di proprietà di come meglio Pt_1 descritto nell'Allegato “E” alla relazione del c.t.u. dal Geom. contempera il Persona_4
criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente;
non si rende peraltro necessaria in concreto una significativa modifica dello stato dei luoghi, trattandosi di tracciato già transitabile con mezzi meccanici.
Si deve precisare che il c.t.u. ha fatto nella prima relazione riferimento ai mappali “26-27” ma il percorso delineato nell'Allegato E coinvolge chiaramente il solo mappale 27 come emerge dal confronto tra la mappa ivi riportata dal c.t.u. (con il tracciato della ipotizzata servitù ma senza distinzione tra i mappali 26 e 27) e l'estratto di mappa allegato A alla relazione;
a conferma di ciò, si nota che nell'integrazione alla relazione al fine del calcolo dell'indennità, il c.t.u. fa riferimento al solo mappale 27.
La costituzione delle servitù oggetto di domanda attribuisce ai convenuti, che ne hanno fatto oggetto di domanda riconvenzionale, il diritto di ottenere l'indennità ex art. 1053 c.c. Ai fini della sua quantificazione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'indennità
dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo
16 non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli” (Cass., n.
10269/2016).
Con l'integrazione alla relazione depositata dal c.t.u. il 4.11.2010, il c.t.u. ha anche calcolato, per entrambi i percorsi ipotizzati e dunque in particolare per quello prescelto per le ragioni suindicate,
l'eventuale indennità da corrispondere ex art. 1053 c.c. ai titolari delle particelle asservite, nella misura di € 38.740,00 per i mappali 25 sub 4 e 218 e di € 3.900,00 per il mappale 27.
La stima dell'indennità è stata effettuata secondo i criteri indicati dall'art. 1038, comma 1°, c.p.c. tenendo conto del valore dell'area occupata e del deprezzamento subito dalle particelle serventi,
considerata la destinazione d'uso di queste, a causa del transito di persone e veicoli: “Lo scrivente, dopo aver svolto un'indagine conoscitiva del mercato nella zona in esame, ritiene di poter indicare in 225,00 €./m² il valore venale dell'area soggetta all'eventuale costituzione di servitù, incrementato di una percentuale pari al 15 per la capitalizzazione delle imposte da pagare sulle superfici asservite e per il danno inteso come deprezzamento del valore del fondo,
determinando così un indennizzo finale pari a 258,75 €/m convenzionalmente arrotondato a
260,00 €/m² per quanto riguarda l'ipotesi di servitù dall'accesso n. 1” (integrazione alla relazione, pag. 7).
Il c.t.u. ha opportunamente spiegato le ragioni per le quali non ha potuto considerare ulteriori potenzialità edificatorie future delle aree asservite in considerazione del quadro incerto ed interlocutorio dello sviluppo urbanistico e dei relativi strumenti;
i convenuti, nel censurare il calcolo dell'indennità offerto dal perito, si sono in proposito limitati a richiamare genericamente una loro nota di osservazioni alla c.t.u. depositata avanti al Tribunale di Verona in data
17 20.12.2010 non solo senza evidenziare in quali termini, in concreto, il c.t.u. si sarebbe allontanato da criteri ritenuti corretti nella determinazione dell'indennità in questione ma soprattutto senza dare atto di evoluzioni sopravvenute delle previsioni urbanistiche che possano realmente giustificare una rinnovazione dell'attività peritale, richiesta invece in termini tali da renderla inammissibilmente esplorativa.
Si rende invece necessario, ad avviso della Corte, rivalutare ad oggi, secondo il comune indice
Istat FOI, la rivalutazione dell'importo indicato dal c.t.u., dovendosi riportare all'attualità nella quale interviene la liquidazione un valore indicato dal c.t.u. ancora nel 2010. Si ottiene così
l'importo di € 49.664,68 per i mappali 25 sub 4 e 218 e di € 4.999,80 per il mappale 27; quanto al mappale di si osserva che esso risulta coinvolto in misura del tutto marginale ed in CP_3
concreto non pregiudizievole e che in ogni caso la parte è rimasta contumace in ogni fase del processo e non ha dunque proposto la – necessaria (v. Cass., n. 14922/2010) - domanda di riconoscimento di eventuale indennità. Alla somma, liquidata così in valori attuali, si aggiungeranno gli interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
La riforma della sentenza cassata implica la nuova regolamentazione delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre a quelle del giudizio di legittimità, e, infine dell'odierna fase processuale.
L'esito complessivo del giudizio evidenzia la reciproca soccombenza tra le parti, essendo accolte sia la domanda di parte attrice volta alla costituzione delle servitù coattive di cui in dispositivo sia la domanda riconvenzionale dei convenuti costituiti di riconoscimento della conseguente indennità; al tempo stesso risulta prevalente la soccombenza dei secondi, avendo essi soltanto in ogni fase resistito alla pretesa di controparte. Alla luce di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., si giustifica la compensazione delle spese di lite per un terzo con riguardo a tutti i gradi di giudizio,
con rifusione della quota ulteriore in favore di secondo la Parte_1 CP_8
disciplina vigente all'attualità in considerazione dell'accezione omnicomprensiva di “compenso”
18 che nella normativa applicabile evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass., n. 19943/2023 e n. 19989/21). La liquidazione deve avvenire secondo importi medi per causa di valore indeterminabile - non rinvenendosi negli atti processuali gli elementi necessari ad un calcolo effettuato secondo i criteri di cui all'art. 15 c.p.c.
(v. Cass., n. 10755/2019) - di bassa complessità, essendosi la parte limitata alle minime – e, come si è visto, non immuni da precisioni - deduzioni necessarie per l'affermazione del diritto vantato e a fondatamente dolersi del travisamento in cui sono incorsi il giudice di primo e secondo grado con riguardo alla fattispecie nella quale il caso sottoposto doveva essere sussunto.
Sussistono le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio tra l'attore e la società interessata del tutto marginalmente dalla causa, tanto da non Controparte_3
essersi mai costituita e non aver richiesto l'indennità ex art. 1053 c.c.
Il ha altresì diritto a vedersi restituito, come richiesto, la complessiva somma di € Parte_1
13.889,51 corrisposta (non vi è contestazione sul punto) alle controparti in osservanza delle due sentenze di merito, di cui € 7.615,30 per il giudizio di primo grado ed € 6.274,21 per il giudizio d'appello (docc. 9 e 10 att. in riass.), con interessi al tasso legale da ciascun pagamento (cfr.
Cass., n. 34011/2021).
Quanto sopra rende altresì equo porre le spese di c.t.u., già liquidate nel giudizio di primo grado,
per un quarto a carico di e per tre quarti a carico dei convenuti costituiti in Parte_1
solido, con diritto del primo a vedersi rifuso dalle controparti costituite quanto anticipato in eccedenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato che l'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Verona, fg 299 mapp.
377, sub 11 e sub 12, di proprietà di risulta essere intercluso, costituisce ai Parte_1
19 sensi dell'art. 1051 c.c. il diritto di servitù di passo pedonale e carraio della larghezza di m 3,50, oltreché di passaggio di condutture elettriche, di gasdotto e acquedotto a favore dell'immobile identificato con i mappali 377 sub 11 e sub 12, in prosecuzione dello stradello della larghezza di m 3,50 che esce dal portone dell'immobile di proprietà dello stesso, ed a carico dei mappali 218
e 25 sub 4 già di proprietà di e ed ora di proprietà di Persona_1 Persona_2
e del mappale 27 già di proprietà di ed ora di Controparte_1 Parte_2 Persona_3
proprietà di e del mappale 241 di proprietà di , Controparte_2 Controparte_3
secondo il tracciato meglio descritto nell'Allegato “E” alla relazione del c.t.u. Geom. Per_4
depositata il 25.9.2009 avanti al Tribunale di Verona nella causa civile n. 4447/2008 R.G.;
[...]
2) condanna a corrispondere a ed Parte_1 Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 49.664,68 per i mappali 25 sub 4 e 218 e a l'importo di € 4.999,80 Controparte_2
per il mappale 27 quali indennità ex art. 1053 c.c., oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) dichiarate compensate tra le parti per un terzo le spese di lite di tutti i gradi di giudizio,
condanna in solido le convenute in riassunzione costituite Controparte_1 Parte_2
(anche quali eredi mortis causa dei convenuti appellati Controparte_2 Persona_1
e a rifondere all'attore in riassunzione i due terzi delle spese Persona_2 Persona_3
di lite di ciascun grado di giudizio, spese che liquida, già ridotte della quota di un terzo:
a) per il giudizio di primo grado in € 5.840,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva
(se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 244,67 per esborsi;
b) per il giudizio d'appello in € 4.630,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 468,00 per esborsi;
c) per il giudizio di legittimità in € 3.675,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva
(se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 468,00 per esborsi;
d) per il giudizio di rinvio in € 4.630,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se
20 ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 536,00 per esborsi;
4) condanna (quali eredi mortis causa dei Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
convenuti appellati e a rimborsare a Persona_1 Persona_2 Persona_3
'importo di € 13.889,51 da questi corrisposto alle controparti in osservanza Parte_1
delle sentenze di primo grado e d'appello, con interessi al tasso legale da ciascun pagamento al saldo;
5) pone le spese di c.t.u., già liquidate nel giudizio di primo grado, per un quarto a carico di e per tre quarti a carico di Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_2
(anche quali eredi mortis causa dei convenuti-appellati
[...] Persona_1 Persona_2
e , con diritto dell'attore in riassunzione alla restituzione da parte delle
[...] Persona_3
convenute in riassunzione di quanto versato in eccedenza rispetto alla quota come sopra determinata.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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