Ordinanza 20 aprile 2018
Massime • 1
In tema di ordine di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1453 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 18/01/2022, (ud. 27/10/2021, dep. 18/01/2022), n.1453 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12313/2015 R.G. proposto da: S.A.C.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 20/04/2018, n. 9926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9926 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2018 |
Testo completo
9926.18 C. I REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Fallimento. ANTONIO DIDONE Presidente Opposizione allo Consigliere Rel. ANTONIO VALITUTTI - stato passivo. PAOLA VELLA Consigliere EDUARDO CAMPESE Consigliere Ud. 22/02/2018 CC Cron. 9926 GIUSEPPE FICHERA Consigliere R.G.NN. 8436/2013 +8493/2013 ORDINANZA sul ricorso 8436/2013 proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
Equitalia Nord S.p.a., Fallimento Valsella Meccanotecnica S.r.l. in Liquidazione;
- intimati- nonchè
contro
ORD. 361 2018 Equitalia Nord S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Mordini n.14, presso lo studio dell'avvocato Spinoso Antonino, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Dall'Asta Carlo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
Fallimento Valsella Meccanotecnica S.r.l. in Liquidazione, Ministero dello Sviluppo Economico;
- intimati -
e sul ricorso n. 8493/13 proposto da: Equitalia Nord S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Mordini n.14, presso lo studio dell'avvocato Spinoso Antonino, che la unitamente all'avvocato Dall'Asta Carlo,rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
Contro
Fallimento Valsella Meccanotecnica S.r.l. In Liquidazione;
- intimato -
contro 2 Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
-resistente- avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 21/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Equitalia Nord s.p.a. in qualità di concessionario per la riscossione, presentava istanza, ex art. 93 legge fall., per l'ammissione al privilegio del Fallimento Valsella Meccanotecnica s.r.l. in liquidazione di un credito iscritto a ruolo per l'importo complessivo di Euro 11.566.027,43, avente titolo nel decreto ministeriale del 10 gennaio 2008, con il quale era stato revocato il finanziamento a suo tempo concesso all'impresa, ai sensi della legge n. 237/1993, nell'ambito di un programma di investimenti avente ad oggetto la riconversione dello stabilimento industriale sito in Castenedolo. Il credito veniva ammesso nel passivo del fallimento al chirografo.
2. Con decreto n. 189/2013, depositato il 21 febbraio 2013, emesso all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato dal concessionario per la riscossione, il Tribunale di Brescia confermava l'ammissione del credito al chirografo nel passivo del Fallimento Valsella Meccanotecnica s.r.l. in liquidazione, già effettuata dal giudice delegato, ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui agli artt. 24, 3 comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 9, commi 4 e 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123. 3. Per la cassazione di tale pronuncia hanno proposto separati ricorsi il Ministero dello Sviluppo Economico ed Equitalia Nord s.p.a. Quest'ultima ha, altresì, proposto ricorso incidentale adesivo al ricorso principale del Ministero. L'intimato Fallimento Valsella Meccanotecnica s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i ricorsi nn. 8436 e 8493/2013, proposti nei confronti dello stesso provvedimento n. 189/2013, emesso dal Tribunale di Brescia.
2. Nel merito, va rilevato che i motivi del ricorso principale proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, del ricorso incidentale adesivo di Equitalia Nord s.p.a., iscritti a ruolo allo stesso numero R.G. 8436/2013, e del ricorso autonomo e successivo di Equitalia, rubricato al n. R.G. 8493/2013 da considerarsi come - ricorso incidentale proposto nei termini di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (Cass., 20/03/2015, n. 5695; Cass., 09/02/2016, n. 2516) - hanno ad oggetto le medesime censure e, per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.
2.1. I ricorrenti rilevano che Equitalia Nord s.p.a., in qualità di concessionario per la riscossione, aveva presentato istanza, ex art. 93 legge fall., per l'ammissione al privilegio del Fallimento Valsella Meccanotecnica s.r.l. in liquidazione di un credito iscritto a ruolo per l'importo complessivo di Euro 11.566.027,43, avente titolo nel decreto ministeriale del 10 gennaio 2008, con il quale era stato revocato il finanziamento a suo tempo concesso all'impresa, ai sensi della legge n. 237/1993, nell'ambito di un programma di investimenti avente ad oggetto la riconversione dello stabilimento 4 industriale sito in Castenedolo. La revoca - a tenore del decreto era imputabile all'inadempienza della società beneficiaria succitato - contributo, rispetto all'obbligo di restituzione di tale del finanziamento, non avendo la medesima pagato le prime tre rate ricomprese del piano di restituzione dell'agevolazione concessa, in tal modo determinando la perdita del beneficio del termine, ex art. 1186 cod. civ., e l'avvio del procedimento di revoca totale del contributo erogato.
2.2. Con decreto n. 189/2013, depositato il 21 febbraio 2013, emesso all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato dal concessionario per la riscossione, il Tribunale di Brescia confermava, peraltro, l'ammissione del credito al chirografo nel passivo del Fallimento Valsella Meccanotecnica s.r.l. in liquidazione, già effettuata dal giudice delegato.
2.3. Avverso tale provvedimento - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 9, commi 4 e 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, 1362 cod. civ., 4, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. insorgono Equitalia ed il Ministero, con i rispettivi ricorsi per cassazione.
2.3.1. Gli istanti deducono che la decisione del tribunale si sarebbe posta in contrasto con il disposto delle norme succitate, il cui disposto evidenzierebbe, in modo inequivoco, come contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo il diritto - dell'amministrazione, in conseguenza dell'emesso provvedimento amministrativo di revoca, alla restituzione del finanziamento concesso all'impresa inadempiente, costituisce credito privilegiato e non chirografario. 5 2.3.2. Di più, la valutazione operata dal tribunale si sarebbe spinta ben oltre l'accertamento dell'esistenza del privilegio sulla base di quanto documentato dal creditore istante, fino a sindacare incorrendo in ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., e nella violazione dei limiti imposti al giudice ordinario in relazione agli atti amministrativi dall'art. 4 della legge n. 2248 del 1865 - la stessa legittimità dell'esercizio del potere di revoca, diversamente qualificando l'atto dell'amministrazione, che invero ad avviso del tribunale non si sarebbe tradotto nell'emissione di un vero e - proprio provvedimento pubblicistico («tale atipica revoca»), bensì in un atto privatistico volto ad avvalersi della decadenza del beneficiario del finanziamento dal benefico del termine, ex art. 1186 cod. civ. Il Tribunale avrebbe dovuto, per converso, sulla base dell'insindacabile provvedimento di revoca del beneficio, tale qualificato dell'amministrazione, ammettere il relativo credito al privilegio, ai sensi degli artt. 24 della legge n. 449 del 1997 e 9 del d.lgs. n. 123 del 1998. 3. Le censure sono fondate.
3.1. Va osservato, al riguardo, che già la disposizione generale in materia di riscossione delle agevolazioni concesse dal Ministero a titolo di incentivi alle imprese, contenuta nell'art. 24 della legge n. 449 del 1997, - dopo avere previsto che il provvedimento di revoca di tali benefici costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, della sorte capitale, degli interessi e delle sanzioni (comma 32) - dispone che «Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di 6 prelazione spettanti a terzi [...] ». Di tale inequivoca previsione normativa che qualifica come privilegiato il credito per la - restituzione, conseguente alla revoca da parte dell'amministrazione, da qualsiasi titolo derivi, del finanziamento erogato dal Ministero il provvedimento del Tribunale impugnato non ha, tuttavia, in alcun modo tenuto conto.
3.2. Del tutto erronea è da reputarsi, peraltro, anche l'interpretazione che il tribunale ha fatto della successiva disposizione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, posta a fondamento del provvedimento impugnato. La norma prevede, al comma 4, che Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto». Il successivo comma 5 dispone, poi, che «Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi»>, e che al recupero di tali crediti si provvede con iscrizione a ruolo ex art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1988. 7 3.3. Orbene, il tribunale ha interpretato tali disposizioni nel senso che il credito derivante dalla restituzione del finanziamento abbia le proprie radici «nell'irregolare ammissione all'intervento o comunque nell'indebito conseguimento del beneficio di legge» (p. 8), considerate come uniche «ipotesi tipicamente disciplinate dalla legge», nelle quali l'ente erogatore avrebbe diritto al «trattamento privilegiato del credito restitutorio». Sicchè il riferimento alle gravi inadempienze del beneficiario ed ai fatti imputabili al medesimo non potrebbe in alcun modo essere inteso come riferito alla «mancata restituzione di un finanziamento regolarmente concesso»>, venendo in siffatta ipotesi in considerazione una patologia «meramente attinente al rapporto di credito (della P.A.) ormai instaurato e non già alle condizioni concessorie ed alla ratio giustificatrice della sovvenzione» (p. 7). Si tratterebbe, in altri termini, ad avviso del Tribunale, di una «atipica revoca», che non integrerebbe la fattispecie provvedimentale tipica, che sola potrebbe dare origine al credito restitutorio privilegiato, ai sensi delle norme succitate.
3.4. Tanto premesso, va osservato, in proposito, che l'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 disciplina la revoca dei benefici (previsti dal precedente art. 7), la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca e prevede le ipotesi in cui opera il privilegio. In particolare, la revoca dei benefici è prevista: a) in caso di «assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili» (comma 1); b) nel caso in cui «i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento» (comma 3); c) nel caso di «azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» e - più in generale - «in tutti gli altri casi>> 8 (comma 4). Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano, dunque, attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce attesa la - stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame presupposto alla revoca del beneficio - erogato (cfr. Cass., 20/09/2017, n. 21841). In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, anche la patologia inerente alla successiva fase sebbene di - carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione.
3.5. E' in tale contesto che si colloca, quindi, come dianzi detto il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, secondo il quale per le - restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi». La norma rinvia, pertanto, ai fini dell'applicazione del privilegio generale con una - locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva ai crediti nascenti dai finanziamenti» di cui al comma 4 (che disciplina, come si è detto, la revoca di tutte le somme erogate), facendo, pertanto, 9 inevitabilmente riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa;
ossia non soltanto, come ha inteso il tribunale ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento 0 nell'indebito conseguimento del beneficio ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione («in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo. Tale opzione interpretativa è, invero, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012, n. 3335, nel senso che il presupposto unico del diritto dello Stato alle restituzioni, garantito dal privilegio di cui al comma 5 dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è che si tratti di interventi di sostegno pubblico alle imprese, erogati in forza del medesimo decreto legislativo).
3.6. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, i ricorsi principale ed incidentale devono essere accolti. comporta la cassazione4. L'accoglimento dei ricorsi dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
10 Accoglie il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia al Tribunale di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22/02/2018. Il Presidente futze DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2Q APR 2018 GRUDENINIO IL PUM MANCH 11