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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2024, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3439/2020
Verbale di Udienza del giorno 16 gennaio 2024
É presente l'avv. Livio Liguori per delega degli avv.ti Abbate il quale si riporta alle note conclusionali giá depositate in atti chiedendone l'accoglimento. É altresí presente l'avv.
Lucia Bonavita la quale si riporta alle proprie difese e note conclusionali chiedendone l'accoglimento
Il Giudice Onorario
All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo in uno alle motivazioni verrà letto a fine udienza.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 13 ottobre 2023, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3439/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto risoluzione contratto e vertente
, nato il [...] in [...] , Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] in [...] , C.F.
[...] Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell' atto di CodiceFiscale_2
citazione, dall'Avv. Giulio Abbate, (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati come in atti
ATTORI
E
, in persona del legale rapp.te, sig. C. F. e P. CP_1 Controparte_2
IVA rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di P.IVA_1
costituzione e risposta dall'avv. Angelo GUERRIERO, (C.F. ),, C.F._4
elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 22 luglio 2022 previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa Alessia Marotta nella fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del
27/07/2022 a differire l'udienza al 18/07/2023 per il prosieguo del giudizio e quindi, in tale data rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 16/01/2024.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. I difensori presenti si sono riportati a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa , negli scritti difensivi e nelle note conclusive depositate.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
L. n. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, convenivano dinanzi al Tribunale di Avellino la al fine
[...] Controparte_3
di sentirla condannare alla risoluzione del contratto di pacchetto turistico per sopravvenuta impossibilità della prestazione con restituzione dell'acconto versato di €
1.000,00.
A sostegno della propria tesi gli attori esponevano di aver stipulato con la convenuta un contratto di pacchetto turistico recante oggetto “ , Organizzazione_1
della durata di giorni sedici, con partenza in data 11/05/2020 e ritorno in data
27/05/2020, corrispondendo in data 21/01/2020 acconto di € 1.000,00. A causa della intervenuta emergenza Covid-19 e delle misure di limitazione alle attività ed agli spostamenti individuali, gli attori si vedevano costretti a rinviare la celebrazione del matrimonio chiedendo quindi alla la risoluzione del contratto per CP_1
sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione nonché il rimborso integrale della somma già corrisposta per la luna di miele .
La convenuta si opponeva a tale richiesta e a sua volta chiedeva il saldo dell'importo concordato per un totale di € 11.500,00, proponendo in alternativa il pagamento di una penale di € 1.000 a fronte della risoluzione del contratto de quo ovvero l'emissione di un “voucher” pari ad € 11.500,00 – da utilizzare entro un anno dalla emissione – a fronte del saldo dell'importo pattuito tra le parti.
Gli attori, ritenuta legittima la loro richiesta, rifiutavano la proposta alternativa offerta dalla convenuta
Per cui in data 22/04/2020 veniva inviato alla a mezzo pec, l'invito alla CP_1
stipula della convenzione di negoziazione assistita che aveva esito negativo.
Alla luce di quanto accaduto, gli attori chiedevano al Tribunale adito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, dato atto di quanto sopra esposto e considerato in premessa:
-accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di pacchetto turistico per sopravvenuta impossibilità della prestazione e, per l'effetto, condannare la alla Controparte_3
restituzione dell'acconto versato, corrispondente ad € 1.000,00, in virtù delle motivazioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che in via preliminare Controparte_1
eccepiva la inammissibilità, improponibilità e nullità della domanda introduttiva;
disconosceva la conformità dei documenti prodotti in copia rispetto agli originali nonchè la carenza di legittimazione passiva poiché la parte attrice aveva intrattenuto i rapporti con altra società . Nel merito la convenuta si opponeva alla richiesta attorea attesa l'impossibilità di invocare la risoluzione del contratto di pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. (richiamato nell'art. 88 bis della legge
27/2020 e nei due DL che l'hanno preceduta) quanto il contraente era già in mora per il mancato pagamento dell'acconto concordato nel contratto .
Rilevava inoltre che il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 Art. 28 c. 9 , esteso nella validità nel DPCM del 4 marzo 2020, all'ultimo capoverso, dispone : “ Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione “ per cui alcuna somma andava rimborsata agli attori mentre confermava l'emissione dei voucher.
La convenuta inoltre proponeva formale eccezione di inadempimento contrattuale degli attori ex art. 1460 c.c. dichiarando di opporre rifiuto in ordine all'adempimento della propria obbligazione.
Pertanto la società convenuta avanzava domanda riconvenzionale per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali e così concludeva:
“a) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto,
b) in via riconvenzionale, in accoglimento della domanda con il presente atto spiegata, dichiarare la risoluzione contrattuale per inadempimento della parte attrice e di conseguenza condannare parte attrice in solido tra loro al pagamento in favore della convenuta del saldo contrattuale non versato pari ad euro 10.500,00, oltre al risarcimento di tutti i danni sopra riportati e descritti subiti dall'odierna convenuta come in narrativa descritti, patiti e patiendi, pari ad euro 13.000,00 nessuno escluso discendenti dall'evento per cui è causa, patrimoniali e non patrimoniali, nonché per le limitazioni della vita di relazione, nella misura che sarà comprovata nel corso di causa, oltre le spese sostenute e non documentate, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria dall'evento al saldo. In subordine nella misura che sarà valutata dal Giudice al termine delle risultanze istruttorie, o in via ulteriormente subordinata anche con valutazione equitativa ex art. 1226, o di altra somma che si riterrà di
Giustizia, oltre interessi legali ed al danno per svalutazione monetaria e sino all'effettivo soddisfo.
c) - condannare parte attrice alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con IVA
e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Il tutto oltre interessi come per legge”.
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta inammissibile la prova orale richiesta dalla società convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale la causa viene decisa:
DIRITTO
In via preliminare vanno rigettate le eccezioni mosse dalla in Controparte_4
ordine alla carenza della propria legittimazione passiva e al disconoscimento dei documenti non conformi agli originali .
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla è infondata.
Giova premettere che la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere, rispettivamente sotto il profilo attivo e passivo, di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva (Cass. n.
24457/05, n. 10551/03, n. 15177/02, n. 6766/01, n. 1367/99, n. 2224/95). Le questioni attinenti alla legitimatio ad causam restano in ogni caso distinte da quelle relative all'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso, che ineriscono, invece, all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, e dunque al merito della controversia, con la conseguenza che, mentre il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di una condizione dell'azione, e la sua sussistenza va accertata con riferimento al tempo della decisione, il difetto di titolarità in concreto del rapporto giuridico va invece eccepito dalla parte interessata, trattandosi di questione affidata alla disponibilità delle parti
(Cass. n. 10443/02, n. 10843/97).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la legittimazione passiva della convenuta non sia carente.
Il contratto stipulato tra le parti nel riquadro dedicato alla denominazione dell'Agenzia venditrice reca il nominativo con identica partita IVA e medesimo Controparte_5
indirizzo.
Pertanto dalla prospettazione giuridica offerta dall'attrice nell'atto di citazione e dalla documentazione versata in atti è evidente che vi è coincidenza tra Società convenuta ed il soggetto che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sarebbe destinatario degli effetti della pronuncia richiesta.
Altresì infondata è la contestazione operata dalla convenuta di conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dagli attori. L'eccezione è assolutamente generica, dunque tamquam non esset. Ed invero, come osservato dalla Suprema Corte: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (cfr. 27633/2018).
Nel caso di specie, se i documenti di cui si contesta la conformità agli originali sono specificamente individuati, trattandosi del contratto di acquisto del pacchetto turistico non altrettanto può dirsi con riguardo agli aspetti per i quali si assume differiscano dagli originali. Sul punto infatti parte opponente non deduce alcunchè. La mancata specifica individuazione dei profili in relazione ai quali si assume che le copie sono difformi dagli originali rende l'eccezione assolutamente inefficace.
Con riguardo alla sottoscrizione di tali documenti non può, a parere del decidente, intendersi proposto il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle scritture in questione, come prospettato dalla difesa della convenuta. Ed invero, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta in modo equivoco.
Passando al merito della controversia la domanda attorea merita accoglimento.
Va, preliminarmente, chiarito che, nel caso di specie, la normativa ratione temporis applicabile al contratto di soggiorno per cui è causa è il D.L. 18/2020 (decreto cura
Italia) convertito in L. 27/2020, normativa dettata dal legislatore nell'ambito della situazione emergenziale da Covid-19, che all'art. 88 bis stabilisce le regole per il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
Più nello specifico, la fattispecie concreta rientra nel co. 1 lett. d della predetta norma,
a mente del quale “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati: (…) d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti”.
Vale, infatti, la pena rammentare che il contratto di soggiorno era previsto per il periodo
11 maggio -27 maggio 2020, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, che vietava gli spostamenti da e per gli Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1 salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Da ciò deriva che, alla stregua delle ragioni sopra esposte, ricorrendo l'ipotesi prevista dalla legge, va dichiarata la risoluzione del contratto per finalità turistica, intercorso tra le parti il 20 gennaio 2020, per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1463 c.c.
e 88 bis D.L. 18/2020 (decreto cura Italia) convertito in L. 27/2020 co. 1 lett. d).
Il contratto stipulato tra tour operator/agenzia viaggi e consumatore si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché nel caso di impedimento soggettivo del fruitore della prestazione si applica l'art. 1463 c.c. nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, con il conseguente diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate.
Deve, dunque, verificarsi un fatto imprevedibile e imprevisto, che riguardi il turista in prima persona o un suo prossimo congiunto e che gli impedisca di fruire dei servizi acquistati. Calando tali considerazioni di principio nel caso in esame deve ritenersi che la situazione pandemica in atto, costituisse un fatto sopraggiunto non imputabile, certamente imprevedibile ed imprevisto, riguardante il turista come tale idoneo ad impedire la fruizione dei servizi acquistati.
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare
i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse
a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.
L'art. 1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità” (cfr. Cass. n. 18047/2018 e Cass. n. 26958/2007).
Essendo, dunque, la "finalità turistica" a connotare la causa concreta del pacchetto turistico, nell'economia funzionale complessiva di detto contratto, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione.
Secondo le nostre Corti la finalità turistica diviene innanzitutto irrealizzabile in tutte le ipotesi in cui vi siano fattori, come conflitti ed epidemie, idonei ad incidere negativamente sulla sicurezza del consumatore-turista; in altre parole quando il soggiorno nel Paese prescelto sia pericoloso e in tal caso si potrà chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'utilizzazione della prestazione, con conseguente esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni ed il diritto per il consumatore – turista alla restituzione delle somme già versate.
Impedimento per causa di forza maggiore è anche trattato all'interno del Codice del
Turismo, ovvero il D.lgs. n.79/2011, il quale stabilisce che ” nel caso di impedimento del consumatore di partire per il viaggio organizzato e già saldato, per cause impreviste e lui non imputabili che precludono la partenza, vi è l'obbligo da parte del tour operator di rimborsargli tutte le somme già versate, al di là della stipula o meno della polizza assicurativa, tenendo anche conto del connaturato rischio imprenditoriale“.
L'art. 41 in particolare, tratta il Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto prevedendo in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, che il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. Tra le cause di forza maggiore rientrano sopravvenuti e imprevedibili motivi di salute ma anche calamità naturali o la diffusione di epidemie sopraggiunte nel luogo di destinazione.
Richiamati i suddetti principi e precisato che i ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto, ricorrono, ad avviso della scrivente, i presupposti per dichiarare la risoluzione, in quanto la situazione pandemica in atto, connessa ai provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza Covid rientrano nell'alveo della impossibilità sopravvenuta, avendo reso impossibile l'utilizzazione della prestazione, e giustificano la risoluzione del contratto, con i conseguenti effetti restitutori.
In conclusione, tanto ai sensi dell'art. 28 del d.l.
2.3.2020 in vigore dal 2 marzo 2020
e poi abrogato dalla legge n. 27/2020 che prevedeva al V comma il diritto al recesso dai contatti di pacchetto turistico dei “soggetti di cui al comma 1”, vale a dire dei viaggiatori che si trovavano in particolari situazioni e condizioni legate all'emergenza
Covid o che avevano programmato viaggi da o verso determinati luoghi, con possibilità dell'organizzatore di offrire un voucher in luogo del rimborso, quanto ai sensi dell'art. 1463 c.c., la va condannata a restituire agli attori l'importo di € 1.000,00 CP_5
versato a titolo di acconto.
Ogni altra domanda ed eccezione rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia per finalità turistica, intercorso tra e con la in data 20 Parte_1 Parte_2 Controparte_1
gennaio 2020 per impossibilità sopravventa e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di € 1.000,00 , versata a titolo di acconto, oltre interessi legali;
- Condanna la convenuta, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano complessivamente in € 264,00 per esborsi e € 662,00 per compensi oltre
15% per spese generali, I.V.A.,se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 16 gennaio 2024
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale