TRIB
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.01.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9528/20 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Ivan Paladini come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso ricorrente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Danilo Brunetti come da procura speciale in calce alla memoria difensiva resistente nonché
in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci come da procura generale richiamata nella memoria difensiva resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver appreso, tramite estratto di ruolo rilasciato da di Lecce il Controparte_1
08.09.2020, dell'emissione a proprio carico di due cartelle di pagamento per la riscossione di contributi previdenziali richiesti dall' , premetteva di non aver avuto conoscenza degli atti indicati in quanto CP_2 non notificati oppure notificati in modo irregolare ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei relativi crediti.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la sussistenza dell'interesse ad agire nonché la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo (come nel caso di specie) può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Nella vicenda in esame, parte ricorrente ha dedotto di aver appreso della esistenza dell'avviso delle cartelle emesse a proprio carico nei lontani anni 2011-2013 soltanto tramite acquisizione, in data
08.09.2020, di un estratto di ruolo.
Tuttavia, ai sensi dell'art 12 del DPR n.602/73, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215,“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Secondo l'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale disciplina è applicabile ai crediti contributivi e previdenziali giusto il disposto di cui agli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, nonché ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge (Cass. SS. UU.,
n. 26283/2022).
Per le ragioni che precedono, non essendovi stata alcuna deduzione sulla sussistenza di un interesse ad agire nei termini sopra indicati, né produzione di documentazione idonea allo scopo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le spese processuali si compensano tra le parti in considerazione della decisione della controversia sulla scorta di una normativa sopravvenuta alla introduzione del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 24.01.2024 Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.01.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9528/20 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Ivan Paladini come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso ricorrente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Danilo Brunetti come da procura speciale in calce alla memoria difensiva resistente nonché
in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci come da procura generale richiamata nella memoria difensiva resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver appreso, tramite estratto di ruolo rilasciato da di Lecce il Controparte_1
08.09.2020, dell'emissione a proprio carico di due cartelle di pagamento per la riscossione di contributi previdenziali richiesti dall' , premetteva di non aver avuto conoscenza degli atti indicati in quanto CP_2 non notificati oppure notificati in modo irregolare ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei relativi crediti.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la sussistenza dell'interesse ad agire nonché la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo (come nel caso di specie) può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Nella vicenda in esame, parte ricorrente ha dedotto di aver appreso della esistenza dell'avviso delle cartelle emesse a proprio carico nei lontani anni 2011-2013 soltanto tramite acquisizione, in data
08.09.2020, di un estratto di ruolo.
Tuttavia, ai sensi dell'art 12 del DPR n.602/73, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215,“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Secondo l'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale disciplina è applicabile ai crediti contributivi e previdenziali giusto il disposto di cui agli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, nonché ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge (Cass. SS. UU.,
n. 26283/2022).
Per le ragioni che precedono, non essendovi stata alcuna deduzione sulla sussistenza di un interesse ad agire nei termini sopra indicati, né produzione di documentazione idonea allo scopo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le spese processuali si compensano tra le parti in considerazione della decisione della controversia sulla scorta di una normativa sopravvenuta alla introduzione del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 24.01.2024 Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta