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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2024, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2799/2022 resa dal Giudice
di pace di Salerno il 25 maggio 2022, iscritto al n. 10749/2022 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24
gennaio 2024 e pendente
TRA
Comune di Salerno, in persona del Sindaco in Carica, con sede legale in
Salerno, alla via Roma (P IVA ), e in persona P.IVA_1 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescara, alla via Venezia n.
49 (P IVA - ), rappresentati e difesi, per procure speciali allegate P.IVA_2
all'appello, dall'avvocato Alessandro Santoro (C.F. ), C.F._1
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F. Confortni n.
11 -appellanti-
E
l'avvocato , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Diaz n. 12 -appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado. Con ricorso al Giudice di pace di Salerno del 5 ottobre 2021, CP_1
impugnò l'ingiunzione di pagamento n. 6323 del 01/09/2021 che la
[...]
concessionaria della riscossione per conto del Comune di Parte_1
Salerno, le aveva notificato il 9 settembre 2021, reclamando la somma di €
172,52 per il mancato pagamento del verbale d'infrazione al codice della strada n. 192427/2015/P, elevato il 23 settembre 2015. La ricorrente dedusse la mancata notificazione del ridetto verbale, l'omessa notifica dell'avviso bonario,
l'illegittima applicazione degli interessi e la prescrizione del credito, e chiese: “1.
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2. Nel merito si
chiede l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata emessa da
per i motivi esposti;
Con vittoria di spese e competenze Parte_1
professionali del presente giudizio da attribuirsi in favore del… procuratore
antistatario.”
Il si costituirono eccependo Controparte_2
l'infondatezza dell'avverso gravame, del quale chiesero il rigetto, col favore delle spese del giudizio.
Il Giudice di pace di Salerno, istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti alle parti, decise la causa con la sentenza n. 2799/2022.
2.- La sentenza impugnata.
Il giudice di pace di Salerno rilevò il tardivo deposito di documenti da parte resistente, oltre che l'inefficacia probatoria di quella documentazione, oltre che la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente circa la mancata comunicazione del dettaglio della posizione debitoria e la prescrizione.
Per l'effetto, il primo giudice, con la sentenza n. 2799 del 25 maggio pag. 2/8 2022, accolse l'impugnazione, annullò l'ingiunzione di pagamento impugnata e condannò la al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
3.- Il processo di appello.
Con appello notificato il 12 dicembre 2022, il Controparte_2
impugnarono l'indicata decisione, dolendosi dell'affermata Parte_1
tardività della produzione documentale e dell'errata interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, altresì
contestando l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte ricorrente.
Gli appellanti, quindi, chiesero: “accogliere l'appello, riformare la sentenza
impugnata e, per l'effetto, confermare la validità dell'ingiunzione n. 0006323 del
01/09/2021, notificata dalla in data 09/09/2021 a mezzo pec, Parte_1
in uno ai relativi atti presupposti.”
Costituendosi, l'avvocato ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, non proponibile avverso sentenze rese per controversie di valore inferiore a 1.000,00 euro ed aspecifico, e infondato, e chiese: “1 dichiarare, in
via preliminare, l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 339 cpc;
2 dichiarare,
sempre in via alternativa ma sempre preliminare, l'appello inammissibile ai
sensi dell'art. 342 cpc;
3 rigettare, in subordine, l'appello in quanto infondato in
fatto e in diritto;
4 condannare parti appellanti al pagamento delle spese e dei
compensi anche del secondo grado di giudizio.”
Riassegnata a questo giudice la causa, all'udienza del 24 gennaio 2024,
sulle conclusioni delle parti è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 15 aprile 2024.
pag. 3/8 4.- Questioni preliminari.
4.1.- È infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello perché avente ad oggetto una pronuncia resa secondo equità, in ragione del valore della causa inferiore a € 1.000,00. Invero, nella materia delle violazioni del codice della strada, l'art. 7, comma 10, del D.lgs. n. 150/2011 ha espressamente previsto l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c.,
relativa per l'appunto alla decisione secondo equità.
4.2.- L'appello è inammissibile.
È insegnamento giurisprudenziale consolidato che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione,
esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene,
quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum",
insuscettibile di trasformarsi nel giudicato: detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé
sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr e plurimis Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020
e Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019).
Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto il ricorso proposto da per l'inammissibilità della documentazione prodotta – a suo Controparte_1
dire tardivamente – dalla documentazione comunque non Parte_1
valida a fini probatori, per l'omessa comunicazione preventiva del dettaglio della pag. 4/8 posizione debitoria e per la maturata prescrizione del credito. In particolare,
quanto ai documenti prodotti dalla società convenuta, il primo giudice ha osservato che “la notifica del verbale non è valida al raggiungimento dello scopo e ciò in quanto esibita in copia ed a timbro illeggibile” (a pagina 2,
secondo capoverso, della sentenza, in parte motiva); e gli appellanti hanno unicamente lamentato l'errata interpretazione della norma dettata dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011, che assegna all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato un termine non perentorio, bensì ordinatorio per la produzione in giudizio dei documenti, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, “sull'inapplicabilità del preavviso di 120 gg.”, e l'insussistenza della prescrizione. Ancora, nella comparsa conclusionale di replica, a (pretesa) confutazione dell'avversa doglianza d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., gli appellanti osservano che “nell'atto di citazione in appello tanto si legge: “In prima istanza, si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui rileva che: “Preliminarmente va rilevato che in sede di costituzione veniva depositata la copia del verbale di infrazione posti a base dell'ingiunzione.
Quanto alla documentazione depositata dalla pertanto tardiva, perché Pt_1
doveva essere depositata nel termine di gg. 10 prima della comparizione delle
parti fissata in decreto'…”; sempre nel suddetto atto a pag. 3 tanto si legge: “In secondo luogo, si contesta la sentenza impugnata laddove ha rilevato che: 'In
particolare per tutte le riscossioni successive al primo gennaio 2013 che
abbiano ad oggetto debiti non superiori a mille euro, la notifica dell'ingiunzione, così come l'avvio di pignoramenti o fermi auto, deve essere necessariamente preceduta, almeno 120 giorni prima, dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo…..omissis'………...”.
pag. 5/8 Pur a ritenere fondata il motivo d'impugnazione pertinente la tempestività
della produzione documentale [per consolidata giurisprudenza di legittimità –
che questo giudice condivide appieno – il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione, non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 14266 del
25/05/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 13/6/2019; Cass., 6 - 2, Sentenza n.
16853 del 9/8/2016; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5828 del 24/3/2015; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 15324 del 5/7/2006); conseguentemente, non è tardivo il deposito da parte dell'Amministrazione della copia del rapporto, degli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione;
in difetto di un espresso rinvio della normativa speciale in esame alla comminatoria decadenziale prevista dal rito del lavoro, previsto come applicabile ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo, la natura ordinatoria e non perentoria del termine di 10 giorni, previsto per il deposito dei documenti che la P.A. è comunque tenuta a depositare, deve intendersi riferita relativamente al deposito della produzione documentale strettamente connessa all'impugnazione, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c. che invece si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione, ove risulti che essa si sia tardivamente costituita rispetto a detto termine (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15887 del 13/6/2019)], nulla gli appellanti hanno argomentato circa pag. 6/8 l'intellegibilità del documento e la sua efficacia probatoria (si veda il penultimo capoverso di pagina 2 dell'appello, laddove, con riferimento al primo motivo di gravame, è trascritta unicamente la parte della sentenza impugnata relativa ai tempi di deposito della documentazione, trascurando la motivazione esplicitata in punto di forza probatoria di quei documenti).
La riportata motivazione esprime chiaramente il convincimento del giudice di pace dell'inefficacia della documentazione prodotta in atti dai convenuti a provare la rituale notifica, che essi assumevano perfezionata il 16
dicembre 2015, del verbale d'infrazione al codice della strada n. 192427/2015/P
elevato il 23 settembre 2015.
Corretta o errata che sia, tale motivazione, sufficiente a fondare la decisione di accoglimento del ricorso, esprime un'autonoma ratio decidendi,
che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di gravame, consistente nell'esposizione di argomenti utili a confutare il convincimento del primo giudice.
5.- La decisione del tribunale.
L'appello, quindi, va dichiarato inammissibile.
6.- Le spese.
La soccombenza degli appellanti ne giustifica, ex art. 91 c.p.c., la condanna, con vincolo di solidarietà esterna e per quote uguali nei rapporti interni tra loro, a pagare le spese del giudizio all'appellata, liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia, la natura delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta, gli esborsi documentati e le vigenti tariffe forensi.
Trova infine applicazione agli appellanti il comma 1-quater che l'art. 1,
pag. 7/8 co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Salerno e da avverso la Parte_1
sentenza n. 2799/2022 del Giudice di pace di Salerno, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna il con vincolo di Controparte_2
solidarietà esterna e per quote uguali nei rapporti interni tra loro, a pagare all'avvocato le spese del giudizio, che liquida in Controparte_1
€ 562,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché gli indicati appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 19 aprile 2024 Il giudice
Andrea Luce
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2799/2022 resa dal Giudice
di pace di Salerno il 25 maggio 2022, iscritto al n. 10749/2022 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24
gennaio 2024 e pendente
TRA
Comune di Salerno, in persona del Sindaco in Carica, con sede legale in
Salerno, alla via Roma (P IVA ), e in persona P.IVA_1 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescara, alla via Venezia n.
49 (P IVA - ), rappresentati e difesi, per procure speciali allegate P.IVA_2
all'appello, dall'avvocato Alessandro Santoro (C.F. ), C.F._1
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F. Confortni n.
11 -appellanti-
E
l'avvocato , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Diaz n. 12 -appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado. Con ricorso al Giudice di pace di Salerno del 5 ottobre 2021, CP_1
impugnò l'ingiunzione di pagamento n. 6323 del 01/09/2021 che la
[...]
concessionaria della riscossione per conto del Comune di Parte_1
Salerno, le aveva notificato il 9 settembre 2021, reclamando la somma di €
172,52 per il mancato pagamento del verbale d'infrazione al codice della strada n. 192427/2015/P, elevato il 23 settembre 2015. La ricorrente dedusse la mancata notificazione del ridetto verbale, l'omessa notifica dell'avviso bonario,
l'illegittima applicazione degli interessi e la prescrizione del credito, e chiese: “1.
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2. Nel merito si
chiede l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata emessa da
per i motivi esposti;
Con vittoria di spese e competenze Parte_1
professionali del presente giudizio da attribuirsi in favore del… procuratore
antistatario.”
Il si costituirono eccependo Controparte_2
l'infondatezza dell'avverso gravame, del quale chiesero il rigetto, col favore delle spese del giudizio.
Il Giudice di pace di Salerno, istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti alle parti, decise la causa con la sentenza n. 2799/2022.
2.- La sentenza impugnata.
Il giudice di pace di Salerno rilevò il tardivo deposito di documenti da parte resistente, oltre che l'inefficacia probatoria di quella documentazione, oltre che la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente circa la mancata comunicazione del dettaglio della posizione debitoria e la prescrizione.
Per l'effetto, il primo giudice, con la sentenza n. 2799 del 25 maggio pag. 2/8 2022, accolse l'impugnazione, annullò l'ingiunzione di pagamento impugnata e condannò la al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
3.- Il processo di appello.
Con appello notificato il 12 dicembre 2022, il Controparte_2
impugnarono l'indicata decisione, dolendosi dell'affermata Parte_1
tardività della produzione documentale e dell'errata interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, altresì
contestando l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte ricorrente.
Gli appellanti, quindi, chiesero: “accogliere l'appello, riformare la sentenza
impugnata e, per l'effetto, confermare la validità dell'ingiunzione n. 0006323 del
01/09/2021, notificata dalla in data 09/09/2021 a mezzo pec, Parte_1
in uno ai relativi atti presupposti.”
Costituendosi, l'avvocato ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, non proponibile avverso sentenze rese per controversie di valore inferiore a 1.000,00 euro ed aspecifico, e infondato, e chiese: “1 dichiarare, in
via preliminare, l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 339 cpc;
2 dichiarare,
sempre in via alternativa ma sempre preliminare, l'appello inammissibile ai
sensi dell'art. 342 cpc;
3 rigettare, in subordine, l'appello in quanto infondato in
fatto e in diritto;
4 condannare parti appellanti al pagamento delle spese e dei
compensi anche del secondo grado di giudizio.”
Riassegnata a questo giudice la causa, all'udienza del 24 gennaio 2024,
sulle conclusioni delle parti è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 15 aprile 2024.
pag. 3/8 4.- Questioni preliminari.
4.1.- È infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello perché avente ad oggetto una pronuncia resa secondo equità, in ragione del valore della causa inferiore a € 1.000,00. Invero, nella materia delle violazioni del codice della strada, l'art. 7, comma 10, del D.lgs. n. 150/2011 ha espressamente previsto l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c.,
relativa per l'appunto alla decisione secondo equità.
4.2.- L'appello è inammissibile.
È insegnamento giurisprudenziale consolidato che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione,
esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene,
quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum",
insuscettibile di trasformarsi nel giudicato: detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé
sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr e plurimis Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020
e Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019).
Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto il ricorso proposto da per l'inammissibilità della documentazione prodotta – a suo Controparte_1
dire tardivamente – dalla documentazione comunque non Parte_1
valida a fini probatori, per l'omessa comunicazione preventiva del dettaglio della pag. 4/8 posizione debitoria e per la maturata prescrizione del credito. In particolare,
quanto ai documenti prodotti dalla società convenuta, il primo giudice ha osservato che “la notifica del verbale non è valida al raggiungimento dello scopo e ciò in quanto esibita in copia ed a timbro illeggibile” (a pagina 2,
secondo capoverso, della sentenza, in parte motiva); e gli appellanti hanno unicamente lamentato l'errata interpretazione della norma dettata dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011, che assegna all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato un termine non perentorio, bensì ordinatorio per la produzione in giudizio dei documenti, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, “sull'inapplicabilità del preavviso di 120 gg.”, e l'insussistenza della prescrizione. Ancora, nella comparsa conclusionale di replica, a (pretesa) confutazione dell'avversa doglianza d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., gli appellanti osservano che “nell'atto di citazione in appello tanto si legge: “In prima istanza, si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui rileva che: “Preliminarmente va rilevato che in sede di costituzione veniva depositata la copia del verbale di infrazione posti a base dell'ingiunzione.
Quanto alla documentazione depositata dalla pertanto tardiva, perché Pt_1
doveva essere depositata nel termine di gg. 10 prima della comparizione delle
parti fissata in decreto'…”; sempre nel suddetto atto a pag. 3 tanto si legge: “In secondo luogo, si contesta la sentenza impugnata laddove ha rilevato che: 'In
particolare per tutte le riscossioni successive al primo gennaio 2013 che
abbiano ad oggetto debiti non superiori a mille euro, la notifica dell'ingiunzione, così come l'avvio di pignoramenti o fermi auto, deve essere necessariamente preceduta, almeno 120 giorni prima, dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo…..omissis'………...”.
pag. 5/8 Pur a ritenere fondata il motivo d'impugnazione pertinente la tempestività
della produzione documentale [per consolidata giurisprudenza di legittimità –
che questo giudice condivide appieno – il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione, non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 14266 del
25/05/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 13/6/2019; Cass., 6 - 2, Sentenza n.
16853 del 9/8/2016; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5828 del 24/3/2015; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 15324 del 5/7/2006); conseguentemente, non è tardivo il deposito da parte dell'Amministrazione della copia del rapporto, degli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione;
in difetto di un espresso rinvio della normativa speciale in esame alla comminatoria decadenziale prevista dal rito del lavoro, previsto come applicabile ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo, la natura ordinatoria e non perentoria del termine di 10 giorni, previsto per il deposito dei documenti che la P.A. è comunque tenuta a depositare, deve intendersi riferita relativamente al deposito della produzione documentale strettamente connessa all'impugnazione, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c. che invece si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione, ove risulti che essa si sia tardivamente costituita rispetto a detto termine (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15887 del 13/6/2019)], nulla gli appellanti hanno argomentato circa pag. 6/8 l'intellegibilità del documento e la sua efficacia probatoria (si veda il penultimo capoverso di pagina 2 dell'appello, laddove, con riferimento al primo motivo di gravame, è trascritta unicamente la parte della sentenza impugnata relativa ai tempi di deposito della documentazione, trascurando la motivazione esplicitata in punto di forza probatoria di quei documenti).
La riportata motivazione esprime chiaramente il convincimento del giudice di pace dell'inefficacia della documentazione prodotta in atti dai convenuti a provare la rituale notifica, che essi assumevano perfezionata il 16
dicembre 2015, del verbale d'infrazione al codice della strada n. 192427/2015/P
elevato il 23 settembre 2015.
Corretta o errata che sia, tale motivazione, sufficiente a fondare la decisione di accoglimento del ricorso, esprime un'autonoma ratio decidendi,
che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di gravame, consistente nell'esposizione di argomenti utili a confutare il convincimento del primo giudice.
5.- La decisione del tribunale.
L'appello, quindi, va dichiarato inammissibile.
6.- Le spese.
La soccombenza degli appellanti ne giustifica, ex art. 91 c.p.c., la condanna, con vincolo di solidarietà esterna e per quote uguali nei rapporti interni tra loro, a pagare le spese del giudizio all'appellata, liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia, la natura delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta, gli esborsi documentati e le vigenti tariffe forensi.
Trova infine applicazione agli appellanti il comma 1-quater che l'art. 1,
pag. 7/8 co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Salerno e da avverso la Parte_1
sentenza n. 2799/2022 del Giudice di pace di Salerno, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna il con vincolo di Controparte_2
solidarietà esterna e per quote uguali nei rapporti interni tra loro, a pagare all'avvocato le spese del giudizio, che liquida in Controparte_1
€ 562,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché gli indicati appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 19 aprile 2024 Il giudice
Andrea Luce
pag. 8/8