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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/08/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8240/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8240/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1731/2016 del Tribunale di Salerno, vertente
TRA
“ , in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83,
III comma c.p.c., all'atto di opposizione al d.i., dall'avv. Nicolino Iacovone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capriati al Volturno, alla via G. Andreucci n.32;
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti ON rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Egidio Felice Egidio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Mercanti, n. 46;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025 entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.8.2016, la , Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1731/2016, emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 6.7.2016, depositato in data 7.7.2016, e notificato in data 27.7.2016, con cui era ingiunto all'opponente, in via immediatamente esecutiva, di pagare in favore della società opposta la somma di € 231.832,82, oltre interessi legali dalla scadenza dei termini di pagamento al saldo, a titolo Part di corrispettivo per il servizio di lavanolo espletato nell'interesse della società (già ex
[...]
. Controparte_2
Nel ricorso monitorio la , invero, deduceva che aveva svolto il predetto servizio ON nell'interesse della – di seguito ”. Controparte_3 CP_3
A fronte dell'inadempimento degli obblighi pattuiti, ed in particolare, del mancato pagamento del corrispettivo pattuito, l'odierna opposta otteneva l'emissione dal Tribunale di Vallo della Lucania
(SA) di un decreto ingiuntivo , con cui era ingiunto alla , il pagamento Controparte_3 della somma di € 331.280,49 a titolo di corrispettivo per l'attività espletata nel triennio dal 2009 al
2012.
Si rilevava che nelle more, le parti concludevano un accordo transattivo, con cui la CP_3 riconosceva il debito maturato pari ad € 395.433,57 (di cui € 331.280,49 per le forniture di
[...] lavanolo dal 30.4.2009 al 30.6.2012 oggetto del predetto decreto ingiuntivo;
€ 64.153,08 per le forniture attinenti al periodo dall'1.7.2012 al 31.12.2012, per un totale di € 395.433,57).
In particolare, nel suddetto accordo veniva pattuito che la avrebbe accettato il ON pagamento ridotto in misura del 40% del credito originario, per un totale complessivo pari a €
158.173,43, alla condizione che fosse corrisposto, oltre alla somma suddetta, anche il pagamento per intero della fornitura di lavanolo eseguita dal mese di gennaio 2013 al luglio 2013, pari a € 76.669,63, prevedendosi che, in mancanza di esatto adempimento, la avrebbe azionato ON
l'originario credito.
Sicché, avendo la effettuato solo il pagamento parziale della somma di € Controparte_3
158.173,63, rendendosi così inadempiente all'ulteriore debito di € 76.669,63, doveva intendersi risolta la transazione, con la reviviscenza del debito originario, per cui la stessa società opponente rimaneva debitrice della somma di € 237.260,14 (€ 395.433,57 - € 158.173,63= 237.260,14).
Ancora, esponeva che, nelle more, la continuava a svolgere il servizio di lavanolo in ON favore della casa di cura;
l'azienda di tale società veniva poi ceduta in favore della CP_3 [...]
; sicché, l'attività di lavanolo proseguiva, così maturandosi un Parte_2 ulteriore credito pari all'importo di € 269.572,69, relativo al periodo dal 31.8.2013 al 31.1.2015, e, quindi, un credito complessivo di € 506.832,83 (€ 237.260,14+€ 269.572=€ 506.832,83).
Si dava così atto, che l' aveva provveduto al pagamento parziale della somma di € Parte_2
275.000,00, restando quindi debitrice della somma di € 231.832,82 (€ 506.832,83- € 275.000,00=€
231.832,82), di cui era appunto era richiesta l'ingiunzione di pagamento.
Tanto premesso, l'odierna opponente, in via preliminare – previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – deduceva la nullità della notifica del ricorso monitorio, in quanto carente della procura alle liti, ed essendo la stessa eseguita in presso la sede CP_2 originaria della società opponente, e non a Pozzilli (Isernia), ove si rinveniva la sede attuale.
Ancora in via preliminare, la società opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Isernia.
In via gradata e nel merito, la società opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la società opponente deduceva l'insussistenza della causa risolutiva della transazione intervenuta tra le parti e contestava che la società opposta avesse eseguito per il periodo 31.8.2013-31-1-2015 prestazioni e forniture di lavanolo per un credito pari a quello ingiunto.
In via riconvenzionale, la società opponente chiedeva – previa ricostruzione del rapporto intercorso tra le pari dall'1.3.2007 all'1.1.2015 – di condannare la società opposta alla restituzione in favore della società opponente di tutte le somme ad essa dovute in via di eccedenza;
ovvero chiedeva, in via subordinata, l'accertamento negativo del credito e, nel caso fossero emersi crediti della società opposta, ne eccepiva la prescrizione, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, la si costituiva in giudizio con comparsa di risposta ON depositata in data 13.12.2016, con la quale contestava la fondatezza delle deduzioni di controparte rispettivamente all'eccezione di nullità della notificazione, nonché al difetto di competenza.
Contestando nel merito la fondatezza delle eccezioni dell'opponente, concludeva instando per il rigetto della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 18.4.2017 era sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva così fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 187 c.p.c., per la decisione sull'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.
Di poi, all'udienza del 30.5.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza con sentenza non definitiva del 31.12.2018, e definite tutte le questioni pregiudiziali, la causa veniva rinviata all'udienza del 31.1.2019; nelle more, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del regolamento di competenza formulato per conto di parte opponente.
A seguito del rigetto di tale impugnazione, la causa veniva riassunta con ricorso del 31.7.2020; così integrato il contraddittorio, all'udienza del 14.10.2021 venivano rigettate le richieste di emissione delle ordinanze ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. articolate da parte opposta e veniva rigettata la richiesta di conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Venivano quindi concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza del 27.11.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 17.1.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Di poi, la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza dell'8.5.2025, al fine di invitare le parti ad interloquire sulle questioni ivi rilevate.
Infine, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso della quale entrambe le parti dichiaravano di rinunziare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il procedimento veniva riservato in decisione con ordinanza del 31.7.2025, senza concedere alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione;
parte opponente va contestualmente condannata al pagamento, in favore della , dell'importo di € ON
155.173,20, oltre interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 ratione temporis applicabile, decorrenti dal 1.11.2013 e sino al saldo. Va infine rigettata la domanda di accertamento negativo del credito formulata da parte opponente.
Va preliminarmente richiamato in questa sede il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Più in particolare, l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non integra un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari (Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022,
n. 927).
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ne consegue che parte opponente è legittimata a formulare una domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, quando non si determini in tal modo uno spostamento di competenza e sussista un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus (Cass. Civ.,
Sez. II, 4.3.2020, n. 6091).
Inoltre, e con specifico riferimento all'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, occorre ribadire il fondamentale principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, oltre alla riconducibilità eziologica del danno patito all'inadempimento, potendosi il creditore limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre a questo punto soffermarsi sulle domande formulate dalle parti nel presente giudizio.
In via del tutto pregiudiziale, infatti, risulta senz'altro radicata la competenza territoriale di questo
Ufficio, a seguito del rigetto del regolamento di competenza formulato per conto dell'odierno ente opponente. Inoltre, tutte le ulteriori questioni pregiudiziali attinenti alla validità della notifica del decreto ingiuntivo e della procura alle liti rilasciata dalla controparte erano decise con la sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio.
Tanto premesso, non è oggetto di specifica contestazione delle parti la circostanza che, a seguito di Part cessione aziendale, la – di seguito ”- fosse subentrata Parte_2 nel rapporto contrattuale instaurato con la , nonché nei relativi rapporti obbligatori. ON
Risulta in atti il contratto di fornitura originariamente stipulato tra la e la ON [...]
, privo di data e sottoscritto dalla sola ”, avente ad oggetto Parte_3 CP_3 la fornitura consistente nel noleggio iniziale di dotazioni di biancheria, oltre che nel trattamento di lavaggio e riconsegna della stessa;
era incluso anche il lavaggio ed il noleggio delle divise del personale e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio. Era convenuto il corrispettivo di €
1,85 a giornata di degenza. Era altresì convenuta la qualità e quantità delle dotazioni di biancheria;
il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro centoventi giorni dalla data di ricezione della CP_ fattura. Il contratto aveva durata sino al 1.3.2014 e avrebbe potuto essere rinnovato dalla Casa di entro trenta giorni dalla scadenza, per un ulteriore anno;
il fornitore aveva l'obbligo di proseguire il servizio alle condizioni convenute sino alla stipula di un nuovo contratto e comunque non oltre trenta giorni dalla data della scadenza (all. n. 1 alla produzione di parte opposta). Risulta altresì prodotto in atti il ricorso monitorio depositato in data 12.9.2012 presso il Tribunale di
Vallo della Lucania (SA) da parte dell'odierna opposta, nonché il relativo decreto ingiuntivo per l'importo di € 331.280,49, attinente ai corrispettivi maturati con riguardo alle fatture intercorrenti tra il 2009 ed il 2012 meglio descritte nel predetto ricorso (all. n. 2 alla produzione di parte opposta) attinenti al predetto rapporto contrattuale.
Risulta altresì in atti il contratto di transazione stipulato tra la e la ON [...]
, privo di data e sottoscritto da parte di entrambe le società. CP_3
Ebbene, si premetteva anzitutto in quella sede che la aveva conseguito l'emissione ON del predetto ingiuntivo, di cui entrambe le parti davano atto della relativa esecutività in ragione della mancata opposizione da parte della società opposta.
Sicché, le parti addivenivano alla determinazione di definire transattivamente la vicenda alle seguenti condizioni: “La si obbliga a versare alla l'importo pari al 40% del CP_3 ON credito maturato da quest'ultima per le forniture di lavanolo indicate nel D.I. nm. 364/2012, nonché quelle maturate fino alla data del 31.12.2012; le parti precisano e riconoscono espressamente che il credito maturato dalla nel predetto arco temporale ammonta ad € 395.433,57 (di cui € CP_1
331.280,48 dal 30.4.2009 al 30.6.2012, come indicato nel D.I. n. 364/2012 ed € 64.153,08 dal
1.7.2012 al 31.12.2012 = 395.444,57) e pertanto il 40% della somma di € 395.433,57 è pari ad €
158.173,43. Tale ultimo importo, pari ad € 158.173,43 verrà corrisposto dalla Controparte_3 alla mediante bonifico sul conto corrente acceso presso l'Istituto di credito MPS;
il ON predetto pagamento avverrà entro e non oltre il termine essenziale di giorni tre decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, in difetto, il presente accordo si intenderà automaticamente risolto.
La società rilascia ampia e liberatoria quietanza di pagamento in relazione al predetto ON importo, salvo il buon fine del pagamento”.
Inoltre, si precisava che, quanto alle “prestazioni di lavanolo eseguite dal mese di gennaio 2013 al luglio 2013 e pari ad € 76.669,63 e regolarmente fatturate, la si obbliga Controparte_3
a pagare alla le predette somme per intero, senza alcuna decurtazione entro il ON
30.10.2013; le parti dichiarano, altresì, di voler rinnovare il contratto di lavanolo attualmente in essere, agli stessi patti e condizioni, per la durata di ulteriori cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo ed alle stesse condizioni in esso pattuite ad esclusione dell'articolo che disciplina i termini di pagamento, che sarebbe stato effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura”.
Le parti precisavano pure che con la sottoscrizione della scrittura e con l'esatto adempimento dei relativi obblighi, le parti “dichiarano di non aver l'una nei confronti dell'altra null'altro a pretendere, per qualsiasi ragione, causa o titolo, in merito alla predetta vicenda giudiziale”. Inoltre, si precisava che la rinunzia al decreto ingiuntivo indicato in precedenza era condizionato all'esatto pagamento di quanto pattuito e che “in mancanza dell'esatto pagamento nei termini innanzi indicati, il predetto D.I. verrà regolarmente azionato nell'eventuale giudizio di esecuzione. Pertanto, la rinunzia al D.I. n. 364/2012 è condizionata all'esatto pagamento di quanto pattuito”.
Occorre pertanto soffermarsi sulle specifiche pattuizioni così convenute tra le parti con riguardo all'accordo transattivo in esame.
Più in particolare, da un lato era convenuto il termine essenziale di tre giorni per il pagamento dell'importo di € 158.173,43; per altro verso, il pagamento dell'importo di € 76.669,63 sarebbe dovuto avvenire entro il 30.10.2013.
Inoltre, dall'esame letterale e sistematico dell'art. 3 dell'accordo transattivo, risulta che le parti avevano effettivamente condizionato l'efficacia del contratto transattivo in esame “all'esatto pagamento nei termini innanzi indicati” e che la rinunzia al decreto ingiuntivo oggetto del predetto accordo poteva considerarsi condizionata all'esatto pagamento di quanto pattuito.
La definizione del rapporto oggetto dell'accordo transattivo, invero, era condizionata all'“esatto adempimento dei relativi obblighi”.
L'interpretazione letterale e sistematica della complessa disposizione convenuta all'art. 3 di tale contratto, pertanto, depone per l'obiettiva configurazione di una condizione sospensiva di adempimento nel caso di specie.
Sotto tale profilo, deve da un lato evidenziarsi come dallo stesso senso letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti appare evidente che le parti avessero inteso condizionare la rinunzia al decreto ingiuntivo oggetto dell'accordo “all'esatto pagamento nei termini innanzi indicati” ed all'“esatto pagamento di quanto pattuito”; d'altro canto, la specifica efficacia transattiva dell'accordo era subordinata “all'esatto adempimento dei relativi obblighi delle parti”.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che in tale pattuizione si faceva riferimento non già soltanto all'obbligo del pagamento dell'importo decurtato di € 395.433,57, quanto anche all'ulteriore credito pari all'ammontare di € 76.669,63 indicato al punto 2.2. della predetta scrittura.
A tanto depone il riferimento letterale, in sede di punto 3.1., all'adempimento “di quanto pattuito”: non è possibile in alcun modo inferire uno specifico ed esclusivo riferimento al solo credito oggetto del decreto ingiuntivo indicato in precedenza, in assenza di una puntuale pattuizione in parte qua, dovendosi pertanto riferire tale espressione alla complessità delle obbligazioni contratte nel punto
2.2.
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche tenuto conto dell'interpretazione sistematica di tale clausola con riguardo alla contestualizzazione della stessa rispetto alla pattuizione di cui al punto 2. Ed invero, era in quella sede convenuto che il mancato pagamento dell'importo di € 158.173,43 entro il termine di tre giorni integrava un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, venendo infatti in rilievo la pattuizione di un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Sicché, se la pattuizione di cui al punto 3.1. dovesse intendersi come riferita alla sola obbligazione di cui al punto 2.1., non avrebbe un'apprezzabile utilità nel caso di specie, ai sensi non solo del più generale paradigma di cui al combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma anche del criterio di interpretazione di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.
Infatti, se il mancato pagamento del primo credito entro il termine di tre giorni avrebbe determinato la risoluzione automatica del contratto per violazione del termine essenziale, la “condizione” di pagamento così pattuita ai sensi del punto 3.1. non poteva che obiettivamente riferirsi all'ipotesi del mancato pagamento dell'ulteriore credito di € 76.669,63, il cui tempestivo adempimento non era dedotto quale ipotesi di risoluzione di diritto del contratto.
Per altro verso, appare evidente che le parti avessero inteso sospendere l'efficacia del contratto all'effettivo pagamento di entrambe le obbligazioni in esame.
Infatti, oggetto dell'accordo transattivo, oltre alla rinnovazione del contratto di “lavanolo” risultava effettivamente la decurtazione dell'originario credito vantato dalla società opposta ed oggetto del decreto ingiuntivo: alcuna pattuizione veniva invece convenuta con riguardo all'ulteriore credito di €
76.669,63, che era invece riconosciuto dalle parti quale credito attinente alle prestazioni effettuate tra il gennaio del 2013 ed il luglio del 2103, per il quale non era pattuita alcuna decurtazione del relativo importo.
In altre parole, il fulcro dell'intesa transattiva, alla stregua della concreta decodificazione della causa del contratto, intesa quale sintesi degli effetti essenziali dello stesso, doveva senz'altro individuarsi nella decurtazione dell'originario importo di € 395.433,57.
Ne consegue, pertanto, che dall'interpretazione letterale e sistematica delle pattuizioni così convenute nella complessa clausola di cui al punto 3.1. le parti avessero obiettivamente inteso sospendere l'efficacia della transazione all'effettivo adempimento delle obbligazioni così contratte nei termini convenuti.
Alcun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità della condizione di adempimento apposta ad un contratto, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi. Inoltre, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma
è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l'efficacia del contratto ad un evento incerto (l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente. Infine, tale clausola non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione (Cass. Civ., Sez.
III, 12.3.2024, n. 6535).
Ancora, si è avuto modo di evidenziare che per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza che, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraente
(Cass. Civ., Sez. VI, 19.11.2021, n. 35524).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, tenuto conto della complessiva interpretazione del regolamento contrattuale, risulta provato che le parti avessero inteso dedurre l'adempimento delle obbligazioni ivi contratte quale condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo transattivo.
Sotto tale profilo, non è oggetto di contestazione tra le parti che la Controparte_3 avesse provveduto al saldo del solo importo di € 158.173,63; né, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dedotto con riguardo all'ulteriore credito di € 76.669,63, risulta in altro modo provato che la società debitrice avesse esattamente adempiuto in parte qua entro il 30.10.2013, ovvero fosse stata impossibilitata ad adempiere per ragioni non imputabili.
Ne deriva, pertanto, l'accertamento dell'inefficacia del contratto transattivo così stipulato: ne consegue, pertanto, la reviviscenza dell'originario credito di € 395.433,57 oggetto del decreto ingiuntivo n. 364/2012 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA).
Tra l'altro, occorre rilevare che entrambe le parti riconoscevano espressamente l'esistenza di tale credito;
per altro verso, entrambe le parti davano atto che il predetto decreto era divenuto esecutivo.
Parimenti riconosciuto risulta il credito di € 64.153,08, con specifico riferimento al corrispettivo maturato in relazione alle prestazioni effettuate tra il 1.7.2012 ed il 31.12.2012, come indicato nell'ambito del predetto accordo transattivo;
analogamente a dirsi con riferimento all'importo di €
76.669,63, con riguardo alle prestazioni eseguite dal gennaio del 2013 al luglio del 2013 (cfr. pag. 2 dell'accordo transattivo). Né risulta in altro modo oggetto di contestazione l'effettiva esistenza di tali crediti. Risulta altresì adeguatamente riscontrato anche l'ulteriore credito attinente alle prestazioni svolte con riguardo al periodo intercorrente tra il 31.8.2013 ed il 31.1.2015, sia pure limitatamente al minore importo di € 192.903,06.
Sotto tale specifico profilo, infatti, risultano allegate al fascicolo monitorio le relative fatture attinenti al predetto periodo per tale diverso importo che veniva riconosciuto da parte dello stesso ente opposto;
tali fatture erano regolarmente contabilizzate nel relativo registro I.V.A. della società opposta. Part Per altro verso, risulta documentato il pagamento, da parte della ” in favore della CP_1
, dell'importo complessivo di € 275.000,00, recante la causale “pagamento a saldo e a stralcio
[...] di ogni vs avere a tutto il 31.12.2015”.
Ed invero, a fronte dello specifico riepilogo analitico indicato da parte della società opposta delle Part prestazioni effettuate, risulta del tutto generica la contestazione così dedotta da parte della ” in merito al fatto che non sarebbero state effettuate prestazioni e forniture di lavanolo per gli importi ivi indicati per il periodo successivo al luglio del 2013. Né risulta altrimenti e diversamente spiegabile in termini ragionevoli la condotta dell'odierna opponente, la quale, nonostante l'asserito mancato espletamento delle prestazioni allegate da parte opposta, avrebbe cionondimeno provveduto al pagamento dell'importo di € 275.000,00 letteralmente a saldo di ogni obbligazione dovuta nei confronti della controparte “a tutto il 31.12.2015”.
Tali elementi di prova, invero, depongono tutti in termini univoci, gravi e concordanti, circa il fatto che non solo il rapporto contrattuale fosse perdurato senz'altro quantomeno sino al 31.1.2015, ma che anche le prestazioni effettuate da parte della società opposta corrispondessero effettivamente a quelle oggetto di fatturazione.
Occorre a questo punto soffermarsi in merito all'imputazione degli acconti versati in corso di causa.
Sotto tale profilo, invero, è provato che l'odierna attrice avesse provveduto al versamento dell'importo di € 161.173,43 in data 6.8.2013 e tanto, a titolo di “pagamento a saldo e stralcio ristrutturazione debito, definizione tombale, incluse le spese legali” (cfr. doc. lett. d) allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale pagamento attenesse, per € 158.173,43, al saldo della sorte capitale del credito vantato, mentre per l'importo di € 3.000,00, al pagamento delle spese legali: trattasi, in altre parole, della specifica attuazione dell'accordo transattivo indicato in precedenza.
Risulta altresì documentato il pagamento dell'importo di € 275.000,00 effettuato in data 29.12.2015,
a titolo di “pagamento a saldo e a stralcio di ogni vs avere a tutto il 31.12.2015”. Deve senz'altro escludersi in questa sede che tale pagamento fosse imputabile alla voce “compenso avvocato” per l'importo di € 5.427,31, nonché con riguardo alle fatture ricomprese tra il gennaio ed il luglio del
2013, come dedotto in sede di riepilogo allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta. Infatti, in sede di ricorso monitorio era dedotto che l'intero acconto in questione fosse imputato esclusivamente a saldo della sorte capitale del credito oggetto di richiesta di pagamento in questa sede: ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di tale nuova allegazione, in quanto tardiva, così dovendosi imputare l'intero acconto in esame alla sola sorte capitale del credito oggetto dell'originario ricorso monitorio.
Né può in alcun modo venire in rilievo l'imputazione al credito di € 76.669,63, attinente alle prestazioni relative al periodo tra il gennaio ed il luglio del 2013.
Appare invero evidente che, ad una lettura sistematica della domanda monitoria, il credito oggetto di richiesta di pagamento fosse esclusivamente quello quantificato in € 506.832,83 ed attinente, segnatamente, alle prestazioni effettuate tra il 30.4.2009 ed il 31.12.2012, nonché a quelle relative alle prestazioni relative al periodo intercorrente tra il 31.8.2013 ed il 31,1.2015 (€ 237.260,14 +
269.572,69).
Sicché, non può in alcun modo aversi riguardo alla diversa imputazione di tale ammontare a crediti non oggetto di specifica e tempestiva allegazione da parte dell'odierno ente opposto.
Risulta pertanto del tutto nuova l'allegazione di tale ente in sede di nota del 21.5.2025, secondo cui l'acconto di € 275.000,00 avrebbe dovuto imputarsi, tra l'altro, anche alla porzione di credito non oggetto di ricorso monitorio, pari all'importo di € 76.669,63 (cfr. pag. 4 di tale nota). Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che lo stesso ente opposto, in sede di comparsa conclusionale, deduceva di non aver ancora richiesto all'odierna opponente il pagamento di tale credito per il suo intero ammontare, riservandosi ogni tutela al riguardo (cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale).
Analogamente a dirsi con riferimento all'imputazione di parte di tale credito alle somme dovute a titolo di compenso professionale, per l'ammontare ad € 5.427,31. Sotto tale profilo, non può venire in rilievo alcun errore materiale in parte qua, quanto piuttosto nuove ed inammissibili allegazioni.
Alcuna specifica e tempestiva contestazione veniva dedotta da parte opponente con riferimento all'imputazione di tali acconti a tali crediti.
Né, d'altro canto, a fronte dell'originaria allegazione dedotta dall'odierno ente opposto in merito all'imputazione dell'acconto di € 275.000,00 ai soli crediti oggetto di richiesta di pagamento, può venire diversamente in rilievo l'imputazione dello stesso al credito di € 76.669,63 come prospettato da parte dell'ente opponente. Infatti, anche in tale circostanza tale allegazione veniva tardivamente dedotta soltanto in sede di seconda memoria istruttoria.
Va pertanto richiamata in questa sede l'ordinanza istruttoria dell'8.4.2022, dovendosi altresì precisare come il capitolo di interrogatorio formale a tal uopo formulato alla lett. c) fosse anche inammissibile, non solo per la genericità della sua formulazione, ma anche perché atteneva a fatto non tempestivamente allegato entro il termine della maturazione delle preclusioni istruttorie.
Ne deriva, pertanto, che tale acconto, per l'importo di € 192.903,06, debba imputarsi al credito attinente alle prestazioni rese tra il 31.8.2013 ed il 31.1.2015.
Analogamente, quanto al predetto acconto di € 158.173,43, lo stesso deve imputarsi al saldo della sorte capitale del credito attinente alle fatture oggetto del D.I. N. 364/2012 emesso dal Tribunale di
Vallo della Lucania (SA): a tanto depone la specifica destinazione di tale importo all'attuazione della predetta transazione, avente ad oggetto, tra l'altro, la definizione delle obbligazioni attinenti al periodo intercorrente tra il 2009 ed il 30.12.2012, per l'ammontare complessivo pari ad € 395.433,57,
Ne consegue, pertanto, come risulti ancora inadempiuto il credito attinente alla somma di €
237.270,14, pari alla differenza tra l'originario importo di € 395.433,57 dovuto a titolo di corrispettivo con riguardo alle prestazioni rese tra il 30.4.2009 ed il 31.12.2012 (di cui l'importo di € 331.280,49 era già stato oggetto del D.I. n. 364/2012 descritto in precedenza), e l'importo di € 158.173,43.
Occorre inoltre procedere a scomputare l'ulteriore importo pari ad € 82.096,94, residuante dal più ampio acconto di € 275.000,00.
Ed invero, a fronte della specifica imputazione, operata da parte della in sede di ON ricorso monitorio, del complessivo importo di € 275.000,00 all'intera somma dovuta a titolo di sorte capitale del credito per il cui pagamento instava in questa sede, non può che derogarsi al più generale criterio di cui all'art. 1194 c.c. in parte qua.
Ne consegue, pertanto, che l'importo di € 82.096,94 debba scomputarsi dal restante credito vantato in questa sede per l'importo pari ad € 237.270,14: ne deriva, pertanto, l'importo complessivo pari ad
€ 155.173,20.
Quanto alla decorrenza degli interessi moratori, deve aversi riguardo alla data del 1.11.2013, consolidandosi in tale momento la definitiva inefficacia del contratto di transazione, avuto riguardo alle prestazioni fatturate;
né è stato in alcun modo allegata una diversa decorrenza di tali interessi.
Alcun dubbio può porsi, inoltre, in merito alla riconducibilità dell'accordo contrattuale attinente alle prestazioni così effettuate nell'alveo delle “transazioni commerciali” di cui all'art. 2 d.lgs. n.
231/2002, venendo in rilievo un rapporto di fornitura nel caso di specie. Inoltre, tenuto conto del fatto che, come allegato da parte della stessa società opposta, tale credito attiene a prestazioni rese tra il
30.4.2009 ed il 31.12.2012, non potrà aversi riguardo all'operatività dell'art. 2 d.lgs. n. 190/2012, non applicabile ratione temporis nel caso di specie.
Ne deriva, per concludere, come l'odierna opponente vada condannata al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 155.173,20, oltre al pagamento degli ulteriori interessi, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 ratione temporis applicabile, decorrenti dal 1.11.2013 e sino al saldo. Né può infine venire in rilievo la deduzione dell'abusivo frazionamento del credito prospettata da parte opponente in sede di nota conclusiva del 4.6.2025.
Innanzitutto, a tutto voler concedere, risultando l'accertamento del credito per l'ammontare d €
331.280,49 incontestabile, in ragione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 364/2012, la domanda non può certo ritenersi inammissibile (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 19.3.2025, n. 7299).
Per altro verso, deve pure evidenziarsi che alcun dubbio, invero, può porsi in merito al fatto che, all'epoca dell'introduzione dell'originario ricorso monitorio presso il Tribunale di Vallo della
Lucania (SA) (12.9.2012), non risultavano ancora maturati gli ulteriori crediti oggetto di accertamento in questa sede, ad eccezione delle mensilità di luglio e agosto del 2012. Sicché, tenuto conto della significativa entità del credito azionata in questa sede, tale condotta non risulta in alcun modo idonea ad integrare un abuso del processo in parte qua.
Infine, risulta infondata l'eccezione di prescrizione genericamente formulata da parte dell'odierna opponente. Ed invero, tenuto conto dell'epoca di maturazione dei crediti oggetto di accertamento in questa sede (2012 e periodo intercorrente tra il 2013 ed il 2015), alcun dubbio può porsi in merito alla tempestiva interruzione del corso della prescrizione in ragione della notifica del provvedimento monitorio spedito per la notifica in data 25.7.2016.
D'altro canto, sussiste in questa sede l'interesse dell'ente opposto ad agire in questo giudizio, nonostante che parte del credito del presente giudizio fosse stato già oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA).
Tanto, non solo in ragione dello specifico interesse all'accertamento dell'inefficacia del predetto accordo transattivo, ma anche avuto riguardo all'interesse della parte ad una precisa ricognizione del credito dovuto, tenuto conto degli acconti medio tempore versati dalla parte debitrice.
Va quindi rigettata anche la domanda riconvenzionale di accertamento negativo formulata da parte dell'odierno opponente, avente ad oggetto l'accertamento che nulla fosse dovuto in favore della in relazione all'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti con riguardo al lasso ON temporale intercorrente tra il 1.3.2007 e l'1.1.2015.
Non solo, infatti, è fondata la domanda di pagamento formulata da parte della nei ON termini indicati in precedenza, ma deve pure aversi riguardo all'effettiva ricognizione effettuata in sede di accordo transattivo, da parte dell'ente opponente, dell'ulteriore debito di € 76.669,63 con riferimento al periodo intercorrente tra il Gennaio ed il Luglio del 2013.
Né risultano in questa sede in altro modo provati fatti estintivi di tali obbligazioni (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 10.4.2024, n. 9706). Quanto al credito di € 76.669,63, oggetto di cognizione in questa sede con esclusivo riguardo alla domanda riconvenzionale di accertamento negativo, come detto, non è stata formulata richiesta di pagamento nel presente giudizio.
Non resta che disciplinare le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (Cass.
Civ., Sez. VI, 21.7.2017, n. 18125).
Ed invero, il parziale accoglimento delle doglianze dedotte da parte opponente, in uno all'obiettiva complessità delle vicende giuridiche dedotte dalle parti, depongono per la compensazione per la quota della metà delle spese di lite del presente giudizio
La restante quota della metà segue la soccombenza di parte opponente ed è liquidata come in dispositivo secondo valori inferiori ai medi del relativo scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della lite, tenuto conto anche del computo degli interessi moratori (da €
261.000,00 ad € 520.000,00), con attribuzione in favore dell'avv. Egidio Felice Egidio.
Ai sensi dell'art. 385, III comma c.p.c., le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi del relativo scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello di lite, con attribuzione in favore dell'avv. Egidio Felice Egidio.
L'accoglimento solo parziale delle istanze dell'odierno ente opponente depone senz'altro per il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando nel giudizio recante R.G. n. 8240/2016, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1731/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 6.7.2016 e condanna la Parte_2
al pagamento, in favore della , dell'importo di € 155.173,20, oltre
[...] ON interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 ratione temporis applicabile, decorrenti dal 1.11.2013 e sino al saldo;
2) rigetta la domanda di accertamento negativo formulata da parte della Parte_2
;
[...]
3) compensa per la quota della metà le spese di lite e condanna la Parte_2
al pagamento, in favore della della restante quota della
[...] ON metà delle spese di lite, che si liquidano per intero in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Egidio Felice Egidio;
4) condanna la al pagamento, in favore della Parte_2 , delle spese di lite attinenti al procedimento di regolamento per competenza, ON che si liquidano in € 5.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Egidio Felice
Egidio;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte della Parte_2
.
[...]
Così deciso in Salerno, il 2.8.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8240/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1731/2016 del Tribunale di Salerno, vertente
TRA
“ , in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83,
III comma c.p.c., all'atto di opposizione al d.i., dall'avv. Nicolino Iacovone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capriati al Volturno, alla via G. Andreucci n.32;
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti ON rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Egidio Felice Egidio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Mercanti, n. 46;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025 entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.8.2016, la , Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1731/2016, emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 6.7.2016, depositato in data 7.7.2016, e notificato in data 27.7.2016, con cui era ingiunto all'opponente, in via immediatamente esecutiva, di pagare in favore della società opposta la somma di € 231.832,82, oltre interessi legali dalla scadenza dei termini di pagamento al saldo, a titolo Part di corrispettivo per il servizio di lavanolo espletato nell'interesse della società (già ex
[...]
. Controparte_2
Nel ricorso monitorio la , invero, deduceva che aveva svolto il predetto servizio ON nell'interesse della – di seguito ”. Controparte_3 CP_3
A fronte dell'inadempimento degli obblighi pattuiti, ed in particolare, del mancato pagamento del corrispettivo pattuito, l'odierna opposta otteneva l'emissione dal Tribunale di Vallo della Lucania
(SA) di un decreto ingiuntivo , con cui era ingiunto alla , il pagamento Controparte_3 della somma di € 331.280,49 a titolo di corrispettivo per l'attività espletata nel triennio dal 2009 al
2012.
Si rilevava che nelle more, le parti concludevano un accordo transattivo, con cui la CP_3 riconosceva il debito maturato pari ad € 395.433,57 (di cui € 331.280,49 per le forniture di
[...] lavanolo dal 30.4.2009 al 30.6.2012 oggetto del predetto decreto ingiuntivo;
€ 64.153,08 per le forniture attinenti al periodo dall'1.7.2012 al 31.12.2012, per un totale di € 395.433,57).
In particolare, nel suddetto accordo veniva pattuito che la avrebbe accettato il ON pagamento ridotto in misura del 40% del credito originario, per un totale complessivo pari a €
158.173,43, alla condizione che fosse corrisposto, oltre alla somma suddetta, anche il pagamento per intero della fornitura di lavanolo eseguita dal mese di gennaio 2013 al luglio 2013, pari a € 76.669,63, prevedendosi che, in mancanza di esatto adempimento, la avrebbe azionato ON
l'originario credito.
Sicché, avendo la effettuato solo il pagamento parziale della somma di € Controparte_3
158.173,63, rendendosi così inadempiente all'ulteriore debito di € 76.669,63, doveva intendersi risolta la transazione, con la reviviscenza del debito originario, per cui la stessa società opponente rimaneva debitrice della somma di € 237.260,14 (€ 395.433,57 - € 158.173,63= 237.260,14).
Ancora, esponeva che, nelle more, la continuava a svolgere il servizio di lavanolo in ON favore della casa di cura;
l'azienda di tale società veniva poi ceduta in favore della CP_3 [...]
; sicché, l'attività di lavanolo proseguiva, così maturandosi un Parte_2 ulteriore credito pari all'importo di € 269.572,69, relativo al periodo dal 31.8.2013 al 31.1.2015, e, quindi, un credito complessivo di € 506.832,83 (€ 237.260,14+€ 269.572=€ 506.832,83).
Si dava così atto, che l' aveva provveduto al pagamento parziale della somma di € Parte_2
275.000,00, restando quindi debitrice della somma di € 231.832,82 (€ 506.832,83- € 275.000,00=€
231.832,82), di cui era appunto era richiesta l'ingiunzione di pagamento.
Tanto premesso, l'odierna opponente, in via preliminare – previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – deduceva la nullità della notifica del ricorso monitorio, in quanto carente della procura alle liti, ed essendo la stessa eseguita in presso la sede CP_2 originaria della società opponente, e non a Pozzilli (Isernia), ove si rinveniva la sede attuale.
Ancora in via preliminare, la società opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Isernia.
In via gradata e nel merito, la società opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la società opponente deduceva l'insussistenza della causa risolutiva della transazione intervenuta tra le parti e contestava che la società opposta avesse eseguito per il periodo 31.8.2013-31-1-2015 prestazioni e forniture di lavanolo per un credito pari a quello ingiunto.
In via riconvenzionale, la società opponente chiedeva – previa ricostruzione del rapporto intercorso tra le pari dall'1.3.2007 all'1.1.2015 – di condannare la società opposta alla restituzione in favore della società opponente di tutte le somme ad essa dovute in via di eccedenza;
ovvero chiedeva, in via subordinata, l'accertamento negativo del credito e, nel caso fossero emersi crediti della società opposta, ne eccepiva la prescrizione, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, la si costituiva in giudizio con comparsa di risposta ON depositata in data 13.12.2016, con la quale contestava la fondatezza delle deduzioni di controparte rispettivamente all'eccezione di nullità della notificazione, nonché al difetto di competenza.
Contestando nel merito la fondatezza delle eccezioni dell'opponente, concludeva instando per il rigetto della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 18.4.2017 era sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva così fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 187 c.p.c., per la decisione sull'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.
Di poi, all'udienza del 30.5.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza con sentenza non definitiva del 31.12.2018, e definite tutte le questioni pregiudiziali, la causa veniva rinviata all'udienza del 31.1.2019; nelle more, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del regolamento di competenza formulato per conto di parte opponente.
A seguito del rigetto di tale impugnazione, la causa veniva riassunta con ricorso del 31.7.2020; così integrato il contraddittorio, all'udienza del 14.10.2021 venivano rigettate le richieste di emissione delle ordinanze ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. articolate da parte opposta e veniva rigettata la richiesta di conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Venivano quindi concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza del 27.11.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 17.1.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Di poi, la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza dell'8.5.2025, al fine di invitare le parti ad interloquire sulle questioni ivi rilevate.
Infine, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso della quale entrambe le parti dichiaravano di rinunziare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il procedimento veniva riservato in decisione con ordinanza del 31.7.2025, senza concedere alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione;
parte opponente va contestualmente condannata al pagamento, in favore della , dell'importo di € ON
155.173,20, oltre interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 ratione temporis applicabile, decorrenti dal 1.11.2013 e sino al saldo. Va infine rigettata la domanda di accertamento negativo del credito formulata da parte opponente.
Va preliminarmente richiamato in questa sede il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Più in particolare, l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non integra un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari (Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022,
n. 927).
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ne consegue che parte opponente è legittimata a formulare una domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, quando non si determini in tal modo uno spostamento di competenza e sussista un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus (Cass. Civ.,
Sez. II, 4.3.2020, n. 6091).
Inoltre, e con specifico riferimento all'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, occorre ribadire il fondamentale principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, oltre alla riconducibilità eziologica del danno patito all'inadempimento, potendosi il creditore limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre a questo punto soffermarsi sulle domande formulate dalle parti nel presente giudizio.
In via del tutto pregiudiziale, infatti, risulta senz'altro radicata la competenza territoriale di questo
Ufficio, a seguito del rigetto del regolamento di competenza formulato per conto dell'odierno ente opponente. Inoltre, tutte le ulteriori questioni pregiudiziali attinenti alla validità della notifica del decreto ingiuntivo e della procura alle liti rilasciata dalla controparte erano decise con la sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio.
Tanto premesso, non è oggetto di specifica contestazione delle parti la circostanza che, a seguito di Part cessione aziendale, la – di seguito ”- fosse subentrata Parte_2 nel rapporto contrattuale instaurato con la , nonché nei relativi rapporti obbligatori. ON
Risulta in atti il contratto di fornitura originariamente stipulato tra la e la ON [...]
, privo di data e sottoscritto dalla sola ”, avente ad oggetto Parte_3 CP_3 la fornitura consistente nel noleggio iniziale di dotazioni di biancheria, oltre che nel trattamento di lavaggio e riconsegna della stessa;
era incluso anche il lavaggio ed il noleggio delle divise del personale e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio. Era convenuto il corrispettivo di €
1,85 a giornata di degenza. Era altresì convenuta la qualità e quantità delle dotazioni di biancheria;
il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro centoventi giorni dalla data di ricezione della CP_ fattura. Il contratto aveva durata sino al 1.3.2014 e avrebbe potuto essere rinnovato dalla Casa di entro trenta giorni dalla scadenza, per un ulteriore anno;
il fornitore aveva l'obbligo di proseguire il servizio alle condizioni convenute sino alla stipula di un nuovo contratto e comunque non oltre trenta giorni dalla data della scadenza (all. n. 1 alla produzione di parte opposta). Risulta altresì prodotto in atti il ricorso monitorio depositato in data 12.9.2012 presso il Tribunale di
Vallo della Lucania (SA) da parte dell'odierna opposta, nonché il relativo decreto ingiuntivo per l'importo di € 331.280,49, attinente ai corrispettivi maturati con riguardo alle fatture intercorrenti tra il 2009 ed il 2012 meglio descritte nel predetto ricorso (all. n. 2 alla produzione di parte opposta) attinenti al predetto rapporto contrattuale.
Risulta altresì in atti il contratto di transazione stipulato tra la e la ON [...]
, privo di data e sottoscritto da parte di entrambe le società. CP_3
Ebbene, si premetteva anzitutto in quella sede che la aveva conseguito l'emissione ON del predetto ingiuntivo, di cui entrambe le parti davano atto della relativa esecutività in ragione della mancata opposizione da parte della società opposta.
Sicché, le parti addivenivano alla determinazione di definire transattivamente la vicenda alle seguenti condizioni: “La si obbliga a versare alla l'importo pari al 40% del CP_3 ON credito maturato da quest'ultima per le forniture di lavanolo indicate nel D.I. nm. 364/2012, nonché quelle maturate fino alla data del 31.12.2012; le parti precisano e riconoscono espressamente che il credito maturato dalla nel predetto arco temporale ammonta ad € 395.433,57 (di cui € CP_1
331.280,48 dal 30.4.2009 al 30.6.2012, come indicato nel D.I. n. 364/2012 ed € 64.153,08 dal
1.7.2012 al 31.12.2012 = 395.444,57) e pertanto il 40% della somma di € 395.433,57 è pari ad €
158.173,43. Tale ultimo importo, pari ad € 158.173,43 verrà corrisposto dalla Controparte_3 alla mediante bonifico sul conto corrente acceso presso l'Istituto di credito MPS;
il ON predetto pagamento avverrà entro e non oltre il termine essenziale di giorni tre decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, in difetto, il presente accordo si intenderà automaticamente risolto.
La società rilascia ampia e liberatoria quietanza di pagamento in relazione al predetto ON importo, salvo il buon fine del pagamento”.
Inoltre, si precisava che, quanto alle “prestazioni di lavanolo eseguite dal mese di gennaio 2013 al luglio 2013 e pari ad € 76.669,63 e regolarmente fatturate, la si obbliga Controparte_3
a pagare alla le predette somme per intero, senza alcuna decurtazione entro il ON
30.10.2013; le parti dichiarano, altresì, di voler rinnovare il contratto di lavanolo attualmente in essere, agli stessi patti e condizioni, per la durata di ulteriori cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo ed alle stesse condizioni in esso pattuite ad esclusione dell'articolo che disciplina i termini di pagamento, che sarebbe stato effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura”.
Le parti precisavano pure che con la sottoscrizione della scrittura e con l'esatto adempimento dei relativi obblighi, le parti “dichiarano di non aver l'una nei confronti dell'altra null'altro a pretendere, per qualsiasi ragione, causa o titolo, in merito alla predetta vicenda giudiziale”. Inoltre, si precisava che la rinunzia al decreto ingiuntivo indicato in precedenza era condizionato all'esatto pagamento di quanto pattuito e che “in mancanza dell'esatto pagamento nei termini innanzi indicati, il predetto D.I. verrà regolarmente azionato nell'eventuale giudizio di esecuzione. Pertanto, la rinunzia al D.I. n. 364/2012 è condizionata all'esatto pagamento di quanto pattuito”.
Occorre pertanto soffermarsi sulle specifiche pattuizioni così convenute tra le parti con riguardo all'accordo transattivo in esame.
Più in particolare, da un lato era convenuto il termine essenziale di tre giorni per il pagamento dell'importo di € 158.173,43; per altro verso, il pagamento dell'importo di € 76.669,63 sarebbe dovuto avvenire entro il 30.10.2013.
Inoltre, dall'esame letterale e sistematico dell'art. 3 dell'accordo transattivo, risulta che le parti avevano effettivamente condizionato l'efficacia del contratto transattivo in esame “all'esatto pagamento nei termini innanzi indicati” e che la rinunzia al decreto ingiuntivo oggetto del predetto accordo poteva considerarsi condizionata all'esatto pagamento di quanto pattuito.
La definizione del rapporto oggetto dell'accordo transattivo, invero, era condizionata all'“esatto adempimento dei relativi obblighi”.
L'interpretazione letterale e sistematica della complessa disposizione convenuta all'art. 3 di tale contratto, pertanto, depone per l'obiettiva configurazione di una condizione sospensiva di adempimento nel caso di specie.
Sotto tale profilo, deve da un lato evidenziarsi come dallo stesso senso letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti appare evidente che le parti avessero inteso condizionare la rinunzia al decreto ingiuntivo oggetto dell'accordo “all'esatto pagamento nei termini innanzi indicati” ed all'“esatto pagamento di quanto pattuito”; d'altro canto, la specifica efficacia transattiva dell'accordo era subordinata “all'esatto adempimento dei relativi obblighi delle parti”.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che in tale pattuizione si faceva riferimento non già soltanto all'obbligo del pagamento dell'importo decurtato di € 395.433,57, quanto anche all'ulteriore credito pari all'ammontare di € 76.669,63 indicato al punto 2.2. della predetta scrittura.
A tanto depone il riferimento letterale, in sede di punto 3.1., all'adempimento “di quanto pattuito”: non è possibile in alcun modo inferire uno specifico ed esclusivo riferimento al solo credito oggetto del decreto ingiuntivo indicato in precedenza, in assenza di una puntuale pattuizione in parte qua, dovendosi pertanto riferire tale espressione alla complessità delle obbligazioni contratte nel punto
2.2.
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche tenuto conto dell'interpretazione sistematica di tale clausola con riguardo alla contestualizzazione della stessa rispetto alla pattuizione di cui al punto 2. Ed invero, era in quella sede convenuto che il mancato pagamento dell'importo di € 158.173,43 entro il termine di tre giorni integrava un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, venendo infatti in rilievo la pattuizione di un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Sicché, se la pattuizione di cui al punto 3.1. dovesse intendersi come riferita alla sola obbligazione di cui al punto 2.1., non avrebbe un'apprezzabile utilità nel caso di specie, ai sensi non solo del più generale paradigma di cui al combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma anche del criterio di interpretazione di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.
Infatti, se il mancato pagamento del primo credito entro il termine di tre giorni avrebbe determinato la risoluzione automatica del contratto per violazione del termine essenziale, la “condizione” di pagamento così pattuita ai sensi del punto 3.1. non poteva che obiettivamente riferirsi all'ipotesi del mancato pagamento dell'ulteriore credito di € 76.669,63, il cui tempestivo adempimento non era dedotto quale ipotesi di risoluzione di diritto del contratto.
Per altro verso, appare evidente che le parti avessero inteso sospendere l'efficacia del contratto all'effettivo pagamento di entrambe le obbligazioni in esame.
Infatti, oggetto dell'accordo transattivo, oltre alla rinnovazione del contratto di “lavanolo” risultava effettivamente la decurtazione dell'originario credito vantato dalla società opposta ed oggetto del decreto ingiuntivo: alcuna pattuizione veniva invece convenuta con riguardo all'ulteriore credito di €
76.669,63, che era invece riconosciuto dalle parti quale credito attinente alle prestazioni effettuate tra il gennaio del 2013 ed il luglio del 2103, per il quale non era pattuita alcuna decurtazione del relativo importo.
In altre parole, il fulcro dell'intesa transattiva, alla stregua della concreta decodificazione della causa del contratto, intesa quale sintesi degli effetti essenziali dello stesso, doveva senz'altro individuarsi nella decurtazione dell'originario importo di € 395.433,57.
Ne consegue, pertanto, che dall'interpretazione letterale e sistematica delle pattuizioni così convenute nella complessa clausola di cui al punto 3.1. le parti avessero obiettivamente inteso sospendere l'efficacia della transazione all'effettivo adempimento delle obbligazioni così contratte nei termini convenuti.
Alcun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità della condizione di adempimento apposta ad un contratto, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi. Inoltre, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma
è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l'efficacia del contratto ad un evento incerto (l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente. Infine, tale clausola non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione (Cass. Civ., Sez.
III, 12.3.2024, n. 6535).
Ancora, si è avuto modo di evidenziare che per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza che, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraente
(Cass. Civ., Sez. VI, 19.11.2021, n. 35524).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, tenuto conto della complessiva interpretazione del regolamento contrattuale, risulta provato che le parti avessero inteso dedurre l'adempimento delle obbligazioni ivi contratte quale condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo transattivo.
Sotto tale profilo, non è oggetto di contestazione tra le parti che la Controparte_3 avesse provveduto al saldo del solo importo di € 158.173,63; né, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dedotto con riguardo all'ulteriore credito di € 76.669,63, risulta in altro modo provato che la società debitrice avesse esattamente adempiuto in parte qua entro il 30.10.2013, ovvero fosse stata impossibilitata ad adempiere per ragioni non imputabili.
Ne deriva, pertanto, l'accertamento dell'inefficacia del contratto transattivo così stipulato: ne consegue, pertanto, la reviviscenza dell'originario credito di € 395.433,57 oggetto del decreto ingiuntivo n. 364/2012 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA).
Tra l'altro, occorre rilevare che entrambe le parti riconoscevano espressamente l'esistenza di tale credito;
per altro verso, entrambe le parti davano atto che il predetto decreto era divenuto esecutivo.
Parimenti riconosciuto risulta il credito di € 64.153,08, con specifico riferimento al corrispettivo maturato in relazione alle prestazioni effettuate tra il 1.7.2012 ed il 31.12.2012, come indicato nell'ambito del predetto accordo transattivo;
analogamente a dirsi con riferimento all'importo di €
76.669,63, con riguardo alle prestazioni eseguite dal gennaio del 2013 al luglio del 2013 (cfr. pag. 2 dell'accordo transattivo). Né risulta in altro modo oggetto di contestazione l'effettiva esistenza di tali crediti. Risulta altresì adeguatamente riscontrato anche l'ulteriore credito attinente alle prestazioni svolte con riguardo al periodo intercorrente tra il 31.8.2013 ed il 31.1.2015, sia pure limitatamente al minore importo di € 192.903,06.
Sotto tale specifico profilo, infatti, risultano allegate al fascicolo monitorio le relative fatture attinenti al predetto periodo per tale diverso importo che veniva riconosciuto da parte dello stesso ente opposto;
tali fatture erano regolarmente contabilizzate nel relativo registro I.V.A. della società opposta. Part Per altro verso, risulta documentato il pagamento, da parte della ” in favore della CP_1
, dell'importo complessivo di € 275.000,00, recante la causale “pagamento a saldo e a stralcio
[...] di ogni vs avere a tutto il 31.12.2015”.
Ed invero, a fronte dello specifico riepilogo analitico indicato da parte della società opposta delle Part prestazioni effettuate, risulta del tutto generica la contestazione così dedotta da parte della ” in merito al fatto che non sarebbero state effettuate prestazioni e forniture di lavanolo per gli importi ivi indicati per il periodo successivo al luglio del 2013. Né risulta altrimenti e diversamente spiegabile in termini ragionevoli la condotta dell'odierna opponente, la quale, nonostante l'asserito mancato espletamento delle prestazioni allegate da parte opposta, avrebbe cionondimeno provveduto al pagamento dell'importo di € 275.000,00 letteralmente a saldo di ogni obbligazione dovuta nei confronti della controparte “a tutto il 31.12.2015”.
Tali elementi di prova, invero, depongono tutti in termini univoci, gravi e concordanti, circa il fatto che non solo il rapporto contrattuale fosse perdurato senz'altro quantomeno sino al 31.1.2015, ma che anche le prestazioni effettuate da parte della società opposta corrispondessero effettivamente a quelle oggetto di fatturazione.
Occorre a questo punto soffermarsi in merito all'imputazione degli acconti versati in corso di causa.
Sotto tale profilo, invero, è provato che l'odierna attrice avesse provveduto al versamento dell'importo di € 161.173,43 in data 6.8.2013 e tanto, a titolo di “pagamento a saldo e stralcio ristrutturazione debito, definizione tombale, incluse le spese legali” (cfr. doc. lett. d) allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale pagamento attenesse, per € 158.173,43, al saldo della sorte capitale del credito vantato, mentre per l'importo di € 3.000,00, al pagamento delle spese legali: trattasi, in altre parole, della specifica attuazione dell'accordo transattivo indicato in precedenza.
Risulta altresì documentato il pagamento dell'importo di € 275.000,00 effettuato in data 29.12.2015,
a titolo di “pagamento a saldo e a stralcio di ogni vs avere a tutto il 31.12.2015”. Deve senz'altro escludersi in questa sede che tale pagamento fosse imputabile alla voce “compenso avvocato” per l'importo di € 5.427,31, nonché con riguardo alle fatture ricomprese tra il gennaio ed il luglio del
2013, come dedotto in sede di riepilogo allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta. Infatti, in sede di ricorso monitorio era dedotto che l'intero acconto in questione fosse imputato esclusivamente a saldo della sorte capitale del credito oggetto di richiesta di pagamento in questa sede: ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di tale nuova allegazione, in quanto tardiva, così dovendosi imputare l'intero acconto in esame alla sola sorte capitale del credito oggetto dell'originario ricorso monitorio.
Né può in alcun modo venire in rilievo l'imputazione al credito di € 76.669,63, attinente alle prestazioni relative al periodo tra il gennaio ed il luglio del 2013.
Appare invero evidente che, ad una lettura sistematica della domanda monitoria, il credito oggetto di richiesta di pagamento fosse esclusivamente quello quantificato in € 506.832,83 ed attinente, segnatamente, alle prestazioni effettuate tra il 30.4.2009 ed il 31.12.2012, nonché a quelle relative alle prestazioni relative al periodo intercorrente tra il 31.8.2013 ed il 31,1.2015 (€ 237.260,14 +
269.572,69).
Sicché, non può in alcun modo aversi riguardo alla diversa imputazione di tale ammontare a crediti non oggetto di specifica e tempestiva allegazione da parte dell'odierno ente opposto.
Risulta pertanto del tutto nuova l'allegazione di tale ente in sede di nota del 21.5.2025, secondo cui l'acconto di € 275.000,00 avrebbe dovuto imputarsi, tra l'altro, anche alla porzione di credito non oggetto di ricorso monitorio, pari all'importo di € 76.669,63 (cfr. pag. 4 di tale nota). Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che lo stesso ente opposto, in sede di comparsa conclusionale, deduceva di non aver ancora richiesto all'odierna opponente il pagamento di tale credito per il suo intero ammontare, riservandosi ogni tutela al riguardo (cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale).
Analogamente a dirsi con riferimento all'imputazione di parte di tale credito alle somme dovute a titolo di compenso professionale, per l'ammontare ad € 5.427,31. Sotto tale profilo, non può venire in rilievo alcun errore materiale in parte qua, quanto piuttosto nuove ed inammissibili allegazioni.
Alcuna specifica e tempestiva contestazione veniva dedotta da parte opponente con riferimento all'imputazione di tali acconti a tali crediti.
Né, d'altro canto, a fronte dell'originaria allegazione dedotta dall'odierno ente opposto in merito all'imputazione dell'acconto di € 275.000,00 ai soli crediti oggetto di richiesta di pagamento, può venire diversamente in rilievo l'imputazione dello stesso al credito di € 76.669,63 come prospettato da parte dell'ente opponente. Infatti, anche in tale circostanza tale allegazione veniva tardivamente dedotta soltanto in sede di seconda memoria istruttoria.
Va pertanto richiamata in questa sede l'ordinanza istruttoria dell'8.4.2022, dovendosi altresì precisare come il capitolo di interrogatorio formale a tal uopo formulato alla lett. c) fosse anche inammissibile, non solo per la genericità della sua formulazione, ma anche perché atteneva a fatto non tempestivamente allegato entro il termine della maturazione delle preclusioni istruttorie.
Ne deriva, pertanto, che tale acconto, per l'importo di € 192.903,06, debba imputarsi al credito attinente alle prestazioni rese tra il 31.8.2013 ed il 31.1.2015.
Analogamente, quanto al predetto acconto di € 158.173,43, lo stesso deve imputarsi al saldo della sorte capitale del credito attinente alle fatture oggetto del D.I. N. 364/2012 emesso dal Tribunale di
Vallo della Lucania (SA): a tanto depone la specifica destinazione di tale importo all'attuazione della predetta transazione, avente ad oggetto, tra l'altro, la definizione delle obbligazioni attinenti al periodo intercorrente tra il 2009 ed il 30.12.2012, per l'ammontare complessivo pari ad € 395.433,57,
Ne consegue, pertanto, come risulti ancora inadempiuto il credito attinente alla somma di €
237.270,14, pari alla differenza tra l'originario importo di € 395.433,57 dovuto a titolo di corrispettivo con riguardo alle prestazioni rese tra il 30.4.2009 ed il 31.12.2012 (di cui l'importo di € 331.280,49 era già stato oggetto del D.I. n. 364/2012 descritto in precedenza), e l'importo di € 158.173,43.
Occorre inoltre procedere a scomputare l'ulteriore importo pari ad € 82.096,94, residuante dal più ampio acconto di € 275.000,00.
Ed invero, a fronte della specifica imputazione, operata da parte della in sede di ON ricorso monitorio, del complessivo importo di € 275.000,00 all'intera somma dovuta a titolo di sorte capitale del credito per il cui pagamento instava in questa sede, non può che derogarsi al più generale criterio di cui all'art. 1194 c.c. in parte qua.
Ne consegue, pertanto, che l'importo di € 82.096,94 debba scomputarsi dal restante credito vantato in questa sede per l'importo pari ad € 237.270,14: ne deriva, pertanto, l'importo complessivo pari ad
€ 155.173,20.
Quanto alla decorrenza degli interessi moratori, deve aversi riguardo alla data del 1.11.2013, consolidandosi in tale momento la definitiva inefficacia del contratto di transazione, avuto riguardo alle prestazioni fatturate;
né è stato in alcun modo allegata una diversa decorrenza di tali interessi.
Alcun dubbio può porsi, inoltre, in merito alla riconducibilità dell'accordo contrattuale attinente alle prestazioni così effettuate nell'alveo delle “transazioni commerciali” di cui all'art. 2 d.lgs. n.
231/2002, venendo in rilievo un rapporto di fornitura nel caso di specie. Inoltre, tenuto conto del fatto che, come allegato da parte della stessa società opposta, tale credito attiene a prestazioni rese tra il
30.4.2009 ed il 31.12.2012, non potrà aversi riguardo all'operatività dell'art. 2 d.lgs. n. 190/2012, non applicabile ratione temporis nel caso di specie.
Ne deriva, per concludere, come l'odierna opponente vada condannata al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 155.173,20, oltre al pagamento degli ulteriori interessi, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 ratione temporis applicabile, decorrenti dal 1.11.2013 e sino al saldo. Né può infine venire in rilievo la deduzione dell'abusivo frazionamento del credito prospettata da parte opponente in sede di nota conclusiva del 4.6.2025.
Innanzitutto, a tutto voler concedere, risultando l'accertamento del credito per l'ammontare d €
331.280,49 incontestabile, in ragione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 364/2012, la domanda non può certo ritenersi inammissibile (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 19.3.2025, n. 7299).
Per altro verso, deve pure evidenziarsi che alcun dubbio, invero, può porsi in merito al fatto che, all'epoca dell'introduzione dell'originario ricorso monitorio presso il Tribunale di Vallo della
Lucania (SA) (12.9.2012), non risultavano ancora maturati gli ulteriori crediti oggetto di accertamento in questa sede, ad eccezione delle mensilità di luglio e agosto del 2012. Sicché, tenuto conto della significativa entità del credito azionata in questa sede, tale condotta non risulta in alcun modo idonea ad integrare un abuso del processo in parte qua.
Infine, risulta infondata l'eccezione di prescrizione genericamente formulata da parte dell'odierna opponente. Ed invero, tenuto conto dell'epoca di maturazione dei crediti oggetto di accertamento in questa sede (2012 e periodo intercorrente tra il 2013 ed il 2015), alcun dubbio può porsi in merito alla tempestiva interruzione del corso della prescrizione in ragione della notifica del provvedimento monitorio spedito per la notifica in data 25.7.2016.
D'altro canto, sussiste in questa sede l'interesse dell'ente opposto ad agire in questo giudizio, nonostante che parte del credito del presente giudizio fosse stato già oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA).
Tanto, non solo in ragione dello specifico interesse all'accertamento dell'inefficacia del predetto accordo transattivo, ma anche avuto riguardo all'interesse della parte ad una precisa ricognizione del credito dovuto, tenuto conto degli acconti medio tempore versati dalla parte debitrice.
Va quindi rigettata anche la domanda riconvenzionale di accertamento negativo formulata da parte dell'odierno opponente, avente ad oggetto l'accertamento che nulla fosse dovuto in favore della in relazione all'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti con riguardo al lasso ON temporale intercorrente tra il 1.3.2007 e l'1.1.2015.
Non solo, infatti, è fondata la domanda di pagamento formulata da parte della nei ON termini indicati in precedenza, ma deve pure aversi riguardo all'effettiva ricognizione effettuata in sede di accordo transattivo, da parte dell'ente opponente, dell'ulteriore debito di € 76.669,63 con riferimento al periodo intercorrente tra il Gennaio ed il Luglio del 2013.
Né risultano in questa sede in altro modo provati fatti estintivi di tali obbligazioni (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 10.4.2024, n. 9706). Quanto al credito di € 76.669,63, oggetto di cognizione in questa sede con esclusivo riguardo alla domanda riconvenzionale di accertamento negativo, come detto, non è stata formulata richiesta di pagamento nel presente giudizio.
Non resta che disciplinare le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (Cass.
Civ., Sez. VI, 21.7.2017, n. 18125).
Ed invero, il parziale accoglimento delle doglianze dedotte da parte opponente, in uno all'obiettiva complessità delle vicende giuridiche dedotte dalle parti, depongono per la compensazione per la quota della metà delle spese di lite del presente giudizio
La restante quota della metà segue la soccombenza di parte opponente ed è liquidata come in dispositivo secondo valori inferiori ai medi del relativo scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della lite, tenuto conto anche del computo degli interessi moratori (da €
261.000,00 ad € 520.000,00), con attribuzione in favore dell'avv. Egidio Felice Egidio.
Ai sensi dell'art. 385, III comma c.p.c., le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi del relativo scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello di lite, con attribuzione in favore dell'avv. Egidio Felice Egidio.
L'accoglimento solo parziale delle istanze dell'odierno ente opponente depone senz'altro per il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando nel giudizio recante R.G. n. 8240/2016, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1731/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 6.7.2016 e condanna la Parte_2
al pagamento, in favore della , dell'importo di € 155.173,20, oltre
[...] ON interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 ratione temporis applicabile, decorrenti dal 1.11.2013 e sino al saldo;
2) rigetta la domanda di accertamento negativo formulata da parte della Parte_2
;
[...]
3) compensa per la quota della metà le spese di lite e condanna la Parte_2
al pagamento, in favore della della restante quota della
[...] ON metà delle spese di lite, che si liquidano per intero in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Egidio Felice Egidio;
4) condanna la al pagamento, in favore della Parte_2 , delle spese di lite attinenti al procedimento di regolamento per competenza, ON che si liquidano in € 5.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Egidio Felice
Egidio;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte della Parte_2
.
[...]
Così deciso in Salerno, il 2.8.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato