Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1598
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Sentenza 17 aprile 2025

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Il provvedimento n. 10021/2024 del Tribunale Ordinario di Brescia, emesso dal Giudice Alessandro Pernigotto, riguarda un'opposizione preventiva all'esecuzione per rilascio di un'unità immobiliare. L'attrice, parte opponente, ha richiesto la sospensione dell'esecuzione minacciata da parte della convenuta, sostenendo di aver chiesto una dilazione per il rilascio dell'immobile e di aver avviato una procedura di sovraindebitamento presso un Organismo di composizione della crisi. La convenuta ha contestato l'opposizione, dichiarandola inammissibile e infondata.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che il rilascio spontaneo dell'immobile non determina la cessazione della materia del contendere, poiché l'interesse della convenuta a vedere accertata la legittimità dell'azione esecutiva permane. Inoltre, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla richiesta di nomina di un gestore della crisi, evidenziando che tale istanza non produce effetti protettivi fino all'adozione di provvedimenti giurisdizionali specifici, che nel caso in esame non erano stati adottati. Pertanto, l'opposizione è stata integralmente rigettata, con condanna alle spese legali a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1598
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 1598
    Data del deposito : 17 aprile 2025

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