TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 10021/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 17/04/2025 innanzi al Giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
per l'avv. Elisabetta Rosa;
Parte_1
per 'avv. Nadia Morandi. CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 10021/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615,
c. I, c.p.c. iscritta al n. 10021/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Elisabetta Rosa
Attrice opponente contro
Controparte_2 con l'Avv. Nadia Morandi
Convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17.4.2025, dai intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a proposto opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione per rilascio dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via Vittorio
Emanuele II, n. 4, piano quarto Scala A minacciata in suo danno da parte di CP_1
(a seguire, più brevemente, per mezzo
[...] Controparte_2 CP_1 dell'atto di precetto datato 20.7.2024 in forza del titolo esecutivo rappresentato dall'accordo concluso in data 21.5.2024 ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
28/2010, ivi compresa quella di cui all'art. 12.
Più in particolare parte opponente ha dedotto di aver inutilmente richiesto una
2 dilazione per il rilascio dell'immobile, originariamente previsto per il 16.6.2024, nonché di aver richiesto presso un Organismo di composizione della crisi la nomina di un gestore della crisi al fine di elaborare una proposta di concordato minore.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.10.2024 si è costituita in giudizio contestando l'inammissibilità o comunque l'infondatezza nel merito CP_1 dell'opposizione avversaria.
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale e spedita senz'altro alla fase decisionale secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non merita accoglimento. Parte_1
In primo luogo, va ricordato che diversamente da quanto argomentato da parte opponente l'intervenuto spontaneo rilascio del bene immobile cui si riferisce il precetto opposto non determina la cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio, posto che, pur a fronte di detta sopravvenienza, permane in capo a parte opposta l'interesse a vedere accertata la legittimità dell'azione esecutiva minacciata ai danni di parte opponente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 7.9.2017, n. 20924: “In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato”).
Ciò premesso, l'unico motivo di opposizione munito di sostanza giudica formulato da parte opponente si fonda sull'intervenuta richiesta ad un Organismo di composizione della crisi di nomina di un gestore della crisi al fine di elaborare una proposta di concordato minore.
Si tratta di una doglianza infondata.
Ed invero la mera presentazione dell'istanza di nomina di un gestore della crisi non è idonea a garantire effetti protettivi (nel senso cioè di inibire azioni esecutive o cautelati)
a favore dell'istante, posto che in materia sovraindebitamentaria il prodursi di detti effetti è ricollegato esclusivamente all'adozione di uno dei provvedimenti
3 giurisdizionali contemplati rispettivamente agli artt. 70, c. 4, 78, c. 2, lett. d o 270 CCII.
Diversamente, nel caso in esame alcuno dei provvedimenti menzionati risulta essere stato adottato da parte del giudice competente posto che, a quanto consta, la procedura di sovraindebitamento avviata da parte opponente risulta ancora in fase istruttoria presso l'Organismo di Composizione della Crisi.
L'opposizione proposta da va dunque integralmente rigettata. Parte_1
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerati la natura della causa (opposizione all'esecuzione per rilascio), la semplicità dell'unica questione posta a fondamento della decisione, il carattere meramente documentale dell'istruttoria esperita e la concentrazione della fase decisoria nell'udienza odierna, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta l'opposizione preventiva all'esecuzione proposta da Parte_1
condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2 le spese del presente giudizio che liquida in € 5.261,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 17 aprile 2025
4 Il Giudice
Alessandro Pernigotto
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 17/04/2025 innanzi al Giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
per l'avv. Elisabetta Rosa;
Parte_1
per 'avv. Nadia Morandi. CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 10021/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615,
c. I, c.p.c. iscritta al n. 10021/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Elisabetta Rosa
Attrice opponente contro
Controparte_2 con l'Avv. Nadia Morandi
Convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17.4.2025, dai intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a proposto opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione per rilascio dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via Vittorio
Emanuele II, n. 4, piano quarto Scala A minacciata in suo danno da parte di CP_1
(a seguire, più brevemente, per mezzo
[...] Controparte_2 CP_1 dell'atto di precetto datato 20.7.2024 in forza del titolo esecutivo rappresentato dall'accordo concluso in data 21.5.2024 ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
28/2010, ivi compresa quella di cui all'art. 12.
Più in particolare parte opponente ha dedotto di aver inutilmente richiesto una
2 dilazione per il rilascio dell'immobile, originariamente previsto per il 16.6.2024, nonché di aver richiesto presso un Organismo di composizione della crisi la nomina di un gestore della crisi al fine di elaborare una proposta di concordato minore.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.10.2024 si è costituita in giudizio contestando l'inammissibilità o comunque l'infondatezza nel merito CP_1 dell'opposizione avversaria.
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale e spedita senz'altro alla fase decisionale secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non merita accoglimento. Parte_1
In primo luogo, va ricordato che diversamente da quanto argomentato da parte opponente l'intervenuto spontaneo rilascio del bene immobile cui si riferisce il precetto opposto non determina la cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio, posto che, pur a fronte di detta sopravvenienza, permane in capo a parte opposta l'interesse a vedere accertata la legittimità dell'azione esecutiva minacciata ai danni di parte opponente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 7.9.2017, n. 20924: “In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato”).
Ciò premesso, l'unico motivo di opposizione munito di sostanza giudica formulato da parte opponente si fonda sull'intervenuta richiesta ad un Organismo di composizione della crisi di nomina di un gestore della crisi al fine di elaborare una proposta di concordato minore.
Si tratta di una doglianza infondata.
Ed invero la mera presentazione dell'istanza di nomina di un gestore della crisi non è idonea a garantire effetti protettivi (nel senso cioè di inibire azioni esecutive o cautelati)
a favore dell'istante, posto che in materia sovraindebitamentaria il prodursi di detti effetti è ricollegato esclusivamente all'adozione di uno dei provvedimenti
3 giurisdizionali contemplati rispettivamente agli artt. 70, c. 4, 78, c. 2, lett. d o 270 CCII.
Diversamente, nel caso in esame alcuno dei provvedimenti menzionati risulta essere stato adottato da parte del giudice competente posto che, a quanto consta, la procedura di sovraindebitamento avviata da parte opponente risulta ancora in fase istruttoria presso l'Organismo di Composizione della Crisi.
L'opposizione proposta da va dunque integralmente rigettata. Parte_1
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerati la natura della causa (opposizione all'esecuzione per rilascio), la semplicità dell'unica questione posta a fondamento della decisione, il carattere meramente documentale dell'istruttoria esperita e la concentrazione della fase decisoria nell'udienza odierna, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta l'opposizione preventiva all'esecuzione proposta da Parte_1
condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2 le spese del presente giudizio che liquida in € 5.261,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 17 aprile 2025
4 Il Giudice
Alessandro Pernigotto
5