Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1687/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), dagli Avv.ti Antonio SCONZA (C.F. C.F._2
) e Fabrizio CARUSO (C.F. ) C.F._3 C.F._4
- opponenti - contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- opposta -
e
(C.F. ), e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello CP_3 P.IVA_3
BISCEGLIA (C.F. ) C.F._5
- intervenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 16.12.2021,
e hanno introdotto, nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° Controparte_4
comma, cpc, avverso il pignoramento immobiliare loro notificato il 3.8.2020 – nel termine assegnato con l'ordinanza del G.E. del 26.4.2021 che, in esito alla fase sommaria, aveva rigettato la richiesta di sospensione – al fine di ottenere: a) la declaratoria di nullità, l'annullamento o la revocazione del contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con (ora ) per Notar Controparte_5 Controparte_1
del 28.5.2009 (Rep. n. 114463, Racc. n. 29342), con conseguente esclusione Per_1
degli interessi (€ 83.381,73) ed accertamento del residuo debito di € 33.286,17; b) in via subordinata, l'accertamento l'importo effettivamente dovuto, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
c) in via ulteriormente subordinata, la determinazione della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Hanno, in particolare, dedotto che:
- il mutuo, sebbene avesse lo scopo di “sopperire a necessità finanziarie connesse alla realizzazione di investimento immobiliare da adibirsi a casa di abitazione”
(come si legge a pag. 178), era in realtà destinato alla estinzione di precedenti esposizioni debitorie, lasciando ai mutuanti soltanto € 60.805,28 a fronte dell'importo finanziato di € 153.842,00, con costituzione di ipoteca su un immobile di proprietà di trascritta in favore della convenuta Parte_1
nel Registro Immobiliare di Cosenza (CS) in data 3.6.2009 (n. 15788 R. Gen.
Ed., n. 2670 R. Part.);
- tale contratto era nullo ex artt. 1325, 1346 e 1349 cod. civ., per difetto della consegna di cui all'art. 1813 cod. civ. in quanto la somma mutuata non era mai entrata nella disponibilità materiale dei mutuatari;
- era, inoltre, nullo per illiceità del motivo ex art. 1345 cod. civ. in quanto prevedeva la costituzione di ipoteca per pregressi debiti chirografari;
- inoltre, aveva portato all'applicazione di un TAEG del 6,92% – ottenuto considerando il premio per la Polizza Vita stipulata dalla – superiore Pt_2
alla soglia di usura fissata dal DM pertinente nel 6,63%, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi;
2 - in ogni caso, la difformità tra il tasso interesse indicato in contratto (5,80%) e quello effettivamente applicato (6,92%) costituiva violazione dell'art. 117 TUB
e la sostituzione del tasso ivi previsto.
1.2. – è rimasta contumace. Controparte_1
1.3. – È, invece, intervenuta (tramite la mandataria Controparte_2 [...]
, quale cessionaria del credito – giusta cessione in blocco del CP_3
10.12.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 14.12.2021 –, la quale ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di (in Parte_2
quanto non proprietaria del bene pignorato) e l'inammissibilità della domanda di ricalcolo degli interessi ex art. 117 T.U.B. (perché non proposta con l'originaria opposizione all'esecuzione), e, nel merito l'infondatezza della domanda (la somma mutua era stata interamente erogata mediante accredito sul conto corrente 10658 intestato agli opponenti, i quali avevano liberamente disposto di essa;
il mutuo in esame non era un mutuo di scopo;
l'opponente aveva erroneamente inserito nel calcolo del
TAEG la polizza vita contratta dalla con in quanto facoltativa, Pt_2 CP_6
tanto da essere stata sottoscritta il 9.10.2009, cinque mesi dopo il mutuo del 28.5.2009; in assenza del premio di tale polizza, il TAEG era al 6,166%, al di sotto della soglia di usura).
2. – L'opposizione è infondata.
Invero, il contratto in esame è un ordinario mutuo fondiario, che, come chiarito dalla giurisprudenza, non è un mutuo di scopo (cfr. ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4792 del
26/3/2012: “Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs.
1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili”).
Più specificamente, nella premessa del contratto, è effettivamente riportato che i mutuati hanno presentato “una richiesta di mutuo fondiario per sopperire a necessità finanziarie connesse alla realizzazione di un investimento immobiliare da adibirsi a casa di abitazione”.
Ma – al di là della compatibilità di tale espressione con l'estinzione di precedenti finanziamenti già contratti per realizzare l'investimento immobiliare (opzione interpretativa che anzi appare quella preferibile) – la motivazione della richiesta dei
3 mutuanti non refluisce in alcun modo nella regolamentazione contrattuale, che non pone alcun vincolo sulla destinazione della somma mutuata, non consentendo di qualificare il contratto come “mutuo di scopo”.
La somma mutuata, infatti, detratte le spese di istruttorie e le imposte, come affermato nell'art. 1, era stata già erogata dalla banca mediante accredito sul contro corrente
6507/10568 presso la Filiale di Belvedere Marittimo, con costituzione di deposito infruttifero fino al completamento delle verifiche notarili ivi previste, superate le quali, con esito positivo, i mutuanti hanno avuto piena disponibilità dell'importo finanziato, senza vincoli di alcun tipo.
Pertanto, risulta integrata la consegna richiesta dall'art. 1813 cod. civ. (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 17194 del 27/8/2015: “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”; Sez. 3, Ordinanza n. 9229 del
22/3/2022: “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”).
Ancora, non vi sono elementi per affermare l'asserito collegamento della polizza vita stipulata dalla con il mutuo de quo, atteso che il contratto assicurativo è stato Pt_2
stipulato con il 9.10.2009 (cfr. allegato 8 atto di citazione), cinque mesi CP_6
dopo il finanziamento del 28.5.2009. Non si comprende come possa intendersi come obbligatoria per il mutuo la stipula di una polizza intervenuta successivamente.
Ne deriva che i premi assicurativi non devono essere considerati nel calcolo del TAEG, che, quindi, come illustrato dall'intervenuta, resta al di sotto della soglia usuraria del
6,63% fissata dal DM vigente alla data di stipula del mutuo.
4 Infine, la violazione dell'art. 117 TUB è innanzitutto inammissibile in quanto non formulata con l'originario atto di opposizione presentato davanti al G.E.
In ogni caso non sono indicati costi asseritamente applicati dall'istituto di credito senza base contrattuale scritta.
Per completezza, va evidenziato che sanzione di nullità parziale del contratto bancario in caso di difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo è stata prevista soltanto dall'art. 125 bis TUB con riferimento ai contratti del consumatore conclusi dopo la sua entrata in vigore, il 2.1.2011 e, quindi, non si applica al caso in esame perché il mutuo è stato stipulato il 28.5.2009.
L'opposizione va, quindi, integralmente rigettata.
Segue, per la soccombenza, la condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri minimi (tenuto conto della semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale appartenenti a quinto scaglione di valore indeterminabile (sulla base del valore degli interessi) – in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'intervenuta.
Nulla in favore della parte opposta in quanto rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della parte intervenuta.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 25 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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