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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 138 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
Parte_1
( ) in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Orlando Mercurio giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Tommaso Campanella n. 115
- attrice opponente -
E
. ( ) in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Elisabetta Rita Gualtieri giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria alla via provinciale vecchia, n. 167
– convenuto opposto -
Conclusioni: come da verbale del 28.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L con atto di citazione notificato il Parte_1
15/11/2019, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1340/2019 depositato in data 03/10/2019, emesso Tribunale di Catanzaro, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di di euro 279.485,29 oltre Controparte_1 interessi e competenze della procedura monitoria, per la fornitura di materiale medico sanitario.
Preliminarmente ha opposto 1) la nullità del decreto ingiuntivo rilevando l'inesistenza della procura allegata al fascicolo monitorio 2) l'illegittimo frazionamento del credito in violazione dei principi di correttezza, buona fede e giusto processo;
3) la nullità dell'accordo per mancanza di forma scritta del contratto ai sensi dell'art. 17 R.D. n 2440 del 1923 non potendo questo essere provato per facta concludentia; 4) la nullità, ex art. 1418 c.c., del rapporto di fornitura per mancanza di una procedura di evidenza pubblica.
1 Nel merito ha rilevato l'infondatezza del credito, contestando la documentazione in base alla quale era stato richiesto e concesso il decreto ingiuntivo ed ha quindi concluso per la declaratoria di nullità, inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della pretesa avversaria e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In subordine ha chiesto procedersi ad una riduzione della pretesa economica avversaria.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP_1 la quale nel prendere posizione sulle eccezioni formulate dalla controparte ed ha
[...] concluso per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 24.06.2020 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e pertanto va accolta.
L'opponente ha preliminarmente eccepito l'invalidità o nullità del decreto ingiuntivo n.
1340/219 stante il difetto di procura del difensore della nella fase Controparte_1 monitoria.
A riguardo deve preliminarmente osservarsi che la Suprema Corte, con riferimento diversa e più grave ipotesi di inesistenza della procura, ha affermato che l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché
l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta. (Corte Cassazione civile sez. VI, 09/11/2021 n.32792 in termini, cfr. anche
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994).
Ebbene nel caso di specie, premettendo che nella fase monitoria la procura allegata in atti conferiva mandato ad agire all'Avv. Elisabetta Rita Gualtieri per il recupero del credito nei confronti dell' , e non già Controparte_2 contro la quindi, deve tuttavia rilevarsi come nella fase di opposizione la Parte_1 si sia ritualmente costituita con il medesimo difensore munito di Controparte_1 valida procura sicché il rilevato difetto di rappresentanza deve intendersi sanato a seguito della rituale costituzione dell'opposta nel giudizio di opposizione.
L'eccezione in parola, pertanto, in ragione dei principi giurisprudenziali richiamati, deve essere rigettata.
Nel merito è possibile accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli art. 24 e 111 della Cost, in quanto la non ha fornito la necessaria prova Controparte_1 scritta del credito vantato nei confronti della Controparte_3
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice il potere di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, “anche se
2 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (v. ex multis Cass. civ., 9 gennaio 2019, n. 363)
Nel merito si osserva che l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale sulla scorta delle fatture allegate dalla unitamente alle copie della Controparte_1 bolle di accompagnamento e ordini e delibere dell' Controparte_3
Deve tuttavia tenersi a mente il costante insegnamento per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dunque dovrà essere dimostrato dal creditore opposto con gli ordinari mezzi di prova
(cfr. Cass. n. 19944/2023); di conseguenza, in caso di contestazione dei fatti costitutivi del credito portato dalla fattura, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato con decreto ingiuntivo grava in capo al creditore opposto che nel giudizio di opposizione rimane attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie l'opposta aveva l'onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l' la cui natura pubblica Controparte_3 comporta che la sua volontà di obbligarsi, in quanto pubblica amministrazione, deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06,
Cass. civ. n. 13886/11).
I rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
Ciò posto la in ordine al fatto costitutivo della pretesa azionata non Controparte_1 ha dimostrato alcunché non avendo prodotto in giudizio alcun documento comprovante la sussistenza di un valido ed efficace accordo contrattuale, stipulato nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni professionali svolte (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 7294/17; Cass. civ. n. 19251/18).
3 A nulla rileva che l'obbligazione, come dichiarato pure dalla parte opposta, sia stato onorata e insti solo per il riconoscimento dei relativi interessi moratori, in quanto essi rappresentano comunque obbligazione accessoria priva di titolo. Né la documentazione azionata, le fatture, possono in alcun modo sostituire il titolo contrattuale mancante così come neppure la mera aggiudicazione di una gara sarebbe esaustiva.
La giurisprudenza richiamata nelle note conclusive di parte opposta appare non conferente al caso di specie, dovendosi rilevare come essa afferisca alla sola questione relativa al riparto di giurisdizione, senza nulla precisare sulla possibile deroga alla forma scritta per i contratti con la Pubblica amministrazione, sul punto non risultando contrarie pronunce.
I richiami giurisprudenziali e le argomentazioni con riferimento al cd contratto implicito, ovvero alle condotte concludenti delle parti o anche all'aver accettato le prestazioni effettuate non appaiono spendibili nel rapporto con la PA e non consentono di superare la necessità che nei contratti con l'Amministrazione sia necessario un titolo contrattuale che abbia forma scritta, non potendosi azionare pretese in mancanza di un titolo idoneo.
A riprova di tale assunto, l'unico precedente conferente richiamato da parte opposta, la decisione della Suprema Corte del 28.10.2024 n. 27814/2024 il quale, proprio sul presupposto della natura formale del contratto con la PA, ebbe ad accogliere l'azione di indebito arricchimento in quella sede proposta.
Ed, ancora, con la pronuncia n. 9491 del 20 gennaio 2021, la Suprema Corte ha affermato “si deve ribadire che i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire forma scritta ad substantiam ed esser quindi redatti a pena di nullità con apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso;
se mancante di tali requisiti formali, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018, Rv.651034) Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Neppure fondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in ragione della conclusione del giudizio e delle argomentazioni svolte a fondamento dell'accoglimento della proposta opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri indicati al D.M. 55 del 2014 e ss mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
4 1) Accoglie l'opposizione proposta da Parte_2
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n 1340/2019 emesso dal Tribunale di
Catanzaro il 03/10/2019
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese Parte_2 di lite che si liquidano in totale di euro 6.657,00 di cui euro 634,00 per spese ed euro
6.023,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge,
Catanzaro, 28.3.2025
Il Giudice dott. Adele Ferraro
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