TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5630 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 268/2024 R.G.
posto che, con decreto del 29.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 7.7.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro DI Genova
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.1.2025 la ricorrente, la ricorrente, titolare della prestazione n. Cat. INVCIV, ha dedotto: PartitaIVA_1
- che, con missiva datata 21 giugno 2023, l' le comunicava che: “Nonostante i solleciti CP_1
e l'avvenuta sospensione della prestazione collegata al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a CP_2 procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009 (…). Pertanto, da gennaio 2019 a dicembre 2019 sull'assegno numero 044-510007078702 cat. INVCIV CP_ l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.848,74, numero indebito n. 17773436”;
- che, con successiva missiva, sempre del 21 giugno 2023, l' le comunicava che la CP_2 prestazione di invalidità civile n. 044-510007078702 cat. INVCIV era stata definitivamente revocata “in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018, 2020, 2021, 2022”;
1 - che, non avendo mai ricevuto solleciti e/o richiesta di presentazione della dichiarazione dei redditi, il 12/07/2023 presentava “Domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis DL 207/2008”, con cui comunicava che dal 2018 al 2023 non aveva percepito redditi personali incidenti sulla misura della prestazione assistenziale;
- che, non avendo ricevuto riscontro, presentava inutilmente ricorso amministrativo. Sulla base di tali premesse, lamentando l'illegittimità della revoca della prestazione in relazione all'anno 2019, ha concluso chiedendo di: accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 4.848,74, reclamata in restituzione dall' per le causali esposte in narrativa, stante la buona fede CP_1 dell'accipiens; vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, dopo aver richiamato la normativa sull'indebito, in sintesi ha dedotto:
- che l'indebito n. 17773436 di € 4.848,74 deriva dalla ricostituzione batch (controllo automatizzato) della pensione n. 044-510007078702 Cat. INVCIV”;
- che “a causa della mancata presentazione della dichiarazione redditi relativa all'anno 2018, entro il previsto termine del 15 settembre 2022, si è provveduto alla revoca della prestazione per l'anno 2019 (allegato 1). I pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito sono tenuti a presentare all ogni anno la dichiarazione CP_1 reddituale attraverso il modello RED”;
- che, alla ricorrente “era stato inviato un sollecito con posta ordinaria in data 08/01/2021 all'indirizzo STRADA PROV.DELLE PUGLIE 230, 80143, NAPOLI (NA) (allegato 2)”;
- che “a causa della mancata presentazione, si è provveduto alla revoca e in data 11/07/2023 è stata consegnata la comunicazione avente ad oggetto l'indebito con raccomandata A/R all'indirizzo summenzionato (allegati 3 e 4)”;
- che “in data 12/07/2023 parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
- che, “tuttavia, non è stato possibile ricostruire la prestazione per l'anno indebito per decadenza dei termini (allegato 5)”;
- che “ad oggi l'indebito non è stato recuperato neanche parzialmente (allegato 6). Si precisa che l'onere di presentare il RED spetta al beneficiario …”.
*** La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Dagli atti si evince chiaramente che l' ha disposto la revoca della prestazione in CP_2 godimento in relazione all'anno 2019 esclusivamente in ragione della mancata comunicazione da parte della ricorrente dei redditi percepiti nell'anno 2018, ai sensi dell'art. art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008 convertito in L. 14/2008.
Ciò posto, va in punto di diritto evidenziato che la Suprema Corte, dopo aver sottratto alla generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità l'indebito previdenziale/assistenziale, “quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile” (ex multis Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223), ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
2 Si è infatti nel tempo progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione.
Ciò è avvenuto, in particolare, con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” di cui all'articolo 13 del D.L. n. 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo i redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A maggior ragione, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' CP_1
e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_2 erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_2
Chiarisce ancora la Corte:
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e CP_1 che quindi l' già conosce. CP_2 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
…
3 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)” (Cass. civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223).
A questo punto è opportuno riportare in sintesi il quadro normativo di riferimento costituito dalle disposizioni del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 che, all'art. 13, comma 6, lett. c), così recita: All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
… c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
CP_ Dalla lettura di tale norma si evince che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste solo nell'ipotesi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente” all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Nella fattispecie in esame, l' resistente non ha dedotto che la ricorrente non ha CP_2 comunicato integralmente all'amministrazione finanziaria la sua situazione reddituale, ma si è limitato ad allegare la mancata trasmissione della comunicazione reddituale cd. Modello Red. nel termine indicato.
Conseguentemente, per quanto innanzi esposto, e diversamente da quanto sostenuto dall' , l'istante non era tenuta a trasmettere tale comunicazione reddituale. CP_2
CP_ Solo per completezza, si evidenzia che l' non ha dedotto il venir meno del requisito reddituale.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la revoca della prestazione per l'anno 2019 è illegittima e, dunque, la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 4.848,74.
4 I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 4.848,74; b) condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 1.310,00 CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, l'8.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 268/2024 R.G.
posto che, con decreto del 29.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 7.7.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro DI Genova
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.1.2025 la ricorrente, la ricorrente, titolare della prestazione n. Cat. INVCIV, ha dedotto: PartitaIVA_1
- che, con missiva datata 21 giugno 2023, l' le comunicava che: “Nonostante i solleciti CP_1
e l'avvenuta sospensione della prestazione collegata al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a CP_2 procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009 (…). Pertanto, da gennaio 2019 a dicembre 2019 sull'assegno numero 044-510007078702 cat. INVCIV CP_ l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.848,74, numero indebito n. 17773436”;
- che, con successiva missiva, sempre del 21 giugno 2023, l' le comunicava che la CP_2 prestazione di invalidità civile n. 044-510007078702 cat. INVCIV era stata definitivamente revocata “in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018, 2020, 2021, 2022”;
1 - che, non avendo mai ricevuto solleciti e/o richiesta di presentazione della dichiarazione dei redditi, il 12/07/2023 presentava “Domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis DL 207/2008”, con cui comunicava che dal 2018 al 2023 non aveva percepito redditi personali incidenti sulla misura della prestazione assistenziale;
- che, non avendo ricevuto riscontro, presentava inutilmente ricorso amministrativo. Sulla base di tali premesse, lamentando l'illegittimità della revoca della prestazione in relazione all'anno 2019, ha concluso chiedendo di: accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 4.848,74, reclamata in restituzione dall' per le causali esposte in narrativa, stante la buona fede CP_1 dell'accipiens; vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, dopo aver richiamato la normativa sull'indebito, in sintesi ha dedotto:
- che l'indebito n. 17773436 di € 4.848,74 deriva dalla ricostituzione batch (controllo automatizzato) della pensione n. 044-510007078702 Cat. INVCIV”;
- che “a causa della mancata presentazione della dichiarazione redditi relativa all'anno 2018, entro il previsto termine del 15 settembre 2022, si è provveduto alla revoca della prestazione per l'anno 2019 (allegato 1). I pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito sono tenuti a presentare all ogni anno la dichiarazione CP_1 reddituale attraverso il modello RED”;
- che, alla ricorrente “era stato inviato un sollecito con posta ordinaria in data 08/01/2021 all'indirizzo STRADA PROV.DELLE PUGLIE 230, 80143, NAPOLI (NA) (allegato 2)”;
- che “a causa della mancata presentazione, si è provveduto alla revoca e in data 11/07/2023 è stata consegnata la comunicazione avente ad oggetto l'indebito con raccomandata A/R all'indirizzo summenzionato (allegati 3 e 4)”;
- che “in data 12/07/2023 parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
- che, “tuttavia, non è stato possibile ricostruire la prestazione per l'anno indebito per decadenza dei termini (allegato 5)”;
- che “ad oggi l'indebito non è stato recuperato neanche parzialmente (allegato 6). Si precisa che l'onere di presentare il RED spetta al beneficiario …”.
*** La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Dagli atti si evince chiaramente che l' ha disposto la revoca della prestazione in CP_2 godimento in relazione all'anno 2019 esclusivamente in ragione della mancata comunicazione da parte della ricorrente dei redditi percepiti nell'anno 2018, ai sensi dell'art. art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008 convertito in L. 14/2008.
Ciò posto, va in punto di diritto evidenziato che la Suprema Corte, dopo aver sottratto alla generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità l'indebito previdenziale/assistenziale, “quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile” (ex multis Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223), ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
2 Si è infatti nel tempo progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione.
Ciò è avvenuto, in particolare, con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” di cui all'articolo 13 del D.L. n. 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo i redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A maggior ragione, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' CP_1
e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_2 erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_2
Chiarisce ancora la Corte:
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e CP_1 che quindi l' già conosce. CP_2 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
…
3 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)” (Cass. civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223).
A questo punto è opportuno riportare in sintesi il quadro normativo di riferimento costituito dalle disposizioni del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 che, all'art. 13, comma 6, lett. c), così recita: All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
… c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
CP_ Dalla lettura di tale norma si evince che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste solo nell'ipotesi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente” all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Nella fattispecie in esame, l' resistente non ha dedotto che la ricorrente non ha CP_2 comunicato integralmente all'amministrazione finanziaria la sua situazione reddituale, ma si è limitato ad allegare la mancata trasmissione della comunicazione reddituale cd. Modello Red. nel termine indicato.
Conseguentemente, per quanto innanzi esposto, e diversamente da quanto sostenuto dall' , l'istante non era tenuta a trasmettere tale comunicazione reddituale. CP_2
CP_ Solo per completezza, si evidenzia che l' non ha dedotto il venir meno del requisito reddituale.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la revoca della prestazione per l'anno 2019 è illegittima e, dunque, la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 4.848,74.
4 I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 4.848,74; b) condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 1.310,00 CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, l'8.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
5